Violenza politica sui social: quando il post è reato

Violenza politica sui social: quando il post è reato

1) Un post che pone una domanda molto seria.

Una fotografia pubblicata sui social mostra un uomo davanti alla Foiba di Basovizza con il pugno alzato. La didascalia invita a imparare dai partigiani slavi come si dovrebbe «dialogare» con i «Vannacci di turno» e aggiunge che vi sarebbe ancora posto per i fascisti del terzo millennio.

L’immagine che segue riproduce il post da cui nasce questa riflessione. Non posso verificare attraverso il solo screenshot l’autenticità del profilo, la permanenza online del contenuto, l’eventuale presenza di altre immagini o il contesto completo della pubblicazione. L’analisi riguarda quindi le parole e la fotografia così come appaiono nella schermata, non la responsabilità penale di una persona determinata.

post violenza politica foiba basovizza

L’accostamento non è neutro. La foiba richiama persone uccise e fatte scomparire; parlare del modo di «dialogare» usato in quel contesto e affermare che vi sia «ancora posto» può essere inteso come un’allusione all’eliminazione fisica degli avversari politici.

Questo significa che l’autore ha certamente commesso un reato? No. Significa però che non si può liquidare tutto dicendo che sui social ognuno può scrivere ciò che vuole finché nessuno viene materialmente ferito.

2) Il principio di offensività non richiede sempre una vittima ferita.

Il diritto penale deve colpire fatti che offendono o mettono concretamente in pericolo un bene protetto. È questo, in termini semplici, il principio di offensività.

Il principio non impone tuttavia di aspettare il danno finale. Esistono reati di danno, nei quali il bene è già stato leso, e reati di pericolo, nei quali la legge interviene prima perché una condotta ha creato un rischio penalmente significativo.

Perciò non è corretta l’equazione «nessuno è stato aggredito, dunque nessun reato». L’istigazione pubblica è un reato autonomo: può essere consumata attraverso il messaggio stesso, anche se nessuno raccoglie l’invito. Non occorre nemmeno dimostrare che l’autore abbia già acquistato un’arma, organizzato un gruppo o compiuto altri atti preparatori.

È altrettanto sbagliato l’estremo opposto: una frase brutta, provocatoria o moralmente ripugnante non diventa automaticamente penalmente rilevante. Il giudice deve accertare l’offesa o il pericolo nel caso concreto.

3) La libertà di espressione protegge anche le idee sgradevoli.

L’articolo 21 della Costituzione tutela la libertà di manifestare il proprio pensiero. La protezione sarebbe inutile se valesse soltanto per le opinioni educate, moderate e condivise dalla maggioranza.

Puoi criticare un movimento politico, il fascismo, l’antifascismo, un partito o un personaggio pubblico. Puoi usare ironia, iperbole, satira e linguaggio aspro. Non puoi però invocare la libertà di espressione come un lasciapassare per minacciare persone o sollecitare la commissione di delitti.

La sentenza n. 65 del 1970 della Corte costituzionale ha tracciato un confine ancora attuale: la semplice critica, la propaganda per cambiare una legge e perfino l’affermazione che determinati delitti abbiano avuto un contenuto morale o sociale positivo non bastano. Diventa punibile la manifestazione concretamente idonea a provocare la commissione di delitti.

Il punto decisivo, dunque, non è se il messaggio ci piaccia, ma se abbia superato il piano dell’opinione e sia diventato incitamento pericoloso all’azione.

4) Quando può configurarsi l’istigazione a delinquere.

L’articolo 414 del codice penale punisce chi pubblicamente istiga a commettere uno o più reati. La pubblicità può sussistere anche su un social network quando il contenuto è accessibile a un numero indeterminato o comunque ampio di persone.

Non serve un ordine militare né una descrizione dettagliata del reato da compiere. L’istigazione può essere espressa in forma indiretta, allusiva o simbolica. Deve però avere una capacità persuasiva concreta: deve poter spingere altri ad agire o almeno rendere più accettabile ai loro occhi la violenza prospettata.

La Cassazione lo ha ribadito nella sentenza n. 9122 del 2026. È stata confermata la responsabilità per alcune dichiarazioni pronunciate durante una manifestazione, secondo le quali gli aderenti a un partito dovevano essere colpiti nei loro covi e le sedi chiuse con il fuoco. La Corte ha qualificato l’istigazione come reato di pericolo concreto, da valutare in anticipo rispetto all’eventuale commissione dei delitti. Puoi leggere la massima nella rassegna ufficiale della Corte di cassazione del marzo 2026.

La vicinanza con il nostro caso è evidente, ma non completa. In quella vicenda l’indicazione violenta era più esplicita. Qui il significato deve essere ricavato dal collegamento fra fotografia, luogo, gesto e didascalia.

5) Come si valuterebbe concretamente questo post.

