Gli accordi in house per separazione, divorzio, modifica condizioni vanno trasmessi al comune competente per la trascrizione nei registri dello stato civile.
Ciò deve avvenire entro un termine previsto dalla legge.
Prevede infatti a riguardo l’art 6, comma 3°, della legge 162/2014 che «l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5».
La legge non dice da quale giorno decorre questo termine, per cui nel silenzio della disposizione a riguardo sembra lecito pensare che sia, più probabilmente, il giorno in cui l’accordo in house è stato concluso.
Ma cosa succede, ad esempio, se la Procura tarda a concedere il suo nulla osta o la sua autorizzazione?
Personalmente, sia pure dopo centinaia di accordi in house conclusi e portati a compimento, in svariate parti d’Italia peraltro, non mi è mai capitato che una Procura impiegasse più di due o tre giorni a comunicare il suo provvedimento, peraltro sempre tramite pec, in modo più efficiente.
Ovviamente, un bravo avvocato in considerazione di questo termine cosa deve:
- depositare immediatamente subito dopo la conclusione l’accordo in house in procura;
- andarlo immediatamente a ritirare subito dopo l’emissione del provvedimento, di nulla osta o di autorizzazione, da parte della procura
- spedirlo subito dopo il ritiro al comune competente
L’ultima fase, di spedizione al comune competente, è agevolata dal fatto che molti comuni attualmente accettano la trasmissione (e in alcuni casi, come nel mio Comune di Modena, addirittura impongono) tramite pec, che ovviamente è immediata.
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