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Cancellazione dall’elenco falliti: un esempio

Oggi ti voglio riportare un provvedimento di cancellazione dell’iscrizione di una persona nel registro dei falliti che abbiamo ottenuto recentemente dal tribunale di Potenza.

Riceviamo spesso richieste di cancellazione di queste iscrizioni e richieste di chiarimenti riguardo alle stesse, così ho pensato che potesse esserti utile vedere un esempio di provvedimento a riguardo.

In questo caso, il procedimento è durato circa sei mesi, ma ti ricordo che i tempi sono variabili a seconda della sede del tribunale competente, che è determinato per legge e non si può scegliere a proprio piacimento.

Se tu o un tuo familiare o una persona che conosci avete bisogno di una pratica come questa, potete valutare il prodotto relativo, descritto in questa scheda del nostro store legale.

La pratica relativa è poi meglio descritta in questa pagina.

«TRIBUNALE DI POTENZA

Il Giudice dell’Esecuzione dott.ssa Flavia Del Grosso,

letta la richiesta presentata nell’interesse di xxx, depositata in data 22.1.2018, volta ad ottenere l’ordine di cancellare dal sistema informativo del casellario l’iscrizione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Melfi in data xxx n. xxx, che aveva dichiarato il fallimento della xxx e, conseguentemente, dell’istante quale socio illimitatamente responsabile;

letti gli atti, osserva quanto segue:

Va in primo luogo premessa l’illegittimita? sopravvenuta dell’iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza dichiarativa di fallimento (per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 39/2008 e del D.P.R. n. 313/02 come modificato dal D. lgs n. 169/07), e va altresi? ribadito che la competenza sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale spetta Tribunale del luogo ove ha sede l’ufficio nel cui ambito territoriale e? nato l’interessato (v. art. 40 D.P.R. cit., sostanzialmente richiamante l’abrogato art. 689 c.p.p.).

Ritenuto che l’attribuzione all’autorita? giudiziaria della competenza a decidere sulle controversie in materia di iscrizione comporti altresi? il potere di ordinare l’eliminazione delle annotazioni che non possono essere iscritte o che vanno eliminate, va poi detto che nel caso in esame, relativo all’iscrizione di sentenza dichiarativa di un fallimento ormai chiuso, va senz’altro ordinata l’eliminazione di detta iscrizione (v. in tal senso, Cass. Pen. Sez. I, Sent. n. 8317 del 16.12.09).

Ed invero, ripercorrendo le successive modifiche apportate nel tempo alla specifica materia, occorre partire dal testo previgente della legge fallimentare, che faceva derivare automaticamente dalla dichiarazione di fallimento e dalla conseguente iscrizione nel pubblico registro dei falliti la perdita dei diritti civili del fallito fino alla definitivita? della sentenza di riabilitazione civile e alla pronuncia giudiziale di cancellazione dell’iscrizione nel registro. Mai essendo stato istituito il Pubblico registro dei falliti, la predetta pubblicita? era realizzata dall’iscrizione nell’Albo dei falliti e dall’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale.

Il D. lgs n. 5/2006, nel tracciare una riforma organica del fallimento, ha novellato anche in relazione a tali aspetti specifici, sopprimendo l’albo dei falliti, e sostituendo l’istituto della riabilitazione civile del fallito con quello dell’esdebitazione, con immediati riflessi anche sul regime delle iscrizioni nel casellario giudiziale. In particolare, la vecchia normativa (che prevedeva l’iscrizione per estratto dei provvedimenti giudiziari che dichiarano il fallimento; di quelli di omologazione del concordato fallimentare, di chiusura del fallimento e di riabilitazione del fallito) doveva ritenersi implicitamente abrogata per la parte che menzionava riscrizione della riabilitazione.

La disciplina transitoria prevedeva tuttavia che i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del decreto, nonche? le procedure di fallimento e concordato fallimentare pendenti alla stessa data, andassero definiti secondo la legge anteriore.

