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Modenesi da domani chiusi dentro la provincia.

Il decreto.

Il governo nazionale sta, in queste ore della sera del 7 marzo 2020 scrivendo e approvando un decreto-legge dpcm per chiudere noi Modenesi, ma anche tutti gli abitanti delle altre zone rosse, dentro alla rispettiva provincia, con divieto di uscire se non per gravi motivi.

Parlo qui di Modena, perché è la mia provincia, ma tutti i discorsi, infatti, si applicano anche alle altre zone rosse.

Ti allego il testo del decreto in bozza, che puoi leggere cliccando qui, e che contiene tante altre ulteriori restrizioni che ti invito a leggere. Il testo che farà poi fede sarà quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che potrebbe anche essere diverso da questa bozza.

Il «blocco» sarebbe da domani sino almeno al 3 aprile e quindi poco meno di un mese.

Ti ricordo che per ragioni sanitarie e di emergenza, la pubblica autorità può emanare del tutto legittimamente questi divieti, che, del resto, sono evidentemente posti a tutela della salute pubblica e contro cui non avrebbe senso nemmeno lamentarsi, ragione per cui ognuno deve cercare di organizzarsi come meglio può per fronteggiare la situazione.

Sono state chiuse palestre, piscine e centri benessere, musei, centri culturali, cinema, teatri e stazioni sciistiche. I centri commerciali potranno restare aperti solo dal lunedì al venerdì.

Condividi, lascia un commento, torna spesso.

Manda questo post alle persone che potrebbero non venirne a conoscenza, in modo che possano osservare le disposizioni del governo, per evitare sanzioni, non mettere in pericolo loro stessi e gli altri. Il decreto legge dovrebbe entrare in vigore domani 8 marzo 2020.

Se hai uno o più dubbi su quello che prevede il decreto, o su altri aspetti della normazione, o più in generale su quel che devi fare, lasciami un commento qui sotto, cercherò di rispondere in modo che possa essere utile a tutti. Terrò anche man mano aggiornato il blog con le varie novità, anche per rispondere alle vostre domande.

Un abbraccio. Vedrai che andrà tutto bene.

Aggiornamenti del presente post.

Sto aggiornando il post man mano che ci sono nuove informazioni e gli aspetti si chiariscono, torna qui ogni tanto per vedere le modifiche.

Ho già fatto una decina di aggiornamenti tra ieri notte e stamattina 8/3/2020. Accanto ai nuovi paragrafi metto data e ora dell’inserimento, così è tutto più leggibile.

Quando il DPCM verrà pubblicato, probabilmente, per non fare troppa confusione, farò un nuovo post, organico, a parte, di cui naturalmente metterò il link anche qui.

Disponibile il testo definitivo.

Nota di domenica 8/3/2020 ore 10:16. Ho scaricato adesso dal sito del governo il testo definitivo del DPCM, lo puoi scaricare a tua volta qui. Non è ancora il testo ufficiale, considerato che almeno a quanto a mia conoscenza al momento non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma è comunque quello definitivo cui fare riferimento. Appena possibile farò seguito con le mie osservazioni o in questo post o in un altro a parte.

Nota bene: è una bozza.

Ribadisco ancora più chiaramente qui che il testo allegato è al momento solo una bozza. Il decreto può cambiare e farlo anche sensibilmente. Nel mio blog non parlo mai di progetti di legge o testi normativi non ancora definitivi, in questo caso tuttavia valeva la pena fare un’eccezione per le circostanze gravi che ci troviamo a vivere, tanto vale che le persone si inizino a preparare a quello che probabilmente da domani sarà il regime vigente.

Nota di Domenica, 8 marzo 2020, ore 8:12. Il testo del DPCM non è stato a quanto pare ancora pubblicato, ma probabilmente i giornalisti ne hanno avuto una copia informale, qui si può leggere un post del Corriere con qualche informazione in più, sempre in attesa di vedere il testo ufficiale.

L’angolo dei subumani.

