Si può negare un libro a un detenuto al 41-bis?

Si può negare un libro a un detenuto al 41-bis?

Si può negare a un detenuto l’acquisto di un libro perché potrebbe usare i riferimenti religiosi contenuti nel testo per comunicare con la propria organizzazione criminale?

La domanda nasce da una vicenda concreta e porta dritto al problema più delicato del diritto penitenziario: come si proteggono i diritti fondamentali di una persona detenuta senza permetterle di mantenere contatti con un’associazione mafiosa?

La mia risposta è questa: un libro non dovrebbe essere vietato soltanto perché parla di religione. Un diniego può essere legittimo solo davanti a un rischio concreto, individualizzato e seriamente motivato, quando non esista una misura meno invasiva capace di neutralizzarlo.

1) Il caso del libro su San Benedetto.

Il caso raccontato dal Corriere di Bologna riguarda Antonio Piromalli, detenuto nel carcere di Parma e sottoposto al regime del 41-bis.

Il detenuto aveva chiesto alla direzione di acquistare il libro «La medaglia di San Benedetto». L’amministrazione penitenziaria aveva negato l’autorizzazione, richiamando il rischio che potesse servirsi di simboli e testi sacri per mantenere contatti con l’organizzazione criminale, come sarebbe già avvenuto in passato.

Il magistrato di sorveglianza aveva inizialmente ritenuto il provvedimento adeguatamente motivato e non aveva ravvisato un pregiudizio ai diritti del detenuto.

La difesa ha portato la questione in Cassazione. Secondo quanto riferisce il quotidiano, la Suprema Corte ha qualificato l’istanza come un reclamo relativo alla possibile lesione di un diritto soggettivo e ha rimesso gli atti al magistrato di sorveglianza competente nell’area bolognese perché valuti nel merito il pregiudizio e la legittimità del diniego.

2) La Cassazione non ha ancora autorizzato il libro.

Questo passaggio è fondamentale. La Cassazione non ha detto che il detenuto debba ricevere immediatamente il volume e non ha dichiarato illegittimo il divieto.

Ha stabilito, per quanto emerge dalla notizia, che la richiesta non poteva essere liquidata senza un vero controllo giurisdizionale. Il giudice di sorveglianza deve esaminare:

  • se esista un diritto soggettivo coinvolto;
  • se il diniego produca un pregiudizio attuale e serio;
  • se l’amministrazione avesse una base legale per limitarlo;
  • se la motivazione sia concreta e verificabile;
  • se la misura sia necessaria e proporzionata.

La decisione sul libro deve ancora essere presa. Presentare il rinvio come una vittoria definitiva del detenuto sarebbe inesatto.

3) Entrare in carcere non cancella tutti i diritti.

La pena detentiva priva la persona della libertà personale nei limiti stabiliti dalla legge e dalla sentenza. Non la trasforma in un soggetto privo di dignità, pensiero, religione o accesso alla cultura.

Gli articoli 2, 13, 19, 21 e 27 della Costituzione italiana continuano a proteggere anche chi è detenuto.

Il terzo comma dell’articolo 27 stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

La lettura può contribuire a:

  • mantenere un rapporto con la società;
  • sviluppare conoscenze e capacità critiche;
  • studiare e conseguire titoli;
  • coltivare una dimensione spirituale;
  • usare il tempo della detenzione in modo costruttivo;
  • sostenere un percorso di responsabilizzazione.

Un libro non è quindi un premio concesso a chi si comporta bene. È normalmente uno strumento di informazione, formazione e libertà interiore.

4) Che cosa prevede l’ordinamento penitenziario.

L’articolo 18 della legge sull’ordinamento penitenziario riconosce ai detenuti il diritto di tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri in libera vendita all’esterno e di avvalersi degli altri mezzi di informazione disponibili.

Lo stesso ordinamento attribuisce grande importanza all’istruzione, alle attività culturali e alla biblioteca dell’istituto.

La regola di partenza è quindi la libertà di leggere e scegliere i testi. Le limitazioni rappresentano un’eccezione e devono trovare una ragione nelle esigenze legittime connesse alla detenzione.

