Contratti online: quando il flag non basta
Hai scelto un servizio online, letto le condizioni generali e messo due spunte: la prima per accettare il contratto, la seconda per approvare le clausole più pesanti. L’accordo è valido? E quelle clausole sono davvero efficaci?
La risposta breve è che non bisogna confondere due problemi diversi. Un contratto online può normalmente concludersi anche con un clic. Per alcune clausole predisposte unilateralmente, però, la legge richiede una specifica approvazione per iscritto e il semplice «flag» potrebbe non bastare.
Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026, relativa a un contratto tra imprese. È una decisione importante per chi vende servizi online e per chi li acquista, ma va letta senza slogan: non dice che da oggi tutti i contratti digitali debbano essere firmati elettronicamente.
1) Il caso deciso dalla Cassazione.
Una società che gestiva una struttura ricettiva aveva concluso online un contratto per la fornitura di energia. Dopo aver contestato alcune bollette, si era aperta una controversia anche sul giudice territorialmente competente.
Il fornitore invocava una clausola delle proprie condizioni generali che indicava un foro esclusivo. La clausola risultava accettata mediante un secondo flag, separato dalla spunta usata per aderire al contratto.
Il problema era preciso: quel doppio clic realizzava la specifica approvazione scritta richiesta per una clausola che deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria?
La Cassazione ha risposto di no. In un contratto telematico per il quale la legge non impone la forma scritta a pena di nullità, l’approvazione può essere apposta anche attraverso una firma elettronica semplice. Il mero flag, tuttavia, non equivale da solo a quella firma e non soddisfa il requisito richiesto dall’articolo 1341 del codice civile.
2) La decisione riguarda una clausola, non ogni contratto online.
Il titolo «il flag non basta» è corretto soltanto se aggiungiamo: non basta per la specifica approvazione delle clausole indicate dal secondo comma dell’articolo 1341.
Non significa che:
- ogni acquisto su internet senza firma elettronica sia nullo;
- un ordine effettuato premendo un pulsante non produca effetti;
- tutte le condizioni generali debbano essere sottoscritte con firma digitale;
- una clausola inefficace faccia necessariamente cadere l’intero accordo.
La formazione del contratto e l’efficacia di una sua particolare clausola sono piani distinti. L’accordo può essersi validamente formato, mentre la previsione sul foro esclusivo non può essere opposta all’altra parte perché manca la specifica approvazione richiesta dalla legge.
3) Come si conclude normalmente un contratto online.
Il principio generale dell’articolo 1326 del codice civile è che il contratto si conclude quando chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
Nel commercio elettronico l’accettazione può manifestarsi, secondo il tipo di procedura predisposta, mediante:
- pressione del pulsante di acquisto;
- invio dell’ordine;
- selezione di una casella;
- scambio di messaggi elettronici;
- pagamento del prezzo;
- esecuzione del comportamento previsto dall’offerta.
L’articolo 13 del decreto legislativo 70/2003 conferma che, quando il destinatario inoltra il proprio ordine per via telematica, si applicano le regole generali sulla conclusione dei contratti. Il prestatore deve inoltre accusarne ricevuta senza ingiustificato ritardo, riepilogando le informazioni essenziali.
Se il contratto è a forma libera, quindi, il clic può essere una manifestazione di volontà sufficiente. Resterà eventualmente da provare chi lo abbia compiuto, a quali condizioni e in quale momento.
4) Quali clausole richiedono un’approvazione specifica.
Quando le condizioni generali sono predisposte da una sola parte e destinate a una pluralità di rapporti, il secondo comma dell’articolo 1341 del codice civile impone una specifica approvazione per iscritto di determinate clausole particolarmente onerose per l’aderente.
La disposizione riguarda le condizioni che stabiliscono, a favore di chi le ha predisposte:
- limitazioni di responsabilità;
- facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione;
- decadenze a carico dell’altra parte;
- limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;
- restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi;
- proroghe o rinnovazioni tacite;
- clausole compromissorie;
- deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
È un elenco legale preciso, da interpretare con attenzione. Non qualsiasi previsione sfavorevole rientra automaticamente nell’articolo 1341, così come non basta chiamare una clausola «vessatoria» per renderla tale.
5) Perché un secondo flag non è sufficiente.
Due caselle sono certamente più visibili di una sola. Ma la separazione grafica non trasforma automaticamente il secondo clic in una firma elettronica.
Il requisito dell’approvazione specifica serve a richiamare l’attenzione dell’aderente proprio sulle clausole più gravose. Deve risultare un atto consapevole riferibile a quella persona e collegato al documento o alle condizioni che si intendono approvare.
