Bancarotta e pena sospesa: posso riabilitarmi?

Bancarotta e pena sospesa: posso riabilitarmi?

*Nel 2013 ho chiesto il fallimento della s.r.l. della quale ero amministratore unico. Nel 2016 sono stato condannato per bancarotta fraudolenta a un anno e quattro mesi, con la sospensione condizionale della pena. Nel frattempo, un gruppo di investitori ha organizzato un concordato fallimentare, versando l’importo di perizia in modo da pagare i creditori e tutti i debiti. La mia azienda è così tornata in bonis ed è tuttora aperta. Posso chiedere la riabilitazione?*

Sì, in linea di principio puoi chiedere la riabilitazione penale. Considerate le date indicate, il requisito temporale ordinario dovrebbe oggi essere ampiamente maturato. Non basta però dimostrare che la società sia tornata operativa o che il fallimento sia stato chiuso mediante concordato: il Tribunale di sorveglianza dovrà verificare la data in cui la sentenza è diventata irrevocabile, la buona condotta mantenuta nel tempo e l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Il pagamento dei creditori è un elemento molto favorevole, ma deve essere documentato e collegato esattamente alle obbligazioni nate dai fatti per i quali sei stato condannato. Bisogna inoltre distinguere la riabilitazione dall’estinzione del reato conseguente alla sospensione condizionale e controllare le pene accessorie applicate per la bancarotta.

1) Che cosa produce la riabilitazione penale.

La riabilitazione non annulla la sentenza e non dichiara che il fatto non è avvenuto. Secondo l’articolo 178 del codice penale, estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo le eccezioni previste dalla legge.

È quindi particolarmente importante quando la condanna continua a produrre limitazioni professionali, amministrative o imprenditoriali. Nel caso della bancarotta fraudolenta possono essere state applicate, tra l’altro, l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso imprese.

La riabilitazione non equivale alla cancellazione materiale di ogni traccia della condanna dagli archivi giudiziari. Il provvedimento viene annotato nel casellario e modifica gli effetti giuridici della condanna, ma la storia giudiziaria resta conoscibile nei casi e dagli uffici autorizzati dalla legge. Per questo, prima di iniziare, bisogna chiarire quale risultato concreto ti serve: eliminare pene accessorie, partecipare a una procedura, ottenere un’autorizzazione oppure regolarizzare il casellario.

2) Quando può essere presentata la domanda.

La regola ordinaria dell’articolo 179 del codice penale richiede almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è altrimenti estinta, oltre a prove effettive e costanti di buona condotta.

Per la pena sospesa esiste una previsione specifica. Quando la sospensione condizionale è stata concessa nei casi ordinari dell’articolo 163, il termine triennale per la riabilitazione decorre dallo stesso momento dal quale decorre il periodo di sospensione. In pratica il dato da recuperare non è soltanto l’anno della condanna, ma la data esatta in cui la sentenza è diventata irrevocabile.

I termini diventano più lunghi in situazioni particolari:

  • almeno otto anni per i recidivi nei casi aggravati previsti dall’articolo 99 del codice penale;
  • dieci anni per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, con la specifica decorrenza stabilita dalla legge;
  • un anno nel particolare caso di sospensione condizionale breve prevista dall’articolo 163, quarto comma.

Una precedente condanna non rende automaticamente una persona «recidiva» ai fini del termine di otto anni: occorre controllare se la recidiva qualificata sia stata effettivamente contestata e riconosciuta nella sentenza.

3) La sospensione condizionale e la riabilitazione sono istituti diversi.

La sospensione condizionale evita l’esecuzione della pena durante il periodo stabilito dalla legge. Per un delitto il periodo ordinario è di cinque anni. Se in questo intervallo il condannato non commette un nuovo delitto o una contravvenzione della stessa indole e adempie gli obblighi impostigli, l’articolo 167 del codice penale prevede l’estinzione del reato.