Un giudice dovrebbe leggere il messaggio per intero e nel suo contesto. Sarebbero importanti, tra gli altri, questi elementi:

  • il carattere pubblico o privato del profilo;
  • il numero e il contenuto dei commenti, delle condivisioni e delle reazioni;
  • l’identificabilità dei destinatari indicati come «Vannacci di turno»;
  • il significato attribuito alla foiba e alle parole «c’è ancora posto»;
  • il momento politico nel quale il post è stato pubblicato;
  • il seguito, il ruolo pubblico e la credibilità dell’autore presso i destinatari;
  • la presenza di messaggi precedenti o successivi dello stesso tenore;
  • eventuali risposte dell’autore che confermino o smentiscano l’interpretazione violenta.

Il numero elevato di commenti o condivisioni può dimostrare la diffusione, ma non prova da solo l’istigazione. Allo stesso modo, dire dopo la pubblicazione che si trattava di una battuta non chiude automaticamente la questione: conta il significato oggettivamente comunicato nel contesto.

Nel caso rappresentato dallo screenshot esiste un’interpretazione difensiva possibile: provocazione politica, metafora storica, sarcasmo rivolto contro il fascismo. Esiste però anche una lettura seriamente accusatoria: il luogo e la frase finale trasformerebbero il post nell’approvazione e nella riproposizione di un metodo di eliminazione degli avversari.

La seconda lettura non è affatto fantasiosa. Proprio per questo il contenuto può essere legittimamente segnalato e valutato dall’autorità giudiziaria, senza che ciò equivalga a pronunciare in anticipo una condanna.

6) Potrebbe esserci anche una minaccia.

L’articolo 612 del codice penale punisce chi prospetta ad altri un danno ingiusto. La minaccia può essere esplicita, implicita o allusiva e può essere comunicata anche pubblicamente, purché raggiunga o sia destinata a raggiungere la persona offesa.

Qui bisogna chiedersi se il riferimento ai «Vannacci di turno» sia soltanto una categoria politica generica oppure indichi Roberto Vannacci e altre persone sufficientemente individuabili. Bisogna poi stabilire se la frase comunichi davvero la prospettazione di un male futuro capace di intimidire, oppure esprima soltanto un giudizio storico e politico, per quanto aggressivo.

La contestazione della minaccia è quindi possibile, ma meno lineare di quella relativa all’istigazione. La genericità dei destinatari può indebolirla; un tag, una menzione diretta, messaggi successivi o altri elementi di personalizzazione potrebbero invece rafforzarla.

7) Basovizza non è uno sfondo qualsiasi.

La Foiba di Basovizza è stata dichiarata monumento nazionale con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 1992, come risulta dalla Gazzetta Ufficiale. Il Ministero della cultura descrive il sito come luogo di esecuzioni sommarie di prigionieri, militari, poliziotti e civili e come monumento commemorativo destinato alla memoria delle vittime, nella scheda ufficiale del monumento.

La fotografia non è stata dunque scattata davanti a una parete scelta casualmente. Il nome visibile del luogo è parte essenziale del messaggio. Senza la foiba, le parole sul «dialogare» e sul «posto» avrebbero un significato molto più indeterminato; davanti a quel monumento acquistano un riferimento immediato alla morte e alla soppressione degli avversari.

Questa caratteristica rileva non soltanto per comprendere l’eventuale istigazione, ma anche per valutare i delitti contro la pietà dei defunti.

8) Il possibile vilipendio delle tombe e del sacrario.

L’articolo 408 del codice penale punisce chi, nei cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri, urne o cose destinate al culto dei defunti, alla difesa o all’ornamento dei cimiteri.

Non è sempre necessaria una distruzione o un imbrattamento. La Cassazione, con la sentenza n. 24271 del 2024, ha confermato la condanna di due persone che avevano ballato a ritmo rap sopra le tombe dei caduti nel sacrario militare di Redipuglia per realizzare un video poi diffuso online. La Corte ha precisato che anche gesti o espressioni senza una modificazione materiale del monumento possono integrare il reato quando manifestano disprezzo o profanazione e ledono concretamente il rispetto del luogo di sepoltura. La massima è consultabile nella rassegna ufficiale della Corte di cassazione del giugno 2024.

Questo precedente rende il profilo tutt’altro che teorico. Basovizza è un monumento nazionale e un luogo della memoria collegato a una fossa comune. Una posa e una didascalia che sembrino celebrare proprio il metodo con cui le vittime furono uccise potrebbero essere considerate un atto di disprezzo verso il luogo e verso la pietà che esso rappresenta.

Anche qui, però, la responsabilità non è automatica. Nel caso di Redipuglia vi era un ballo compiuto materialmente sopra le tombe. Nello screenshot la posa con il pugno alzato, considerata isolatamente, può avere molti significati politici e non è necessariamente oltraggiosa. L’eventuale vilipendio dovrebbe emergere dall’insieme di posa, collocazione, parole e finalità della pubblicazione e dovrebbe risultare concretamente lesivo del rispetto dovuto al luogo.