Ogni volta che gli uomini si trovano ad affrontare una situazione difficile in realtà ne affrontano sempre due: la situazione difficile stessa e gli idioti, che remano contro. Li riconosci subito perché sono quelli che pensano di aver capito tutto, quelli che ti dicono che loro «usano la testa», non si «fanno ingannare» e altre espressioni, cui corrispondono altrettanti atteggiamenti, del genere. Non so perché Dio abbia voluto così, ma mi affido alla sua maggiore ed infinita sapienza, fermo restando che, per quanto possa sembrare incredibile, anche nelle situazioni più tragiche ci sarà sempre qualcuno a mettersi in mezzo con delle cazzate improponibili, della cui verità però è profondamente convinto. Occorre quindi discernimento anche e soprattutto in questi casi.

Per aiutarti a riconoscere le cose che hanno un senso da quelle che non ne hanno ti lascio le note che seguono.

A) Nota di Domenica, 08 Mar 2020, ore 7:52. Qualche idiota, che non manca ovviamente mai anche nelle situazioni più difficili, mi ha chiesto di rimuovere il post perché il decreto è in bozza e pubblicando una bozza si creano allarmismi e così via. Anche io credo che la diffusione della bozza sia stato un fatto molto negativo, ma questo non è mia responsabilità, bensì delle autorità che non hanno saputo garantire la riservatezza e il segreto necessario. A bozza già diffusa, rimuovere questo post, o la bozza allegata, non servirebbe a niente, anzi, tutto al contrario sarebbe dannoso. Non è che un segreto, una volta che lo hai svelato, puoi ripristinarlo: lo hai perso per sempre. A notizie già sfuggite, il senso di questo post è cercare di dare quanti più chiarimenti possibili alle persone, per tranquillizzare dove possibile e per fare capire cosa si può o non si può fare, ovviamente con tutte le precauzioni del caso vista la qualità e lo stato delle informazioni disponibili.

B) La seconda specie di osservazioni assurde che ho ricevuto è questa: non mi sento di dare credito a un blog qualunque, mi attengo solo alle «fonti ufficiali». Fai, ovviamente, come vuoi. Le mie osservazioni al riguardo sono queste.

Questo blog esiste da vent’anni e contiene oltre 5.000 articoli e 30.000 commenti in cui ho fatto disinteressatamente informazione giuridica aiutando milioni di persone (ci sono le statistiche a disposizione). Io sono un avvocato cassazionista iscritto da 25 anni all’albo di Modena, lavoro ad una cifra oraria variabile tra i 100€ e i 750€ allora: cioè le persone mi pagano come minimo 100€ all’ora perché io le stia ad ascoltare e dica loro cosa dovrebbero fare per gestire e trattare i loro problemi.

La tua scelta però è quella di ascoltare le «fonti ufficiali» che sono poi Conte, Di Maio, Zingaretti, Bonacini. Che sono poi, ancora, gli stessi che non sono riusciti a tenere riservato il provvedimento su cui stavano lavorando e che avevano il dovere di tenere segreto…

Fai pure, io continuo a credere di aver qualcosa da poter dire se si tratta di commentare un testo giuridico e aiutare le persone a capire che cosa significa o no. Tu se avrai una causa civile immagino andrai a leggere solo il codice civile direttamente, perché è una «fonte ufficiale», senza prendere un «avvocato qualunque»… Del resto a te non la si fa, sei troppo intelligente per farti ingannare da cose false…

È la tua opinione ed è legittima, chiediti però: quanti soldi sono disposte a sborsare le persone per ascoltare le tue opinioni sui loro problemi? Se la risposta è zero, chiediti ulteriormente: la gente di solito almeno ti ascolta, anche quando è gratis? Se non ti ascolta nemmeno in quel caso, quantomeno meno la tua mamma che ti ascolta ti è rimasta? Se le risposte sono tutte o quasi negative, dove la trovi la voglia di aprire ancora la bocca?

Sanzioni

Le sanzioni previste comunque – arresto fino a tre mesi e 200€ di multa – sono davvero ridicole, se uno non ha precedenti significano nulla.

