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Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: che fare.

Il problema del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Che cosa deve fare chi riceve un decreto ingiuntivo che è stato munito di clausola di provvisoria esecutorietà e quindi un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo?

Vediamo, intanto, che cos’è un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, prima ancora, un decreto ingiuntivo.

Un decreto ingiuntivo è di solito un ordine di pagamento. Viene emesso dal giudice sulla base di un ricorso sommario basato su prova scritta e impone di pagare una determinata somma a chi lo riceve.

Se chi lo riceve lo ritiene ingiusto, può fare opposizione e quindi si apre una causa ordinaria per stabilire se il decreto è giusto o meno. Per ulteriori dettagli al riguardo, rimandiamo alla relativa scheda illustrativa.

Ci sono però dei casi in cui la situazione non è così semplice, perché il giudice ha stabilito che, nonostante chi riceve il decreto possa fare opposizione, intanto costui debba comunque pagare.

Questo è appunto ciò che significa che il decreto è provvisoriamente esecutivo. Viene emesso già esecutivo, quindi chi lo riceve può fare opposizione, ma intanto deve pagare e, se non paga, può essere fatto un pignoramento: un pignoramento mobiliare, un pignoramento dell’autoveicolo, del conto corrente, dell’immobile o di qualsiasi altro genere, a scelta del creditore cioè di chi ha ottenuto il decreto ingiuntivo.

Quando un decreto può essere emesso già esecutivo.

La legge ovviamente prevede che non tutti i decreti possono essere provvisoriamente esecutivi, ma possano esserlo solo quelli che vengono emessi in particolari circostanze, in cui in teoria dovrebbero esserci maggiori sicurezze sull’esistenza del credito che si fa valere con il decreto oppure ci sia un pericolo nel ritardo, cioè sia importante per il creditore agire velocemente altrimenti potrebbe perdere la possibilità di incassare il suo credito.

La disposizione di riferimento al riguardo è l’articolo 642 del codice di procedura civile, che si divide in due commi, il secondo dei quali si divide, poi, ulteriormente in due parti sensibilmente diverse tra loro.

Per quanto riguarda il primo comma, questa ipotesi è quella in cui il credito fatto valere tramite il decreto ingiuntivo è assistito da documenti di particolare forza ed efficacia come ad esempio un titolo di credito quale la cambiale o l’assegno bancario.

In questi casi il decreto ingiuntivo viene emesso provvisoriamente esecutivo anche perché la cambiale è già di per sé un titolo esecutivo e quindi in realtà la posizione del debitore non viene nemmeno effettivamente aggravata rispetto a quella che era già inizialmente in cui c’era già un titolo esecutivo azionabile a suo carico. In altri casi, è la forza del documento che consente di rendere provvisoriamente esecutivo il decreto. E’ ad esempio il caso in cui l’obbligazione di pagare la somma di denaro è contenuta in un atto pubblico, cioè un atto stipulato davanti ad un notaio.

Il secondo comma, come abbiamo anticipato, è diviso in due parti, che riguardano due ipotesi molto diverse tra loro.

La prima ipotesi è quella in cui c’è pericolo nel ritardo. Si tratta del caso, cui abbiamo già accennato, in cui il creditore, se il decreto non venisse emesso provvisoriamente esecutivo, potrebbe perdere la possibilità di recuperare il suo credito perché ad esempio il debitore si sta disfacendo di tutte le sue sostanze. Ovviamente qui per comprovare una situazione del genere il creditore deve far vedere che il debitore è un soggetto poco solvibile o comunque con dei precedenti negativi, come protesti, pignoramenti, altre ingiunzioni e così via.

La seconda ipotesi è quella in cui c’è documentazione proveniente dallo stesso debitore che è particolarmente significativa al riguardo dell’esistenza del credito che si vuole far valere e che quindi lo rende molto più probabile quanto da sola esistenza ed esigibilità del solito. Il caso tipico è quello del riconoscimento espresso di debito fatto dal debitore espressamente per iscritto.

In tutti questi casi, il decreto ingiuntivo può essere rilasciato dal giudice provvisoriamente esecutivo quindi chi lo riceve può fare sì opposizione ma intanto deve pagare, altrimenti gli può venir fatto un pignoramento.

Cosa riceve il debitore in questi casi.

In questi casi, di solito, l’unico spazio di tempo di cui dispone Il debitore è quello di 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto che avviene appunto sempre in queste ipotesi insieme al decreto ingiuntivo. Il debitore quindi riceve, senza che gli fosse necessariamente stato recapitato alcun altro preavviso in precedenza, un decreto ingiuntivo e un atto di precetto che gli ingiungono di pagare entro 10 giorni la somma portata dal decreto ingiuntivo.

