Assegno sociale e reversibilità: va restituito l’indebito?

Assegno sociale e reversibilità: va restituito l’indebito?

*Mia madre percepiva da anni l’assegno sociale. Da gennaio 2018, dopo la morte di mio padre, ex dipendente statale, le viene corrisposta anche una consistente pensione di reversibilità, mentre l’assegno sociale continua a essere pagato nella stessa misura. Siamo andati spontaneamente all’INPS a segnalare l’incongruenza e ci è stato detto che riceveremo una richiesta di restituzione, con la possibilità di concordare un piano di rientro. Ho letto che, se l’errore non dipende dal pensionato, le somme non devono essere restituite. È corretto? Non abbiamo agito con dolo o malafede e siamo stati noi a segnalare l’accaduto.*

La risposta breve è: la buona fede è molto importante, ma non basta uno slogan letto in rete per concludere che nulla sia dovuto. Prima occorre capire se l’assegno sociale fosse davvero diventato totalmente o parzialmente indebito, da quale data, quando l’INPS abbia conosciuto il nuovo reddito e se vostra madre abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione.

Nel caso descritto ci sono elementi favorevoli da far valere: la pensione di reversibilità è stata liquidata dallo stesso INPS e l’anomalia è stata segnalata spontaneamente. Non suggerirei quindi di accettare subito un piano di rientro. Aspetterei il provvedimento scritto, chiederei il fascicolo e farei controllare conteggi e presupposti prima di riconoscere il debito.

1) Assegno sociale e reversibilità non sono incompatibili in assoluto.

L’assegno sociale è una prestazione assistenziale destinata a chi si trova entro determinati limiti di reddito. Il suo importo non è fisso e incondizionato: può spettare per intero, in misura ridotta oppure non spettare, a seconda dei redditi rilevanti e della situazione coniugale.

La pensione di reversibilità costituisce normalmente un reddito da considerare. Ciò non significa però che la vedova perda sempre e automaticamente tutto l’assegno sociale. Come chiarisce la scheda ufficiale dell’INPS sull’assegno sociale, una persona vedova può percepire entrambe le prestazioni se il reddito complessivo resta entro la soglia applicabile; se il reddito aumenta, l’assegno può invece essere ridotto o cessare.

Le soglie cambiano ogni anno. Perciò il calcolo deve essere rifatto separatamente per ciascun anno interessato, usando gli importi lordi e le categorie reddituali previste dalla legge. Non è corretto limitarsi a confrontare i due importi mensili presenti sul cedolino.

2) Prima va dimostrato che esista davvero un indebito.

La disciplina di base è contenuta nell’articolo 3 della legge 335/1995, che collega l’assegno sociale alla situazione reddituale del beneficiario e, quando rilevante, del coniuge. Il diritto viene verificato periodicamente proprio perché i redditi possono cambiare.

L’INPS, in una richiesta di restituzione, deve rendere comprensibile almeno:

  • quale prestazione sarebbe stata pagata senza diritto;
  • quale reddito avrebbe determinato la riduzione o la cessazione;
  • quali annualità e mensilità siano coinvolte;
  • come sia stato calcolato l’importo richiesto;
  • da quale momento l’Istituto ritenga di avere conosciuto il nuovo reddito.

In questo caso la reversibilità potrebbe aver fatto cessare l’assegno sociale oppure averne ridotto soltanto la misura. Se l’INPS domandasse la restituzione dell’intero assegno senza mostrare il calcolo anno per anno, la pretesa andrebbe contestata anche nel *quantum*, cioè nell’importo, non soltanto nel principio.

3) «Se non c’è dolo, non si restituisce» è una regola troppo semplificata.

Per gli indebiti propriamente pensionistici esiste una tutela speciale, prevista dall’articolo 52 della legge 88/1989, che limita il recupero delle somme ricevute in base a un provvedimento poi rettificato, salvo il dolo dell’interessato e le omissioni rilevanti.

L’assegno sociale, però, ha natura assistenziale e non coincide con una pensione previdenziale. La giurisprudenza ha quindi elaborato per l’indebito assistenziale una disciplina specifica: quando la prestazione era stata legittimamente concessa e il requisito reddituale viene meno in seguito, assume particolare importanza l’affidamento incolpevole del beneficiario. La Cassazione, con l’ordinanza 13223 del 2020, ha escluso la restituzione di ratei di assegno sociale quando il reddito rilevante era stato dichiarato e l’erogazione indebita non era addebitabile al percettore.

Questo principio non autorizza però a trattenere sempre qualsiasi somma ricevuta in più. Se il beneficiario nasconde redditi, rende dichiarazioni false o omette comunicazioni che soltanto lui poteva effettuare, l’affidamento può venir meno. All’estremo opposto, se l’INPS possiede già il dato e continua a pagare, la posizione del cittadino è sensibilmente più forte.

Il richiamo generale all’articolo 2033 del codice civile, secondo cui chi ha ricevuto un pagamento non dovuto deve restituirlo, non esaurisce quindi il problema: nel settore assistenziale devono essere valutati anche affidamento, conoscibilità dei dati e addebitabilità dell’errore.

4) Qui il nuovo reddito era già nella disponibilità dell’INPS.

