Negoziazione assistita e decreto ingiuntivo.

Nel caso di decreto ingiuntivo, è ugualmente obbligatoria la negoziazione assistita? E nel successivo giudizio di opposizione?

Nel caso in cui il creditore possa agire in via monitoria, depositando un ricorso per ingiunzione di pagamento, la procedura di negoziazione assistita non si applica, come condizione di procedibilità.

Questo nemmeno nel successivo giudizio di opposizione, a differenza di quanto accade con la mediazione civile.

Con la mediazione civile, infatti, si può agire in via monitoria, ma il creditore poi, nell’eventuale e successivo giudizio di opposizione proposto dal debitore, ha l’onere di proporre la mediazione, se vuole proseguire con la sua iniziativa giudiziaria.

Nel caso della negoziazione assistita, invece, questo obbligo non sussiste del tutto.

È la legge in materia a prevederlo espressamente, al comma 3, dell’art. 3, secondo cui:

«La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;»

La legge è il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, entrato in vigore il 13/9/2014, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261).

Il comma 1 è ovviamente quello in cui è previsto l’obbligo della negoziazione assistita.

Nel caso del procedimento monitorio, non solo nella fase monitoria, ma anche in quella successiva di opposizione, la negoziazione assistita non si applica.

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