Addirittura, il codice di procedura civile consente, in alcune ipotesi in cui si può ritenere che vi sia pericolo nel ritardo e che quindi sia necessario procedere di urgenza, di esentare il creditore anche dal termine di 10 giorni dal precetto. Purtroppo a volte cose di questo genere avvengono, devo dire che nella mia esperienza mi sono capitate diverse volte.

In questi casi, il debitore apprende che c’è un decreto ingiuntivo a suo carico direttamente al momento in cui arrivano per fargli il pignoramento, oppure quando gli pignorano il conto corrente in banca. Si tratta quindi di un modo ancora più drastico e lacerante di procedere al recupero crediti. Ovviamente, in questi casi il debitore che riceve un pignoramento immediato può fare ben poco per opporsi al pignoramento stesso e lo deve sostanzialmente subire, salvo cercare in seguito di difendersi nei modi previsti dalla legge.

I possibili rimedi.

Veniamo adesso al tema vero e proprio di questo articolo, che è quello di guardare che cosa può fare, alla fine, chi riceve un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, lasciando perdere l’ipotesi ancora più marginale in cui ci sia l’esenzione anche dal termine del precetto e che abbiamo menzionato poco fa solo per completezza di trattazione, ma dove comunque i rimedi sono più o meno gli stessi.

In linea generale, chi riceve un decreto ingiuntivo ha come abbiamo visto a propria disposizione il rimedio della opposizione a decreto ingiuntivo.

L’opposizione a decreto ingiuntivo di solito si propone con un atto di citazione con il quale viene aperto un giudizio ordinario a cognizione piena sul caso e sulla materia oggetto del decreto ingiuntivo. Il debitore, presentando l’opposizione, dichiara di non accettare la riduzione del rito a quello sommario e chiede che sul suo caso venga fatta piena luce da parte di un giudice in un giudizio pieno, perché ritiene ad esempio che il credito che è stato valutato contro di lui non sia dovuto o sia dovuto solo in parte.

Il caso tipico, ad esempio, è quello in cui un committente fa eseguire dei lavori come, sempre ad esempio, dei lavori di ristrutturazione o di intervento di tipo casalingo, l’appaltatore ritiene di aver svolto i lavori in modo corretto e vanta un credito al pagamento del suo corrispettivo mentre il committente o appaltante ritiene al contrario che nei lavori ci siano dei vizi e che quindi il corrispettivo non sia dovuto, e magari sia dovuto anche addirittura un risarcimento del danno, o che sia dovuto solo in parte. Ma gli esempi nella pratica sono davvero innumerevoli.

Quindi il primo rimedio che viene messo a disposizione del debitore che riceve un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è l’atto di citazione o ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo stesso.

Il problema in questi casi però è diverso e richiede un intervento ulteriore.

Non ci si può limitare solo a fare opposizione.

Se, infatti, per reagire ed opporsi ad un decreto ingiuntivo normale e cioè non provvisoriamente esecutivo è sufficiente l’atto di citazione in opposizione o ricorso a seconda dei casi, nel caso del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo questo non è sufficiente per un motivo molto semplice.

Il motivo risiede nel fatto che il decreto ingiuntivo è appunto provvisoriamente esecutivo e quindi il debitore ha bisogno che la esecutorietà provvisoria del decreto venga sospesa o, anche se questo provvedimento è di dubbia ammissibilità, revocata.

Questo perché quando si notifica un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ad esempio, si devono rispettare dei termini a comparire.

Ciò significa che non si può chiamare l’udienza, ad esempio, dopo una settimana, in modo che il giudice inizi subito il giudizio di opposizione e decida anche sulla sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, ma bisogna chiamare un’udienza nel rispetto dei termini che la legge prevede in tutti i casi in cui si instaurano delle nuove cause, per consentire alla persona nei cui confronti le cause vengono fatte valere un tempo sufficiente per preparare la propria difesa.

Quindi per la prima udienza bisogna aspettare almeno 45 giorni.

Il problema è che in questi 45 giorni, trascorsi i primi 10 giorni di cui all’atto di precetto, il creditore può promuovere, e di solito promuove, un pignoramento.

Per impedire questo, il rimedio che deve utilizzare il debitore che ha ricevuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è un ricorso, che deve essere depositato subito dopo aver depositato o iscritto a ruolo la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale chiedere la fissazione di una udienza molto più a breve termine per la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto.

Oppure che, ancora meglio, questa sospensione o inibitoria venga concessa inaudita altera parte, così come del resto è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto.

