Targhe polacche: che cosa cambia davvero

Targhe polacche: che cosa cambia davvero

Negli ultimi anni molte auto utilizzate stabilmente in Italia, soprattutto in alcune province, sono state formalmente immatricolate in Polonia. Il meccanismo viene proposto come un modo per ridurre drasticamente il costo della RC auto, evitare il bollo italiano e rendere più complicata la riscossione delle multe.

Adesso si parla di una nuova stretta capace di obbligare questi veicoli ad assicurarsi con una compagnia autorizzata a operare in Italia. La notizia è importante, ma va precisata: al 19 agosto 2026 questa parte della riforma è ancora una proposta contenuta in un testo-base sottoposto a consultazione. Non è già una legge in vigore.

È invece già operativa un’altra novità: per molte registrazioni al REVE effettuate dal 25 maggio 2026 deve essere pagata anche l’Imposta provinciale di trascrizione.

1) Perché si usano le targhe polacche.

Il modello normalmente funziona così: il veicolo viene intestato o trasferito a una società estera e poi concesso in leasing, noleggio o comodato a una persona residente in Italia. La targa resta polacca e la copertura assicurativa viene acquistata all’estero.

Il vantaggio dichiarato deriva soprattutto da:

  • premi assicurativi talvolta molto inferiori a quelli richiesti in alcune città italiane;
  • diversa imposizione sul veicolo;
  • maggiore difficoltà pratica nel notificare e riscuotere alcune sanzioni;
  • possibilità di utilizzare auto costose senza esserne formalmente proprietari in Italia.

Non ogni veicolo con targa polacca è irregolare. Un cittadino polacco in viaggio, un’impresa che opera realmente oltre confine o un contratto transnazionale autentico possono avere ragioni del tutto legittime. Il problema nasce quando la struttura estera è soltanto apparente e serve a sottrarre alla disciplina italiana un’auto che, nella sostanza, vive e circola stabilmente qui.

2) La stretta sull’assicurazione è ancora una proposta.

Il testo-base in discussione prevede che, dopo l’iscrizione del veicolo al REVE, l’obbligo assicurativo debba essere assolto mediante un contratto con un’impresa autorizzata a operare in Italia.

Se la disposizione diventasse legge, non sarebbe più sufficiente acquistare una polizza polacca pensata per il mercato e il rischio di circolazione in Polonia. L’impresa dovrebbe risultare abilitata all’esercizio della RC auto nel nostro Paese e applicare il quadro fiscale e regolatorio previsto per il rischio italiano.

Attenzione, però: “autorizzata in Italia” non significa necessariamente “società italiana”. Anche un’impresa con sede in un altro Stato dello Spazio economico europeo può operare in Italia tramite stabilimento oppure in libera prestazione di servizi, purché risulti regolarmente ammessa.

La consultazione annunciata dovrebbe concludersi il 13 settembre 2026. Il testo potrà essere modificato, approvato con tempi diversi oppure non entrare affatto in vigore nella forma oggi conosciuta. Fino alla pubblicazione della norma definitiva non esiste quindi una nuova scadenza assicurativa da applicare sulla base dei soli articoli di giornale.

3) Le regole sui veicoli esteri esistono già.

La targa straniera non consente oggi di circolare senza condizioni. L’articolo 93-bis del codice della strada, introdotto dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, distingue due situazioni principali.

Se una persona diventa residente in Italia ed è proprietaria di un veicolo già immatricolato all’estero, deve normalmente immatricolarlo in Italia entro tre mesi dall’acquisizione della residenza.

Se invece il residente italiano guida un veicolo estero intestato a un’altra persona o società, deve tenere a bordo un documento sottoscritto dall’intestatario con data certa, dal quale risultino titolo e durata della disponibilità.

Quando la disponibilità supera trenta giorni nello stesso anno solare, anche non consecutivi, il titolo deve essere registrato nel REVE, il Registro dei veicoli esteri gestito dall’ACI.

4) Il REVE non trasforma una costruzione fittizia in un contratto valido.

L’iscrizione al REVE rende conoscibile chi utilizza in Italia il veicolo e a quale titolo. È uno strumento di trasparenza, non un certificato che sana ogni possibile irregolarità.

