Rendita INAIL e invalidità civile: l’INPS può recuperare?

Rendita INAIL e invalidità civile: l’INPS può recuperare?

*Mio marito è rimasto invalido alla mano destra a 30 anni e l’INAIL gli ha riconosciuto un’invalidità del 40%, con una piccola rendita. Dopo essere rimasto disoccupato e iscritto alle liste speciali, a 48 anni ha avuto un infarto e ha chiesto l’invalidità civile. Gli è stata riconosciuta una percentuale dal 74% al 99% e ha ottenuto un aiuto economico perché la rendita INAIL era di 276 euro. In sede di liquidazione le due prestazioni sono state riunite nello stesso pagamento. Dopo cinque anni l’INPS ha chiesto la restituzione dell’intera somma senza spiegare il motivo. Ora arrivano bollettini da 279 euro, ma mio marito è disoccupato e non possiamo pagarli. Che cosa rischiamo e che cosa possiamo fare?*

La causa più probabile della richiesta è l’incompatibilità tra la rendita INAIL diretta e l’assegno mensile di assistenza riconosciuto agli invalidi civili parziali. Questo non significa però che dobbiate pagare immediatamente tutto ciò che l’INPS domanda. Prima occorre identificare con certezza la prestazione, ottenere la motivazione mancante e verificare se l’errore fosse interamente conosciuto dall’Istituto già al momento della liquidazione.

Il fatto che le due somme siano state inserite nello stesso pagamento è particolarmente importante: può aver creato un affidamento ragionevole sulla correttezza dell’operazione. La legge prevede l’incompatibilità, ma la restituzione degli arretrati è una questione ulteriore, che dipende anche dalla condotta del beneficiario e dell’ente.

1) Il verbale sanitario non basta a identificare la prestazione economica.

Una percentuale di invalidità civile compresa tra il 74% e il 99% consente, ricorrendo anche gli altri requisiti amministrativi e reddituali, di ottenere l’assegno mensile di assistenza. Non si tratta della pensione di inabilità civile prevista per chi è riconosciuto invalido totale al 100%.

La distinzione è decisiva perché le due prestazioni hanno regole di compatibilità differenti. La scheda ufficiale dell’INPS sull’assegno mensile di assistenza conferma che l’assegno per invalidi parziali è incompatibile con le prestazioni dirette riconosciute per invalidità derivanti da causa di guerra, lavoro o servizio.

Prima di formulare qualsiasi difesa bisogna dunque recuperare:

  • il verbale sanitario integrale;
  • il provvedimento di concessione economica;
  • la denominazione e il codice della prestazione INPS;
  • il provvedimento INAIL relativo alla rendita;
  • i prospetti di liquidazione e i cedolini.

La formula generica «pensione di invalidità» viene spesso usata per prestazioni molto diverse. Senza il nome esatto non si può stabilire quale disciplina applicare.

2) L’assegno mensile e la rendita INAIL diretta sono incompatibili.

L’articolo 3 della legge 407/1990, come modificato dalla normativa successiva, stabilisce l’incompatibilità dell’assegno mensile per invalidi civili parziali con le prestazioni dirette di invalidità concesse per causa di lavoro e con altri trattamenti pensionistici diretti di invalidità.

La rendita INAIL descritta nella domanda è una prestazione diretta collegata a un infortunio o a una malattia professionale. Per l’assegno mensile non rileva, ai fini dell’incompatibilità, che la menomazione civile successiva derivi dall’infarto e sia quindi diversa da quella alla mano indennizzata dall’INAIL.

Questa è una differenza importante rispetto alla pensione di inabilità civile per invalidi totali, che può essere compatibile con una rendita per causa di lavoro quando le patologie siano diverse. Ma qui la percentuale indicata, dal 74% al 99%, fa pensare all’assegno mensile per invalidità parziale.

3) Il beneficiario può scegliere il trattamento più favorevole.

Incompatibilità non significa perdita di entrambe le prestazioni. La legge riconosce il diritto di optare per il trattamento economico più favorevole. In sostanza, l’interessato deve scegliere quale prestazione diretta di invalidità conservare.