La reversibilità è stata attribuita dallo stesso ente che pagava l’assegno sociale. Non si tratta, per esempio, di un reddito estero o di un compenso privato che l’Istituto poteva ignorare finché non fosse dichiarato. Il dato pensionistico era, in linea di principio, presente negli archivi previdenziali e nel Casellario centrale delle pensioni.

La circolare INPS 47/2018 distingue proprio tra redditi non conosciuti e redditi conosciuti dall’Istituto, anche perché disponibili nei propri sistemi. La data di conoscenza incide sulla possibilità e sui tempi del recupero.

Questo non rende automaticamente nulla ogni futura richiesta, ma impedisce di trattare la vicenda come se vostra madre avesse occultato la reversibilità. L’INPS dovrà spiegare perché, pur avendo liquidato la nuova pensione, abbia continuato a corrispondere integralmente una prestazione collegata al reddito.

5) La segnalazione spontanea è una prova decisiva da conservare.

Essere andati allo sportello dimostra correttezza, ma in una contestazione conta soprattutto poterlo provare. Una conversazione orale con un’impiegata rischia di non lasciare traccia nel fascicolo. Se la segnalazione non è stata protocollata, conviene ripeterla con un canale che produca una ricevuta, indicando chiaramente la data di decorrenza della reversibilità e chiedendo la rideterminazione dell’assegno sociale.

Da quel momento l’Istituto non potrebbe ragionevolmente sostenere di non conoscere la circostanza. La stessa circolare precisa che, quando l’interessato comunica fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, la struttura deve rettificare tempestivamente il pagamento.

Conservate quindi:

  • ricevuta o numero di protocollo della segnalazione;
  • provvedimento di liquidazione della reversibilità;
  • provvedimento originario relativo all’assegno sociale;
  • cedolini mensili delle due prestazioni;
  • dichiarazioni RED, dichiarazioni dei redditi e comunicazioni inviate all’INPS;
  • eventuali annotazioni dello sportello, PEC, raccomandate o messaggi nell’area personale.

6) Non firmate il piano di rientro prima di vedere la richiesta.

L’impiegata ha anticipato che arriverà una lettera e che sarà possibile rateizzare. È una possibilità pratica, non la dimostrazione che il debito sia corretto. Un piano di rientro presuppone normalmente che l’importo sia stato accettato e può rendere più complicata una contestazione successiva.

Prima di pagare o sottoscrivere dichiarazioni, occorre leggere il provvedimento. La lettera va confrontata con i cedolini e con le date di conoscenza del reddito. Bisogna inoltre verificare se la richiesta riguardi soltanto somme precedenti alla comunicazione oppure anche pagamenti continuati quando l’INPS era ormai certamente informato.

Avevo già affrontato in termini generali il problema in INPS vuole soldi indietro: che fare? e in L’INPS sbaglia: è giusto che paghi il pensionato?. Qui, però, la natura assistenziale dell’assegno sociale e la conoscenza della reversibilità da parte dell’Istituto rendono necessario un esame specifico.

7) Che cosa fare quando arriva la lettera.

La richiesta non va ignorata, ma neppure accettata automaticamente. Appena ricevuta, chiederei l’accesso al fascicolo previdenziale e un prospetto analitico del calcolo. Poi presenterei, se ne ricorrono i presupposti, un’istanza di riesame in autotutela e il ricorso amministrativo previsto, chiedendo anche la sospensione del recupero fino alla decisione.

È importante rispettare il termine indicato nel provvedimento. Un’istanza informale o una nuova visita allo sportello non sostituiscono necessariamente il ricorso e non sempre sospendono i termini. Se l’INPS respinge la contestazione o non risponde, la pretesa può essere portata davanti al giudice del lavoro competente.

La difesa dovrebbe distinguere chiaramente tre questioni:

  • se la reversibilità abbia davvero superato la soglia reddituale;
  • quale sia l’importo esatto eventualmente non dovuto;
  • se e da quale momento le somme siano legalmente ripetibili.

Anche quando una parte dell’indebito risulta dovuta, restano da verificare modalità e misura delle trattenute e la sostenibilità dell’eventuale rateizzazione. La restituzione non dovrebbe essere negoziata prima di aver separato la quota contestabile da quella effettivamente riconosciuta.

8) La conclusione per il caso descritto.

La reversibilità deve essere considerata per stabilire se e in quale misura l’assegno sociale spettasse ancora. È quindi possibile che il pagamento invariato abbia generato un indebito. Non è però corretto concludere, senza altri controlli, che vostra madre debba restituire tutto ciò che l’INPS indicherà.

La buona fede non è una formula magica, ma qui è sostenuta da fatti concreti: la reversibilità proveniva dallo stesso ente, il reddito era conoscibile nei suoi archivi e la famiglia ha segnalato spontaneamente l’anomalia. Sono circostanze serie per contestare almeno una parte della richiesta, soprattutto per i pagamenti proseguiti dopo la comunicazione.

La scelta più prudente è dunque attendere l’atto formale senza restare inattivi, documentare subito la segnalazione e far esaminare il provvedimento prima di firmare un piano di rientro. Solo il fascicolo consentirà di dire se l’indebito non esiste, è stato calcolato male oppure esiste ma non è integralmente ripetibile.

9) Passa all’azione.

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Ti è arrivata una richiesta di restituzione dall’INPS? Scrivi nei commenti che cosa indica il provvedimento e quali dati avevi già comunicato: rispondo volentieri alle domande.

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