Un avvocato più verificare se la controparte percepisce il reddito di inclusione?

Inquadramento della questione: Diritto alla Difesa e Tutela della Riservatezza

La richiesta di un avvocato di accedere a informazioni sulla situazione economica e familiare della controparte, come la percezione dell’Assegno di Inclusione (ADI) o la presenza di carichi di cura, pone in diretto confronto due principi fondamentali dell’ordinamento:

  1. Il diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), che consente di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
  2. Il diritto alla protezione dei dati personali (art. 8 CEDU, artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, Regolamento UE 2016/679 – GDPR), che tutela la sfera privata dell’individuo, specialmente con riguardo a informazioni sensibili.

La soluzione al quesito risiede nel bilanciamento tra questi due diritti, un’operazione complessa che la giurisprudenza e la normativa hanno affrontato con approcci diversi a seconda del contesto.

Natura dei Dati Richiesti: Assegno di Inclusione e Carichi di Cura

Prima di analizzare gli strumenti a disposizione dell’avvocato, è essenziale qualificare la natura dei dati in questione.

  • Assegno di Inclusione (ADI): Si tratta di una misura di sostegno economico e inclusione sociale destinata a nuclei familiari che includono persone con disabilità, minorenni, anziani o “componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari” [Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente l’attuazione della misura dell’Assegno di inclusione (ADI) – 21 dicembre 2023 [10000877]]. La percezione di tale beneficio è un dato idoneo a rivelare una “situazione di disagio economico-sociale” [Parere su una istanza di accesso civico – 27 aprile 2017 [6388689]].
  • Carichi di cura: Questa espressione si riferisce alla presenza nel nucleo familiare di soggetti che necessitano di assistenza (minori, disabili, anziani non autosufficienti). Tali informazioni possono essere idonee a rivelare lo stato di salute di terzi (es. un familiare disabile) o comunque dati relativi a situazioni di vulnerabilità [Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati][Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati].

Entrambe le categorie di informazioni sono considerate particolarmente delicate. La normativa sulla trasparenza amministrativa esclude espressamente la pubblicazione e la divulgazione di dati da cui sia possibile ricavare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati [Parere su una istanza di accesso civico – 27 aprile 2017 [6388689]]. Il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte ribadito il divieto di diffondere tali informazioni per tutelare la dignità delle persone [Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati][Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati].

Strumenti a Disposizione dell’Avvocato e Relativi Limiti

L’avvocato può tentare di acquisire queste informazioni attraverso due canali principali: l’accesso diretto ai dati detenuti dalla Pubblica Amministrazione (accesso difensivo) o tramite gli strumenti probatori del processo civile.

1. L’Accesso Difensivo (Legge n. 241/1990)

L’accesso difensivo consente a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, di accedere ai documenti amministrativi. L’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990 stabilisce che l’accesso è garantito quando è “necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

La giurisprudenza ha chiarito che il diritto di difesa gode di una protezione preminente e, in linea di principio, prevale sull’interesse alla riservatezza di terzi [SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro num. 1756 del 2014]. Tuttavia, questo principio subisce importanti limitazioni quando l’accesso riguarda dati “sensibili” (oggi “categorie particolari di dati” ai sensi dell’art. 9 GDPR) o “giudiziari”.

Bilanciamento degli Interessi: Il trattamento di dati personali per finalità di difesa è consentito, anche senza il consenso dell’interessato, a condizione che sia strettamente necessario e proporzionato al perseguimento delle finalità difensive [Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 11920/2017][DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196]. La Corte Costituzionale e la giurisprudenza europea richiedono un rigoroso “test di proporzionalità” per bilanciare i diritti in gioco [Corte Cost., sentenza n. 20 del 27 febbraio 2019][Judgment of the Court of 20 May 2003.].

Nel caso specifico:

  • Necessità: L’avvocato deve dimostrare che l’informazione sulla percezione dell’ADI o sui carichi di cura è indispensabile per sostenere una tesi difensiva (es. quantificare un assegno di mantenimento, dimostrare l’incapienza economica della controparte). Non è sufficiente una generica esigenza probatoria.
  • Proporzionalità: L’accesso deve essere la misura meno restrittiva possibile. La giurisprudenza amministrativa, pur ammettendo l’accesso difensivo a dati reddituali e patrimoniali, ha sottolineato che per i dati sensibili la tutela della riservatezza si rafforza [SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro num. 1756 del 2014].

Orientamenti della Giurisprudenza Amministrativa: Il Consiglio di Stato, con le ordinanze di rimessione all’Adunanza Plenaria, ha evidenziato un contrasto giurisprudenziale proprio sulla possibilità di utilizzare l’accesso difensivo per ottenere dati reddituali e finanziari detenuti dall’Amministrazione Finanziaria (come l’Anagrafe Tributaria) in pendenza di un giudizio civile, specialmente in materia di famiglia [ORDINANZA del Consiglio di Stato num. 889 del 2020][ORDINANZA del Consiglio di Stato num. 888 del 2020]. La questione centrale è se l’accesso ex L. 241/1990 sia uno strumento autonomo o se debba cedere il passo agli strumenti di acquisizione probatoria previsti dal codice di procedura civile [ORDINANZA del Consiglio di Stato num. 889 del 2020][ORDINANZA del Consiglio di Stato num. 888 del 2020].