Esiste inoltre un problema relativo al luogo della condotta. L’articolo 408 richiede che il vilipendio sia commesso nel cimitero o nell’altro luogo di sepoltura. Se a Basovizza fosse stata realizzata consapevolmente una scena già destinata a esprimere disprezzo e la pubblicazione online ne avesse soltanto reso manifesto il significato, il precedente di Redipuglia assumerebbe un peso notevole. Se invece sul posto fosse stata scattata una fotografia di per sé neutra e la didascalia fosse stata pensata e aggiunta soltanto in seguito e altrove, la configurabilità dell’articolo 408 sarebbe molto più problematica. La diffusione online può documentare e amplificare il vilipendio compiuto nel sacrario, ma non consente di ignorare il requisito spaziale scritto nella norma.

La qualifica di monumento nazionale, da sola, non trasforma ogni comportamento irrispettoso in reato. È però un elemento molto importante per riconoscere la funzione commemorativa del sito e per misurare la reale offensività del gesto.

9) Gli altri delitti contro i defunti sembrano meno pertinenti.

Il fatto di trovarsi in un luogo di memoria non rende applicabile automaticamente l’intero gruppo dei reati contro la pietà dei defunti.

La violazione di sepolcro prevista dall’articolo 407 del codice penale richiede l’apertura, la violazione o comunque una condotta materiale relativa alla tomba o al sepolcro. Il vilipendio di cadavere previsto dall’articolo 410 del codice penale riguarda invece condotte rivolte alle spoglie umane. Dallo screenshot non risultano azioni di questo genere.

Il vero punto di attenzione è quindi l’articolo 408, perché tutela il rispetto del luogo di sepoltura e delle cose destinate alla memoria dei morti anche contro forme non necessariamente distruttive di disprezzo e profanazione.

Non sembra invece pertinente l’apologia del fascismo: il messaggio si presenta come antifascista, non come propaganda diretta alla ricostituzione del partito fascista. Nemmeno le norme contro la propaganda razziale si applicano automaticamente all’ostilità verso un gruppo definito soltanto dalle idee politiche.

10) Che cosa puoi fare se sei destinatario o segnali il post.

Prima di chiedere la rimozione devi conservare una prova completa. Uno screenshot ritagliato può non mostrare URL, data, modifiche, commenti e contesto. È prudente acquisire:

  • l’indirizzo esatto del post e del profilo;
  • data e ora dell’acquisizione;
  • l’intera sequenza di immagini e l’eventuale audio;
  • didascalia, hashtag, tag e menzioni;
  • commenti e risposte significative dell’autore;
  • numero di condivisioni e altri dati visibili;
  • eventuali messaggi collegati e pubblicazioni precedenti o successive.

Per una guida più ampia puoi leggere il post su come difendere la reputazione e identificare gli autori delle offese sui social.

La segnalazione alla piattaforma può ottenere la rimozione, ma non sostituisce una denuncia o una querela. Se ti ritieni direttamente minacciato o se il messaggio indica persone e azioni concrete, fai esaminare rapidamente il materiale a un avvocato penalista. Può essere utile anche la mia guida con dieci indicazioni sulla denuncia-querela.

Se emerge un pericolo attuale per l’incolumità di qualcuno, non aspettare di completare da solo un fascicolo perfetto: chiama il 112 e comunica alle forze dell’ordine gli elementi disponibili.

11) La conclusione: le parole possono già essere un fatto.

Il principio di offensività non autorizza a scrivere qualsiasi cosa fino al momento in cui qualcuno viene colpito. Serve a impedire che siano punite opinioni innocue, non a neutralizzare i reati di pericolo.

Un messaggio pubblico può essere penalmente rilevante quando è concretamente capace di promuovere delitti, quando prospetta un male ingiusto a persone individuabili oppure, se realizzato in un luogo di sepoltura, quando esprime un disprezzo concretamente lesivo della pietà dei defunti.

Nel post esaminato esistono elementi che giustificano una seria valutazione sotto tutti e tre i profili: istigazione a delinquere, possibile minaccia e possibile vilipendio del sacrario. L’interpretazione violenta è rafforzata dalla scelta di Basovizza e dalle parole sul «dialogare» e sull’esistenza di altro «posto».

Non basta questo articolo per dichiarare colpevole qualcuno. Servono l’originale del post, il contesto completo, l’accertamento della provenienza e una valutazione giudiziaria dell’effettiva pericolosità e offensività. Ma è altrettanto sbagliato considerarlo necessariamente lecito soltanto perché, al momento della pubblicazione, nessuno risulta essere stato aggredito.

12) Passa all’azione.

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