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Libertà di opinione: chi la vuole davvero?

La realtà è che il diritto di opinione, esattamente come la giustizia, non sta davvero a cuore quasi a nessuno.

La maggior parte delle persone non vuole affatto che sia assicurato il diritto di parlare a tutti, ma solo a quelli che la pensano come lei.

lampadina su lavagna

Altro che non sono d’accordo con le tue idee ma darei la vita perché tu abbia sempre il diritto di esprimerle. É più non sono d’accordo con le tue idee e spero che qualcuno prima possibile ti impedisca di continuare a manifestarle, perché sono sbagliate, se siamo messi così male è colpa di quelli come te, se tutti fossero come me il mondo andrebbe finalmente per il giusto verso; per me puoi anche crepare, anzi se avessi il buon gusto di farlo ne sarei felice.

Analogamente, non si cercano né tantomeno desiderano processi equi, ma cause che, più in fretta possibile peraltro, sanciscano solo quel che la gente ha già deciso.

Questo è il sogno giudiziario dell’uomo medio: un giudice che decida entro massimo tre giorni quello che lui, l’uomo medio, ha già capito perché é evidente. Con un unico grado di giudizio, come quando le cause venivano definite dal capo villaggio, in maniera da non perdere troppo tempo con ciò che appunto è evidente.

Qui é importante il ruolo degli intellettuali e della classe dirigente, perché se queste materie vengono lasciate agli
inconsapevoli non ci potrà mai essere e vivere in una società davvero civile.

Il volkgeist, del resto, era una mania del nazismo. Il popolo in realtà non ha sempre ragione, e vox populi, specialmente in certe materie ed occasioni, non è sempre vox Dei.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

2 risposte su “Libertà di opinione: chi la vuole davvero?”

URGE L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE VASSALLI COME INTESA DALL’UNIONE EUROPEA NON SECONDO LA MAGISTRATURA ITALIANA DOVE NESSUN MAGISTRATO PUO’ ESSERE COMUNQUE GIUDICATO…ASSURDITA’ LEGISLATIVE ITALICHE.DOVE LA NORMA PUO’ ESSERE AGGIRATA E DENUDATA DELLA SUA ESSNEZA OSSIA ..L’INNOCENTE VERRA’ COMUNQUE SCOPNFITTO DALL’INTERPRETAZIONE PERSONALE…DEL GIUDICE CORROTTO O MENO MA CHE NON DIC ERTO SEGUE LA LEGGE..La responsabilità civile dei magistrati, attualmente prevista dalla legge del 13 aprile 1988, n. 117, c.d. Legge Vassalli, In primo luogo, viene previsto che anche le attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove potranno dar luogo a responsabilità nei casi di dolo o colpa grave (nuovo art. 2, c. 2, legge 117/1988), innovando in maniera significativa rispetto al passato, in quanto, nella legge del 1988 si trattava di ipotesi del tutto sottratte al regime di responsabilità.

In secondo luogo, vengono ridefinite le ipotesi di colpa grave, le quali, a seguito della novella legislativa, comprendono: 1) la violazione manifesta della legge, nonché del diritto dell’Unione europea, 2) il travisamento del fatto o delle prove, 3) l’affermazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, 4) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, 5) l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione (nuovo art. 2, c. 3, legge 177/1988). La nuova normativa precisa anche che per determinare la sussistenza di una “violazione manifesta” della legge o del diritto dell’Unione europea, occorre tenere conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza, risultando evidente l’influenza della giurisprudenza della Corte di giustizia nella specificazioni di tali criteri (cfr. Brasserie du pêcheur, punti 55 -57). Inoltre, con particolare riferimento alla violazione inerente al diritto dell’Unione europea, e per conformarsi pienamente alla citata sentenza della Corte nella causa C-379/10, consentendo la chiusura della seconda procedura aperta nei confronti dell’Italia, la novella legislativa indica anche la necessità di valutare, in detto esame, la mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267, terzo comma, TFUE, nonché il contrasto dell’atto o del provvedimento del giudice con l’interpretazione espressa della Corte di giustizia dell’Unione.

In primo luogo, viene previsto che anche le attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove potranno dar luogo a responsabilità nei casi di dolo o colpa grave (nuovo art. 2, c. 2, legge 117/1988), innovando in maniera significativa rispetto al passato, in quanto, nella legge del 1988 si trattava di ipotesi del tutto sottratte al regime di responsabilità.

CON LA LEGGE VASSALLI APPLICATA TUTTI I GIUDICI SONO COSTRETTI A SEGUIRE LA LEGGE NAZIONALE E NON LA PROPRIA INTERPRETAZIONE E COSI’ SI ELIMINEREBBERO TUTTE LE CORRENTI DELLA MAGISTRATURA INFEDELE…..CHE PESA SU TUTTI I CITTADINI….COLPEVOLI ANCHE SE INNOCENTI…SENTENZE POI CHE PESANO COSI’ TANTI SOLDI AI CITTADINI DA FARLI QUASI SEMPRE FALLIRE..I MAGISTRATI I PM CTU GIUDICI RIMANGONO SE NO SEMPRE IMPUNITI ANCHE SE SBAGLIANO CONTINUAMENTE. …..e se ne fregano altamente …MANDARE VIA SUBBITO BONGIORNO INCAPACE PATENTATA DIMETTERLA SUBBBITO..( MA DOVE L’HAI TROVATA??’ DOVEEE..E BONAFEDE DEMETTERLO .SUBITO..
Responsabilità civile dei magistrati: l’Italia si adegua alle richieste dell’Unione europea?Non viene applicata…tutto cio’ che concerme il controllo sulle assurde sentenze di magistratura infedele assurdo dei giudici..nessuna penalita’…se non la applichi LA LEGGE VASSALLI GIA’ IN VIGORE
L’esigenza di una riforma della disciplina circa la responsabilità civile dei magistrati, attualmente prevista dalla legge del 13 aprile 1988, n. 117, c.d. Legge Vassalli, è avvertita da tempo (v. post su questo blog). La Corte di giustizia ha, infatti, censurato più volte la nostra normativa sul punto, ritenendola non idonea ad assicurare una tutela effettiva di chi avesse subito un pregiudizio per il fatto del giudice, specie nel caso in cui l’illecito derivi dall’inosservanza del diritto dell’Unione europea. Recentemente, la Commissione ha avviato una seconda procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, rilevando il mancato adeguamento dell’Italia all’ultima pronuncia della Corte in tema, Commissione c. Italia, la quale accertava – dopo il caso Traghetti del Mediterraneo – , le lacune della legislazione italiana sulla responsabilità dei magistrati, da un punto di vista della tutela giurisdizionale effettiva (v. procedura di infrazione n. 2009_2230).

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