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Ricorso alla CEDU: entro quale termine?

Qual è il termine per presentare ricorso alla CEDU, cioè alla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo?

 

Il termine è di sei mesi dalla data della sentenza che esaurisce i mezzi di impugnazione interni – di solito è la sentenza di Cassazione.

In futuro, potrà essere previsto un termine inferiore di quattro mesi, in caso di adozione di particolari protocolli, quindi è più prudente comunque controllare volta per volta, come sempre quando si tratta di termini.

Il termine decorre dal giorno dell’effettiva conoscenza del dispositivo della sentenza, che di solito coincide con la notifica via pec della stessa effettuata presso l’avvocato, senza potersi tener conto del fatto che l’avvocato poi l’abbia eventualmente comunicato in seguito, dal momento che il cliente è considerato comunque domiciliato presso l’avvocato.

È onere dell’avvocato, infatti, comunicare immediatamente al cliente la ricezione di notifiche di questo genere, se non lo fa può determinarsi responsabilità professionale per tale omissione, dal momento che il suo cliente non è stato messo in grado di esercitare un suo diritto.

Il termine scade l’ultimo giorno del periodo di sei mesi, anche se tale giorno ricade di domenica o in un giorno festivo, senza slittamento al primo giorno lavorativo successivo come accade a volte per altri tipi di termini.

Il messaggio da portare a casa, dunque, è che, se ricevete un provvedimento giurisdizionale negativo, dovete prima possibile prendere appuntamento con il legale che vi segue, oppure con un altro legale se ritenete opportuno acquisire un secondo parere, per discutere il da farsi. Se sono ancora disponibili mezzi di impugnazione interni, si potranno valutare quelli, mi riferisco ovviamente a appello, ricorso per cassazione, ecc.. Viceversa, si potrà valutare il ricorso alla CEDU.

Non lasciar passare il tempo inutilmente perché il sistema giudiziario presenta sempre dei termini decorsi i quali poi non si può più fare niente!

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

3 risposte su “Ricorso alla CEDU: entro quale termine?”

“… Se sono ancora disponibili mezzi di impugnazione interni, si potranno valutare quelli, mi riferisco ovviamente a appello, ricorso per cassazione, ecc… ” No! N0, perché l’avv. della controparte, usando il “termine breve”, avrà forse rispettato il collega”avversario”(che non NON M’AVEVA depositato le cd memorie conclusionali lasciando che il gi – colpevole di aver fatto menzione, 4 volte, della parola “contratto”, del tutto inesistente e con l’aggravante che non aveva ammesso i 4 testi da noi citati nella “comparsa di costituzione e risposta”(non domanda riconvezionale?) – decidesse a mia insaputa! E quindi in forza del cd “rapporto di colleganza” o di “Alleanza”?…”È onere dell’avvocato, infatti, comunicare immediatamente al cliente la ricezione di notifiche di questo genere, se non lo fa può determinarsi responsabilità professionale per tale omissione, dal momento che il suo cliente non è stato messo in grado d’esercitare un suo diritto.”? Bello a dirsi, ma poi il CDD – se non lo si fa – fa come il C(non)SM(Montanelli dixit)? Specie se a capo c’è un avv. che parla bene dei magistrati? Anche un’ex al Cnf e poi da sen.re che filava per Fini…finì alla Comm. Disc. presso il csm, per dire che avrebbe usato l”‘Arma atomica”, per far saltare il Plenum,…(A me pare una “combine”, infatti il sistema è incorreggibile!). Di diritto si può parlarne… ma di fatto si può dimostrare che, se non del tutto calpestato o inesistente, viene violato o r-aggirato proprio nei tribunali…al punto di dover avvertire(inutilmente) la procura, non solo per ritardi ingiustificati, di porre in essere violazione degli artt 3, 24 e 111! E per un nonnulla si assiste al fatto che dopo 54 mesi(e con il “saltum” del gip/gup?), 8 udienze, il dibattimento (io, in 50 anni mai visto) non è mai iniziato… e la giudice, monocratica, lo dice in aula in 4^ udienza… segue conferma della v.p.o. (((di cui il “collega” di questi/e Bruno Tinti, nelle 11 pag. ne parla male… come del sorteggio per l’elezione dei componenti del Csm… “… che non tutto il male che si può dire della Giustizia è attribuibile alle dissennate o interessate leggi della politica. I magistrati hanno fatto e fanno la loro parte”…dopo 25 anni “Saltò tutto. E tutto continuò (e continua), con i fascicoli dell’udienza del giorno dopo che arrivano sulla scrivania di un pm >>>(o, peggio, di un vice procuratore onorario)

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