L’articolo 12 della legge 412/1991 ha disciplinato il regime di incompatibilità e il diritto di opzione. Prima di scegliere, bisogna confrontare non soltanto l’importo mensile, ma anche durata, rivalutazione, requisiti e stabilità nel tempo.

Nel caso descritto la rendita INAIL sembra precedente alla domanda di invalidità civile ed era già in pagamento. Se l’INPS ha liquidato ugualmente l’assegno senza chiedere un’opzione, occorre capire perché la procedura non abbia rilevato il conflitto e se nei moduli presentati fosse stata dichiarata la rendita.

Non firmerei oggi una rinuncia a una delle prestazioni senza una simulazione scritta. Una scelta efficace per il futuro può avere conseguenze sulla ricostruzione del passato e non deve essere compiuta allo sportello sulla base di indicazioni soltanto orali.

4) Un unico accredito non rende le prestazioni cumulabili.

La domanda riferisce che, al momento della liquidazione, la rendita e il rateo INPS furono «unificati». Il fatto che le somme compaiano nello stesso cedolino o arrivino con un unico accredito è un dato amministrativo, non una deroga alla legge.

Tuttavia questo comportamento dell’ente è rilevante per valutare la buona fede. Se l’INPS disponeva fin dall’inizio dei dati INAIL, ha elaborato entrambe le prestazioni e le ha presentate al cittadino come un pagamento regolare, è difficile assimilare il caso a quello di chi abbia nascosto un reddito o una pensione.

Bisogna controllare la domanda originaria e le dichiarazioni allegate. Se la rendita era stata indicata, oppure risultava comunque negli archivi condivisi, l’errore appare imputabile almeno in larga misura all’amministrazione. Se invece la domanda conteneva un’omissione o un’informazione inesatta, la posizione dell’INPS diventa più forte.

5) La lettera deve spiegare perché e come nasce il debito.

Una richiesta dell’intera somma priva di motivazione non consente al cittadino di difendersi. L’articolo 3 della legge 241/1990 impone che il provvedimento amministrativo indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.

La comunicazione dovrebbe precisare almeno:

  • il tipo di prestazione ritenuta indebita;
  • la causa dell’incompatibilità o della revoca;
  • il periodo esatto oggetto di recupero;
  • il calcolo mese per mese;
  • le comunicazioni che l’INPS ritiene omesse;
  • le modalità e i termini per presentare ricorso.

I bollettini mensili non sostituiscono questa spiegazione. Chiederei immediatamente copia del provvedimento completo e accesso al fascicolo, comprese la domanda iniziale, la fase di liquidazione, gli incroci con i dati INAIL e ogni nota interna sulla costituzione dell’indebito.

6) L’incompatibilità non rende sempre automatica la restituzione integrale.

L’assegno mensile di assistenza è una prestazione assistenziale. Per gli indebiti assistenziali la giurisprudenza valorizza l’affidamento incolpevole del beneficiario e distingue il venir meno del diritto dalla possibilità di recuperare tutte le rate già pagate.

La difesa è più solida quando:

  • la prestazione era stata chiesta regolarmente;
  • tutti i dati rilevanti erano stati dichiarati;
  • l’ente conosceva la rendita incompatibile;
  • il beneficiario non ha posto in essere omissioni o artifici;
  • il pagamento è proseguito a lungo per un errore esclusivamente amministrativo.

La difesa è invece più debole se l’interessato sapeva dell’incompatibilità, non ha comunicato la rendita oppure ha ricevuto un provvedimento che subordinava chiaramente il pagamento all’opzione.

Perciò non è possibile promettere che l’intero indebito verrà annullato. È però certamente sbagliato concludere che la mera esistenza dell’incompatibilità autorizzi, senza ulteriori verifiche, il recupero automatico di cinque anni di assegni.

Avevo affrontato il tema generale in INPS vuole soldi indietro: che fare? e in L’INPS sbaglia: è giusto che paghi il pensionato?. In questa vicenda va aggiunto il controllo specifico sul diritto di opzione tra assegno civile e rendita INAIL.

