Permessi 104 con badante o altri familiari
Tua madre ha una badante. Tuo fratello abita vicino a lei e la aiuta ogni giorno. Il datore di lavoro può sostenere che, proprio per questo, tu non abbia diritto ai permessi della legge 104?
No: la presenza di una badante, di un altro familiare o di servizi di assistenza non esclude automaticamente i permessi. La legge non pretende che tu sia l’unica persona capace di prestare aiuto, né che la persona con disabilità rimanga priva di qualsiasi sostegno quando sei al lavoro.
Questo non significa che il beneficio sia libero da condizioni. Devi possedere i requisiti previsti, utilizzare davvero il tempo per finalità assistenziali e coordinarti con gli altri lavoratori autorizzati senza superare il limite complessivo mensile.
Vediamo come funziona in concreto.
1) Che cosa sono i permessi della legge 104.
L’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente pubblico o privato tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità.
I tre giorni possono essere fruiti anche consecutivamente e, secondo le regole applicabili al rapporto di lavoro, possono essere frazionati in ore.
Il beneficio non spetta per qualsiasi malattia o invalidità. La persona assistita deve avere il riconoscimento della situazione di gravità previsto dall’articolo 3, comma 3, della stessa legge. Un verbale di invalidità civile, da solo, non è necessariamente sufficiente: devi leggere esattamente che cosa ha accertato la commissione.
2) La badante non fa perdere il diritto.
Una persona con disabilità grave può avere bisogno di assistenza per l’intera giornata. È del tutto normale che il familiare lavoratore non possa garantirla da solo e che intervengano una badante, una cooperativa, i servizi pubblici o altri parenti.
La loro presenza non elimina il bisogno del tuo contributo. Puoi usare il permesso per sostituire la badante, affiancarla, accompagnare il familiare a una visita, organizzare le cure o compiere attività necessarie alla vita della persona assistita.
Già la circolare INPS n. 90 del 23 maggio 2007 aveva precisato che l’assistenza era compatibile con strutture pubbliche, soggetti non profit e personale badante. La riforma successiva ha reso il quadro ancora più chiaro eliminando i vecchi requisiti di continuità ed esclusività.
La risposta pratica è quindi questa: avere una badante non ti impedisce di chiedere i permessi e non consente al datore di respingere la richiesta con questa sola motivazione.
3) Non devi essere l’unico familiare che assiste.
Lo stesso principio vale quando esistono figli, fratelli, coniuge o altri parenti disponibili. La legge tutela un modello di assistenza familiare condivisa, non impone di dimostrare che tutti gli altri si siano rifiutati o siano materialmente impossibilitati.
La presenza di un familiare pensionato, disoccupato o residente vicino alla persona con disabilità non basta, da sola, a negarti il diritto.
Bisogna però distinguere tra:
- persone che aiutano senza utilizzare permessi lavorativi;
- più lavoratori autorizzati a fruire dei permessi per la stessa persona;
- un lavoratore che chiede permessi per assistere più persone con disabilità grave.
Sono situazioni diverse e hanno limiti diversi.
4) Continuità ed esclusività non sono più requisiti.
In passato si discuteva molto di assistenza «continuativa ed esclusiva». Queste parole venivano talvolta interpretate come se il lavoratore dovesse occuparsi del familiare da solo, senza alcuna collaborazione.
La legge 183/2010 ha eliminato continuità ed esclusività dai presupposti dei permessi. L’INPS lo ha chiarito con la circolare n. 155 del 3 dicembre 2010: gli uffici non devono più acquisire dichiarazioni dirette a dimostrare la sistematicità e l’adeguatezza dell’assistenza secondo i vecchi criteri.
Non sono oggi richieste neppure la convivenza con la persona assistita o la presenza fisica ininterrotta per tutte le ore del permesso.
Resta però necessario un rapporto reale tra l’assenza dal lavoro e le esigenze della persona con disabilità. L’eliminazione dell’esclusività non ha trasformato il permesso in una giornata di ferie.
5) Dal 2022 non esiste più il referente unico.
Il decreto legislativo 105/2022 ha eliminato anche il principio del referente unico dell’assistenza per i tre giorni mensili.