Non basta che il direttore o un altro funzionario considerino un libro inopportuno, sgradevole o ideologicamente discutibile. Occorre una base normativa e una motivazione controllabile.

5) Che cos’è il regime del 41-bis.

L’articolo 41-bis della legge sull’ordinamento penitenziario consente di sospendere alcune regole ordinarie del trattamento per detenuti legati a organizzazioni criminali particolarmente pericolose.

La sua funzione non è aggiungere sofferenza alla pena già inflitta. Serve a impedire che il detenuto continui a comunicare con il gruppo di appartenenza, trasmetta ordini, riceva informazioni o mantenga il proprio ruolo operativo.

Per questa ragione possono essere limitati e controllati:

  • colloqui e telefonate;
  • corrispondenza;
  • contatti con altri detenuti;
  • ricezione e scambio di oggetti;
  • permanenza all’aperto e socialità;
  • canali attraverso cui entrano ed escono libri e pubblicazioni.

Ogni restrizione deve però restare collegata a questa finalità preventiva. Il 41-bis non autorizza qualsiasi divieto soltanto perché la persona è ritenuta molto pericolosa.

6) Il punto non è soltanto il libro, ma il canale.

Un volume inviato da un familiare o da un soggetto esterno può essere alterato. Potrebbe contenere sottolineature, segni, pagine modificate, micro-scritture o altri riferimenti concordati difficili da riconoscere.

Per questo i detenuti al 41-bis possono essere obbligati ad acquistare libri esclusivamente attraverso l’istituto penitenziario, senza riceverli direttamente dall’esterno e senza spedirli fuori.

La sentenza n. 122 del 2017 della Corte costituzionale ha ritenuto legittima questa limitazione. Incide sulle modalità di acquisizione, non sulla libertà di scegliere che cosa leggere.

La Corte ha aggiunto due precisazioni decisive:

  • il canale amministrativo non può trasformarsi in una barriera di fatto fatta di ritardi e ostacoli;
  • l’amministrazione non può esercitare una censura generale sui testi scelti dal detenuto.

Nel caso di San Benedetto, però, sembra che il libro dovesse essere acquistato tramite il carcere. Non si discute soltanto di chi lo avrebbe inviato, ma del suo contenuto e del possibile impiego dei riferimenti religiosi.

7) Vietare un titolo è più grave che controllarne l’ingresso.

Imporre l’acquisto attraverso il carcere evita che il singolo esemplare venga usato per nascondere un messaggio. Vietare proprio quel titolo impedisce invece l’accesso alle idee e alle informazioni contenute nell’opera.

La seconda misura è più invasiva perché si avvicina a una censura preventiva. Richiede quindi una giustificazione particolarmente solida.

L’amministrazione dovrebbe chiarire:

  • quali passaggi o simboli del libro siano pericolosi;
  • quale codice comunicativo sarebbe stato usato in passato;
  • perché quel rischio sia ancora attuale;
  • attraverso quale successivo canale il detenuto potrebbe trasmettere il messaggio;
  • perché i normali controlli su corrispondenza e colloqui non siano sufficienti;
  • per quale durata operi il divieto;
  • quali elementi consentano una futura rivalutazione.

Dire soltanto «la criminalità organizzata usa simboli religiosi» è un’affermazione storicamente plausibile, ma troppo generale per vietare a una singola persona qualsiasi testo religioso.

8) La religione può davvero diventare un codice?

Sì. Le organizzazioni mafiose hanno spesso deformato riti, santi, preghiere e simboli cristiani per consacrare affiliazioni, gradi e vincoli di obbedienza.

Un riferimento apparentemente innocuo potrebbe assumere un significato convenzionale conosciuto dai membri del gruppo. Un nome, una festa, un numero di pagina o una formula religiosa possono teoricamente indicare una persona, un luogo o un ordine.

Sarebbe ingenuo escludere il rischio soltanto perché il testo è devozionale. Anche un romanzo, un giornale o una partita di calcio possono fornire parole usate come codice.

Proprio questa possibilità dimostra però che non si può vietare un’intera categoria di libri. Se qualunque parola può diventare un segnale, la soluzione non può essere privare il detenuto di ogni lettura: occorrono controlli mirati sui canali di comunicazione.

9) La libertà religiosa resta coinvolta.

