Con una significativa pronuncia, che tenta di fare chiarezza sulla “spinosa” questione in ordine alla “genericità” della domanda di invalidità civile, il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, nel procedimento R.G. 8142/18, ha autorizzato parte ricorrente all’ampliamento della domanda giudiziaria, consentendo l’estensione della medesima fino all’indennità di accompagnamento, inizialmente non richiesta con l’atto introduttivo della causa.
Il Giudice ha stabilito che, considerata la natura “intrinsecamente” generica della domanda di invalidità civile, che non distingue le specifiche prestazioni, vadano pedissequamente rispettati i principi di cui all’ art. 149 dis. att. c.p.c.., il quale apre alla possibilità che il requisito sanitario sorga nel corso del giudizio, solo successivamente al deposito del ricorso introduttivo.
Tale ordinanza, peraltro, va a raccordarsi perfettamente con una posizione già espressa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 10457/1999.
La soluzione appena esposta, oltre a soddisfare evidenti ragioni di economia processuale, va nella direzione di tutelare adeguatamente il ricorrente, consentendo al medesimo di ottenere adeguata valutazione della propria condizione senza la necessità di proporre una nuova domanda all’INPS.
In via analogica, per le medesime ragioni di natura sostanziale in ordine al carattere “generico” della domanda di invalidità civile ( che non distingue tra assegno di invalidità, pensione di inabilità e indennità di accompagnamento) dovrebbe altresì ritenersi impugnabile un verbale di “revisione”, che, seppur migliorativo rispetto al verbale di primo accertamento (è il caso di un 80% di invalidità preceduto da un 70%), venga comunque ritenuto insufficiente dal richiedente (che, ad esempio, ritenga di avere i requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento).
Nulla, infatti, avrebbe impedito alla competente Commissione Medica, in sede di revisione, di riconoscere l’indennità di accompagnamento qualora avesse ritenuto sussistente il relativo requisito sanitario.