Dal 13 agosto 2022 più lavoratori aventi diritto possono essere autorizzati ad assistere la stessa persona e utilizzare i permessi in alternativa tra loro.
Per esempio, una figlia può prendere due giorni e il figlio il terzo. Oppure possono alternarsi nei diversi mesi secondo necessità.
La persona con disabilità deve indicare l’intenzione di farsi assistere dai richiedenti, secondo la procedura prevista. Ciascun lavoratore presenta la propria domanda e riceve la relativa autorizzazione.
6) I giorni restano tre in tutto.
La pluralità di caregiver non moltiplica il numero dei permessi. Per assistere la stessa persona rimane un unico plafond complessivo di tre giorni mensili.
Se sono autorizzati tre familiari, non spettano tre giorni a ciascuno. Devono spartirsi i tre giorni e fruirne alternativamente.
È quindi utile preparare ogni mese un calendario condiviso che indichi:
- chi utilizzerà ciascun giorno o ciascuna frazione oraria;
- quale esigenza assistenziale deve essere coperta;
- eventuali visite, terapie o assenze della badante;
- modifiche comunicate ai datori di lavoro;
- giorni già utilizzati dagli altri beneficiari.
Una gestione disordinata può provocare una fruizione superiore al limite e successive contestazioni o recuperi.
7) Chi può chiedere i permessi.
Oltre alla persona con disabilità grave che li utilizza per se stessa, possono chiedere i permessi per l’assistenza:
- i genitori, anche adottivi o affidatari;
- il coniuge;
- la parte dell’unione civile;
- il convivente di fatto;
- i parenti o affini entro il secondo grado;
- i parenti o affini entro il terzo grado, soltanto alle condizioni speciali previste dalla legge.
Per il terzo grado occorre che i genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità abbiano compiuto sessantacinque anni, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.
Tra parenti e affini non c’è identità. Prima di presentare la domanda verifica il grado corretto, specialmente se il rapporto deriva dal matrimonio.
8) A quali lavoratori non spettano.
Il beneficio dei tre giorni è destinato ai lavoratori dipendenti. Secondo le indicazioni dell’INPS non spetta, tra gli altri, a:
- lavoratori autonomi;
- lavoratori parasubordinati;
- addetti ai servizi domestici e familiari;
- lavoratori a domicilio;
- alcune categorie di lavoratori agricoli a giornata.
Il fatto che una badante sia una lavoratrice dipendente non significa che possa chiedere i permessi 104 per assistere il proprio datore di lavoro: manca il rapporto familiare richiesto e, inoltre, il lavoro domestico rientra tra le categorie escluse.
La badante è rilevante come componente dell’organizzazione assistenziale, non come familiare beneficiario dei permessi.
9) Che cosa significa assistere davvero.
L’assistenza non coincide soltanto con lavare, vestire o alimentare la persona. Può comprendere attività dirette e indirette collegate ai suoi bisogni.
Durante il permesso puoi, secondo il caso concreto:
- accompagnare il familiare a visite, esami o terapie;
- ritirare farmaci e presidi sanitari;
- fare la spesa per la persona assistita;
- svolgere pratiche amministrative o sanitarie nel suo interesse;
- incontrare medici, assistenti sociali o operatori;
- organizzare turni, cure e sostituzioni della badante;
- controllare l’andamento dell’assistenza domiciliare;
- favorire attività di socializzazione e benessere;
- prestare compagnia, sorveglianza e sostegno concreto.
Non devi necessariamente rimanere per l’intera giornata nella stessa stanza. Devi però poter spiegare in modo credibile quale attività assistenziale hai svolto e perché richiedeva la tua disponibilità dal lavoro.
10) Puoi assistere mentre la badante è presente?
Sì, la contemporanea presenza della badante non rende automaticamente illecito il permesso.
Le due prestazioni possono avere contenuti diversi. La badante può occuparsi dell’igiene e della casa mentre tu accompagni il familiare a una visita, parli con il medico, sistemi documenti o organizzi le cure. Potresti anche affiancarla in una giornata particolarmente impegnativa.
Il punto non è dimostrare che la badante fosse assente. Devi dimostrare, se nasce una contestazione, che il permesso aveva una funzione assistenziale reale.
