Fiorentina-Grosso e il possibile inadempimento
Il rapporto tra la Fiorentina e Fabio Grosso è durato meno di tre mesi ed è già diventato un caso che potrebbe uscire dal campo di calcio per entrare in un’aula arbitrale o giudiziaria. La società starebbe valutando un’azione disciplinare per inadempienze contrattuali; l’allenatore, invece, ha negato di essersi dimesso o di aver voluto abbandonare il proprio incarico.
La domanda giuridica è interessante: una società può limitarsi a esonerare un allenatore e continuare a pagarlo, oppure può ottenere la risoluzione del contratto e magari anche il risarcimento dei danni? La risposta dipende da fatti molto precisi. Perdere le partite non basta. Un rifiuto serio e definitivo di allenare, invece, potrebbe cambiare completamente il quadro.
1 – Che cosa è successo tra Fiorentina e Grosso.
Fabio Grosso è stato annunciato come allenatore della Fiorentina l’8 giugno 2026, dopo due stagioni al Sassuolo. Il contratto, secondo le informazioni rese pubbliche al momento dell’ingaggio, avrebbe avuto scadenza il 30 giugno 2028. La nomina risulta anche nella ricostruzione ufficiale degli allenatori della Serie A 2026-2027.
L’avventura è iniziata malissimo: tre sconfitte nelle prime tre giornate, zero punti, un solo gol segnato e nove subiti. Il 6 settembre la società lo ha sollevato dall’incarico, richiamando Paolo Vanoli.
Il punto, però, non sarebbero soltanto i risultati. Secondo le notizie disponibili al momento in cui scrivo, prima dell’esonero si sarebbe consumato un confronto molto acceso con il direttore sportivo Fabio Paratici sulla competitività della rosa e sulle scelte di mercato. A Grosso vengono attribuite frasi dalle quali emergerebbe la volontà di non proseguire e persino l’intenzione di non presentarsi al successivo allenamento. Lui ha dato una versione diversa: ha dichiarato di non aver mai pensato alle dimissioni e ha ricordato che la scelta sul suo futuro spettava alla società.
La Fiorentina, quindi, non avrebbe ancora promosso una causa già definita: starebbe valutando un’azione disciplinare fondata sulla violazione del contratto e delle regole interne. Non sono pubblici il contratto, le contestazioni formali, le eventuali testimonianze o altri documenti. Ogni valutazione deve perciò restare condizionale.
2 – Esonero, dimissioni e risoluzione non sono la stessa cosa.
Nel linguaggio comune si dice che un allenatore è stato «licenziato». Nel diritto sportivo, però, l’esonero è normalmente qualcosa di diverso: la società gli toglie la guida tecnica della squadra, ma il rapporto economico può continuare. In altri termini, il tecnico non siede più in panchina, mentre il club resta tenuto a corrispondergli quanto previsto dal contratto, salvo accordi diversi, nuovo tesseramento nei casi consentiti o una valida causa di risoluzione.
Le dimissioni provengono invece dall’allenatore. Devono esprimere in modo chiaro la volontà di sciogliersi dal rapporto e producono conseguenze diverse dall’esonero. Una frase pronunciata durante una discussione, come «mandami via», non equivale necessariamente a dimissioni: può essere uno sfogo, una richiesta rivolta alla società oppure l’apertura di una trattativa. Contesto, parole esatte, reiterazione e comportamenti successivi diventano decisivi.
La risoluzione per inadempimento è ancora un’altra cosa. Qui una parte sostiene che l’altra abbia violato un obbligo contrattuale abbastanza importante da non consentire la prosecuzione del rapporto. Se la risoluzione viene riconosciuta, il club può liberarsi delle retribuzioni future e, se prova un danno ulteriore causalmente collegato alla violazione, chiederne il risarcimento.
3 – Quale contratto firma un allenatore professionista.
L’allenatore rientra espressamente tra i lavoratori sportivi indicati dall’articolo 25 del decreto legislativo 36/2021. Il rapporto può essere subordinato o autonomo secondo le sue caratteristiche concrete, ma nel calcio professionistico non nasce con una stretta di mano o con una semplice lettera privata.