Un flag isolato può lasciare aperte domande importanti:
- chi lo ha selezionato;
- come è stata verificata l’identità dell’utente;
- quale versione delle condizioni era visualizzata;
- se il testo fosse realmente disponibile prima dell’accettazione;
- a quali singole clausole si riferisse la spunta;
- se il documento sia stato modificato successivamente;
- quali registrazioni tecniche dimostrino l’operazione.
La Cassazione non ha escluso che la volontà contrattuale possa essere espressa online. Ha chiesto qualcosa di più del mero gesto grafico quando la legge pretende una specifica approvazione scritta.
6) Che cos’è una firma elettronica semplice.
Nel linguaggio comune si usa spesso «firma digitale» per indicare qualsiasi sottoscrizione effettuata al computer. Giuridicamente le espressioni non sono sinonimi.
L’articolo 3 del regolamento eIDAS definisce firma elettronica l’insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare.
Questa categoria generale comprende strumenti con livelli di affidabilità molto diversi. La firma elettronica semplice non possiede automaticamente tutte le garanzie della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.
Il regolamento europeo impedisce di negare a una firma efficacia giuridica e valore probatorio soltanto perché è elettronica o non è qualificata. Non stabilisce però che ogni meccanismo digitale soddisfi sempre ogni requisito di forma previsto dalla legge nazionale.
7) Firma elettronica, qualificata e digitale non sono la stessa cosa.
La firma elettronica qualificata si basa su un certificato qualificato e viene creata con un dispositivo qualificato. Il regolamento eIDAS le attribuisce un effetto equivalente a quello della firma autografa.
Nel nostro ordinamento la firma digitale è una particolare firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, come chiarisce l’articolo 24 del Codice dell’amministrazione digitale.
L’articolo 20 del Codice dell’amministrazione digitale disciplina inoltre il valore del documento informatico e distingue i processi che soddisfano la forma scritta con effetti predeterminati dagli altri documenti, la cui idoneità viene valutata in giudizio considerando sicurezza, integrità e immodificabilità.
Non è dunque corretto ragionare così: «è elettronico, quindi è firmato» oppure «non c’è una firma digitale qualificata, quindi non vale nulla». Bisogna identificare il tipo di atto, il requisito legale da soddisfare e il processo concretamente utilizzato.
Se vuoi vedere un esempio concreto di sottoscrizione forte, avevo raccontato l’uso della firma digitale remota. Quel sistema, però, non è necessariamente richiesto per ogni contratto online.
8) Un codice OTP può risolvere il problema?
L’OTP è il codice temporaneo ricevuto, per esempio, tramite SMS, applicazione o posta elettronica. Può concorrere a realizzare una firma elettronica semplice, ma non basta invocare la parola «OTP» in astratto.
Il procedimento dovrebbe consentire di ricostruire:
- l’identificazione o autenticazione dell’utente;
- il numero o l’indirizzo al quale è stato inviato il codice;
- la generazione e la scadenza dell’OTP;
- il suo corretto inserimento;
- data e ora dell’operazione;
- il documento esatto presentato;
- le clausole specificamente approvate;
- l’integrità della versione conservata;
- l’impossibilità di riutilizzare il codice per un atto diverso.
L’OTP non rende magico un percorso costruito male. Se il codice autorizza genericamente l’accesso all’area clienti, ma non è collegato all’approvazione di quelle condizioni, la prova resta debole.
9) Come dovrebbe essere costruita l’approvazione online.
Per ridurre il rischio di inefficacia, l’impresa non dovrebbe limitarsi ad aggiungere una casella sotto un lungo rinvio numerico.
Un percorso più solido prevede:
- visualizzazione o scaricamento delle condizioni prima dell’adesione;
- prima manifestazione di volontà riferita al contratto nel suo complesso;
- indicazione separata, chiara e comprensibile delle clausole dell’articolo 1341;
- secondo atto elettronico specificamente riferito a tali clausole;
- autenticazione adeguata, anche mediante OTP se il contesto lo consente;
- collegamento tecnico tra firmatario, documento, clausole e momento della firma;
- creazione di una copia non alterabile o di cui sia verificabile l’integrità;
- invio immediato all’aderente del contratto e delle condizioni accettate;
- conservazione dei log e della prova del processo per tutto il tempo necessario.
La soluzione concreta va progettata con tecnici e legali insieme. Un’interfaccia comoda ma priva di tracce affidabili può crollare in giudizio; un sistema probatorio eccellente ma incomprensibile per l’utente può creare altri problemi di trasparenza e consenso.
10) Non basta scrivere «approvo tutte le clausole».