Riassumendo, chi riceve un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo se vuole essere davvero tutelato e non subire un pignoramento che potrebbe essere fortemente ingiusto deve fare due cose e le deve fare in questo ordine:

  • notificare o depositare la opposizione a decreto ingiuntivo;
  • depositare un ricorso per la sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo stesso anteriormente alla prima udienza del giudizio di opposizione.

Il ricorso per la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, secondo alcuni, va indirizzato al presidente del tribunale, anche perché è di solito il presidente del tribunale che firma i decreti ingiuntivi muniti di clausola di provvisoria esecutorietà poiché trattasi, evidentemente, di una materia abbastanza delicata.

In ogni caso non è così importante a chi indirizzare questo ricorso, l’importante è che sia confezionato e depositato il prima possibile indirizzandolo sia al giudice nominato per il giudizio di opposizione, o che sia nominato in futuro, perché molte volte questo ricorso si deposita prima che venga nominato il giudice, sia, se questo giudice lo ritiene, al presidente. Quindi il giudice designato se lo ritiene sarà lui a trasmettere il fascicolo al presidente affinché sia proprio quest’ultimo a decidere sulla sospensione dell’esecutorietà. Se invece ritiene di essere facoltizzato lui stesso a decidere, potrà farlo direttamente.

Purtroppo cose del genere capitano.

Questa materia la conosco abbastanza bene perché è uno dei primi grandi problemi processuali di cui mi sono trovato ad occupare all’inizio della mia carriera di avvocato, quando un’azienda mia cliente ricevette 3 decreti ingiuntivi tutti e tre provvisoriamente esecutivi da un Tribunale del Nord Italia per una somma che oggi sarebbe pari a circa €300.000 e quindi una cosa abbastanza consistente. In quel caso, dopo aver studiato i rimedi che si sarebbero potuti praticare, confezionai i tre atti di citazione in opposizione e altrettanti ricorsi per la sospensione dell’esecutorietà dei decreti ingiuntivi. In due casi su tre il giudice concesse la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, evitando così dei pignoramenti abbastanza importanti alla parte da me assistita e ciò ovviamente molto prima della data di prima udienza del giudizio di opposizione.

Oggi, dopo 22 anni di professione da allora, mi sono capitati molti altri casi del genere, anche se per fortuna non si tratta di casi così frequenti. In queste ipotesi, la strategia processuale da adottare è sempre quella. Mi è sembrato quindi utile condividere con tutti questo approccio strategico che credo rimanga ad oggi l’unico praticabile e comunque il miglior tentativo che si può fare di difesa efficace di chi riceve un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo?

Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo o meno, e vuoi un preventivo per fare opposizione e l’eventuale ricorso per la sospensione dell’esecutorietà, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito, indicando la somma portata dal decreto è, se possibile, allegandolo. Ti faremo una quotazione di tipo flat.

Sei un avvocato e un tuo cliente ha ricevuto un decreto provvisoriamente esecutivo in una situazione particolarmente delicata? Scrivici dal modulo dei contatti per eventuali consulenze o per valutare l’assunzione di un mandato congiunto, soprattutto per la gestione della fase cautelare.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

16 risposte su “Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: che fare.”

Poniamo che al debitore vengano notificati, contestualmente, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e il precetto e poniamo che il debitore, per evitare il pignoramento, paghi e poi si opponga e domandi la sospensione della provvisoria ececutività. Poniamo che il giudice accolga l’istanza di sospensione: qual’è il vantaggio pratico e immediato di questo accoglimento (avendo il debitore già pagato)? In altre parole: il debitore per ottenere eventualmente la ripetizione dell’indebito deve comunque attendere l’esito del processo di opposizione oppure può fare qualcosa prima (in conseguenza della suddetta sospensione)?

Se paga, l’istanza di sospensione é inammissibile per carenza di interesse ad agire, anche perché la sospensione agisce sempre ex nunc, a differenza della revoca, che tuttavia non è ammissibile in queste situazioni come ha confermato la Corte costituzionale.

L’unica maniera per essere tutelati in queste situazioni é chiedere la sospensione con un ricorso a parte in modo che il giudice si pronunci prima dell’inizio dell’esecuzione.

