Così, in precedenza, il Tribunale di Varese, sempre con decreto datato 7 dicembre 2011, aveva riconosciuto ad una persona anziana e malata, soggetta all’ amministrazione di sostegno, un vero e proprio diritto soggettivo all’ animale da compagnia, assecondando il desiderio della stessa di poter frequentare il proprio cane anche dopo il ricovero in casa di riposo.
Nel caso in questione, la beneficiaria, rimasta sola e priva degli affetti familiari, ricoverata in una struttura per anziani che non ammetteva gli animali, ha ottenuto il riconoscimento del diritto di poter vedere il suo cane, da anni con lei convivente ed al quale era molto legata: il giudice ha infatti disposto che tra i compiti dell’amministratore di sostegno rientri anche la cura del cane affidato, a spese dell’assistita, attraverso la nomina di un ausiliario che abbia il compito, nella vicenda, di ospitare il cane.
Giova ricordare come il concetto di animale inteso come “essere senziente” è già contenuto nel Trattato comunitario di Lisbona del 12 dicembre 2007 (art. 13), dove si afferma che “L’Unione e gli stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”.
Ed alla stessa logica di valorizzazione del rapporto fra uomo ed animali, anche l’articolo 30 del Codice del Turismo (Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79), che ha sancito l’obbligo dello Stato di “promuovere ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l’accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito”.
Sul punto, la Cassazione (sentenza numero 14250/2015) ha ritenuto circostanza idonea a provare il malessere di un animale ed a configurare quindi il reato di cui sopra anche l’abbaiare incessante del cane, spia di uno stato fisico e psichico dell’animale, appunto essere senziente.
Si rileva infatti una tesi restrittiva che richiama il principio di irretroattività di cui all’art. 11 comma 1 disposizioni preliminari Codice Civile secondo cui la normativa recente sarebbe efficace solo per l’avvenire con esclusione dei regolamenti di tipo contrattuale, che conserverebbero quindi la loro idoneità per così dire strutturale a prevedere limitazioni alla proprietà privata anche vietando la detenzione e il possesso degli animali da parte del condomino, trovando il loro unico limite nell’inderogabilità delle norme imperative e di interesse pubblico.
Allo stesso modo, la natura privatistica di un contratto di locazione fa sì che il locatario possa inserire una clausola di divieto alla detenzione di animale da compagnia nel proprio appartamento, clausola legittima in ragione- appunto- della natura del contratto in questione.
Stimatissimo Tiziano, potresti farmi luce in merito ad una clausola vessatoria in merito all’immissione di un cane nell’appartamento dato in locazione? Nel caso in cui prendessi un cane, vista la natura contrattuale, potrei essere sfrattato pur pagando locazione e spese condominiali nei termini previsti? Grazie molte. Andrea
È discrezionale, credo dipenda poi anche dai danni che questo cane farebbe in termini di strutture e arredi e disturbi ai vicini. Certo il proprietario può chiedere la risoluzione, poi dipende dal giudice. Naturalmente, sarebbe stato meglio pensarci prima di firmare e negoziare sul punto. E non è certo una clausola vessatoria solo perché ti sta sulle palle…
Ho indicato come vessatoria perchè limitante di un diritto di libertà (non perchè, in stile oxfordiano, mi sta sulle “palle”). La mia domanda era posta nel caso in cui il cane – che non ho ancora preso ed è per questo che mi sto informando – non arrechi alcun tipo di danno all’immobile ed alcun tipo di disturbo al resto dei condomini, pur pagando tutte le mie spese puntualmente, potrei essere sottoposto a sfratto? Ho riformulato il tutto rifacendomi al 1138 che opera solamente in campo di regolamento condominiale. Grazie
Non ho capito granchè, mi pare che non ci sia nessun diritto di libertà se la cosa è vietata dal regolamento di condominio e/o dal contratto sono regole che avresti dovuto conoscere al momento in cui hai preso la casa e che non puoi superare ora con dei ragionamenti, ma solo eventualmente con l’accordo con gli altri interessati.
Non vorrei sembrare cattiva o incivile ma…di quali animali si parla? Di quelli con 4 o 2 zampe? Spesso la gente si lamenta per cane che abbaia(mai sentito un cane che miagola,tutti cani abbaiano ) e poi magari le stesse “persone” fanno un casino dalla mattina alla sera. Mai sentito un cane o gatto che bestemmia,le “persone ” si,mai un cane abbia insultato qualche vicino di casa…le “persone” si.
Pretendono che il cane stia zitto e nello stesso momento mollano in cortile figliolo prodigo che fa casino dalla mattina alla sera.
Personalmente chiuderei sul balcone qualche vicina,magari sotto la randa del sole…
Basta pensare a una banale assemblea condominiale(ci siamo capiti) ,quella spesso diventa non un pollaio ma un vero bordello.
Nessun giudice ha pensato di far mettere museruola a qualche condomino che disturba? No,che peccato…
Abbiamo tanto da imparare dalle nostre “bestiole”,proprio tanto.
Un caro saluto Marghy
Molto vero. Un abbraccio.
finalmente una panoramica illuminante su un argomento molto attuale, ma spesso affrontato in maniera approssimativa.
Grazie, anche a nome dell’autrice.