La specificità non riguarda soltanto il gesto della firma, ma anche il suo oggetto. Un richiamo indistinto a tutte le condizioni generali può non concentrare davvero l’attenzione sulle previsioni onerose.
È preferibile indicare separatamente gli articoli interessati e descriverne sinteticamente il contenuto, per esempio: foro esclusivo, rinnovo tacito, decadenza o limitazione delle eccezioni.
Bisogna evitare due estremi:
- nascondere le clausole in un elenco incomprensibile di numeri;
- inserire nell’approvazione separata qualsiasi articolo, anche innocuo, svuotando di significato il richiamo specifico.
La qualità della procedura si misura sulla possibilità reale di capire che cosa si sta accettando, non sul numero di caselle aggiunte alla pagina.
11) La regola cambia se acquisti come consumatore.
La controversia decisa nel 2026 riguardava due imprese. Non era quindi sufficiente trasferire automaticamente nel caso le regole speciali poste a tutela del consumatore.
Se una persona fisica contratta per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, entrano in gioco gli articoli 33 e seguenti del Codice del consumo. Le clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi possono essere vessatorie e la relativa protezione non viene neutralizzata semplicemente facendo mettere una seconda spunta.
L’articolo 36 del Codice del consumo prevede la nullità di protezione delle clausole vessatorie, mentre il contratto rimane valido per il resto. Per alcune clausole esiste una presunzione particolarmente rigorosa; per altre contano trattativa individuale, trasparenza e circostanze concrete.
In un rapporto con il consumatore, quindi, la domanda non è soltanto «la clausola è stata firmata?», ma prima ancora «questa clausola poteva essere validamente imposta con quel contenuto?».
12) Il pulsante deve chiarire l’obbligo di pagare.
Nei contratti a distanza conclusi online con un consumatore, l’articolo 51 del Codice del consumo impone obblighi specifici quando l’invio dell’ordine comporta un pagamento.
Il professionista deve fare in modo che il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se si usa un pulsante, questo deve recare una formulazione inequivocabile, come «ordine con obbligo di pagare», o un’espressione corrispondente.
Questo adempimento non coincide né con l’accettazione generale delle condizioni né con la specifica approvazione dell’articolo 1341. Un sito può avere un pulsante corretto per il pagamento e, nello stesso tempo, condizioni problematiche sotto altri profili.
Per gli acquisti a distanza va poi verificato il diritto di ripensamento, tema che avevo illustrato parlando del recesso negli acquisti effettuati fuori dai locali commerciali. Termini, eccezioni e decorrenza dipendono dal tipo di bene o servizio e dalle informazioni fornite.
13) Quando il clic non può sostituire la forma imposta dalla legge.
Esistono contratti per i quali l’ordinamento richiede una forma particolare. Per gli atti indicati dall’articolo 1350 del codice civile, come molti negozi relativi a immobili, la forma scritta è richiesta a pena di nullità.
Altri settori, tra cui servizi finanziari, credito, assicurazioni e rapporti bancari, contengono discipline formali e informative proprie.
In questi casi non si può partire dalla regola pratica usata per comprare una maglietta e applicarla senza adattamenti. Bisogna verificare:
- se la forma sia richiesta per la validità o soltanto per la prova;
- quale documento debba essere consegnato;
- quale tipo di firma elettronica sia idoneo;
- se siano ammesse particolari modalità di conclusione a distanza;
- quali informazioni debbano precedere il consenso;
- se esistano termini di recesso o ripensamento.
Prima viene la disciplina del singolo contratto; soltanto dopo si sceglie lo strumento tecnico.
14) Che cosa succede se la clausola non è efficace.
L’inefficacia della clausola specificamente onerosa non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto.
Nel caso del foro esclusivo, per esempio, il contratto può restare in vita mentre la competenza viene determinata applicando i criteri ordinari. Per una decadenza o una limitazione di responsabilità, può essere quella sola previsione a non poter essere opposta all’aderente.
Il risultato dipende dal vizio concreto e dalla disciplina applicabile. Non è prudente smettere unilateralmente di pagare o eseguire il contratto soltanto perché si dubita della seconda spunta: il resto degli obblighi potrebbe essere pienamente efficace.
Se nasce una contestazione, occorre formulare l’eccezione corretta e nel momento processuale opportuno. Contestare la clausola non significa necessariamente negare di avere concluso il contratto.
15) La prova che un’impresa dovrebbe conservare.
Quando una controversia arriva dopo anni, la schermata attuale del sito serve a poco. Conta la procedura utilizzata quel giorno da quell’utente.
