Social under 15: perché la legge francese è caduta
1) Che cosa è successo davvero in Francia.
Il 14 agosto 2026 il Conseil constitutionnel francese ha dichiarato contrario alla Costituzione l’articolo 1 di una legge destinata a proteggere i minori dai rischi dei social network.
Quell’articolo avrebbe vietato, in linea generale, l’accesso ai servizi di social network ai minori di quindici anni. La decisione è arrivata prima della promulgazione della legge: il divieto, quindi, non era ancora entrato in vigore ed è stato fermato nel corso del controllo preventivo.
La decisione ufficiale n. 2026-911 DC parla di “non conformità parziale”, perché la censura riguarda l’articolo 1. Il Conseil non ha esaminato d’ufficio la costituzionalità delle altre disposizioni della legge.
La notizia non significa che in Francia sia costituzionalmente impossibile limitare l’accesso dei minori ai social. Significa che quel particolare divieto era costruito in modo troppo ampio e senza garanzie sufficienti.
2) Qual era l’obiettivo della legge.
Il legislatore francese voleva proteggere i ragazzi più giovani da rischi quali:
- dipendenza e uso compulsivo;
- isolamento sociale;
- esposizione a pornografia e contenuti violenti;
- cyberbullismo e molestie;
- truffe e manipolazioni online.
Il Conseil constitutionnel ha riconosciuto espressamente la legittimità di questi obiettivi. La protezione del superiore interesse del minore e la prevenzione delle lesioni all’ordine pubblico possono giustificare restrizioni alla libertà di accesso ai servizi online.
Il problema, dunque, non era lo scopo. Era il rapporto tra lo scopo perseguito e gli strumenti scelti.
3) Primo problema: il divieto riguardava troppi servizi.
La definizione utilizzata dalla legge comprendeva, in sostanza, ogni piattaforma online che permettesse agli utenti di collegarsi, comunicare, condividere contenuti e scoprire altre persone o materiali.
Il divieto non distingueva in modo adeguato tra:
- piattaforme costruite attorno a raccomandazioni algoritmiche e contenuti potenzialmente dannosi;
- servizi di messaggistica e comunicazione;
- comunità collaborative dedicate a informazione, aiuto reciproco o attività ricreative;
- videogiochi con funzioni sociali;
- reti collegate ad attività educative;
- servizi dotati di protezioni molto diverse tra loro.
Erano previste alcune eccezioni, per esempio per enciclopedie online, repertori educativi o scientifici e piattaforme open source. Secondo il Conseil, però, erano troppo limitate. Il divieto avrebbe colpito anche servizi per i quali non risultavano accertati rischi specifici per salute e sicurezza dei minori.
Una limitazione della libertà di comunicazione non può essere giustificata soltanto chiamando “social” strumenti molto diversi tra loro.
4) Secondo problema: i genitori erano esclusi.
La legge sottraeva l’accesso ai social a tutti i minori di quindici anni senza consentire ai titolari della responsabilità genitoriale di:
- autorizzare un servizio ritenuto adatto;
- limitare l’autorizzazione a determinate funzioni;
- considerare età e maturità del figlio;
- valutare le garanzie offerte dalla singola piattaforma;
- adattare la decisione alla situazione familiare e personale.
Il Conseil ha ritenuto insufficiente una regola automatica e uguale per tutti. La tutela del minore non può ignorare del tutto la responsabilità educativa della famiglia né la progressiva capacità del ragazzo di compiere scelte consapevoli.
Questo non significa lasciare ogni decisione ai genitori. Significa che una legge proporzionata deve coordinare protezione pubblica, responsabilità familiare e autonomia crescente del minore.
5) Terzo problema: per controllare i ragazzi bisognava controllare tutti.
Per impedire l’accesso agli under 15, una piattaforma dovrebbe conoscere l’età di ogni persona che tenta di entrare. Anche gli adulti sarebbero quindi obbligati a dimostrare di essere maggiori della soglia prevista.
La legge francese, però, non stabiliva con sufficiente precisione:
- quali dati potessero essere raccolti;
- chi dovesse verificarli;
- se la piattaforma potesse conservarli;
- per quanto tempo potessero essere trattati;
- come evitare tracciamento e profilazione;
- quali strumenti fossero disponibili in caso di errore;
- come proteggere chi non possiede un documento o un’identità digitale utilizzabile.
Per il Conseil mancavano quindi le garanzie legali necessarie a tutelare la vita privata. È un passaggio decisivo: una misura pensata per proteggere i minori non può creare, senza regole precise, un sistema generalizzato di identificazione di tutti gli utenti di internet.
6) La libertà di espressione vale anche online e anche per i minori.
La decisione richiama l’articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. Nell’attuale sistema delle comunicazioni, la libertà di espressione comprende anche la libertà di accedere ai servizi online e di esprimersi attraverso di essi.