In attesa di una pronuncia chiarificatrice, l’esito di un’istanza di accesso difensivo all’INPS (ente erogatore dell’ADI) è incerto. L’INPS potrebbe negare l’accesso, eccependo:

  • La natura di dato idoneo a rivelare una situazione di disagio sociale, la cui divulgazione è vietata [Parere su una istanza di accesso civico – 27 aprile 2017 [6388689]].
  • La prevalenza della tutela della riservatezza, data la particolare vulnerabilità del beneficiario.
  • La disponibilità di strumenti processuali specifici per l’acquisizione della prova in giudizio.

Anche qualora l’accesso fosse concesso, potrebbe essere limitato alla sola visione o avvenire con l’oscuramento dei dati non strettamente indispensabili (es. le specifiche patologie dei familiari) [SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro num. 1756 del 2014].

2. Gli Strumenti del Processo Civile

Se l’accesso diretto viene negato o non viene esperito, l’avvocato può utilizzare gli strumenti previsti dal codice di procedura civile all’interno del giudizio.

  • Ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.): La parte può chiedere al giudice di ordinare all’altra parte o a un terzo (in questo caso, l’INPS) di esibire un documento ritenuto necessario alla causa. Il giudice valuterà la rilevanza del documento e l’assenza di un “giusto motivo” per il rifiuto all’esibizione da parte del terzo. La tutela della riservatezza potrebbe essere considerata un giusto motivo, ma il giudice opererà un bilanciamento con le esigenze di giustizia.
  • Richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione (art. 213 c.p.c.): Il giudice può richiedere d’ufficio alla P.A. informazioni scritte relative ad atti e documenti che sia necessario acquisire al processo. Questo potere è discrezionale.
  • Ricerca telematica dei beni (art. 492-bis c.p.c.): Sebbene nato per l’esecuzione forzata, questo strumento è stato esteso ai procedimenti in materia di famiglia (art. 155-sexies disp. att. c.p.c.) per la ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale delle parti. Consente al presidente del tribunale di autorizzare la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e di altre informazioni presso le banche dati delle pubbliche amministrazioni, inclusa l’Anagrafe Tributaria e gli archivi INPS. Questo strumento è considerato molto efficace ma anche invasivo, e la sua autorizzazione è soggetta a una valutazione discrezionale del giudice [ORDINANZA del Consiglio di Stato num. 889 del 2020][ORDINANZA del Consiglio di Stato num. 888 del 2020].

L’utilizzo di questi strumenti processuali presenta il vantaggio di essere mediato dal giudice, che è il garante del corretto bilanciamento tra diritto di difesa e tutela della riservatezza.

Conclusione

Alla luce dell’analisi, si possono trarre le seguenti conclusioni:

  1. Natura Sensibile dei Dati: Le informazioni sulla percezione dell’Assegno di Inclusione e sui carichi di cura sono dati personali particolarmente protetti, in quanto idonei a rivelare situazioni di disagio economico-sociale e/o lo stato di salute.
  2. Accesso Difensivo Incerto: Un avvocato può presentare un’istanza di accesso difensivo all’INPS ai sensi della L. 241/1990, ma l’esito è incerto. Dovrà motivare in modo stringente la “necessità” dell’informazione per la difesa di un diritto in giudizio, dimostrando che non esistono altri modi per provare i fatti. L’INPS potrebbe legittimamente negare l’accesso invocando la tutela della riservatezza e la natura sensibile dei dati [Parere su una istanza di accesso civico – 27 aprile 2017 [6388689]][SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro num. 1756 del 2014].
  3. Strumenti Processuali come Via Privilegiata: La via più corretta e con maggiori probabilità di successo è quella di utilizzare gli strumenti di acquisizione probatoria all’interno del giudizio civile (artt. 210, 213, 492-bis c.p.c.). In questo modo, la richiesta è vagliata da un giudice, che può effettuare il necessario bilanciamento tra il diritto di difesa della parte istante e il diritto alla riservatezza della controparte, ordinando all’INPS l’esibizione della documentazione se ritenuta indispensabile ai fini della decisione [ORDINANZA del Consiglio di Stato num. 889 del 2020][ORDINANZA del Consiglio di Stato num. 888 del 2020].

Pertanto, sebbene un avvocato possa tentare di verificare tali informazioni tramite un’istanza di accesso diretto, la strategia più solida consiste nel richiederne l’acquisizione per via giudiziale, affidando al giudice il compito di contemperare i contrapposti interessi in gioco.

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