Rinuncia al telelavoro: si può ritirare?
*È stato pubblicato un bando per l’assegnazione di posti di telelavoro domiciliare. Un collega, risultato vincitore in graduatoria, ha presentato una rinuncia scritta, liberando un posto. Tutti i vincitori hanno iniziato il telelavoro e ora si parla di far scorrere la graduatoria per includere anche gli idonei. Il collega può ritirare la rinuncia? In caso affermativo, dove si collocherebbe nella graduatoria: prima o dopo gli idonei?*
1) La rinuncia non si cancella con un ripensamento.
La risposta breve è che il collega può certamente chiedere di ritirare la rinuncia, ma non è detto che possa imporre al datore di lavoro di considerarla come mai presentata. Una volta che la dichiarazione scritta è arrivata al destinatario e ha prodotto i suoi effetti, il successivo ripensamento è normalmente una nuova richiesta. Per diventare efficace, questa richiesta deve trovare un fondamento nelle regole della procedura oppure essere accolta dal datore senza violare il bando e senza danneggiare gli altri partecipanti.
Non esiste, dunque, una regola universale secondo cui chi rinuncia perde sempre e per sempre ogni possibilità, né una regola opposta che gli consenta di tornare automaticamente al proprio posto. Bisogna ricostruire il procedimento concreto, documento per documento.
2) Il bando è il primo documento da leggere.
Il punto di partenza non è la generica disciplina del telelavoro, ma il testo del bando o dell’interpello interno. È lì che dovrebbero essere indicati i criteri di formazione della graduatoria, la durata della stessa, gli effetti della rinuncia e le modalità di sostituzione dei vincitori.
Occorre verificare soprattutto se il bando stabilisce che:
- la rinuncia comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;
- il rinunciatario conserva l’idoneità per assegnazioni successive;
- il posto liberato viene attribuito immediatamente al primo idoneo non vincitore;
- la graduatoria può essere utilizzata soltanto entro un determinato periodo;
- l’assegnazione diventa definitiva con un provvedimento, con un accordo individuale o con l’effettivo avvio del telelavoro.
Se il bando disciplina espressamente la rinuncia, il datore non può inventare dopo la conclusione della selezione una soluzione diversa solo per favorire il collega che ha cambiato idea. Le regole devono essere applicate nello stesso modo a tutti.
3) Bisogna capire a che cosa il collega ha rinunciato.
La parola «rinuncia» può nascondere atti differenti. Il collega potrebbe avere rinunciato soltanto all’avvio del telelavoro in una certa data, al posto assegnato in quella specifica procedura oppure a ogni beneficio derivante dalla graduatoria. Queste ipotesi non producono necessariamente le stesse conseguenze.
Conta quindi il contenuto esatto della lettera. Una frase come «rinuncio al posto assegnatomi» è diversa da «rinuncio alla partecipazione alla procedura e chiedo di essere cancellato dalla graduatoria». Contano anche le eventuali risposte ricevute: il datore può aver preso semplicemente atto della rinuncia, aver dichiarato il collega decaduto oppure aver già disposto la sostituzione.
Non basta sapere che esiste una rinuncia scritta. Bisogna leggerla insieme agli atti successivi per stabilire quali effetti abbia davvero prodotto.
4) Il momento del ripensamento fa una grande differenza.
Una richiesta di ritiro presentata quasi subito, prima di qualsiasi decisione sul posto liberato, è più facile da accogliere. In quella fase il procedimento potrebbe ancora essere modificato senza ledere la posizione di altri candidati.
La situazione cambia se, confidando nella rinuncia, il datore ha già:
- comunicato lo scorrimento al primo idoneo;
- chiesto a quest’ultimo di accettare il posto;
- adottato il provvedimento di nuova assegnazione;
- sottoscritto un accordo di telelavoro con il sostituto;
- organizzato attività, strumenti e turni sulla base della sostituzione.
Più il procedimento è avanzato, meno è plausibile che il primo vincitore possa rientrare con una semplice dichiarazione unilaterale. Anche l’affidamento maturato dall’idoneo chiamato a seguito dello scorrimento deve essere considerato.
5) La graduatoria, di regola, non cambia ordine.
La domanda «prima o dopo gli idonei?» rischia di confondere due piani. La graduatoria fotografa il risultato della selezione: punteggi e posizioni non dovrebbero essere riscritti per effetto della rinuncia. Il collega resta, storicamente, il candidato che aveva ottenuto quella posizione. Ciò non significa però che conservi il diritto a ricevere proprio il posto al quale ha rinunciato.
La rinuncia può incidere sull’utilizzabilità della sua posizione, non sul punteggio degli altri. A seconda del bando, il collega potrebbe:
- essere escluso definitivamente da quella procedura;
- restare nella graduatoria ma non poter ottenere il posto già rifiutato;
- essere considerato soltanto per future disponibilità;
- essere riammesso all’assegnazione originaria, se il ritiro viene accettato tempestivamente e nessun altro ha acquisito una posizione incompatibile.
Non sarebbe invece corretto collocarlo arbitrariamente «in fondo» alla graduatoria se questa conseguenza non è prevista. Sarebbe una graduatoria nuova, formata senza un criterio annunciato in precedenza.