Tutto è lasciato alla responsabilità dei cittadini – come se non fossimo in Italia…

Sulle sanzioni ricevo questa osservazione dal collega Giovanni Badino, che ringrazio, osservazione che mi pare utile mettere a disposizione di tutti:

fai attenzione all’art. 3 co. 4 del DL 6/2020

  1. Salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, il mancato
    rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e’
    punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

E’ ricitato cripticamente nel DPCM di stanotte.

In realtà l’altro reato è il 352 primo comma, cioè la condotta del 348 con pena adeguata

la sanzione c’è, il problema è che nessuno lo sa, e che esige un accertamento tecnico non ripetibile per capire se uno era contagioso nel momento in cui ha violato e fino al termine della violazione delle prescrizioni dell’autorità

Per i colleghi avvocati.

Se sei un avvocato, lascia il tuo contributo su uno i più aspetti del decreto scrivendo un commento sotto. Potrai dare una mano alle persone delle zone colpite a capire meglio i provvedimenti del governo e cosa possono o non possono fare.

Per le misure specifiche sulla giustizia puoi leggere qui.

Grazie.

La conferenza stampa.

Questa notte alle due il presidente del consiglio ha tenuto una conferenza stampa in cui ha reso molti chiarimenti. Ti suggerisco di guardarla, si può vedere qui.

FAQ

Chi è fuori potrà rientrare?

Aggiornamento di domenica, 08 Mar 2020 ore 7:36: nella conferenza stampa, a decreto non ancora pubblicato, il presidente del Consiglio ha detto espressamente che sarà consentito il rientro di chi si trova fuori dalla zona. Aspettiamo comunque la pubblicazione del decreto.

Mi stanno scrivendo molte persone che si trovano fuori dalla provincia di Modena o dalla zona rossa relativa e che si chiedono se potranno rientrare parliamo di persone che erano andate via per il fine settimana.

Allora non è così facile poter fare delle osservazioni innanzitutto però si può dire che intanto il presupposto che è previsto dal decreto legge è un presupposto che bisogna vedere come verrà interpretato dalle persone che lo dovranno applicare che immagino siano al momento dei militari. cioè il divieto di uscire dalla zona rossa non è assoluto ma è ancorato alla sussistenza o meno di gravi motivi.

Una seconda osservazione è che a mio giudizio far restare fuori dalla propria abitazione delle persone che se ne erano allontanate senza potersi procurare tutto quello che a loro serve per starne lontano è molto difficilmente proponibile infatti dove dovrebbero andare a dormire queste persone e soprattutto con quali soldi va bene che c’è la moneta elettronica però non tutti la utilizzano inoltre molte persone potrebbero avere bisogno di farmaci o di altri apparecchi che per il fine settimana magari erano stati lasciati a casa o chiede il caso dei farmaci erano stati presi ma in quantità limitata.

Una terza osservazione che mi sento di fare è che come ho scritto precedentemente il testo del decreto non è ancora definitivo bisogna leggere quello che verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale può darsi che in considerazione del fatto che in queste ore molte persone stanno chiedendo se potranno fare rientro a casa il decreto definitivo contenga una disposizione espressa sul punto, da questo punto di vista bisogna aspettare.

Messaggio da portare a casa:

  • rientra a casa, per prudenza, prima possibile, anche stasera o stanotte;
  • se non puoi, dovresti riuscirci anche domani, preparati magari a documentare la tua esigenza, hai documenti anche raggiungibili digitalmente ad esempio?

Separati con figli fuori zona?

Come ho scritto in risposta ad un commento lasciato da un lettore del blog, se hai un figlio fuori dalla zona rossa che a mente di un provvedimento del tribunale o comunque delle condizioni di separazione o di affido dovresti andare a prendere e poi riportare finito il termine della frequentazione all’altro genitore non credo che tu possa farlo, credo che sulle disposizioni in materia di gestione dei figli siano destinate a prevalere quelle di tipo sanitario ed emergenziale varate dal governo con carattere di urgenza.