I minori non sono persone prive di diritti fondamentali. La loro libertà può essere limitata per proteggerli, ma la limitazione deve essere:
- idonea a raggiungere l’obiettivo;
- necessaria, perché non esistono misure meno restrittive altrettanto efficaci;
- proporzionata, cioè non eccessiva rispetto al rischio concreto.
Il divieto francese non ha superato questo controllo perché si applicava a troppi servizi, a tutti gli under 15 senza distinzioni e attraverso una verifica dell’età non sufficientemente disciplinata.
7) Come funziona il controllo di costituzionalità in Francia.
In questo caso il controllo è stato preventivo. Dopo l’approvazione parlamentare e prima della promulgazione, la legge è stata sottoposta al Conseil constitutionnel da gruppi di almeno sessanta deputati, secondo l’articolo 61 della Costituzione francese.
Il controllo preventivo può essere attivato, nei casi previsti, dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro, dai presidenti delle due assemblee oppure da sessanta deputati o sessanta senatori. Se una disposizione viene dichiarata incostituzionale, non può essere promulgata.
La Francia conosce però anche un controllo successivo. Dal 2010 una persona coinvolta in un processo può sollevare una question prioritaire de constitutionnalité, la QPC, sostenendo che una disposizione già vigente viola diritti o libertà garantiti dalla Costituzione. La questione passa attraverso un filtro giudiziario e può arrivare al Conseil constitutionnel; il procedimento è illustrato anche dal portale ufficiale QPC.
Avevo già dedicato un post al controllo di costituzionalità francese. Oggi è utile completare quella spiegazione: il modello francese è caratterizzato dal forte controllo preventivo, ma non si esaurisce più in esso perché esiste anche la QPC successiva.
8) Come funziona invece in Italia.
In Italia il controllo sulle leggi è soprattutto successivo e incidentale. Di regola, una legge è già entrata in vigore e deve essere applicata in un processo. Il giudice, d’ufficio o su richiesta di una parte, rimette la questione alla Corte costituzionale quando:
- la disposizione è rilevante per decidere quel processo;
- il dubbio di costituzionalità non è manifestamente infondato;
- non è possibile risolvere il problema mediante un’interpretazione conforme alla Costituzione.
Il processo viene sospeso e la Corte decide. Se accoglie la questione, la disposizione cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, secondo gli articoli 134 e 136 della Costituzione italiana.
Esiste anche il giudizio in via principale, utilizzato soprattutto nei conflitti legislativi tra Stato e Regioni. Il Governo può impugnare una legge regionale e una Regione può impugnare una legge statale o di un’altra Regione nei casi previsti dall’articolo 127 della Costituzione.
In Italia, invece, una minoranza parlamentare non può normalmente rivolgersi alla Corte costituzionale prima della promulgazione di una legge statale soltanto perché la ritiene lesiva dei diritti fondamentali.
9) Il Presidente italiano non svolge il lavoro della Corte.
Prima di promulgare una legge, il Presidente della Repubblica può rinviarla alle Camere con un messaggio motivato e chiedere una nuova deliberazione, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione.
Non è però lo stesso controllo svolto dal Conseil constitutionnel francese:
- il Presidente non pronuncia una sentenza;
- non annulla la disposizione;
- esercita un potere di garanzia con grande prudenza istituzionale;
- se le Camere approvano nuovamente la legge, la Costituzione stabilisce che essa debba essere promulgata.
Perciò una legge italiana che vietasse i social agli under 15 potrebbe entrare in vigore e arrivare alla Corte costituzionale soltanto dopo, quando la questione diventasse rilevante in un giudizio, salvo il rinvio presidenziale o altri particolari conflitti.
10) La differenza essenziale tra Francia e Italia.
Il confronto può essere riassunto così:
- in Francia la legge sui social è stata controllata prima della promulgazione su ricorso di parlamentari;
- in Italia il controllo sui diritti fondamentali avviene normalmente dopo l’entrata in vigore, attraverso un giudice;
- in Francia esiste anche il controllo successivo mediante QPC, filtrato dal Conseil d’État o dalla Cour de cassation;
- in Italia il giudice che ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione può rimetterla direttamente alla Corte costituzionale;
- in entrambi i Paesi la protezione dei minori può giustificare restrizioni, ma queste devono rispettare proporzionalità e garanzie.
Dire che la “Corte francese” ha bocciato il divieto è quindi corretto nel risultato, ma perde un elemento importante: il Conseil ha impedito preventivamente che quella specifica disposizione entrasse in vigore.
11) Qual è oggi la regola italiana sull’età digitale.
In Italia non esiste un divieto generale per tutti gli under 15 di accedere ai social network.
