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Cause previdenziali: chi paga le spese di CTU?

Nelle cause previdenziali e assistenziali, il soccombente che soddisfi i requisiti per ottenere l’esonero dalle spese processuali di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. non può essere gravato dall’ onere di sostenere le spese della consulenza tecnica d’ufficio.

Più nel dettaglio, il suesposto articolo prevede che la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito come limite per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato. In concreto, ad oggi l’esenzione dalle spese di lite spetta a chi, nell’ ultima dichiarazione, non abbia superato il limite di reddito pari a € 23.056,82, pari a due volte il limite di reddito previsto per il patrocinio a spese dello Stato, ovvero 11.528,41.

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17644/2016, ha ritenuto di estendere tale disciplina anche alle spese di consulenza tecnica. La pronuncia trae origine da un ricorso mediante il quale il ricorrente aspirava a ottenere dall’ INPS il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno di invalidità ai sensi dell’art. 13 della L. n. 118/1971.

Nel caso esaminato, il Tribunale aveva condannato il ricorrente al parziale pagamento delle spese di consulenza tecnica nonostante la sussistenza dei requisiti per ottenere l’esenzione dalle spese di lite. La Corte di Appello non accoglieva lo specifico motivo di impugnazione.

La Corte di Cassazione, nella sentenza di cui sopra, al contrario, ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione, stabilendo che “ l’onere delle spese di consulenza tecnica d’ufficio non si sottrae alla comune disciplina delle spese processuali e che pertanto le stesse, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. non possono gravare sul soccombente nei confronti del quale sussistano le condizioni per l’esonero previste dalla richiamata disposizione”.

Pertanto, i Giudici di merito avrebbero dovuto (nonostante la soccombenza del ricorrente) porre per intero le spese di c.t.u. a carico dell’Istituto previdenziale, per le quali va estesa dunque in via analogica la medesima disciplina prevista per l’esenzione dalle spese processuali.

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Di Fabrizio Scalisi

Avvocato iscritto all'Ordine di Catania, si occupa principalmente di contenzioso previdenziale e assistenziale (INPS/INAIL), nonchè del ramo civilistico in generale. Si può contattarlo scrivendo alla redazione del blog.

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