Il contratto di leasing, noleggio o comodato deve esistere davvero. Devono essere identificabili il proprietario estero, l’utilizzatore, il mezzo, la durata e i rispettivi obblighi. Pagamenti, fatture, assicurazione e consegna del veicolo devono essere coerenti con quanto dichiarato.

Se la società estera è un mero schermo, i documenti sono falsi oppure l’operazione nasconde un diverso rapporto, possono emergere conseguenze ulteriori di natura amministrativa, fiscale, civile e, nei casi più gravi, penale. L’etichetta “leasing polacco” non protegge da controlli sulla realtà dell’operazione.

5) Dal 25 maggio 2026 si paga anche l’IPT.

La legge 22 maggio 2026, n. 88 ha esteso l’Imposta provinciale di trascrizione alle formalità di registrazione dei veicoli nel REVE. Le istruzioni applicative dell’ACI riguardano le pratiche presentate dal 25 maggio 2026.

L’importo non è uguale per tutti. Dipende dal tipo di veicolo, dalla potenza espressa in kilowatt e dalle maggiorazioni deliberate dalla provincia competente. Per un’auto potente il costo può essere significativo.

Dire che il REVE prima fosse sempre “gratis” è comunque impreciso: esistevano già emolumenti, imposta di bollo e costi dell’eventuale agenzia. La novità è l’aggiunta dell’IPT, che riduce il vantaggio economico delle operazioni costruite soltanto per risparmiare.

6) Chi deve iscrivere il veicolo al REVE.

Secondo la guida ufficiale dell’ACI sul REVE, l’obbligo riguarda in particolare i veicoli esteri concessi per oltre trenta giorni all’anno a persone fisiche residenti o a soggetti con sede in Italia.

Rientrano, in linea generale:

  • noleggio senza conducente;
  • leasing;
  • comodato;
  • usufrutto;
  • altri titoli che attribuiscono una disponibilità effettiva del mezzo.

Nel registro devono essere annotate anche le successive variazioni della disponibilità e i cambi di residenza o sede dell’utilizzatore.

Esistono esclusioni e regole particolari, per esempio quando il proprietario residente all’estero è presente a bordo oppure per determinati veicoli aziendali usati dal dipendente esclusivamente per il lavoro. Non conviene applicare un’eccezione per analogia: bisogna verificare che il proprio caso rientri esattamente nella previsione.

7) Che cosa bisogna avere a bordo.

Il conducente residente in Italia, quando non coincide con l’intestatario estero, deve poter mostrare:

  • il documento di circolazione estero;
  • il titolo con data certa che indica ragione e durata dell’uso;
  • l’attestazione REVE, quando la registrazione è obbligatoria;
  • la prova di una copertura assicurativa valida per la circolazione in Italia;
  • gli eventuali ulteriori documenti richiesti dalla particolare fattispecie.

Una semplice dichiarazione verbale, una fotografia incompleta del contratto o un foglio privo di data certa possono non bastare. I documenti devono descrivere lo stesso rapporto e riportare dati coerenti.

8) Che cosa si rischia già oggi.

La violazione dell’articolo 93-bis può comportare sanzioni economiche, ritiro del documento di circolazione, fermo del veicolo e, nelle ipotesi più gravi o in caso di mancata regolarizzazione, confisca amministrativa.

Il testo attualmente pubblicato dall’ACI indica una sanzione da 250 a 1.000 euro per la mancanza a bordo del documento con data certa e una sanzione da 712 a 3.558 euro per la circolazione senza la prescritta registrazione REVE, oltre al ritiro del documento di circolazione. Gli importi applicabili vanno sempre verificati alla data dell’accertamento e nel verbale ricevuto.

Se il residente è proprietario dell’auto estera e non provvede all’immatricolazione italiana nei termini, il veicolo può essere sottratto alla circolazione e deve essere regolarizzato oppure condotto fuori dal territorio nazionale secondo le prescrizioni impartite.

9) Una polizza estera non è automaticamente falsa.

La provenienza polacca della polizza non basta a renderla inefficace. Occorre verificare:

  • che l’impresa esista e sia autorizzata nel proprio Stato;
  • che il contratto sia autentico e il premio sia stato pagato;
  • che targa, telaio, intestatario e utilizzatore siano indicati correttamente;
  • che la copertura valga per la circolazione stabile prevista dal contratto;
  • che non siano state rese dichiarazioni inesatte sul luogo abituale di stazionamento del veicolo.