L’articolo 2-quinquies del codice italiano in materia di protezione dei dati personali stabilisce che, per i servizi della società dell’informazione offerti direttamente a un minore, il ragazzo che abbia compiuto quattordici anni può prestare da solo il consenso al trattamento dei dati quando il trattamento si basa proprio sul consenso. Sotto i quattordici anni, il consenso deve essere prestato o autorizzato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Questa soglia non equivale a un’autorizzazione generale a usare qualsiasi piattaforma e non è neppure un divieto assoluto sotto i quattordici anni. Riguarda una specifica base giuridica del trattamento dei dati personali e deve essere coordinata con condizioni contrattuali, responsabilità genitoriale e altre norme applicabili.
A livello europeo, l’articolo 28 del Digital Services Act impone alle piattaforme accessibili ai minori misure adeguate e proporzionate per assicurare un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione. Vieta inoltre la pubblicità basata sulla profilazione quando la piattaforma sa con ragionevole certezza che l’utente è minorenne.
12) Una legge simile potrebbe essere approvata in Italia?
Sì, il Parlamento potrebbe certamente intervenire per proteggere i minori e disciplinare l’accesso a determinati servizi online. Potrebbe anche modificare la soglia italiana del consenso digitale entro i limiti consentiti dal diritto europeo.
Questo non significa che qualsiasi divieto sarebbe costituzionalmente valido. Una proibizione generale identica a quella censurata in Francia incontrerebbe seri problemi rispetto a:
- libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’articolo 21 della Costituzione;
- libertà e segretezza delle comunicazioni tutelate dall’articolo 15;
- diritti inviolabili e protezione della vita privata ricavati dall’articolo 2;
- uguaglianza e ragionevolezza previste dall’articolo 3;
- diritti e doveri educativi dei genitori dell’articolo 30;
- protezione dell’infanzia e della gioventù prevista dall’articolo 31;
- GDPR, Digital Services Act e competenze dell’Unione europea.
La Corte costituzionale italiana non è vincolata dalla decisione francese. Costituzioni, parametri e sistemi sono diversi. Tuttavia, i problemi di proporzionalità, ampiezza del divieto, ruolo della famiglia e verifica invasiva dell’età si presenterebbero anche da noi.
13) Una legge del genere dovrebbe essere approvata?
A mio giudizio non dovrebbe essere approvato un divieto indiscriminato per tutti gli under 15 e per qualunque servizio dotato di una funzione sociale.
La preoccupazione è fondata: dipendenza, algoritmi aggressivi, cyberbullismo, contenuti inadatti e sfruttamento commerciale dei dati sono problemi reali. Ma un muro uguale per tutto internet rischierebbe di:
- impedire anche accessi utili per informazione, creatività, comunità e sostegno;
- ignorare differenze di maturità tra ragazzi della stessa età;
- escludere completamente la responsabilità dei genitori;
- spingere i minori a mentire sull’età o utilizzare account altrui;
- imporre controlli invasivi a milioni di adulti;
- affidare a poche piattaforme enormi quantità di documenti e dati identificativi;
- offrire una rassicurazione politica senza eliminare i rischi reali.
Sono invece favorevole a una legge mirata e severa sulle caratteristiche che rendono alcune piattaforme pericolose per i minori.
14) Come potrebbe essere costruita una legge italiana migliore.
Una disciplina più solida dovrebbe prevedere:
- classificazione dei servizi in base a funzioni e rischi concreti, non soltanto all’etichetta “social”;
- protezioni crescenti per fasce di età e grado di maturità;
- un ruolo effettivo dei genitori, senza scaricare su di loro ogni responsabilità;
- account dei minori privati per impostazione predefinita;
- divieto di profilazione pubblicitaria e limitazione della raccolta dei dati;
- disattivazione predefinita di funzioni persuasive o compulsive, notifiche notturne e contatti da sconosciuti;
- strumenti rapidi contro cyberbullismo, adescamento e contenuti illeciti;
- sistemi di verifica dell’età che comunichino soltanto il superamento della soglia, senza consegnare documenti alla piattaforma;
- verifiche indipendenti, trasparenza degli algoritmi e sanzioni realmente efficaci;
- diritto di contestare errori ed esclusioni automatiche;
- educazione digitale nelle scuole e sostegno concreto alle famiglie.
Una legge del genere non prometterebbe di cancellare ogni pericolo. Costringerebbe però le piattaforme a progettare ambienti adatti all’età, invece di limitarsi a raccogliere una data di nascita facilmente falsificabile.
15) Che cosa significa, in conclusione, la decisione francese.
Il Conseil constitutionnel non ha scelto i social contro i bambini. Ha ricordato che anche una finalità condivisibile deve essere perseguita con una legge precisa, necessaria e proporzionata.
Proteggere un minore non significa espellerlo automaticamente da ogni spazio digitale. Significa selezionare i rischi reali, ridurre il potere degli algoritmi, coinvolgere la famiglia, rispettare la maturità crescente del ragazzo e verificare l’età senza trasformare internet in un sistema di identificazione permanente.
Anche in Italia il dibattito dovrebbe partire da qui: meno slogan sul divieto totale e più regole tecniche, controllabili ed efficaci.
16) Passa all’azione.
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