Consiglio a tutti quelli che si trovano in situazioni di questo genere di attrezzarsi con Skype o cose del genere almeno per il momento.

Testo definitivo pubblicato in GU.

Nota di aggiornamento del 8/3/2020 ore 22. Oggi il DPCM è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU n.59 del 8-3-2020) ed è pertanto in vigore. Riporto di seguito il contenuto in formato testo che, come tale, è più comodo da consultare o fruire diversamente, ad esempio per copiarlo e incollarlo, del PDF.

Con questa nota, chiudo gli aggiornamenti di questo post, che è diventato pieno di pezze e rattoppi per tenere dietro all’evoluzione degli eventi di ieri notte. In caso di futuri aggiornamenti, credo proprio che pubblicherò post a parte, per cui ti invito ad iscriverti al blog per non perderli.

Ho continuato a rispondere a tutti i dubbi degli utenti, quelli che, come me, sono nella «zona rossa» e quelli che sono fuori ma devono comunque relazionarsi con essa. Se anche tu hai una domanda, lascia un commento sotto al post, risponderò volentieri per quel che posso. Leggi anche le altre risposte già date, può darsi che ci sia già qualcosa di interessante anche per te.

In bocca al lupo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522)
IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree
nonche' individuare ulteriori misure a carattere nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico
scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
nelle sedute del 7 marzo 2020;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonche'
sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni
e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e
nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia,
Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,
Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e
Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in
uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno
dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero
spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero
risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito
lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle
sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di
categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a
manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti
sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la
presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le
societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute
ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione
del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di
promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la
fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo
ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
comma 1, lettera r);
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli
eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti
in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio,
grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi,
sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei
predetti luoghi e' sospesa ogni attivita';
h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti
privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di
attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici
in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in
medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle
professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento
sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione
alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in
presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli
ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i
servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di
circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di
misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera
d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica;
sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale
sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il
personale della protezione civile, i quali devono svolgersi
preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contrario,
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all'allegato 1 lettera d);
n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00
alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le
condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1
lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di
violazione;
o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle di
cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un
accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque
idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la
distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i
visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di
violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che
non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e
tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a
gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a
livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza
COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed
evitando assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e
grandi strutture di vendita, nonche' gli esercizi commerciali
presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni
feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre
le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato
1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso
di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative
che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le
richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e'
disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi
alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di
cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione
dell'attivita' in caso di violazione;
s) sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi,
piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui all'articolo 121
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso
gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei
territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento
dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno
potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la
proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 2 

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica
o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali,
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attivita' di pub, scuole di ballo, sale
giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati,
con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
d) e' sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
e) svolgimento delle attivita' di ristorazione e bar, con
obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della
sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali
diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso,
che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da
consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate
o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i
visitatori;
g) sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia
privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi
e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti
agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,
ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi,
le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale
medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il
rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i
dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di
base e le attivita' motorie in genere, svolti all'aperto ovvero
all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di
cui all'allegato 1, lettera d);
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di
formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di
Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi
professionali, anche regionali, master, universita' per anziani, e
corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilita'
di svolgimento di attivita' formative a distanza; sono esclusi dalla
sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di
professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale,
le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche' le
attivita' delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e
dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la
distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa;
i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado;
l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la
riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni
ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a
notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8
gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro
presentazione di certificato medico, anche in deroga alle
disposizioni vigenti;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilita';
n) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della
sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere
svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e
le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso individuandone le relative modalita', il recupero delle
attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'
ai fini delle relative valutazioni;
p) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto;
q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la
durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.
22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di
favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
t) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore
dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in
ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020,
la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di
valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione
domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o
video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle
disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il
colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto
una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e
la liberta' vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da
evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la
possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare;
v) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di
misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera
d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri;
z) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero
risultati positivi al virus.
Art. 3 

