Soffocamento da bacon e responsabilità alimentare
Una giovane madre di 28 anni è morta dopo che una fetta di bacon le aveva ostruito le vie aeree. La tragedia è avvenuta a Capodimonte, in provincia di Viterbo: la donna era riuscita a scendere in strada per chiedere aiuto, era stata soccorsa dai passanti e dal 118 e poi trasferita in ospedale, dove è deceduta dopo sei giorni.
Puoi leggere la ricostruzione nel caso raccontato dal Corriere. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi, compiendo in un momento terribile un gesto di straordinaria generosità.
Una vicenda simile fa nascere una domanda comprensibile: il produttore del bacon o chi lo ha venduto potrebbe essere responsabile? La risposta breve è: sì, ma soltanto se emergesse un difetto o una condotta colposa collegata causalmente al soffocamento. La morte durante il consumo di un alimento non dimostra, da sola, una responsabilità della filiera.
1) Che cosa sappiamo e che cosa non sappiamo.
La notizia riferisce che l’ostruzione sarebbe stata provocata da una fetta di bacon. Non indica però:
- marca e produttore del prodotto;
- punto vendita e modalità di acquisto;
- se il bacon fosse confezionato, preparato al banco o servito da un locale;
- dimensioni, consistenza e condizioni della fetta;
- presenza di corpi estranei o anomalie;
- istruzioni e avvertenze riportate sulla confezione;
- modalità esatta con cui l’alimento è stato consumato.
Senza questi elementi non è corretto accusare nessuno. L’evento è drammatico, ma il diritto non deduce automaticamente il difetto del prodotto dalla gravità del danno.
2) Un alimento non è difettoso solo perché può soffocare.
Quasi ogni cibo solido può ostruire le vie aeree se un boccone viene ingerito senza essere adeguatamente masticato o se interviene una difficoltà improvvisa nella deglutizione. È un rischio generale del mangiare, non necessariamente un difetto di fabbricazione.
Il codice del consumo considera difettoso il prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenendo conto della sua presentazione, delle istruzioni, dell’uso ragionevolmente prevedibile e del momento in cui è stato messo in circolazione.
Perciò occorre confrontare il singolo alimento con la sicurezza normalmente attesa da un bacon correttamente prodotto e destinato al consumo. Il fatto che una fetta sia fibrosa o richieda di essere masticata non basta, in generale, a renderla difettosa.
3) Quando potrebbe rispondere il produttore.
Una responsabilità del produttore potrebbe essere ipotizzata se un accertamento tecnico rivelasse, per esempio:
- una conformazione anomala dovuta al processo produttivo;
- una consistenza eccezionalmente tenace o incompatibile con l’uso previsto;
- un corpo estraneo incorporato nell’alimento;
- un errore di confezionamento o porzionatura rilevante per la sicurezza;
- istruzioni necessarie mancanti o ingannevoli;
- un difetto già riscontrato in altre confezioni dello stesso lotto;
- una violazione delle regole di sicurezza alimentare causalmente collegata all’evento.
La responsabilità da prodotto difettoso non richiede, in linea generale, di provare una colpa organizzativa del fabbricante. Il danneggiato deve però dimostrare difetto, danno e nesso causale tra l’uno e l’altro.
In questo caso la difficoltà principale sarebbe provare che il soffocamento non dipese dal normale rischio di ingestione, ma da una caratteristica anomala del prodotto. Per farlo potrebbero servire l’esame del frammento estratto, della confezione e di altre unità del medesimo lotto, oltre alla documentazione sanitaria e a una perizia medico-legale e merceologica.
4) L’assenza di un’avvertenza basta?
Non ogni pericolo ovvio deve essere ripetuto in etichetta. Il produttore deve fornire le informazioni necessarie per utilizzare o consumare il prodotto in sicurezza, ma normalmente non è tenuto ad avvertire un adulto che il cibo va masticato e può provocare soffocamento se ingerito in modo improprio.
La conclusione potrebbe cambiare se il prodotto avesse caratteristiche non riconoscibili, fosse destinato a soggetti particolarmente vulnerabili oppure richiedesse una specifica preparazione per evitare un rischio non evidente.