L’estinzione non sempre compare da sola nel modo utile all’interessato. È opportuno verificare il titolo esecutivo e, se manca, chiedere al giudice dell’esecuzione la dichiarazione formale. Questa pratica e la riabilitazione hanno presupposti, competenze ed effetti non perfettamente sovrapponibili.

Nel tuo caso non sceglierei l’una o l’altra procedura sulla base del solo certificato richiesto allo sportello. Farei acquisire il fascicolo dell’esecuzione e controllare:

  • se la sospensione condizionale sia stata subordinata a risarcimenti o ad altri adempimenti;
  • se il quinquennio sia decorso senza cause di revoca;
  • se l’estinzione del reato sia già stata dichiarata e annotata;
  • quali pene accessorie risultino ancora formalmente efficaci;
  • quale procedimento sia necessario per il risultato concreto che vuoi ottenere.

Avevo spiegato le differenze generali in Estinzione del reato: presupposti e procedura. Per requisiti e documenti della seconda pratica puoi consultare anche Riabilitazione penale: requisiti e procedimento.

4) Il concordato fallimentare non cancella la condanna.

Il concordato fallimentare regola la procedura concorsuale e i rapporti con i creditori. L’adempimento del concordato, la chiusura del fallimento e la prosecuzione dell’attività della società non fanno venir meno automaticamente una condanna penale già divenuta definitiva.

Il processo per bancarotta valuta condotte commesse nella gestione e nella crisi dell’impresa. Il successivo pagamento dei debiti può dimostrare una seria attività riparatoria, ma non riscrive il fatto accertato dalla sentenza. Proprio per questo la strada corretta non è chiedere informalmente la «cancellazione» della condanna, bensì verificare l’estinzione del reato e, quando utile, ottenere la riabilitazione.

Va inoltre precisato chi abbia materialmente versato le somme del concordato. Se il pagamento è stato effettuato dagli investitori, il soddisfacimento dei creditori può comunque essere reale, ma il Tribunale vorrà comprendere il tuo ruolo, gli impegni da te assunti e l’effettiva riparazione delle conseguenze del reato. Il ritorno della società in bonis è un dato positivo, non una prova sufficiente da solo.

5) Il pagamento dei creditori è decisivo, ma va provato bene.

La riabilitazione non può essere concessa a chi non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di farlo. In una bancarotta questo controllo può essere più complesso che in un reato con una sola persona offesa.

Non basta quindi una dichiarazione generica secondo cui «tutti i debiti sono stati pagati». Occorre raccogliere almeno:

  • proposta e decreto di omologazione del concordato fallimentare;
  • documentazione dell’integrale esecuzione del concordato;
  • decreto di chiusura della procedura;
  • relazione o attestazione del curatore sui pagamenti;
  • quietanze dei creditori e delle eventuali parti civili;
  • prova del pagamento delle spese processuali e degli altri importi posti a tuo carico;
  • sentenza penale completa, per verificare restituzioni e risarcimenti disposti.

Il debito commerciale della società e l’obbligazione civile derivante dal reato non sono sempre la stessa cosa. Potrebbero esistere danni riconosciuti a una parte civile, spese del processo oppure pretese non comprese nel concordato. Il legale deve confrontare il dispositivo penale con gli atti della procedura concorsuale e dimostrare che non rimane nulla da adempiere.

Se qualche obbligazione non è stata pagata, la domanda non è necessariamente perduta. L’impossibilità deve però essere seria, oggettiva e documentata; non è sufficiente sostenere che il pagamento sarebbe difficile o poco conveniente.

6) Che cosa significa avere dato prova di buona condotta.

L’assenza di nuove condanne è necessaria, ma il Tribunale di sorveglianza valuta un quadro più ampio. La legge richiede prove effettive e costanti di buona condotta, cioè un comportamento positivo e stabile nel periodo successivo alla condanna.

Possono essere utili:

  • certificato del casellario e certificato dei carichi pendenti;
  • documentazione dell’attività lavorativa regolare;
  • dichiarazioni fiscali e prova della regolarità economica;
  • attestazioni relative a responsabilità familiari o sociali;
  • attività di volontariato o iniziative riparative coerenti;
  • documenti che mostrino il rispetto degli obblighi imposti dalla sentenza.