Sarebbe invece rischioso prendere il giorno libero, lasciare ogni attività alla badante e dedicarsi integralmente a interessi personali estranei alla cura.
11) Quanto tempo devi trascorrere con il familiare.
La legge non stabilisce una percentuale matematica né pretende una presenza continua per tutte le ore corrispondenti al turno di lavoro.
La giurisprudenza valuta concretamente il collegamento tra permesso e assistenza. Un breve allontanamento, una commissione personale compatibile o un’attività necessaria svolta fuori dall’abitazione non provano da soli un abuso.
Il rischio nasce quando l’assistenza è inesistente, soltanto simbolica o marginale rispetto a una giornata utilizzata prevalentemente per finalità personali. In quel caso il beneficio viene deviato dalla sua funzione.
Non esiste quindi un cronometro universale. Esistono coerenza, proporzione e prova del programma assistenziale realmente svolto.
12) Il ricovero a tempo pieno è un problema diverso.
La presenza di una badante a domicilio è compatibile con i permessi. Il ricovero a tempo pieno in una struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa per ventiquattro ore, invece, normalmente esclude il diritto.
L’INPS indica alcune eccezioni:
- interruzione del ricovero per visite o terapie esterne certificate;
- ricovero di una persona in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine;
- richiesta dei sanitari della struttura della presenza di chi presta assistenza.
Se ricorre un’eccezione, procurati una certificazione precisa. Una generica affermazione del familiare non sostituisce la documentazione sanitaria richiesta.
Non confondere poi il centro diurno con il ricovero continuativo: se la persona rientra a casa e la struttura non la assiste per tutte le ventiquattro ore, occorre esaminare la situazione concreta senza applicare automaticamente l’esclusione.
13) Come si presenta la domanda.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato la domanda si presenta telematicamente all’INPS mediante il servizio dedicato, accessibile con identità digitale. Puoi anche rivolgerti a un patronato.
La scheda ufficiale dei permessi per assistere familiari con disabilità grave riepiloga requisiti, modalità e accesso alla procedura.
In genere devi avere a disposizione:
- dati del lavoratore e della persona assistita;
- verbale che riconosce la disabilità grave;
- rapporto di parentela, affinità o convivenza rilevante;
- dichiarazione della persona con disabilità sulla volontà di essere assistita;
- indicazione di eventuali altri beneficiari;
- dati del datore di lavoro;
- dichiarazioni sul ricovero e sulle altre condizioni richieste.
Nel pubblico impiego devi seguire anche la procedura stabilita dall’amministrazione e consegnare i documenti richiesti all’ufficio del personale.
14) Quando devi avvisare il datore di lavoro.
L’autorizzazione al beneficio non elimina le regole organizzative per comunicare le assenze. Contratto collettivo, regolamento aziendale o disciplina dell’amministrazione possono prevedere un calendario mensile e termini di preavviso.
Programma i permessi quando le esigenze assistenziali sono prevedibili e comunica tempestivamente gli imprevisti. Il datore può chiedere una pianificazione ragionevole, ma non può svuotare il diritto imponendo date incompatibili con visite o necessità reali.
Conserva:
- domanda e ricevuta di trasmissione;
- autorizzazione o provvedimento;
- comunicazioni inviate al datore;
- calendario concordato con gli altri caregiver;
- eventuali certificazioni sanitarie;
- documenti di viaggio quando richiesti;
- comunicazioni sulle variazioni della situazione.
La tracciabilità protegge sia te sia la persona assistita.
15) Se abiti a più di 150 chilometri.
Quando la persona assistita risiede in un comune distante più di 150 chilometri stradali dalla tua residenza, devi documentare al datore di lavoro di avere raggiunto il luogo in cui vive.
Possono servire titoli di viaggio o altra documentazione idonea. Se usi l’auto, organizza preventivamente prove coerenti del trasferimento, evitando di raccogliere documenti casuali soltanto dopo una contestazione.
La distanza non impedisce in assoluto il beneficio, ma rende particolarmente importante dimostrare la concreta prestazione assistenziale.
16) Che cosa devi comunicare se cambia la situazione.
La domanda contiene dichiarazioni di responsabilità. Non puoi continuare a utilizzare il beneficio ignorando variazioni rilevanti.