Il professionista dovrebbe poter produrre:
- versione completa del contratto e delle condizioni;
- data di pubblicazione e numero di versione;
- prova che i documenti fossero disponibili prima del consenso;
- registrazione delle operazioni compiute dall’utente;
- dati di autenticazione pertinenti e raccolti lecitamente;
- evidenza dell’eventuale invio e uso dell’OTP;
- marcatura temporale o altro riferimento cronologico affidabile;
- impronta del documento o diversa garanzia di integrità;
- ricevuta e copia inviate al cliente;
- regole di conservazione e accesso ai registri;
- prova separata dell’approvazione delle singole clausole onerose.
Un indirizzo IP, preso da solo, non identifica sempre con certezza la persona. Anche un’email automatica dimostra poco se non contiene o non collega la versione effettivamente accettata. È l’insieme coerente delle evidenze a rendere credibile il processo.
16) Che cosa devi salvare quando accetti un contratto online.
Non affidarti all’idea che «sarà tutto nell’area clienti». L’accesso può cessare, il sito può cambiare e le condizioni possono essere sostituite.
Prima di concludere, e subito dopo, conserva:
- offerta o pagina con caratteristiche e prezzo;
- condizioni generali in formato PDF;
- informativa precontrattuale;
- schermata delle clausole approvate separatamente;
- conferma dell’ordine;
- email e SMS ricevuti;
- codice o ricevuta della firma elettronica, se presenti;
- documento finale con data e numero di versione;
- fattura e prova del pagamento;
- comunicazioni successive su rinnovo, prezzo o recesso.
Se contratti per la tua impresa, annota anche chi fosse autorizzato a operare sull’account. Le credenziali condivise fra più dipendenti possono rendere molto più difficile ricostruire la volontà della società.
17) Se vuoi contestare un contratto o una clausola.
Non limitarti a scrivere «non ho firmato nulla». Potresti avere validamente concluso il contratto con un comportamento elettronico anche senza una sottoscrizione autografa.
Chiedi invece al professionista o al fornitore:
- copia integrale dell’accordo;
- versione delle condizioni vigente al momento dell’adesione;
- data e ora delle operazioni;
- descrizione del procedimento di autenticazione;
- prova dell’invio e dell’utilizzo dell’OTP;
- evidenza della specifica approvazione;
- elenco esatto delle clausole richiamate;
- registri tecnici pertinenti;
- comunicazioni con cui ti sarebbero state consegnate le condizioni.
Poi individua il problema corretto: mancata conclusione del contratto, difetto di forma, inefficacia di una clausola dell’articolo 1341, vessatorietà consumeristica, informazione incompleta, modifica unilaterale o prova insufficiente.
Sono eccezioni diverse, con conseguenze e termini diversi. Una contestazione precisa è molto più efficace di un rifiuto generico.
18) Una lista di controllo per chi vende online.
Se la tua attività usa condizioni standard, non aspettare la prima causa. Fai un controllo coordinato tra legale, sviluppo, sicurezza informatica e gestione documentale.
Verifica almeno:
- quali contratti sono B2B e quali B2C;
- quali clausole rientrano davvero nell’articolo 1341;
- quali condizioni potrebbero essere vessatorie verso i consumatori;
- se il testo è leggibile prima dell’adesione;
- se il primo consenso conclude chiaramente il contratto;
- se il secondo atto è una specifica approvazione elettronica e non un semplice flag;
- se l’OTP è legato al documento e non soltanto all’accesso;
- se la procedura registra versione, data, utente e integrità;
- se il pulsante di acquisto segnala inequivocabilmente l’obbligo di pagare;
- se il cliente riceve una copia durevole dell’accordo;
- se conservazione dei log e tutela dei dati personali sono disciplinate;
- se il sistema può produrre in giudizio evidenze comprensibili.
Correggere il percorso oggi costa meno che scoprire domani che la clausola sulla quale avevi costruito la gestione del rischio non può essere utilizzata.
19) Il consiglio più importante.
La firma elettronica non è un adesivo da applicare alla fine di un progetto informatico. È una parte del procedimento contrattuale e probatorio.
Se predisponi contratti online, fai verificare insieme testo e flusso tecnico. Se invece ne hai accettato uno e vuoi contestarlo, invia all’avvocato il documento, tutte le condizioni, gli screenshot, i messaggi ricevuti e una breve cronologia di ciò che hai fatto.
In entrambi i casi la domanda giusta non è semplicemente «ho cliccato?». È: «che cosa ho accettato, con quale procedimento, quale prova esiste e quale forma richiedeva proprio quella clausola o quel contratto?».
20) Passa all’azione.
Per il tuo appuntamento con me, chiama il numero 059 761926 e concorda il tuo primo incontro, anche a distanza.
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