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Cassazione, Sentenza n. 14412/2019: la domanda di indennità di accompagnamento è procedibile anche in assenza della “spunta” sulle voci di non autonomia nel certificato medico.

Per la suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14412/2019, la domanda amministrativa finalizzata a ottenere l’indennità di accompagnamento rimane procedibile anche se, nel certificato medico allegato alla domanda medesima, non sono state inserite le “spunte” sulle caselle che fanno riferimento all’impossibilità del richiedente di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

Nella fattispecie in esame si fa riferimento in particolare alla mancata compilazione del certificato medico che “accompagna” la domanda, e non della domanda vera e propria ( non esiste infatti la domanda di “accompagnamento”, esiste solamente la generica domanda di invalidità civile). Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto procedibile il ricorso giudiziario finalizzato a ottenere l’indennità di accompagnamento, giudicando irrilevante il fatto che, al momento della domanda amministrativa, nel certificato medico non fossero state spuntante le caselle inerenti l’impossibilità del ricorrente a compiere gli atti quotidiani della vita. La Corte ha affermato che non sia necessaria l’inappuntabile compilazione dei certificati predisposti dall’ INPS  al fine di considerare perfezionato il requisito della necessaria presentazione della domanda , ritenendo sufficiente che la domanda medesima consenta di identificare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga correttamente.
Conclude dunque la Corte che la certificazione medica nella quale non sia “spuntata” una delle suddette ipotesi di “non autonomia” non determina l’improcedibilità della domanda.

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Di Fabrizio Scalisi

Avvocato iscritto all'Ordine di Catania, si occupa principalmente di contenzioso previdenziale e assistenziale (INPS/INAIL), nonchè del ramo civilistico in generale. Si può contattarlo scrivendo alla redazione del blog.

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