Devi comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro, secondo la procedura applicabile, eventi come:
- ricovero a tempo pieno;
- revoca del riconoscimento di gravità;
- decesso della persona assistita;
- cambiamento dei periodi richiesti;
- modifica dei caregiver autorizzati;
- variazioni dei dati dichiarati;
- venir meno del rapporto che ti attribuiva il diritto.
L’INPS mette a disposizione anche funzioni telematiche di rinuncia e variazione della domanda. Non aspettare che siano l’ente o il datore a scoprire il cambiamento.
17) Che cosa rischi se usi male il permesso.
L’abuso dei permessi 104 può produrre conseguenze su più piani.
Il lavoratore può rischiare:
- contestazione disciplinare;
- sospensione o licenziamento nei casi più gravi;
- decadenza dal beneficio;
- recupero delle somme indebitamente percepite;
- conseguenze previdenziali;
- eventuali profili penali quando siano state rese dichiarazioni false o siano state ottenute prestazioni senza diritto.
La presenza di una badante non prova l’abuso. Lo dimostra, eventualmente, l’uso del tempo per finalità estranee all’assistenza.
Anche i controlli del datore devono essere svolti con modalità lecite. Se ricevi una contestazione, non rispondere d’impulso: chiedi gli addebiti precisi, raccogli la documentazione e rispetta il termine per le giustificazioni.
18) Se il datore nega i permessi perché c’è una badante.
Chiedi che il rifiuto venga formulato per iscritto e che ne siano indicate le ragioni. Una frase generica come «c’è già chi assiste tua madre» non individua un requisito previsto dalla legge.
Prepara un fascicolo con:
- verbale di gravità;
- domanda e autorizzazione;
- prova del rapporto con la persona assistita;
- dichiarazione sulla volontà di essere assistita;
- programma delle attività di cura;
- spiegazione del ruolo della badante e degli altri familiari;
- calendario condiviso tra i lavoratori autorizzati;
- comunicazioni aziendali ricevute.
Puoi rivolgerti a un patronato o a un sindacato per gli aspetti amministrativi. Se il diniego persiste o arriva una contestazione disciplinare, fai valutare rapidamente il caso da un avvocato del lavoro.
Contro il rigetto dell’INPS è possibile proporre ricorso al comitato provinciale competente; resta possibile la tutela giudiziaria. Prima di scegliere la strada, occorre leggere il provvedimento e controllare termini, motivazione e documenti mancanti.
19) La lista di controllo prima di chiedere i permessi.
Prima di inviare la domanda verifica questi punti:
- sei un lavoratore appartenente a una categoria ammessa;
- il verbale contiene il riconoscimento dell’articolo 3, comma 3;
- rientri tra i familiari o conviventi legittimati;
- per un rapporto di terzo grado ricorrono le condizioni aggiuntive;
- la persona non è ricoverata a tempo pieno, oppure esiste un’eccezione documentata;
- la persona assistita ha indicato di volersi avvalere del tuo aiuto;
- eventuali altri caregiver hanno domande e calendari coordinati;
- il totale non supera tre giorni mensili per la stessa persona;
- sai come comunicare le assenze al datore;
- hai organizzato la conservazione dei documenti;
- userai il tempo per attività realmente collegate all’assistenza;
- comunicherai ogni successiva variazione.
Se queste condizioni sono rispettate, la badante o l’aiuto degli altri familiari non sono ostacoli: sono semplicemente parti di una rete di cura che la legge non ti obbliga a smantellare.
20) Il consiglio più importante.
Non impostare la domanda cercando di dimostrare che sei l’unica persona al mondo in grado di assistere il familiare. Potresti fornire un quadro artificiale e contraddetto facilmente dalla realtà.
Descrivi invece la situazione con trasparenza: chi presta assistenza, in quali momenti, quali bisogni restano da coprire e che cosa farai durante i permessi.
La domanda giusta non è «esiste una badante?», ma «il lavoratore possiede i requisiti e utilizza davvero il permesso per contribuire alla cura della persona con disabilità grave?».
Su questo terreno concreto si misura la legittimità del beneficio.
21) Passa all’azione.
Per il tuo appuntamento con me, chiama il numero 059 761926 e concorda il tuo primo incontro, anche a distanza.
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