Assistente sociale non imparziale: come difenderti
1 – Il procedimento disciplinare nella vicenda della famiglia nel bosco.
L’Ordine degli assistenti sociali dell’Abruzzo ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della professionista coinvolta nella vicenda conosciuta come «famiglia nel bosco». Il fascicolo sarebbe nato da due segnalazioni e riguarderebbe, in particolare, una possibile mancanza di imparzialità, alcuni giudizi espressi sul modello educativo familiare e il rispetto delle regole deontologiche nei rapporti con la stampa.
È indispensabile usare il condizionale. L’apertura di un procedimento non dimostra che l’assistente sociale abbia violato i propri doveri: significa soltanto che il Consiglio territoriale di disciplina dovrà accertare i fatti, ascoltare la professionista e decidere se archiviare o applicare una sanzione. Anche l’assistente sociale ha pieno diritto di difendersi e di spiegare le proprie scelte.
Il procedimento disciplinare, inoltre, non decide dove debbano vivere i minori e non sostituisce il giudice. Nella vicenda è stato disposto un percorso graduale di riavvicinamento tra figli e genitori, sotto il monitoraggio dei servizi. Il merito dei provvedimenti sulla famiglia e la correttezza deontologica della singola professionista sono questioni collegate, ma appartengono a sedi diverse.
2 – L’assistente sociale non è un giudice, ma deve essere indipendente.
La professione non consiste nell’assecondare automaticamente la famiglia né nel confermare la versione dell’amministrazione. L’articolo 1 della legge 84/1993 stabilisce che l’assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio; quando collabora con l’autorità giudiziaria, la sua attività ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.
Questo significa che può formulare valutazioni anche molto critiche, proporre interventi non graditi e segnalare un rischio per un minore. Non deve però trasformare gusti personali, convinzioni ideologiche o antipatie in criteri professionali.
Il Codice deontologico vieta di imporre il proprio sistema di valori e di esprimere giudizi sulla persona in ragione delle sue caratteristiche o dei suoi orientamenti. Impone inoltre di motivare e documentare il processo decisionale, difendere l’autonomia di giudizio da pressioni esterne, agire con trasparenza e rispettare riservatezza e segreto professionale, anche nei rapporti con la stampa e sui social network.
L’imparzialità dell’assistente sociale non coincide con la terzietà di un giudice. Il professionista può assumere una posizione di protezione quando ritiene che una persona fragile sia in pericolo. Le sue conclusioni devono però derivare da fatti verificati, colloqui, documenti e metodi professionali riconoscibili, non da pregiudizi o conflitti personali.
3 – Una relazione sfavorevole non è automaticamente scorretta.
Chi legge una relazione negativa sul proprio conto può sentirsi giudicato, tradito o persino perseguitato. È comprensibile, soprattutto quando sono in discussione i rapporti con i figli. Giuridicamente, però, il semplice disaccordo con le conclusioni non prova un illecito.
Non sono da sole sufficienti:
- una valutazione professionale diversa da quella desiderata;
- la proposta di incontri protetti o di un intervento educativo;
- la segnalazione all’autorità giudiziaria di circostanze ritenute rischiose;
- il rifiuto di modificare una relazione soltanto perché una parte non la condivide;
- una comunicazione ferma o sgradevole, se resta corretta e pertinente.
La contestazione diventa seria quando individua fatti precisi: errori materiali, omissioni decisive, frasi mai pronunciate, documenti ignorati senza spiegazione, trattamenti differenti non giustificati, rapporti personali incompatibili, divulgazione di informazioni riservate oppure ritardi capaci di pregiudicare concretamente la persona o il minore.
4 – La relazione sociale non è una sentenza.
Una relazione dei servizi può pesare molto, ma non vincola il giudice. È un elemento del fascicolo che deve essere valutato insieme alle dichiarazioni delle parti, ai documenti, alle consulenze, agli accertamenti sanitari e, nei casi previsti, all’ascolto del minore.