7) Il decorso di cinque anni non annulla da solo la richiesta.

Il fatto che l’INPS abbia atteso cinque anni è importante per ricostruire l’affidamento, ma non comporta automaticamente la prescrizione. Il termine dipende dalla natura del credito, dal momento in cui l’ente poteva farlo valere e dagli eventuali atti interruttivi.

In via generale, l’articolo 2946 del codice civile prevede il termine ordinario decennale, ma gli indebiti previdenziali e assistenziali sono regolati anche da norme e principi speciali. La cronologia deve essere esaminata documento per documento.

Occorre annotare:

  • data di concessione dell’assegno civile;
  • data del primo pagamento;
  • data in cui l’INPS ha acquisito il dato della rendita INAIL;
  • data e contenuto della prima richiesta di restituzione;
  • date dei bollettini, dei solleciti e delle eventuali trattenute;
  • qualsiasi ricorso o istanza già presentata.

Anche una domanda di rateizzazione o un pagamento parziale possono incidere sulla contestazione e sulla prescrizione. Non li effettuerei prima di aver ricevuto un parere sul fascicolo.

8) Che cosa può accadere se i bollettini non vengono pagati?

Se il debito resta formalmente attivo, l’INPS può proseguire con solleciti, compensazioni su somme dovute al beneficiario, trattenute nei limiti consentiti oppure con le procedure di recupero coattivo. Non significa che da un giorno all’altro verranno sottratti beni senza ulteriori atti, ma ignorare le comunicazioni rende più difficile intervenire per tempo.

L’assenza di lavoro e di reddito non cancella il debito, ma è rilevante per le modalità di recupero e per una possibile rateizzazione. L’INPS mette a disposizione un servizio per visualizzare e rateizzare gli indebiti, con piani diversi secondo la classificazione della posizione.

La rateizzazione va però valutata dopo la contestazione. Prima si stabilisce se e quanto sia dovuto; soltanto per l’eventuale parte riconosciuta si negozia una rata sostenibile. Accettare subito il piano proposto può essere interpretato come riconoscimento della pretesa.

9) Il percorso da seguire adesso.

Mi muoverei in questa sequenza:

  • accesso completo ai fascicoli INPS e INAIL;
  • identificazione esatta della prestazione civile liquidata;
  • acquisizione della domanda originaria e delle dichiarazioni sulla rendita;
  • richiesta del provvedimento motivato e del calcolo analitico;
  • verifica del diritto di opzione e confronto economico tra le prestazioni;
  • istanza di riesame in autotutela e richiesta di sospensione del recupero;
  • ricorso amministrativo, se previsto e ancora tempestivo;
  • valutazione del ricorso davanti al giudice del lavoro se l’INPS non annulla o riduce la pretesa.

Un patronato può recuperare i documenti e ricostruire le posizioni, ma, considerata la durata di cinque anni e la richiesta dell’intera somma, farei poi esaminare il fascicolo a un avvocato previdenzialista. È essenziale agire sui provvedimenti scritti e non limitarsi a colloqui allo sportello.

10) La risposta alla domanda.

È probabile che l’INPS contesti il cumulo tra l’assegno mensile di assistenza per invalidità civile parziale e la rendita INAIL diretta. La legge prevede effettivamente l’incompatibilità e il diritto di scegliere il trattamento più favorevole.

Non è invece possibile dire, senza il fascicolo, che vostro marito debba restituire automaticamente ogni rata ricevuta. Se la rendita era stata dichiarata, se l’Istituto l’aveva inserita nello stesso pagamento e se non vi sono state omissioni, esistono argomenti seri per contestare la ripetibilità totale o almeno ridurre l’importo.

Non ignorate i bollettini, ma non sottoscrivete neppure un piano di rientro alla cieca. Chiedete subito motivazione, documenti e sospensione; soltanto dopo decidete se contestare integralmente, proporre un’opzione per il futuro o rateizzare la parte effettivamente dovuta.

11) Passa all’azione.

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