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Patrocinio gratuito non accettato: che fare?

sono una donna che percepisce unicamente l’assegno di mantenimento (per me e per mia figlia minore) di 800 euro mensili. Per procedere con l’atto di divorzio, necessito del patrocinio gratuito che mi è stato negato dall’ordine degli avvocati di Bologna poiché alla domanda ho allegato il mio ISEE che supera il tetto per l’ammissione. In realtà ciò è dovuto al fatto che viene conteggiato nel compito il valore della casa coniugale in cui risiedo di cui è proprietario il mio ex marito. Quale altro documento posso esibire visto che l’ISEE (che ho letto non essere valido per tale proposito) non corrisponde alla mia situazione economica?
Non percepisco altri redditi e non posso sostenere la cifra chiestami dal mio legale (3000 euro per la causa di divorzio)

È una domanda che sarebbe bene rivolgere all’ordine degli avvocati che ti ha rigettato la domanda in prima battuta, illustrando adeguatamente la situazione.

Non esistono, in materia di patrocinio a spese dello Stato, solide prassi condivise, ogni ordine a un po’ a modo suo, quindi il problema va affrontato in concreto.

Più in generale, l’istituto della difesa dei non abbienti funziona molto male nel nostro Stato, ti conviene cercare magari un avvocato disposto a patrocinarti in regime ordinario, magari praticandoti uno sconto.

Il nostro studio, ad esempio, per chi ha reddito inferiore a 10.000€ annui, senza mettere di mezzo troppa burocrazia, pratica tariffe dimezzate su molte pratiche, comprese separazioni e divorzi.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

7 risposte su “Patrocinio gratuito non accettato: che fare?”

va precisati anche : se la casa cogniugale è della proprietà del marito – anche se la signora
vi abita , non è la prorietà della moglie separata, e non va indicata nell’ISEE, perché non ha alcuna attinenza allo stato patrimoniale della signora. Quindi sarebe da fare anche questa modifica all’ISEE, fermo restante che questo documento cmq NON è richiesto nelle condizioni della richiesta della domanda all’ assistenza legale a spese dello Stato

In alternativa, se l’Ordine rifiuta l’ammissione, e rigetta anche il ricorso, la prassi successiva è di depositare la domanda alla ammissione al GP direttamente al giudice assegnato alla causa, allegando il modulo di autocertificazione del reddito effettivamente percepito e null’altro, e il giudice provvede alla deliberazione della ammissione se la richiedente è in possesso dei requisiti economici . Inoltre, l’avvocato in attesa della decisione del giudice per poter depositare il ricorso e ottenere l’ assegnazione al Giudice deve disporre della somma per il Contributo Unico , che può chiedere anticipare al cliente, che in caso di ammissione va restituito, se richiesto di apposita una istanza che si deposita negli uffici competenti e questi prassi sono previsti nella legge sulle spese della Giustizia .

Inoltre va detto che l’avvocato deve avvertire il cliente della possibilità di avvalersi dell’istituto del GP. ed è obbligato a chiedere informazioni reddituali e qualora è un avvocato che opera in regime oneroso, non deve assumere gli incarichi dai clienti non abbienti, rimandandoli ai colleghi iscritti nelle liste del GP, che per il dovere professionale devono provvedere a assumere l’incarico e depositare il ricorso al giudice formalizzando in segreteria la domanda allegando la documentazione del cliente non abbiente, e il Giudice non potrà negare l’ammissione se il cliente è in possesso dei requisiti.
Va anche detto che NON l’Ordine che decide sull’ammissione, ma lo Stato, ossia l’ AdE disamina su requisiti, e l’Ordine è solo un tramite, che esprime il parere negativo o positivo, infatti le due copie che sono richieste delle autocertificazioni, uno va al AdE e altra al Giudice presso Ministero della giustizia per poter liquidare i compensi all’avvocato iscritto alle liste del GP. La difesa è garantita dall’art 24 della Costituzione e in modo o l’altro il diritto va esercitata per disposizione legislativa.

Fai ricorso entro 10 giorni dall’esito negativo.Per il gratuito patrocinio non si deve presentare l’ISEE ma il reddito dell’anno precedente e sono due cose completamente diverse. Percependo l’assegno di mantenimento( solo quello relativo al coniuge) potresti fare la dichiarazione dei redditi così avrai il reddito da indicare per essere ammessa al gratuito patrocinio.

Comunque il gratutito patrocinio ha un limite basato sul reddito non sull’ISEE quindi bisognerebbe presentare semplicemente la dichiarazione dei redditi ove vi è il reddito imponibile IRPEF.

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