Andrebbero quindi esaminati:
- denominazione e presentazione dell’alimento;
- istruzioni di cottura o preparazione;
- indicazioni sulla porzionatura;
- pubblico cui il prodotto era rivolto;
- eventuali allerte o precedenti incidenti noti al produttore.
Un’etichetta incompleta può assumere rilievo soltanto se l’informazione omessa avrebbe ragionevolmente evitato proprio quell’evento.
5) Quando può rispondere il venditore.
Il negozio che vende una confezione integra non è automaticamente responsabile di ogni difetto nato nello stabilimento. Può però rispondere per comportamenti propri, come una conservazione scorretta, un’alterazione del prodotto, il mancato rispetto di un richiamo o la vendita di un alimento che sapeva essere pericoloso.
Inoltre, nella disciplina del prodotto difettoso, se il produttore non è individuato anche il fornitore può essere chiamato a rispondere. Può evitare questa responsabilità indicando al danneggiato, entro il termine previsto dalla legge, l’identità e il domicilio del produttore o del soggetto che gli ha fornito il prodotto.
La posizione cambia ancora se il venditore:
- confeziona l’alimento con il proprio nome o marchio;
- lo importa da un Paese esterno all’Unione europea;
- lo affetta, lo manipola o lo prepara al banco;
- modifica confezione, istruzioni o condizioni di conservazione;
- omette di collaborare alla tracciabilità del lotto.
In questi casi non è più soltanto il rivenditore passivo di una confezione chiusa e le sue attività devono essere esaminate direttamente.
6) Se il bacon era stato servito da un locale.
La notizia non dice che il cibo provenisse da un ristorante, un bar o una gastronomia. Se così fosse, bisognerebbe valutare anche la responsabilità del somministratore.
Chi prepara e serve un pasto deve offrire alimenti sicuri, conservarli correttamente e rispettare le regole igieniche. Potrebbe rispondere se avesse servito un prodotto alterato, contenente un oggetto estraneo, preparato in modo manifestamente pericoloso o in contrasto con specifiche richieste e informazioni ricevute dal cliente.
Nemmeno il ristorante, però, garantisce che nessun cliente possa mai soffocare. Per attribuirgli il danno occorrerebbe individuare un errore concreto nella preparazione o nel servizio e dimostrare che, senza quell’errore, l’ostruzione non si sarebbe verificata.
7) Gli obblighi di sicurezza della filiera alimentare.
Il regolamento (CE) n. 178/2002 vieta di immettere sul mercato alimenti non sicuri e impone agli operatori di garantire il rispetto della legislazione alimentare nelle attività che controllano.
La filiera deve assicurare la rintracciabilità e, quando un alimento può essere pericoloso, attivare ritiro e richiamo. Il produttore, il distributore e il dettagliante hanno compiti diversi, ma devono collaborare affinché si possa risalire rapidamente al lotto e proteggere altri consumatori.
La violazione di questi obblighi è un indizio importante, ma non produce automaticamente il risarcimento. Anche in presenza di un’irregolarità amministrativa bisogna provare che proprio quella violazione abbia causato il soffocamento.
Se emerge un sospetto concreto su un alimento, il cittadino può rivolgersi alla ASL competente o ai Carabinieri NAS. Il Ministero della Salute spiega le modalità di segnalazione dei rischi alimentari e pubblica gli eventuali richiami di lotto.
8) Può esserci anche una responsabilità penale?
In astratto sì. Se la morte fosse conseguenza di una condotta colposa nella produzione, conservazione o somministrazione, si potrebbe discutere del delitto di omicidio colposo previsto dal codice penale.
Anche qui non basta il risultato. L’accusa dovrebbe individuare:
- una regola cautelare violata;
- la persona fisica tenuta a rispettarla;
- la prevedibilità ed evitabilità dell’evento;
- il rapporto causale oltre ogni ragionevole dubbio.
Una società può inoltre subire conseguenze in base alla disciplina sulla responsabilità degli enti soltanto se ricorrono tutti i presupposti previsti per uno specifico reato. Non esiste una responsabilità penale automatica dell’azienda perché un suo alimento era presente durante l’incidente.
9) La prova è la parte più delicata.
