Cause di servitù e mediazione obbligatoria.
La mediazione è obbligatoria per le cause in materia di servitù.
L’actio confessoria servitutis è un’azione a tutela di un diritto reale (la servitù di passaggio), e l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 – nel testo consolidato a seguito della Riforma Cartabia di cui al D.Lgs. 149/2022 – include espressamente i diritti reali tra le materie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La giurisprudenza è univoca sul punto. La Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 19799/2025 ha esaminato proprio un’actio confessoria per servitù di passaggio, dando per pacifica l’obbligatorietà della mediazione per la domanda principale relativa al diritto reale, tanto da discutere unicamente se la domanda accessoria di risarcimento danni richiedesse un autonomo procedimento di negoziazione assistita (concludendo in senso negativo, poiché la questione risarcitoria era già stata introdotta in sede di mediazione). Nello stesso senso si sono pronunciate numerose corti di merito: Corte d’Appello Brescia n. 399/2025, Corte d’Appello Potenza n. 602/2023, Tribunale Avellino n. 1992/2023, Tribunale Avellino n. 1746/2025, Tribunale Nocera Inferiore n. 992/2026, tutte vertenti su servitù di passaggio e tutte attestanti l’obbligatorietà della mediazione.
Alcuni punti operativi essenziali:
- La condizione di procedibilità si considera avverata già al primo incontro dinanzi al mediatore, anche in assenza di accordo (art. 5, comma 4, D.Lgs. 28/2010).
- Le parti devono partecipare personalmente, assistite dall’avvocato (art. 8, comma 5). È possibile farsi sostituire da un rappresentante, ma serve una procura sostanziale speciale che attribuisca il potere di disporre dei diritti controversi: la sola procura alle liti, anche se autenticata dal difensore e comprensiva del potere di transigere, non è sufficiente (Tribunale Avellino n. 1746/2025; Cass. Civ. n. 8473/2019, richiamata da diverse pronunce).
- L’istanza di mediazione deve indicare, oltre alle parti e all’organismo, anche l’oggetto e le ragioni della pretesa (art. 4, comma 2), pena l’invalidità della procedura e la conseguente improcedibilità (Tribunale Venezia n. 5008/2025).
- In caso di pluralità di parti, la mediazione va esperita nei confronti di tutti i convenuti, non separatamente (Tribunale Catania n. 81/2025).
Non opera l’esenzione prevista dall’art. 5, comma 6, lett. d) per i procedimenti possessori: l’actio confessoria è un’azione petitoria, volta all’accertamento del diritto reale, non un’azione a tutela del possesso.
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