Buongiorno Avv. Tiziano Solignani,
L’amministratore di condominio mi ha mandato R.A.R. per minacciare decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; ha specificato che in mancanza di pagamento intende procedere a pignoramento dell’immobile.
Pare siano basilari: che ogni materiale è stato posto nel Contratto a carico dell’impresa; che non ho mai ordinato né a lui né ad altri nessun materiale; che da lui non è stata portata all’o.d.g. l’approvazione del consuntivo relativo ai lavori straordinari.
Ritiene di potermi eventualmente assistere? Mi sarà molto gradito un parere nel merito.
Grazie in anticipo della risposta.
Cordialmente.
Mary

HO RICEVUTO UN DECRETO INGIUNTIVO E NON MI SONO ACCORTO DI NULLA NEL FRATTEMPO LA PROCEDURA è DIVENTATA ESECUTIVA CON UN DEBITO CHE PARTE DA 7.000 DI CUI IO HO PAGATO QUANTO MI è STATO POSSIBILE ,ORA CHIEDONO I PAGAMENTI SONO DOCUMENTATI DA ME OVVIAMENTE 11,000 * SPESE DI TUTTO ORA COL SENNO DI POI VORREI OPPORMI ANCHE SE I TERMINI ORMAI SCADUTI GIà PRENDONO IL 5 DEL MIO STIPENDIO MA COSA POSSO FARE ?

Bisogna vedere come è stata fatta la notifica: se è stata fatta in modo invalido si può fare opposizione tardiva altrimenti se si tratta solo di un tuo ripensamento purtroppo non c’è più niente da fare.

Vorrei informazioni su un problema che mi sta facendo impazzire cose da pazzi. Da una causa che va avanti da ventanni, tre anni fa sono stato pignorato 4 appartamenti da una sentenza emessa dal giudice a pagare il creditore per una somma di € 50.000 , io ho accettato di pagare per poter liberare gli appartamenti in vendita e chiudere gli atti di vendita. Il creditore non vuole accettare la somma emessa dal giudice e continua ad andare avanti per potermi fare fallire e fare andare all’asta gli appartamenti possiibile che non ci sia una via di uscita per poter rispettare la sentenza del giudice per la somma di denaro da pagare. Il creditore fa tutto questo perché non gli interessa avere i soldi, gli abbiamo offerto anche il doppio della somma ma non ne vuole sapere, possibile che io debitore non mi posso rivolgere al giudice per far rispettare la sentenza emessa dadlui stesso ha fare accettare al creditore .

Decreto ingiuntivo depositato con richiesta di emissione di provvisoria esecutorieta per una somma e non esecutivo per la somma che residua.
Non dovrebbero essere presentati sue decreti distinti? Come provvederà poi l’ufficio oer quanto riguarda la sua pubblicazione e il successivo inoltro al registro?

qui siamo in un campo che è fuori da quello che è previsto di solito dal codice di procedura civile e dalla pratica giudiziaria personalmente non mi è mai capitato e credo che non mi capiterà mai occorre ragionare sulla base dei principi generali che peraltro potrebbero dare in un caso come questo soluzioni anche diverse. Non mi sento di poter aggiungere altro è una cosa che va affrontata in concreto.

Buongiorno. Se la somma da pagare deriva da una sentenza (su una causa da attore) ritenuta ingiusta ma alla quale non si desidera fare ricorso per paura di perdere ulteriore denaro, c’è la possibilità, opponendosi ad un eventuale decreto ingiuntivo, di avere ragione? Grazie

Grazie, mi spiego meglio. Abbiamo fatto causa ad un geometra nostro consulente perché durante la compravendita di un’immobile ha fatto il doppio gioco con la controparte, facendoci perdere molti soldi e rischiando un sequestro conservativo perché ad un certo punto gli acquirenti avrebbero voluto indietro il doppio della caparra. Il giudice, anche a causa di avvocati poco esperti di cui decideremo il da farsi, ci ha condannato a pagare l’ultima fattura più le spese legali del geometra, per un ammontare di 11400 euro. Siccome crediamo che non sia stato capito il vero nocciolo della questione ci sembrano soldi buttati via ma abbiamo paura di impugnare la sentenza per il rischio di raddoppiare le spese in caso di ulteriore fallimento. Quindi la domanda era: se non pagheremo quanto decretato dal giudice è probabile che la controparte di mandi un decreto ingiutivo. A questo punto, se rispondessimo aprendo il procedimento ordinario, ci sarebbe la possibilità di avere la meglio o il giudice la chiuderebbe subito ribadendo la sentenza precedente? Sarebbe vista come una procedura errata di ricorso o è indipendente? Grazie ancora.

Non è così, il titolo esecutivo é la sentenza, non ci sarà nessun decreto ingiuntivo. L’unica cosa che puoi fare se vuoi tentare di non pagare o avere ragione é presentare appello, ma è una cosa da studiare bene. Non puoi certo nel modo più assoluto sospendere l’esecuzione se non presenti anche appello, che senso avrebbe che si consentisse una cosa del genere?

Giustamente, volevo solo capire bene come funziona. Peccato che Lei non è nella mia zona, avrei avuto piacere affidarLe il mio caso. Grazie mille!

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