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Delibera condominiale adottata omettendo la convocazione di uno o più condomini.

Se una deliberazione dell’assemblea di condominio viene adottata senza che uno dei condomini sia stato regolarmente convocato, la conseguenza giuridica è l’annullabilità della delibera, e non la sua nullità assoluta.

Questa distinzione è fondamentale perché impone termini molto stretti per agire. Ecco nel dettaglio cosa prevede la legge e come funziona il meccanismo di impugnazione.

 

  1. Annullabilità vs Nullità

Fino al 2005 c’era dibattito su questo punto, ma le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 4806/2005) e la successiva Riforma del Condominio (L. 220/2012) hanno chiarito che:

La mancata convocazione non rende la delibera “inesistente” o nulla per sempre.

La delibera è valida ed efficace finché non viene impugnata davanti all’autorità giudiziaria e annullata da un giudice.

 

  1. Chi può impugnare la delibera?

Il vizio di omessa convocazione può essere fatto valere esclusivamente dal condomino che non è stato convocato.

Un altro condomino (regolarmente convocato) non può impugnare la delibera lamentando che il vicino non è stato avvisato, poiché non ha un interesse giuridico diretto.

 

  1. I termini per l’impugnazione (Regola dei 30 giorni)

Questo è il punto più critico. Poiché si tratta di annullabilità (art. 1137 c.c.), il condomino escluso non ha tempo infinito per agire.

Il termine: L’impugnazione deve essere proposta entro 30 giorni a pena di decadenza.

Da quando partono i 30 giorni?

Per i dissenzienti o astenuti presenti: dalla data dell’assemblea.

Per l’assente non convocato: dalla data in cui riceve il verbale dell’assemblea (solitamente tramite raccomandata o PEC).

Attenzione: Se il condomino non convocato lascia passare i 30 giorni dalla ricezione del verbale senza agire, la delibera si “sanifica” e diventa definitiva e vincolante, anche se la convocazione non c’era stata.

 

  1. Cosa succede se il condomino non convocato si presenta comunque?

Se il condomino, pur non avendo ricevuto l’avviso di convocazione (o avendolo ricevuto in ritardo), si presenta in assemblea:

Il vizio si considera sanato se egli partecipa attivamente alla discussione e al voto senza opporsi.

Tuttavia, se si presenta solo per lamentare la mancata o tardiva convocazione e chiedere il rinvio, il vizio permane e l’assemblea non può deliberare validamente su quell’ordine del giorno.

 

  1. Onere della prova

In caso di contenzioso, spetta all’Amministratore dimostrare di aver inviato la convocazione regolarmente e nei termini (almeno 5 giorni prima, art. 66 disp. att. c.c.).

Ecco perché è essenziale l’uso della Raccomandata A/R, della PEC o della consegna a mano firmata. La posta ordinaria o WhatsApp non hanno valore legale probatorio sufficiente.

 

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