Si rendeva pertanto necessario l’intervento correttivo del Digs 169/07, che abrogava, tra l’altro, le norme del D.P.R. 313/02 riferite all’iscrizione nel casellario della sentenza di fallimento, in particolare quelle che disciplinavano l’iscrizione dei provvedimenti giudiziari inerenti alla dichiarazione di fallimento; l’eliminazione dell’iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento solo in caso di revoca definitiva dello stesso; la non inseribilita? nei certificati della sentenza dichiarativa di fallimento in caso di riabilitazione; la non iscrizione nel certificato penale richiesto dall’interessato (e dalle pubbliche amministrazioni) delle sentenze di fallimento.

Il D. lgs n. 169/07 precisava poi che per le procedure concorsuali aperte dal 16.01.06, il richiamo, contenuto nel D.P.R. n. 313/02 alla riabilitazione doveva intendersi riferito alla chiusura del fallimento, e che le nuove disposizioni si applicavano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti ovvero aperti successivamente.

La C. Cost, con la sentenza n. 39/2008, ha dichiarato poi l’illegittimita? costituzionale dell’art. 50, R.D. 267/42 (che istituiva il pubblico registro dei falliti collegando la permanenza delle incapacita? connesse allo status di fallito alla predetta iscrizione) e dell’art. 142 (che subordinava la cancellazione dell’iscrizione de qua e la cessazione delle incapacita? solo alla definitivita? della sentenza di riabilitazione) evidenziando il contrasto con l’art. 3 Cost, della previsione che determinati effetti sanzionatori del fallimento permanessero anche “dopo la chiusura del fallimento (…’’senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela”).

Successivamente, anche il problema concernente l’asserita impossibilita? di cancellare dal Casellario giudiziale l’iscrizione di pregresse sentenze dichiarative di fallimento se non in caso di revoca, veniva portato all’attenzione della Corte costituzionale, che rilevava tuttavia la possibilita? di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, alla luce delle modifiche legislative via via intervenute.

Ed in effetti, valutando organicamente la nuova disciplina, puo? considerarsi pacifico da un lato che le sentenze dichiarative di fallimento non debbano piu? essere iscritte nel casellario giudiziale (essendo la pubblicita? in ogni caso assicurata dall’iscrizione nel registro delle imprese), e dall’altro che a carico del fallito non possano piu? conseguire effetti personali che si protraggano anche dopo la chiusura del fallimento.

Si osserva peraltro che l’abrogazione della riabilitazione civile priva di fatto il fallito della possibilita? di conseguire un’attestazione di comportamenti idonei a bilanciare l’annotazione del fallimento. In conclusione, il permanere, per i fallimenti pregressi e dopo la loro chiusura, di un’iscrizione pregiudizievole (ancorche? priva di effetto) ma non eliminabile, appare ingiustificato e inutilmente discriminatorio.

Trasferendo queste considerazioni sul piano concreto, si osserva che ristante e? nato a Melfi, ma che il Tribunale dello stesso Comune e? stato soppresso, per cui la competenza a decidere sull’istanza appartiene al Tribunale di Potenza.

Si rileva, inoltre, che in data 14.3.2001 il suddetto Tribunale di Melfi omologava con sentenza n. xxx il concordato fallimentare a chiusura della procedura in oggetto (cff certificato della cancelleria della sez. fallimentare del Tribunale di Potenza in atti).
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, la domanda puo? trovare accoglimento, dovendosi pertanto ordinare l’eliminazione dal Casellario giudiziale della iscrizione della sentenza di fallimento del ricorrente xxx.

PQM

dispone che dal certificato del casellario giudiziale relativo a xxx, nato a Melfi il xxx, sia cancellata l’iscrizione relativa alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Melfi in data xxx n. xxx che aveva dichiarato il fallimento del xxx quale socio

illimitatamente responsabile della xxx. Si comunichi a cura della Cancelleria.

Potenza, 13.2.2018

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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