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#Pernotto: possibile anche a 18 mesi.

Pernotto dei figli di genitori separati presso l’altro genitore: secondo il tribunale di Roma, a differenza di altre sentenze precedenti, può avvenire anche a partire dai 18 mesi di età del bambino.

Un altro passo avanti per la realizzazione più piena di un vero affido condiviso viene da una recente sentenza del tribunale di Roma [1]. L’affido condiviso, infatti, introdotto con una legge recente legge [2], ha sin da subito incontrato diverse difficoltà ed ostacoli per una sua piena applicazione, scontrandosi il giusto principio alla base della riforma con le esigenze concrete di molti minori di avere una casa riguardabile come principale e loro punto di riferimento con tutti i loro oggetti, libri, arredi e così via.

bimbo che dorme

Per i bambini più piccoli, che sono più attaccati alla madre, una ulteriore difficoltà alla realizzazione di un pieno affido condiviso, con parità di tempi di permanenza e con la possibilità per ognuno di vivere la sua genitorialità, era rappresentato dal pernotto, cioè la possibilità per il bambino di pernottare appunto anche durante la notte presso l’altro genitore, quello cui usualmente spetta meno tempo col figlio, che di solito, nella maggior parte dei casi, è il padre.

Come viene regolato il pernotto.

La legge non esclude espressamente il pernotto, la realtà è che non affronta affatto la questione, non ne parla in modo esplicito, lasciando che siano i giudici a stabilire quando questo può avvenire, sulla base delle circostanze del caso, tra cui, soprattutto, l’età, la maturità, l’autonomia e la serenità del minore coinvolto.

Alcune prime sentenze, al riguardo, parlavano ad esempio di quattro anni come un minimo di età per potersi far luogo al pernotto presso l’altro genitore. Una recente sentenza del tribunale di Roma [1], tuttavia, ha notevolmente ridotto questo termine portandolo a diciotto mesi.

Questa sentenza non significa che ogni padre (o madre) di figlio di età superiore ai diciotto mesi abbia «diritto» al pernotto, ma che possa ottenerlo se le circostanze lo consentono. È, insomma, un precedente favorevole, che consente di poter legittimamente chiedere modalità di affido che consentano il pernotto, anche se il giudice dovrà sempre valutare l’autonomia e la maturità del minore, se del caso avvalendosi di un apposito CTU.

##Come procedere per ottenere il pernotto.
Il pernotto non è un diritto di ciascun genitore. Il discorso è diverso: è il minore ad avere diritto ad essere gestito nel modo più conforme al suo interesse e alle sue esigenze.

La prima valutazione da fare, pertanto, è quella di vedere se effettivamente si ritiene che per il proprio figlio il pernotto, per una o più giornate durante la settimana o il fine settimana, sia un bene e che solo per «colpa» dell’altro genitore questo pernotto non si sia potuto, sinora, praticare.

Se si ritiene che il pernotto sia la cosa migliore per il minore, ma l’altro genitore, nemmeno a seguito magari di apposite sedute di mediazione familiare, è disposto a «concederlo», l’unico modo è richiederlo al giudice, all’interno del procedimento, se già pendente, di separazione o divorzio ovvero presentando un ricorso per la modifica delle condizioni.

Nella propria richiesta, il genitore che intende ottenere il pernotto dovrà evidenziare al giudice tutti i fatti che sono a favore di tale soluzione, a cominciare dalla maturità e dall’autonomia del minore, chiedendo anche che il tribunale nomini, se lo ritiene, un consulente tecnico d’ufficio per valutare appunto la situazione, a cominciare dalla personalità del minore.

Ovviamente, prima di arrivare a questo, è bene tentare in tutti i modi possibili di raggiungere una soluzione consensuale, sia perché meno dispendioso sia perché poi garantirebbe molte maggiori probabilità di venire rispettata nella pratica, che si potrebbe anche formalizzare con una convenzione di negoziazione assistita.

[1] Tribunale di Roma, sez. I, 11.03.2016
[2] Legge n. 54 del 2006.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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