Per questo la risposta più efficace non è accusare genericamente «i servizi sociali». Devi contestare ogni punto con metodo. Se la relazione dice che non ti sei presentato a un incontro, produci la convocazione e la prova della tua richiesta di rinvio. Se attribuisce a te una frase inesatta, indica il verbale o le persone presenti. Se descrive una situazione ormai superata, deposita i documenti aggiornati.
Ho già spiegato in modo specifico come comportarsi con i figli affidati ai servizi sociali: collaborazione e difesa non sono opposte. Puoi rispettare il percorso disposto dal giudice e, nello stesso tempo, contestare in modo documentato ciò che ritieni scorretto.
5 – Che cosa fare subito se ritieni di avere subito una scorrettezza.
Serve una strategia ordinata. Le iniziative impulsive, le telefonate aggressive e gli sfoghi pubblici possono indebolire anche una contestazione fondata.
5.1 – Continua a collaborare e comunica per iscritto.
Salvo diversa indicazione del giudice o del tuo avvocato, presentati agli incontri, rispetta gli orari e rispondi alle richieste pertinenti. Dopo un colloquio importante invia una comunicazione breve e sobria che riepiloghi ciò che è stato detto, soprattutto se temi che possa essere riferito in modo diverso.
Non pubblicare relazioni, nomi o dati dei minori sui social. Non minacciare denunce e non interrompere unilateralmente il percorso: il rifiuto di collaborare potrebbe diventare un nuovo elemento negativo nel fascicolo.
5.2 – Chiedi i documenti che ti riguardano.
Occorre sapere che cosa sia stato realmente scritto e trasmesso. L’articolo 22 della legge 241/1990 riconosce l’accesso ai documenti amministrativi a chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata.
L’accesso non è sempre integrale: possono essere necessari oscuramenti per proteggere minori o terzi e alcuni atti devono essere consultati attraverso il fascicolo giudiziario. Per questo è preferibile indicare con precisione i documenti richiesti e lo scopo difensivo, anziché domandare genericamente «tutto il fascicolo».
5.3 – Costruisci una cronologia verificabile.
Prepara una tabella con quattro colonne: data, fatto, documento e conseguenza. Separa ciò che puoi dimostrare dalle tue interpretazioni. Una sequenza di mail, verbali, convocazioni e provvedimenti è molto più utile di un racconto lungo nel quale fatti e supposizioni si confondono.
5.4 – Chiedi la correzione o l’integrazione della relazione.
Una valutazione professionale non si cancella solo perché non la condividi. Puoi però segnalare errori materiali, chiedere che vengano acquisiti documenti mancanti e domandare che le tue osservazioni siano allegate o trasmesse al destinatario della relazione.
Formula richieste concrete: «la data indicata è errata», «il documento allegato dimostra che l’appuntamento era stato rinviato», «questa frase non risulta dal verbale». Evita formule come «avete scritto tutto falso» se non sei in grado di indicare quali passaggi e perché.
5.5 – Rivolgiti al responsabile del servizio.
Se vi sono elementi specifici di conflitto, ostilità o grave compromissione del rapporto professionale, puoi chiedere al dirigente una verifica, una supervisione, l’affiancamento di un altro operatore oppure la riassegnazione del caso.
Non esiste un diritto automatico a scegliere l’assistente sociale. La richiesta ha però maggiore forza se identifica episodi precisi, spiega il pregiudizio prodotto e propone una soluzione che garantisca continuità al percorso.
5.6 – Intervieni nel procedimento giudiziario.
Se l’assistente sociale opera su incarico del tribunale, una segnalazione amministrativa non basta. Il tuo avvocato può depositare osservazioni, contestare analiticamente la relazione, chiedere chiarimenti agli operatori, produrre documenti contrari e valutare una consulenza tecnica di parte o una richiesta di modifica del provvedimento.
La sede giudiziaria è quella in cui devi contrastare gli effetti della relazione sulla decisione relativa ai figli. Un esposto disciplinare, anche se fondato, non sospende un decreto e non elimina automaticamente gli atti già acquisiti.
5.7 – Presenta una segnalazione disciplinare, se ci sono fatti concreti.