L’articolo 27 del decreto legislativo 36/2021 richiede un contratto scritto, conforme al contratto tipo predisposto dalla federazione e dalle organizzazioni rappresentative, e il deposito presso la federazione per l’approvazione. Nel contratto individuale deve inoltre comparire l’obbligo di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni dirette al conseguimento degli scopi agonistici.
L’articolo 26 consente di apporre al contratto di lavoro sportivo subordinato un termine fino a cinque anni e permette di inserire una clausola compromissoria: le controversie possono quindi essere affidate a un collegio arbitrale, se il contratto lo prevede, anziché al giudice ordinario del lavoro.
Il contratto dell’allenatore disciplina di solito:
- durata del rapporto e compenso fisso;
- premi collegati a risultati o obiettivi;
- mansioni tecniche, allenamenti, gare e rapporti con squadra e staff;
- rispetto delle direttive legittime della società e dei regolamenti federali;
- obblighi di lealtà, correttezza, riservatezza e comportamento;
- conseguenze dell’esonero, delle dimissioni e degli inadempimenti;
- eventuale sede arbitrale delle controversie.
Non è invece un contratto con il quale l’allenatore garantisce un certo numero di vittorie. La sua obbligazione consiste nel prestare professionalmente l’attività pattuita con la diligenza richiesta dal ruolo, non nel promettere un risultato sportivo che dipende da giocatori, avversari, infortuni, mercato e molte altre variabili.
4 – Quando può esserci davvero inadempimento.
Le regole generali aiutano a orientarsi. L’articolo 1218 del codice civile pone a carico del debitore che non esegue esattamente la prestazione la responsabilità per il danno, salvo che provi una causa a lui non imputabile. Nel lavoro subordinato contano anche la diligenza e l’osservanza delle disposizioni legittime del datore previste dall’articolo 2104, oltre agli obblighi di fedeltà dell’articolo 2105.
Non ogni irregolarità, però, consente di sciogliere il contratto. L’articolo 1455 del codice civile richiede che l’inadempimento non abbia scarsa importanza, valutato rispetto all’interesse dell’altra parte. Se si invoca una giusta causa capace di impedire anche temporaneamente la prosecuzione del rapporto, il riferimento generale è l’articolo 2119.
Nel caso di un allenatore, potrebbero assumere rilievo, se provati:
- l’assenza ingiustificata da allenamenti o gare;
- il rifiuto definitivo di dirigere la squadra o di svolgere le mansioni essenziali;
- una grave violazione di direttive legittime e coerenti con il contratto;
- la divulgazione di informazioni riservate;
- comportamenti capaci di compromettere seriamente fiducia, disciplina o coesione del gruppo.
Non bastano invece, da soli, una sconfitta, una serie di risultati negativi, una critica tecnica alla rosa o un contrasto con il direttore sportivo. Anche una regola interna può fondare una sanzione soltanto se esiste, è stata portata a conoscenza dell’interessato, è legittima, è stata realmente violata e la reazione della società è proporzionata.
5 – Dire «mandami via» o non presentarsi all’allenamento.
Qui si concentra il caso Fiorentina-Grosso. Se il tecnico avesse soltanto chiesto alla società di esonerarlo, ciò difficilmente basterebbe a dimostrare dimissioni o inadempimento. Chi domanda di essere sollevato dall’incarico lascia proprio al club la decisione finale. Per trasformare quelle parole in una rinuncia al rapporto servirebbe una manifestazione inequivoca, letta insieme a tutti gli altri comportamenti.
Diverso sarebbe un rifiuto definitivo e ingiustificato di allenare. La disponibilità a dirigere preparazione e squadra è il cuore della prestazione: dichiarare seriamente che non si lavorerà più, e poi comportarsi di conseguenza, può integrare un inadempimento grave anche prima che l’assenza si ripeta a lungo.