Misure di informazione e prevenzione
sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le
seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di
prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dall'Organizzazione mondiale della sanita' e applica le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
previste dal Ministero della salute;
b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o
affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati
di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta
necessita' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia
possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti
delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere
presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti
sociali, contattando il proprio medico curante;
e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi
commerciali;
g) e' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali,
nonche' alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivita'
ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal
presente decreto, che promuovano e favoriscano le attivita' svolte
all'aperto, purche' svolte senza creare assembramenti di persone
ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e
private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre
i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai
partecipanti la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un
metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);
l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la
data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in
Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', deve
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio
medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le
modalita' di trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica
sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i
riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita'
pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o
il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori
delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione
ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.
2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato
sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita'
al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanita' pubblica informa
inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale
certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020
0000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per
motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena,
specificandone la data di inizio e fine.
3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre:
a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessita' di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria
e' indispensabile informare sul significato, le modalita' e le
finalita' dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la
massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni
dall'ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di
sorveglianza.
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanita' Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario.
6. L'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Su tutto il territorio nazionale e' raccomandata l'applicazione
delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.
Art. 4 

Monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui all'articolo 1, nonche' monitora l'attuazione delle
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il
prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il
possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia
autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il mancato
rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi
dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma
4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Art. 5 

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla
data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai
territori di cui all'art. 1, ove per tali territori non siano
previste analoghe misure piu' rigorose.
3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto
cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 8 marzo 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 417
Allegato 1 
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per
il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza
interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in
particolare durante l'attivita' sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o
alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o
se si presta assistenza a persone malate.

Aggiornamento del 10/3/2020 ore 7:46

Pubblicato e in vigore il secondo DPCM. Leggi questo post.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

39 risposte su “Modenesi da domani chiusi dentro la provincia.”

eccomi Ho finalmente letto il decreto per poter dare una risposta ai fidanzati che volevano sapere se potevano trovarsi e per quanto riguarda la spesa ho visto che non dice nulla la mia interpretazione sarebbe che la cosa migliore dovrebbe essere limitarsi è proprio comune visto che comunque gli spostamenti sono limitati il più possibile Poi dipende dalle circostanze che anche se uno vive in una zona tale per cui il supermercato più vicino e in un altro comune perché vive ad esempio sulla linea del confine il discorso può ben cambiare ad ogni modo una risposta univoca non c’è quindi siamo sempre a rischio di multe

Domani dovrei andare nel comune confinante del mio per presentare presso un patronato domanda per poter usufruire dei permessi della legge 104, nel mio comune non c’è un ufficio Inps ne un patronato che gestisca tale pratiche.
La domanda è la solita, la giustificazione è valida? Provo a informarmi contattando il Comune, che mi risponde cosi:
“Noi crediamo sia di necessità ma onde evitare malintesi la invitiamo a chiamare la nostra polizia municipale, potranno subito darle la risposta dato che sono loro gli organi deputati ai controlli”

Quindi dicono che forse si ma meglio chiedere ai vigili.

Telefono ai vigili ma la loro risposta non si differenzia tanto da quella del Comune, si, boh, provi e senta cosa le dicono gli agenti se la fermano.

Bah

È normale così, il decreto non è specifico. Se ti fermano fai presente che hai richiesto informazioni sia al comune che alla polizia municipale.e che entrambi ti hanno detto che probabilmente avresti potuto circolare per questo motivo. Domani o nei prossimi giorni farò un altro posto con qualche altro chiarimento, per quelli che si possono dare.

Chiedo scusa, ma il decreto impatta sulla vita quotidiana e i dubbi sono tanti. Ma il modulo di autocertificazione serve anche all’interno del proprio comune? Nello specifico se vado a fare la normale spesa settimanale devo portare con me il modulo?

Ciao Roberto. Io rispondo volentieri proprio perché i dubbi sono tanti. Non è chiaro, il decreto parla anche di spostamenti all’interno, del resto tutti gli spostamenti fuori di casa sono potenzialmente pericolosi. Per prudenza, tieni in tasca una copia del modulo sempre, direi che questa sia la soluzione migliore al momento. E riduci al minimo le uscite.