La segnalazione va indirizzata al Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine regionale presso il quale la professionista è iscritta. Deve indicare chi ha tenuto la condotta, in quale contesto, quali episodi vengono contestati e quali documenti li dimostrano.
Non occorre scrivere un trattato, ma servono precisione e completezza. Allega soltanto materiali pertinenti, rispettando la riservatezza dei minori. Il Consiglio valuterà preliminarmente la notizia, consentirà alla professionista di difendersi e potrà archiviare oppure, se accerta una violazione, applicare la sanzione proporzionata.
5.8 – Valuta privacy, responsabilità civile e penale senza automatismi.
Se sono stati divulgati dati riservati, il tuo avvocato può valutare una richiesta al titolare del trattamento e, nei casi appropriati, un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Se una condotta illecita e colpevole ha provocato un danno effettivo, può essere esaminata anche la responsabilità civile del professionista o dell’ente.
La denuncia penale è un’altra cosa ancora. Una relazione sbagliata, un giudizio discutibile o un comportamento percepito come ostile non costituiscono automaticamente un reato. La via penale ha senso soltanto se emergono fatti specifici riconducibili a una fattispecie prevista dalla legge; usarla come strumento di pressione rischia di essere inutile e controproducente.
6 – Quali documenti portare al tuo avvocato.
Per una prima valutazione prepara un fascicolo essenziale e leggibile:
- i provvedimenti del giudice e le eventuali scadenze;
- tutte le relazioni sociali che sei riuscito ad acquisire;
- convocazioni, verbali, email e messaggi istituzionali;
- una cronologia di non più di poche pagine;
- i documenti che smentiscono ciascun errore contestato;
- i nominativi delle persone presenti ai fatti rilevanti;
- le richieste già inviate al servizio e le relative risposte;
- l’indicazione precisa del risultato urgente che vuoi ottenere.
Non sommergere il professionista con centinaia di schermate disordinate. Conserva tutto, ma prepara un indice e segnala i documenti decisivi. Se vi è un termine per un reclamo o un’udienza imminente, comunicalo subito.
7 – Gli errori che possono danneggiare la tua difesa.
In una materia tanto delicata è facile trasformare la legittima esasperazione in un problema ulteriore. Evita di:
- attribuire complotti o reati senza prove;
- insultare o minacciare gli operatori;
- coinvolgere i figli nella raccolta delle accuse;
- registrare o diffondere conversazioni senza avere verificato liceità e utilità;
- disertare incontri o violare provvedimenti per protesta;
- pubblicare online documenti riservati;
- confondere il procedimento disciplinare con la causa davanti al giudice.
La fermezza è utile quando rende chiara una richiesta. L’aggressività, invece, sposta l’attenzione dalla condotta che contesti al tuo comportamento.
8 – Perché ti consiglio comunque di farti assistere.
In questi casi si intrecciano almeno tre piani: il rapporto con il servizio, il procedimento davanti al giudice e l’eventuale responsabilità disciplinare. A volte si aggiungono accesso agli atti, privacy, responsabilità civile o profili penali. Ogni iniziativa ha un destinatario, un obiettivo e tempi diversi.
Un avvocato può aiutarti a capire quale strada serve davvero, selezionare le prove, evitare accuse sproporzionate e coordinare le richieste. Soprattutto, può intervenire nel procedimento principale: è lì che si decide concretamente sulla vita familiare, mentre l’Ordine valuta soltanto la correttezza professionale dell’iscritto.
Il caso della famiglia nel bosco ricorda due principi entrambi essenziali. Nessun professionista pubblico deve essere sottratto al controllo quando emergono contestazioni serie; nessuno, però, deve essere considerato colpevole soltanto perché è stato aperto un fascicolo. La tutela dei minori e la dignità degli adulti richiedono verifiche rigorose, contraddittorio e decisioni fondate sui fatti.
9 – Se vuoi impostare subito una difesa ordinata.
Se una relazione dei servizi sociali sta incidendo sulla tua famiglia, non aspettare che gli effetti diventino irreversibili. Telefona allo 059 761926 per concordare un primo incontro con me, che potrà svolgersi anche a distanza: esamineremo gli atti e individueremo la sede e lo strumento più adatti.
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