In casi simili, confezione e residui del prodotto possono essere buttati nelle ore successive, proprio quando nessuno sa ancora se serviranno. La perdita di questi elementi può rendere molto difficile distinguere un tragico incidente da un difetto.
Se sospetti un’anomalia alimentare, conserva senza manipolare:
- confezione, etichetta, numero di lotto e scadenza;
- scontrino, ricevuta o prova dell’acquisto;
- prodotto residuo, separato e custodito secondo le indicazioni dell’autorità;
- fotografie dello stato originario;
- nomi e recapiti dei testimoni;
- comunicazioni con venditore e produttore;
- referti, cartella clinica e documentazione del soccorso.
Non effettuare analisi private improvvisate che consumino o contaminino l’unico campione. È preferibile chiedere rapidamente a un avvocato e alle autorità competenti come conservarlo e farlo esaminare con garanzie di tracciabilità e contraddittorio.
10) Che cosa dovrebbe fare la famiglia.
Davanti a un caso mortale, la prima attività giuridica dovrebbe essere prudente e documentale, non accusatoria.
Occorre:
- ottenere la cartella clinica completa e i verbali del soccorso;
- verificare se il corpo estraneo sia stato conservato o descritto;
- individuare confezione, lotto, produttore e punto vendita;
- raccogliere testimonianze sulle circostanze dell’ingestione;
- controllare se esistano richiami o segnalazioni sul prodotto;
- valutare con un medico legale la causa della morte;
- chiedere, se necessario, accertamenti tecnici sul campione;
- inviare contestazioni formali senza attendere la scadenza dei termini.
Un esposto può consentire all’autorità giudiziaria e sanitaria di compiere verifiche che il privato non potrebbe eseguire. Va però redatto indicando fatti e dubbi, senza presentare come colpevole chi non è ancora stato sottoposto ad alcun accertamento.
11) Quali danni potrebbero essere risarciti.
Se una responsabilità fosse provata, i familiari potrebbero domandare il risarcimento dei danni subiti personalmente per la perdita del rapporto parentale, oltre alle spese sostenute e agli eventuali pregiudizi economici conseguenti alla morte.
Potrebbero inoltre entrare nell’eredità i diritti risarcitori maturati dalla vittima tra l’evento e il decesso, ma natura e misura dipendono dalle condizioni di coscienza, dalla durata della sopravvivenza e dagli accertamenti medici. Non è corretto promettere in anticipo una determinata voce o una cifra.
Per l’azione speciale da prodotto difettoso esistono termini specifici: la pretesa si prescrive normalmente in tre anni dalla conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile, mentre il diritto si estingue trascorsi dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto. Altre azioni contrattuali o extracontrattuali possono avere termini diversi. È quindi importante non aspettare.
12) La conclusione sul produttore e sul venditore.
Produttore e venditore possono essere responsabili, ma la notizia oggi disponibile non offre elementi per affermarlo.
Se la fetta era un normale alimento, privo di anomalie, e l’ostruzione dipese da un imprevedibile incidente nella deglutizione, la filiera non risponde soltanto perché ha fabbricato o venduto il bacon.
Se invece emergessero un difetto di consistenza o lavorazione, un corpo estraneo, istruzioni indispensabili omesse, una cattiva conservazione, la violazione di un richiamo o un errore nella preparazione, allora potrebbe aprirsi una seria questione di responsabilità civile e, nei casi più gravi, penale.
Il confine non lo traccia l’emozione suscitata dalla tragedia, ma la prova tecnica del difetto, della condotta e del nesso causale.
13) Passa all’azione.
Se tu o un tuo familiare avete subito un danno grave durante il consumo di un alimento, conserva immediatamente confezione e lotto, richiedi la documentazione sanitaria e fai valutare il caso prima che le prove scompaiano.
Per il tuo appuntamento con me, chiama il numero 059 761926 e concorda il tuo primo incontro, anche a distanza.
Non hai una polizza di tutela legale? Rimedia appena puoi.
Ti è piaciuto questo post? Iscriviti al blog.
Riceverai una mail a cui dovrai dare conferma per completare la tua iscrizione.
L’iscrizione è completamente gratuita e potrai cancellarla in qualsiasi momento.