Un libro su San Benedetto non riguarda soltanto l’informazione. Può toccare anche la libertà religiosa garantita dall’articolo 19 della Costituzione.

Il detenuto conserva il diritto di professare la propria fede, praticarne il culto nei limiti compatibili con l’istituto, ricevere assistenza spirituale e leggere testi religiosi.

Questo diritto non è assoluto. Non protegge un uso strumentale della religione finalizzato a mantenere rapporti criminali. Ma l’amministrazione non può presumere automaticamente che ogni interesse spirituale manifestato da un condannato per mafia sia falso o pericoloso.

La valutazione deve riguardare il comportamento concreto, non un giudizio sulla sincerità della coscienza che nessun direttore può leggere.

10) Che cosa insegna la Corte costituzionale sul 41-bis.

La sentenza n. 197 del 2021 della Corte costituzionale ribadisce che le misure del regime speciale devono essere congrue e proporzionate alle esigenze di prevenzione.

Il legislatore, l’amministrazione e il giudice devono verificare che ogni restrizione:

  • persegua davvero lo scopo di interrompere i collegamenti criminali;
  • sia idonea a ridurre il rischio;
  • non vada oltre quanto necessario;
  • non produca un sacrificio sproporzionato dei diritti;
  • non assuma una funzione soltanto afflittiva;
  • possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale.

La pericolosità del detenuto giustifica controlli molto rigorosi, ma non sostituisce l’esame della singola misura.

11) Il test che il giudice dovrebbe applicare.

Per stabilire se il divieto sia giusto non basta contrapporre genericamente sicurezza e libertà. Occorre procedere per domande.

Il giudice dovrebbe verificare:

  • legalità: quale norma autorizza la specifica restrizione;
  • concretezza: quali fatti dimostrano il rischio;
  • individualizzazione: perché il pericolo riguarda proprio quel detenuto;
  • attualità: perché il rischio esiste ancora oggi;
  • idoneità: in che modo vietare il libro impedirebbe la comunicazione;
  • necessità: perché non bastino controlli meno invasivi;
  • proporzionalità: se il vantaggio per la sicurezza giustifichi il sacrificio;
  • motivazione: se il provvedimento permetta alla difesa e al giudice di comprenderne le ragioni;
  • riesame: se la restrizione possa essere rivalutata quando cambiano le circostanze.

Se manca uno di questi passaggi, il divieto rischia di diventare arbitrario.

12) Quali prove potrebbero giustificare il diniego.

Un divieto individuale potrebbe essere ragionevole se l’amministrazione dimostrasse, per esempio:

  • precedenti messaggi nei quali il detenuto ha usato riferimenti benedettini con significati concordati;
  • intercettazioni o corrispondenza che colleghino quel simbolo a ordini criminali;
  • indicazioni investigative specifiche e attuali;
  • tentativi recenti di aggirare i controlli mediante testi sacri;
  • corrispondenze precise tra passaggi del volume e un codice già accertato;
  • impossibilità concreta di neutralizzare il rischio controllando le comunicazioni successive.

Non occorre rendere pubblici dettagli investigativi sensibili. Devono però essere conoscibili dal giudice in modo sufficiente a consentire un controllo reale.

Una motivazione segreta, stereotipata o costruita soltanto sulla fama criminale dell’interessato non basta.

13) Quali ragioni non dovrebbero bastare.

A mio giudizio non sono sufficienti, prese da sole, affermazioni come:

  • il detenuto appartiene alla ‘ndrangheta;
  • la ‘ndrangheta utilizza simboli religiosi;
  • il libro parla di un santo;
  • i testi religiosi possono contenere formule interpretabili;
  • il detenuto non ha dimostrato una fede autentica;
  • il titolo appare insolito o sospetto.

Un ragionamento così ampio potrebbe giustificare il divieto della Bibbia, dei messali, delle biografie dei santi e di una parte enorme della letteratura italiana.

La sicurezza richiede precisione. Più importante è il diritto limitato, più concreta deve essere la motivazione.

14) Esistono alternative meno invasive.

Prima di vietare il volume, l’amministrazione dovrebbe valutare se il rischio possa essere contenuto con una misura meno pesante.