Ciao ci sono dei limiti alla frequentazione dei figli quando i due ex coniugi risiedono in Comuni diversi ma nella stessa Provincia, ora zona rossa?
Grazie

Salve. Ho visto che per gli spostamenti c’è da compilare un modulo. Questo deve essere compilato anche per gli spostamenti all’interno della zona arancione? Grazie

Il modulo è una invenzione della pratica, il DPCM non ne parla, però il DPCM dice che sono vietati gli spostamenti anche all’interno della zona arancione, salvo le ormai celebri comprovate esigenze, per cui se usi il modulo per andare fuori usalo per prudenza anche per gli spostamenti interni. Così parlando in generale poi bisognerebbe vedere le circostanze singole.

Buongiorno chiedo un’informazione circa la frequentazione dei figli quando i due ex coniugi risiedono in comuni diversi all’interno della stessa provincia, dichiararata zona rossa. Ci sono limiti?
Grazie

Non è chiaro, vedi art. 1 lett. a) del DPCM che parla espressamente di spostamenti anche «all’interno» della zona rossa, facendo eccezione solo per quelli determinati da esigenze lavorative, che peraltro secondo me almeno in alcuni casi sono meno importanti di quelle familiari. La cosa migliore sarebbe trovare un sistema col tuo ex coniuge per poter fare meno spostamenti avanti e indietro possibile e fare magari una settimana per, considerato che non c’è neanche la scuola. Quando vai in giro porta con te il provvedimento di separazione o divorzio da mostrare quando ti fermano.

La ringrazio, un ultima domanda, è consentita attività fisica all’aperto rispettando le distanze di sicurezza?

Io direi proprio di sì, se rispetti le distanze di sicurezza e le altre precauzioni. Anche perché per tenere in efficienza il sistema immunitario, specialmente per noi che siamo abituati ad allenarci, non vedo altri sistemi. Se ci chiudessimo in casa senza muoverci più, mangiando per forza male perché quando si sta in casa si ha il frigo e ci si annoia e sappiamo tutti come va a finire, credo che ci indeboliremmo parecchio. Io oggi ho preso il sole in terrazzo, poi al pomeriggio sono andato a giocare a calcio con gli amici, cercando di rispettare le distanze. Domani avrei avuto la palestra ma è chiusa, cercherò di farmi una passeggiata, credo sia importante il contatto col sole, non va sprecato quando c’è.

Buongiorno Sign. Tiziano,
Le scrivo in merito alla circolazione della merce. I camion in arrivo da zone che non sono rosse, possono entrare a scaricare in provincia di Modena? Ad esempio camion esteri possono scaricare in provincia di modena ?

Dovrebbe rientrare nelle comprovate esigenze lavorative di cui parla il decreto. Tanto più se sono mezzi che portano forniture per la popolazione, ancora di più, ulteriormente, se derrate alimentari per i negozi e i supermercati.

Ecco come mettere in ginocchio le due regioni più produttive d’Italia….d’altronde che prende queste decisioni di lavoro ne sa davvero Poco…

Guarda, è davvero difficile fare una valutazione politica di quel che ha fatto il Governo, perché in fondo nessuno sa bene come potrà essere l’andamento dell’epidemia e soprattutto quando ti trovi di fronte a misure prudenziali è difficile pensare di poter criticare. Una cosa che non mi piace tanto, di cui ho parlato anche nel post, sono le sanzioni davvero ridicole previste dal decreto, così il presidio è veramente scarso. Ma questi sono i tempi in cui dobbiamo cercare di stare focalizzati sulla parte di bene che c’è in tutte le cose e di fare il più possibile il bene, al di là di qualsiasi possibile polemica. Certo il mio cuore di orgoglioso e convinto Emiliano soffre.

Buongiorno sono Elena abito a Castelvetro Piacentino ,paese separato da Cremona dal fiume po.io lavoro a cremona.potro andare a lavorare lunedì?

