Da oltre 20 anni ho acconsentito il passaggio con mezzi agricoli e veicoli a motore a favore di un fondo dove esiste una malga che esercita l’alpeggio. Al conduttore di questo fondo ho anche (contestualmente alla servitù di passaggio) dato in affitto per il pascolo il terreno di mia proprietà dove esiste la strada privata di cui sopra. Le chiedo gentilmente se posso limitare il passaggio solo in dipendenza del contratto di affitto o se in futuro per mutate esigenze del titolare del fondo dominante (apertura di un agriturismo) sono costretto a concedere il transito anche ad altri? Che responsabilità mi possono essere inputate in caso di incidenti su tale strada (è in forte pendenza e priva di parapetti) come posso cautelarmi? Su un lato esiste una recinzione con filo spinato, le mucche a volte invadono la carreggiata costringendomi a soste pericolose, posso pretendere che, a sue spese, il proprietario del fondo dominante metta una identica recinzione?
La situazione riguarda aspetti relativi alla gestione di una servitù, quali il suo contenuto e la ripartizione degli oneri di manutenzione, che nel codice civile sono regolati solo in modo molto generale, tale per cui non è sempre facile calare i principi codicistici nei singoli casi cui essi devono essere applicati.
In virtù di questo, il primo approccio per la trattazione di una situazione del genere deve essere assolutamente negoziale, con l’obiettivo di tentare di raggiungere un accordo destinato a definire ogni aspetto che vi interessa. Facendolo in questo modo, peraltro, si può formalizzare l’accordo con un apposito documento, munito di valore legale, che come tale è in grado di prevenire future discussioni una volta per tutte.
In linea generale, si può comunque dire che il contenuto di una servitù non può di solito essere allargato o aggravato. Proprio perché la servitù rappresenta un’eccezione alla pienezza della proprietà privata, ciò che la servitù consente di fare non può essere liberamente esteso perché questo determinerebbe una ulteriore, ingiusta e considerata sconveniente «compressione» della proprietà privata – del fondo servente ovviamente.
Così se la servitù è stata concessa per il passaggio a piedi, non automaticamente si estende al passaggio con veicoli e non, ulteriormente, al passaggio con mezzi agricoli.
Naturalmente, in materia il primo problema è quello di interpretare il contenuto originario della servitù, dal momento che i titoli che prevedono le servitù – e sempre che ve ne siamo, considerato che si può trattare benissimo di servitù esistenti per usucapione o destinazione del padre di famiglia, nel qual caso l’interpretazione è ancora più difficile – sono di solito abbastanza generici, limitandosi ad esempio a prevedere una vaga «servitù di passaggio» senza specificare con quali modalità.
Ugualmente, per quanto riguarda le spese il codice civile prevede una ripartizione delle stesse tra il proprietario del fondo servente e quello dominante, ma con una disposizione talmente generica e, anche in questo caso, bisognosa dell’intervento di un interprete da non costituire certo un criterio univoco e preciso. Si tratta dell’art. 1069 cod. civ., secondo cui «il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi».
Man mano che il discorso prosegue, e diventa sempre più incerto e traballante il quadro di riferimento, dunque, si conferma la bontà dell’impostazione strategica che ti ho consigliato inizialmente, cioè quella di cercare di raggiungere un accordo.
Il primo passo è quello di far spedire da un avvocato, da scegliere con cura e con una buona propensione alla mediazione, una lettera in cui si aprono le trattative sul punto, chiedendo tra l’altro la realizzazione dell’altra parte di recinzione e specificando che occorre comunque prendere alcune decisioni relativamente alla manutenzione della strada e all’eventuale sottoscrizione, in comune, di una polizza assicurativa per i danni che dovessero derivare a terzi, oltre che per tutti gli altri aspetti del caso.
Ti consiglio quindi di incaricare un avvocato. Se vuoi un preventivo da parte nostra, puoi richiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.
2 risposte su “Servitù di passaggio da allargare e mantenere: come gestirla?”
Buongiorno Avvocato.
Ho un quesito relativamente alla possibilità di allargare o mantenere una servitù pedonale e carrabile attualmente asservita ad una civile abitazione.
La servitù è costituita per destinazione del buon padre di famiglia.
Circa 30 anni fa l’edificio era servito da una strada, sempre passante sul lotto servente, che, fatta una curva si immetteva dopo una decina di metri nella pubblica via convergendo dolcemente in essa.
In seguito tale strada è stata tagliata all’altezza della curva e l’accesso alla pubblica via avviene ora attraverso un tratto lungo circa 5 metri dissestato con una pendenza minima del 15% (la via su cui questo tratto si immette è a sua volta in pendenza quindi la pendenza varia dal 15% al 20%).
L’ingresso nella pubblica via si realizza oggi ortogonalmente, per cui oltre alla pendenza si ha anche poca visibilità e necessita di manovra.
Aggiungo che in seguito ad esproprio a lato di tale strada è stato costutuita un’area verde pubblica, posta superiormente a circa 1,5 metri di dislivello e contenuta da un muro di recinzione.
Il passaggio soggetto a servitù serve la casa dei miei genitori anziani che a causa della pendenza del tratto in uscita spesso non escono di casa se non accompagnati.
Mi chiedevo, considerando le recenti determine in termini di abbattimento delle barriere architettoniche che coinvolgono anche le servitù, se fosse possibile intervenire “unilateralmente” sulla proprietà del vicino, con cui i rapporti purtroppo non sono buoni, per alterare questo passaggio dotandolo di una pendenza inferiore. Facendo ciò si correrebbe il rischio di rendere inservibile un accesso carrabile mai usato dal vicino ma presente in fondo alla discesa da addolcire (allungando la discesa per ridurne la pendenza le sue ultime propaggini si posizionerebbero davanti a questo cancello di fatto ostruendolo almeno al passaggio veicolare).
Nel caso la cosa sia possibile quali sarebbero i passi da compiere e come dovrebbero essere ripartiti i costi?
Ho segnalato la presenza del “parco pubblico” perchè l’unica alternativa possibile a quanto sopra per rendere accessibile l’edificio a disabili sarebbe di realizzare una nuova strada sul fondo pubblico, tagliando il muro di contenimento e ribassando il suolo.
Tale intervento realizzerebbe di fatto una strada (pubblica) sicura ed agevole sia per disabili che per i veicoli.
Non ho però idea se tale cosa sia praticabile, sino a che punto si possa estendere il diritto (pedonale, carrabile ….) e quali siano i passi da compiere verso il comune.
Se questa soluzione fosse praticabile credo il vicino “ostico” potrebbe essere collaborativo in quanto si potrebbe arrivare a rimuovere la servitù dal suo fondo a fronte della creazione di quella che sostanzialmente sarebbe una pubblica via.
Ringrazio in anticipo per qualsiasi sua indicazione in merito a questo arzigogolato quesito.
Cordiali saluti.
Si può sicuramente tentare, la presenza di anziani é un tema importante. Il primo passo è sempre quello di una diffida. Chiama, se vuoi, lo studio per concordare il tuo primo appuntamento, di persona oppure on line, al numero 059 761926.