Le possibili alternative comprendono:

  • acquisto di una copia nuova tramite un fornitore scelto dall’istituto;
  • controllo materiale del volume prima della consegna;
  • registrazione di edizione e numero di pagine;
  • divieto di cedere o scambiare il libro;
  • custodia controllata o consultazione in biblioteca;
  • controllo delle lettere che richiamano formule sospette, nei limiti di legge;
  • attenzione specifica durante colloqui e telefonate;
  • limitazione dei riferimenti già riconosciuti come codice, anziché dell’intero testo;
  • consegna temporanea con successiva rivalutazione.

Non tutte queste soluzioni saranno praticabili al 41-bis, ma devono essere considerate. Una misura non è necessaria se lo stesso risultato può essere ottenuto sacrificando meno il diritto.

15) Il controllo della corrispondenza ha regole proprie.

L’articolo 18-ter della legge sull’ordinamento penitenziario disciplina limitazioni e controlli sulla corrispondenza per esigenze investigative, prevenzione dei reati oppure sicurezza e ordine dell’istituto.

Queste misure richiedono presupposti, autorità competente, durata e motivazione. Il fatto che un detenuto possa teoricamente usare un libro come vocabolario cifrato non consente di ignorare le garanzie previste per il controllo del successivo messaggio.

Il rischio deve essere affrontato nel punto in cui si manifesta. Se il problema è una lettera contenente riferimenti convenzionali, il primo oggetto del controllo è la comunicazione. Vietare preventivamente la fonte delle parole è una soluzione più ampia e deve essere spiegata molto bene.

16) Come può difendersi il detenuto.

L’articolo 35-bis della legge sull’ordinamento penitenziario prevede un reclamo giurisdizionale quando un atto dell’amministrazione produce un pregiudizio grave e attuale all’esercizio di un diritto.

Il detenuto può chiedere al magistrato di sorveglianza di verificare il provvedimento. La difesa dovrebbe acquisire:

  • richiesta originaria di acquisto;
  • diniego integrale e relativa motivazione;
  • scheda bibliografica e contenuto del libro;
  • modalità proposte per l’acquisto tramite l’istituto;
  • precedenti provvedimenti richiamati dall’amministrazione;
  • elementi che dimostrino l’interesse culturale o religioso;
  • possibili misure alternative;
  • durata e ambito effettivo della restrizione.

Il giudice non deve sostituirsi alla direzione nella gestione quotidiana del carcere, ma deve impedire che la discrezionalità amministrativa si trasformi in arbitrio.

17) È giusto negare questo libro?

Con le sole informazioni pubblicate non possiamo conoscere gli atti riservati, i precedenti messaggi o il contenuto completo della motivazione. Non sarebbe serio emettere una sentenza giornalistica.

Possiamo però fissare una regola.

Il diniego non è giusto se si fonda soltanto sull’argomento generale che la ‘ndrangheta usa simboli religiosi. Diventa difendibile se esistono prove individuali, attuali e precise che collegano quel testo o quei simboli a un sistema di comunicazione già utilizzato dal detenuto, e se i controlli meno invasivi risultano davvero insufficienti.

Nel dubbio, la libertà di scegliere un libro acquistato tramite il carcere dovrebbe prevalere. È l’amministrazione che limita un diritto a dover spiegare perché, non il detenuto a dover dimostrare che la sua curiosità religiosa sia pura.

18) Perché i diritti dei colpevoli riguardano tutti.

È facile difendere un diritto quando appartiene a una persona simpatica o innocente. Il diritto dimostra la propria forza quando protegge anche chi ha commesso reati gravissimi, senza per questo dimenticare le vittime o rinunciare alla sicurezza.

Controllare il potere non significa essere indulgenti con la mafia. Significa impedire che un regime eccezionale perda il collegamento con il proprio scopo e diventi una somma di privazioni simboliche.

Una pena certa e rigorosa può convivere con libri, studio e spiritualità. Anzi, una detenzione che pretende di rieducare e poi teme ogni pagina rischia di contraddirsi.

La soluzione corretta non è scegliere tra ingenuità e vendetta. È usare controlli intelligenti, motivati e verificabili.

19) Passa all’azione.

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