Ciao Elena, buongiorno e buona domenica. Rispondo dopo ascoltato la conferenza stampa del presidente del consiglio ma sempre in attesa di vedere il testo definitivo del decreto. Il presidente ha parlato di «comprovate esigenze lavorative» quindi a quanto capisco chi si deve spostare per lavoro potrà ancora farlo, anche se naturalmente è invitato a cercare, dove possibile, di evitare. Mi sembra un provvedimento che lascia molto all’iniziativa individuale, come ho già accennato. Vedremo comunque tra poco il testo definitivo.

Ciao Tiziano, ho un paio di collaboratori che abitano in provincia di Reggio E.
Credi che lunedì avranno problemi a raggiungere il lavoro a Modena?
Stiamo parlando di due province entrambe in zona rossa.
Grazie

Se sono entrambe zona rossa, a quanto ho capito io, non dovrebbero. Almeno abbiamo domani, sperando che pubblichino il testo definitivo così da poter vedere entrata in vigore precisa e soprattutto il testo appunto definitivo, che magari sistema alcuni dubbi sollevati nel corso di queste ore concitate…

La Cacciatora…golosone! Mio figlio in questo momento è a Pavullo,dice che alcuni bar sono talmente pieni da far spavento.O la gente si sta godendo ultimo momento di libertà o sta impazzendo. Buonanotte ,un abbraccio Marghy

Grazie Tiziano sei carinissimo,come sempre,sei una persona stupenda….E adesso che facciamo? Vorrei fare una domanda banale:Castellarano RE si trova a 5 km da Sassuolo MO mi posso spostare? A Pompeano abbiamo la casa,ci posso andare?Grazie carissimo,un caro abbraccio Marghy

Ciao Margherita è sempre un piacere leggerti. pompeano è un posto meraviglioso cui sono personalmente affezionato perché mia madre come sai è di Serramazzoni inoltre a pochi metri dal castello c’è una trattoria in cui mi piace spesso fermarmi a mangiare. se Reggio Emilia non è inclusa nelle zone rosse ti puoi spostare all’interno della provincia relativa non credo che tu possa entrare invece nella provincia di Modena entrando nella quale credo che perderesti poi il diritto di uscirvi questo vale sia per Sassuolo che per Pompeano ovviamente. Vi abbraccio forte, vedrete che andrà tutto bene.

Ciao Tiziano, io stasera sono fuori Padova, che da domani diventerà zona rossa. Ritieni che potrei avere problemi a rientrare, e che quindi mi convenga rientrare stasera? (Precisazione: il posto in cui mi trovo ora diverrà a sua volta zona rossa, per cui il divieto sarebbe sia nel senso di uscire da dove sono ora, sia nel senso di entrare a Padova)

Ciao Alessandro, mentre tu stavi scrivendo questo commento io stavo aggiornando il testo del post anche perché mi stanno scrivendo davvero tante persone che si trovano nella tua stessa situazione e che temono di avere dei problemi a tornare domani. Come hai già intuito tu stesso, la cosa migliore potendo è rientrare prima possibile per sicurezza anche perché la situazione è incerta se proprio non puoi, puoi provare a rientrare anche domani però potendo io mi organizzerei per il rientro anche perché stare fuori casa quando non ci sia organizzati per tempo può essere davvero molto disagevole specialmente in una situazione in cui molte persone si trovano a doverlo fare e quindi magari anche le disponibilità delle strutture ricettive sono limitate.

Devo andare a prendere mio figlio a Roma per portarlo in zona rossa quindi riportarlo a Roma ogni deu settimane. Questo secondo il decreto del Tribunale. Mi è consentito?

Non credo proprio. Se ho capito bene, è un provvedimento di separazione, divorzio o affido, temo proprio che prevalgano le disposizioni del governo essendo di natura sanitaria, urgente e per interesse pubblico. Tu non puoi uscire, tuo figlio, una volta entrato, non potrebbe uscire di nuovo. Al momento, ti conviene organizzarti per Skype.

Tu che cosa ne pensi?

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