Quando un intermediario promette costi irrealistici e chiede pagamenti su conti personali, bisogna fermarsi. IVASS raccomanda di controllare imprese e intermediari nei registri degli operatori autorizzati e di verificare con particolare prudenza le offerte ricevute online o tramite messaggistica.

10) Il problema emerge soprattutto dopo un incidente.

Finché non accade nulla, una struttura poco trasparente può sembrare un grande affare. Dopo un sinistro grave iniziano invece le domande decisive: chi è il proprietario? Chi è il contraente? La polizza copre realmente quell’utilizzatore? A chi si invia la richiesta di risarcimento? Esiste un mandatario italiano dell’impresa estera?

Un errore non significa necessariamente che il danneggiato resti senza tutela, perché il sistema europeo e quello della Carta Verde prevedono meccanismi specifici. Può però rendere la pratica più lenta e complessa. Per i sinistri con veicoli esteri, IVASS spiega come individuare il mandatario dell’impresa in Italia tramite il Centro di informazione italiano.

Chi usa stabilmente l’auto deve quindi valutare non soltanto il premio annuale, ma anche l’affidabilità della copertura nel momento in cui servirà davvero.

11) Prima di firmare un leasing polacco fai questi controlli.

Chiedi e leggi prima del pagamento:

  • visura e dati completi della società estera;
  • documento che dimostra la proprietà del veicolo;
  • contratto in italiano o con traduzione affidabile;
  • costo totale, comprese rate, commissioni, REVE, IPT e assicurazione;
  • regole su manutenzione, multe, sinistri, furto e restituzione;
  • condizioni per riscattare o vendere il mezzo;
  • conseguenze del fallimento della società o della risoluzione anticipata;
  • conferma scritta della validità della polizza per l’uso stabile in Italia.

Diffida dalla promessa “pensiamo a tutto noi” se non ti vengono consegnati i documenti prima della firma. Il risparmio può scomparire tra imposte, commissioni, difficoltà assicurative e impossibilità di disporre liberamente dell’auto.

12) Che cosa deve fare chi usa già un’auto con targa polacca.

Non serve correre a cambiare polizza soltanto per una proposta non ancora approvata. Serve invece controllare subito la propria posizione attuale:

  • verifica chi risulta intestatario del veicolo;
  • controlla titolo e data certa del tuo diritto di utilizzo;
  • accerta se hai superato trenta giorni di disponibilità nell’anno;
  • verifica iscrizione e aggiornamento del REVE;
  • controlla la validità territoriale e soggettiva dell’assicurazione;
  • chiedi un preventivo dei costi che avresti se la riforma entrasse in vigore.

Se manca un adempimento già obbligatorio, conviene regolarizzarlo senza attendere la futura riforma. Se tutto è in ordine, bisogna monitorare il testo definitivo e le eventuali disposizioni transitorie: saranno queste a dire entro quando adeguare i contratti esistenti.

13) Non è una guerra alle targhe straniere.

La libertà di circolazione europea non impedisce allo Stato di conoscere chi utilizza stabilmente un veicolo sul proprio territorio, pretendere una copertura effettiva e contrastare strutture puramente elusive.

La soluzione deve però restare proporzionata. Non si può trattare come “furbetto” chi possiede un vero veicolo aziendale estero, vive tra due Paesi o utilizza legittimamente un mezzo per un periodo limitato. La qualità della riforma dipenderà dalla capacità di colpire l’esterovestizione senza ostacolare le situazioni transfrontaliere autentiche.

14) Passa all’azione.

Se stai valutando un’auto con targa polacca, non firmare basandoti sul solo confronto tra due premi assicurativi. Fai controllare contratto, proprietà, REVE, IPT e polizza prima di versare denaro.

Se invece l’auto è già nella tua disponibilità, raccogli carta di circolazione, contratto, attestazione REVE e assicurazione e chiedi una verifica completa. La nuova regola assicurativa è ancora una proposta, ma gli obblighi attuali sono già sufficienti per trasformare un risparmio apparente in un problema costoso.

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