La sequenza temporale è però fondamentale. Se la società ha esonerato l’allenatore prima della seduta, gli ha già tolto l’incarico tecnico; non può allora trattare automaticamente la mancata presenza successiva come una normale assenza ingiustificata. Potrebbe tentare di provare un precedente rifiuto definitivo della prestazione, ma dovrebbe dimostrarne parole, contesto, serietà e incidenza sul rapporto.
6 – Che cosa dovrebbe provare la società.
Per ottenere una sanzione importante, la risoluzione o un risarcimento non basta richiamare genericamente un clima difficile. La Fiorentina dovrebbe individuare gli obblighi violati e provare:
- il fatto concreto attribuito all’allenatore;
- la sua imputabilità e l’assenza di una giustificazione;
- la gravità rispetto alle mansioni e all’interesse del club;
- il rispetto della procedura disciplinare e del diritto di difesa;
- per il risarcimento, un danno effettivo e il nesso causale con la condotta.
Il danno non coincide automaticamente con il cattivo avvio di campionato o con il costo del nuovo allenatore. Occorrerebbe dimostrare che una specifica perdita economica è conseguenza dell’inadempimento, non della scelta autonoma di esonerare il tecnico o del normale rischio sportivo.
Grosso, dal canto suo, potrebbe sostenere che le frasi attribuitegli sono inesatte o estrapolate dal contesto, che non ha mai rassegnato le dimissioni, che non si è verificato alcun concreto rifiuto della prestazione oppure che l’esonero ha preceduto e assorbito ogni questione sulla seduta successiva. Potrebbe inoltre contestare procedura, proporzionalità e prova del danno.
7 – Quali potrebbero essere le conseguenze.
Lo sbocco dipenderà dal contratto, dall’accordo collettivo applicabile e dalle norme federali. Le parti potrebbero raggiungere una risoluzione consensuale, magari concordando una somma e chiudendo ogni contestazione. Se il procedimento proseguisse, potrebbero entrare in gioco una sanzione conservativa, una riduzione del compenso nei limiti consentiti oppure la risoluzione per grave inadempimento.
Se prevalesse la tesi della società, questa potrebbe ottenere la cessazione dell’obbligo di pagare i compensi futuri e, solo con una prova specifica, ulteriori danni. Se invece l’inadempimento non fosse provato o non fosse abbastanza grave, l’esonero resterebbe una scelta del club e l’allenatore potrebbe conservare il diritto al trattamento economico contrattuale.
La sede della lite non è scontata: nel lavoro sportivo professionistico il contratto può prevedere una clausola arbitrale. Prima di parlare di «causa in tribunale» bisognerebbe quindi leggere il testo depositato e verificare quale organo sia competente.
8 – La mia valutazione sui dati disponibili.
Per come la vicenda è descritta oggi, l’azione contro Grosso è giuridicamente possibile, ma tutt’altro che automaticamente fondata. I risultati sportivi negativi non costituiscono, da soli, un inadempimento. Neppure il desiderio di essere esonerato equivale necessariamente a dimissioni.
La posizione della Fiorentina diventerebbe più solida soltanto se esistessero prove attendibili di un rifiuto chiaro, definitivo e ingiustificato di svolgere le mansioni, di una effettiva assenza maturata prima dell’esonero o di altre violazioni gravi degli obblighi di lealtà e delle regole interne. Senza questi elementi, il rischio è che una normale rottura tecnica venga presentata come una colpa contrattuale per evitare il costo dell’esonero.
Bisogna quindi attendere eventuali atti formali e, soprattutto, leggere contratto e contestazioni. Nel diritto, come nel calcio, il risultato non si assegna sulla base delle indiscrezioni.
9 – Se hai un problema contrattuale, muoviti per tempo.
Una contestazione disciplinare, un recesso o un contratto a termine devono essere esaminati subito: poche parole scritte male possono alterare diritti e obblighi per anni. Se hai un problema di questo tipo, chiama lo studio al 059 761926 e concorda un primo incontro con me, anche da remoto.
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