6) Se lo scorrimento è già iniziato, gli idonei non sono invisibili.
Finché si parla soltanto informalmente di scorrere la graduatoria, nessun candidato può presumere di avere già ottenuto il telelavoro. Ma quando il datore adotta una decisione formale e interpella l’idoneo collocato nella prima posizione utile, nasce una situazione che non può essere ignorata.
Nel pubblico impiego, anche lo scorrimento non è sempre un automatismo: la decisione di utilizzare una graduatoria costituisce una scelta organizzativa, che deve però rispettare le regole della procedura. Una recente ricognizione dell’ARAN sullo scorrimento delle graduatorie ricorda proprio che l’atto di scorrimento riattiva la sequenza regolata dal bando originario.
Nel caso descritto non sappiamo, peraltro, se il datore sia pubblico o privato e se la selezione sia assimilabile a una procedura concorsuale. Il principio pratico resta valido in entrambi i casi: una decisione già comunicata a un altro lavoratore non può essere cancellata con leggerezza.
7) Nel lavoro pubblico servono imparzialità e coerenza.
Se il bando è stato emanato da una pubblica amministrazione, la soluzione deve essere compatibile con imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e buon andamento. L’amministrazione deve spiegare perché accoglie o respinge la richiesta e applicare criteri coerenti con quelli originari.
Accogliere il ripensamento potrebbe essere ragionevole se la rinuncia non è ancora stata utilizzata, il posto è ancora disponibile e il bando non prevede la decadenza. Potrebbe invece essere illegittimo se serve a scavalcare un idoneo già chiamato o se introduce, a procedura conclusa, un privilegio non riconoscibile agli altri partecipanti.
La motivazione è importante anche per il collega rinunciatario: un semplice «non si può» non chiarisce se l’ostacolo dipenda dal bando, da un provvedimento già adottato o da una scelta organizzativa.
8) Nel lavoro privato contano anche accordi e buona fede.
Se il datore è privato, non vengono meno le regole contenute nel bando interno, nel contratto collettivo, in un accordo sindacale o in un regolamento aziendale. Il datore conserva normalmente un margine organizzativo maggiore, ma deve esercitarlo secondo correttezza e buona fede e senza discriminazioni.
Anche qui bisogna distinguere tra ammettere una richiesta di ripensamento prima dello scorrimento e sottrarre il posto a un lavoratore al quale sia già stato promesso o formalmente assegnato. Nel secondo caso potrebbero sorgere contestazioni e responsabilità che rendono molto più difficile tornare indietro.
9) Quali documenti bisogna procurarsi.
Prima di formulare una conclusione affidabile, io chiederei copia di:
- bando, regolamento e relativi allegati;
- graduatoria definitiva e atto con cui è stata approvata;
- lettera integrale di rinuncia e prova della data di ricezione;
- eventuale accettazione o presa d’atto del datore;
- decisione di scorrere la graduatoria;
- comunicazioni inviate agli idonei;
- eventuali accordi individuali di telelavoro già sottoscritti.
Nel pubblico impiego questi documenti possono essere richiesti anche mediante accesso agli atti, motivando l’interesse concreto a conoscere come sia stato gestito il posto. Nel privato si può formulare una richiesta scritta all’ufficio del personale e coinvolgere, se opportuno, la rappresentanza sindacale.
10) Come dovrebbe muoversi il collega che vuole rientrare.
Il collega non dovrebbe limitarsi a dire verbalmente di aver cambiato idea. Dovrebbe presentare subito una richiesta scritta, indicando la data della rinuncia, chiedendone il ritiro e domandando una risposta motivata. È utile precisare che la richiesta viene formulata prima dell’eventuale assegnazione a terzi, se questo corrisponde al vero.
Nella stessa comunicazione può chiedere:
- se la rinuncia sia stata formalmente accettata;
- se abbia comportato la cancellazione dalla graduatoria;
- se sia già stato disposto lo scorrimento;
- quale disposizione del bando venga applicata;
- quale posizione gli venga riconosciuta per eventuali posti futuri.
La rapidità è decisiva. Attendere che un idoneo accetti e inizi il telelavoro rende la richiesta più debole e il procedimento molto più difficile da modificare.
11) La conclusione sul caso concreto.
Con i soli elementi della domanda non si può affermare che il collega abbia diritto a tornare nel posto originario. Può chiedere di ritirare la rinuncia, ma l’efficacia del ritiro dipende dal bando, dal testo della dichiarazione e dallo stato dello scorrimento.
Se nessun idoneo è stato ancora formalmente coinvolto e il bando non prevede una decadenza definitiva, il datore potrebbe accogliere la richiesta e considerare nuovamente il collega per il posto. Se invece lo scorrimento è già stato disposto o il posto è stato assegnato, la rinuncia non può normalmente essere cancellata a danno del successivo avente titolo.
Quanto alla posizione, non parlerei di un reinserimento «prima o dopo» gli idonei. La graduatoria originaria resta quella; bisogna stabilire se la posizione del rinunciatario sia ancora utilizzabile e per quale assegnazione. È questa la domanda precisa da rivolgere al datore, allegando il bando e chiedendo una decisione formale.
12) Passa all’azione.
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