Il Tribunale acquisisce anche informazioni dalle forze dell’ordine. Denunce recenti, procedimenti pendenti, violazioni amministrative significative o condotte economiche opache possono incidere sulla valutazione anche senza una nuova condanna definitiva.

Nel tuo caso la prosecuzione regolare dell’impresa può sostenere la domanda, purché sia compatibile con le pene accessorie risultanti dalla sentenza e sia documentata come attività trasparente e rispettosa degli obblighi di legge.

7) Bisogna controllare le pene accessorie per bancarotta.

Le condanne per bancarotta fraudolenta pronunciate prima del dicembre 2018 possono contenere pene accessorie determinate automaticamente in dieci anni. La sentenza 222/2018 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la durata fissa decennale, sostituendola con una durata determinabile fino a dieci anni secondo la gravità concreta del fatto.

Poiché riferisci una condanna del 2016, questo controllo è indispensabile. Bisogna leggere il dispositivo e verificare:

  • quali pene accessorie siano state applicate;
  • quale durata sia stata indicata;
  • se la sospensione condizionale si sia estesa anche ad esse;
  • se sia già intervenuta una rideterminazione in sede esecutiva;
  • se oggi siano cessate per decorso del termine o possano essere estinte con la riabilitazione.

Non darei per scontato che la società aperta e operativa dimostri l’assenza di qualsiasi interdizione. Potresti non svolgere più formalmente l’incarico di amministratore, la pena potrebbe essere rimasta sospesa oppure il casellario potrebbe non essere stato aggiornato. Serve un controllo documentale, non una deduzione dalla visura camerale.

8) Come si presenta la richiesta.

La competenza appartiene al Tribunale di sorveglianza individuato in base al luogo di residenza dell’interessato. La procedura richiede assistenza tecnica e si conclude con un’ordinanza dopo le verifiche sul casellario, sulla condotta e sugli adempimenti economici.

Preparerei il fascicolo in questo ordine:

  • copia conforme della sentenza con attestazione di irrevocabilità;
  • certificati penali aggiornati;
  • prospetto delle pene principali e accessorie;
  • prova delle spese di giustizia pagate;
  • atti del concordato e della chiusura del fallimento;
  • quietanze o liberatorie relative ai danni;
  • documenti sulla buona condotta e sull’attività lavorativa;
  • eventuale provvedimento di estinzione del reato.

Prima del deposito chiederei alla cancelleria il controllo delle iscrizioni e farei verificare al difensore se esistano altre sentenze da comprendere nella domanda. Presentare un’istanza incompleta espone a un rigetto evitabile e può rendere necessario attendere prima di riproporla.

9) La risposta al tuo caso.

Sulla base delle informazioni fornite, puoi verosimilmente presentare la domanda di riabilitazione. Il tempo trascorso dalla condanna del 2016 è più che sufficiente secondo il termine ordinario, salvo particolari dichiarazioni di recidiva o altre vicende che non risultano dalla domanda.

Il concordato eseguito e il pagamento di tutti i creditori sono elementi molto importanti. Devi però provare che siano state soddisfatte anche le obbligazioni civili specificamente derivanti dalla bancarotta, le eventuali parti civili e le spese di giustizia. Occorre inoltre documentare la buona condotta e controllare la situazione delle pene accessorie.

Chiederei contestualmente al penalista di verificare se sia già maturata e sia stata dichiarata l’estinzione del reato per esito positivo della sospensione condizionale. Le due verifiche insieme permettono di sistemare il titolo in modo completo e di scegliere la procedura più utile, senza confondere la chiusura del fallimento con la cessazione degli effetti penali della condanna.

10) Passa all’azione.

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Hai una condanna con pena sospesa e vuoi capire se puoi ottenere la riabilitazione? Descrivi nei commenti l’anno di irrevocabilità e gli adempimenti già eseguiti: rispondo volentieri.

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