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Rimesse bancarie: come funziona la revocatoria?

Esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. b, L.F. e limitazioni previste dall’art. 70 L.F..

Prima di entrare nel cuore della questione, bisogna muovere l’analisi dal combinato disposto degli articoli 67, comma 3, lett. b, e 70 L.F..

L’art. 67, comma 3, lett. b, L.F. stabilisce che “non sono soggetti all’azione revocatoria le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”, l’art. 70 L.F., invece, afferma che “la revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto di insinuare al passivo un credito d’importo corrispondente a quanto restituito”.

Quindi, per intraprendere un’azione revocatoria delle rimesse in conto corrente è necessario fornire la prova della conoscenza dello stato di insolvenza e che siano determinati i criteri della consistenza e durevolezza.

La conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca può essere provata con un insieme di fattori, tra cui il bilancio e i suoi indici.

Per la determinazione delle rimesse consistenti è da calcolare la media delle rimesse e la sua incidenza sul saldo medio. Solo quelle superiori sono consistenti.

Per la durevolezza, si calcola la media della durata delle rimesse consistenti e solo quelle con durata superiore alla media sono durevoli.

Conoscenza dello stato di insolvenza.

Analizziamo la sentenza del Tribunale di Torino del 20 febbraio 2014 pronunciata dalla Dottoressa Paola Rigonat.

È la più recente sentenza in materia, ed è indiscutibilmente interessante, da considerare quale ulteriore tentativo di conciliare le 2 norme sopra citate.

I punti analizzati dalla sentenza sono i seguenti.

La conoscenza dello stato di insolvenza può essere desunta dai seguenti elementi:

  1. bilanci: tali documenti contabili evidenziano la notevole esposizione debitoria della società nei confronti del sistema bancario, dell’erario, degli istituti previdenziali e dei fornitori e lo squilibrio tra i ricavi di esercizio, i costi di produzione e gli oneri finanziari;
  2. Centrale rischi della Banca d’Italia;
  3. andamento del conto corrente;
  4. comunicazione della società dell’impossibilità di ripianare l’esposizione debitoria maturata nei confronti dell’istituto di credito per carenza di liquidità;
  5. il blocco del conto corrente;
  6. sollecitazioni da parte di funzionari della banca.

Si tratta di elementi che, considerati unitariamente, non danno indicazioni utili ai fini della conoscenza dello stato di insolvenza, ma se considerati nel loro insieme costituiscono indubbiamente prova di tale conoscenza.

Le rimesse revocabili. I criteri della consistenza e durevolezza.

La sentenza di cui sopra tratta ovviamente degli articoli 67 e 70 L.F. e dei 2 requisiti richiesti dall’art. 67 L.F., la consistenza e la durevolezza.

Ricordiamo che sono revocabili solo le rimesse che hanno consentito di ridurre in modo consistente e durevole l’esposizione.

Per quanto concerne la consistenza, queste le precisazioni della sentenza “in assenza di precisazioni legislative in merito ai criteri in base ai quali verificare la consistenza”, appare ragionevole ritenere che il giudizio sulla stessa non debba essere assoluto ma relativo e che debba dunque tenere conto dell’andamento fisiologico del conto corrente: è necessario valutare ogni singola rimessa e verificare se la stessa abbia un’incidenza percentuale superiore alla media, sul saldo, calcolati l’importo medio delle rimesse ed il saldo medio del conto corrente post-rimessa (vedasi Tribunale di Milano 25.05.2009).

Per quanto concerne, invece, la durevolezza, si richiede una prolungata assenza di utilizzi della rimessa, ben difficile da riscontrare nella pratica.

Per capire meglio facciamo un esempio di come si determina una rimessa revocabile.

In primis è necessario premettere che:

  • i versamenti in conto corrente bancario assumono natura solutoria solo se avvenuti su conto scoperto;
  • i versamenti revocabili devono intervenire nel semestre antecedente al fallimento;
  • per considerare consistenti le rimesse non può farsi riferimento ad un criterio quantitativo assoluto ma a diversi elementi quali: 1) l’entità massima dell’esposizione; 2) l’entità media dei versamenti sia in entrata che in uscita; 3) l’ammontare del debito nel momento in cui la singola rimessa è stata effettuata;
  • per essere considerate durevoli le rimesse non devono essere compensate da successivi prelievi; in tal senso si deve far ricorso ad un criterio relativo dipendente dalla valutazione della frequenza delle movimentazioni del conto.

Dopo questa premessa è possibile individuare le fasi del procedimento per la determinazione delle rimesse revocabili.

  1. Individuare inizio periodo sospetto e se a tale data risulta provata la scientia decoctionis; diversamente individuare la data successiva in cui è provata. (Es. la conoscenza dello stato di insolvenza è stata individuata all’inizio del semestre antecedente il fallimento, ossia il 19.03.2017).
  2. Individuare la data e l’esposizione debitoria massima fra il periodo sospetto (nostro es. il 19.03.2017) e la data di fallimento (es. 19.09.2017). (Facendo riferimento al nostro esempio, sono stati individuati: 18.06.2017 ed € 19.508,80).
  3. Individuare l’esposizione debitoria alla chiusura del conto corrente o alla data del fallimento. (Nel nostro esempio il saldo alla data di fallimento risulta negativo – € 222,18).
  4. Verificare la sussistenza di rimesse consistenti (almeno pari al 10% della differenza fra le esposizioni di cui al punto 2 e 3) e durevoli (10 giorni, ma anche più o meno in relazione alla frequenza media) intervenute dopo il periodo sospetto e sommarle. (Nel nostro esempio la consistenza è calcolata al 10% di € 19.508,80 <<esposizione debitoria massima>> – € 222,18 <<saldo negativo>>, con il risultato di € 1.928,66, mentre la durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria è stata determinata in un brevissimo lasso di tempo <<lo stesso giorno della rimessa, risultata pari ad € 16.611,00>>).
  5. Agire in revocatoria per una somma non superiore alla differenza fra le esposizioni di cui al punto 2 e 3. (Nel nostro esempio la rimessa revocabile è di € 16.611,00, in quanto la somma delle rimesse revocabili è risultata pari ad € 16.611,00, mentre la somma massima revocabile ammonta ad € 19.286,62).

A parere dello scrivente, vi è giurisprudenza di merito (Trib. Torino, 20.02.2014 – Trib. Reggio Emilia, 31.08.2017) che ha tentato una soluzione a risolvere una problematica certamente di non facile soluzione.

In assenza di disposizioni chiare, qualsiasi giudizio, inerente l’azione di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, diventa aleatorio, ma qualora la Curatela Fallimentare riesca a provare sia la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’istituto di credito che le prove relative ai 2 requisiti richiesti per la revocatoria delle rimesse, la consistenza e la durevolezza, il giudizio ha buone possibilità di vedere un esito positivo.

 

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Di Domenico Rosati

Avvocato Civilista e Fallimentarista. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Foggia dal 2012. Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Foggia dal 2014. Membro del Direttivo del Sindacato degli Avvocati del Tribunale di Foggia - ANF.

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