Agente immobiliare: quali problemi deve segnalare?

Agente immobiliare: quali problemi deve segnalare?

Quando compri casa tramite un’agenzia immobiliare, puoi aspettarti informazioni corrette e trasparenti. Non puoi però considerare l’agente una garanzia assoluta contro qualsiasi difetto, abuso edilizio, ipoteca o problema condominiale.

La regola è più precisa: il mediatore deve comunicarti le circostanze che conosce, o che avrebbe dovuto conoscere usando la normale diligenza richiesta a un professionista del settore, quando possono incidere sulla valutazione o sulla sicurezza dell’affare. Non deve invece svolgere automaticamente tutte le verifiche specialistiche proprie di un geometra, di un ingegnere o del notaio, salvo che abbia ricevuto uno specifico incarico.

Questa distinzione ti serve sia per capire quando l’agenzia è responsabile, sia per evitare l’errore più costoso: firmare una proposta irrevocabile confidando che qualcun altro controllerà tutto in seguito.

1) Sì, l’agente deve riferire i problemi rilevanti.

L’articolo 1759 del codice civile obbliga il mediatore a comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla sua conclusione.

La giurisprudenza interpreta questo dovere alla luce della natura professionale dell’attività. Non rileva soltanto ciò che l’agente ammette di sapere: possono rilevare anche i fatti che erano conoscibili usando la diligenza normalmente esigibile da un operatore immobiliare preparato.

L’obbligo vale verso entrambe le parti. L’agente non deve proteggere soltanto chi gli ha conferito l’incarico di vendita o chi gli paga la provvigione più alta. La mediazione richiede correttezza nel mettere in relazione venditore e compratore.

2) Che cosa significa «problema della casa».

Non ogni imperfezione ha la stessa importanza. L’informazione diventa giuridicamente rilevante quando può indurti a non comprare, a offrire un prezzo diverso o a subordinare l’acquisto a una verifica o a una sanatoria.

Possono rientrare in questa area, a seconda del caso:

  • irregolarità urbanistiche o edilizie conosciute;
  • difformità evidenti tra lo stato dei luoghi e i documenti mostrati;
  • mancanza dell’agibilità, se nota all’agente;
  • infiltrazioni, muffa, dissesti o guasti seri conosciuti o chiaramente visibili;
  • ipoteche, pignoramenti, domande giudiziali o altri pesi dei quali l’agente sia informato;
  • deliberazioni condominiali, liti o limitazioni d’uso già note e capaci di incidere sensibilmente sull’affare;
  • provenienze o vincoli che rendano più difficile il mutuo o la successiva circolazione dell’immobile, quando conosciuti;
  • informazioni rilevanti sulla capacità della controparte di portare a termine l’operazione, se concretamente note.

Non basta che il fatto riguardi genericamente l’edificio. Occorre valutarne incidenza, conoscibilità, momento in cui l’agente lo ha appreso e rapporto con la decisione del cliente.

3) Deve dire ciò che sa e non inventare ciò che non sa.

Il dovere informativo ha due facce. In positivo, l’agente deve riferire i fatti rilevanti conosciuti o conoscibili con la normale diligenza professionale. In negativo, non deve fornire rassicurazioni o dati che non ha verificato.

L’ordinanza della Cassazione n. 34503 dell’11 dicembre 2023 ha ribadito proprio questo principio: il mediatore non può dare informazioni non veritiere, ma non può neppure presentare come sicuri fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato. In quel caso dovrebbe verificare oppure dichiarare chiaramente di non sapere.

Frasi come «è sicuramente tutto a norma», «non ci sono ipoteche» o «il condominio non ha deliberato lavori» sono pericolose se pronunciate senza una base documentale. Un professionista corretto distingue ciò che ha verificato, ciò che gli è stato dichiarato dal venditore e ciò che resta da controllare.

4) L’agente non è automaticamente tenuto a ogni indagine tecnica.

Senza un incarico specifico, la comune attività di mediazione non comprende normalmente approfondite indagini tecnico-giuridiche. La Cassazione esclude, in linea generale, che il mediatore debba sempre eseguire personalmente visure ipotecarie e catastali per accertare la libertà dell’immobile da pesi.

Questo limite non è una licenza di disinteressarsi. Se l’agente possiede una visura che mostra un’ipoteca, ha ricevuto una comunicazione su un abuso oppure vede una difformità macroscopica, non può tacere. E se decide di offrire espressamente un servizio di verifica documentale, la diligenza richiesta si misura anche sul contenuto di quell’incarico aggiuntivo.

In pratica, devi separare due domande:

  • l’agente sapeva o avrebbe dovuto accorgersi del problema nell’ambito della sua attività ordinaria?;
  • l’agenzia aveva assunto uno specifico obbligo di compiere proprio quel controllo?.

La risposta può cambiare completamente l’esito della contestazione.

5) Irregolarità urbanistiche ed edilizie.

Le difformità urbanistiche sono tra i problemi più delicati. Un tramezzo spostato, un balcone chiuso, un sottotetto trasformato in camera o un garage diventato abitazione possono richiedere verifiche, sanatorie o ripristini e, in alcuni casi, compromettere l’operazione.

Con l’ordinanza n. 11371 del 2 maggio 2023, la Cassazione ha affermato che può sussistere la responsabilità del mediatore che non informa il promissario acquirente di irregolarità urbanistiche o edilizie non sanate, se si tratta di circostanze note o conoscibili con la diligenza professionale. Il controllo dell’adempimento va riferito al momento in cui l’affare si conclude.

Questo non trasforma l’agente in un tecnico abilitato a certificare la conformità. Proprio perciò, prima di firmare, devi incaricare un geometra, architetto o ingegnere di confrontare stato reale, titoli edilizi e planimetrie. La semplice planimetria catastale non dimostra da sola la regolarità urbanistica.

6) Agibilità, impianti e difetti materiali.

La mancanza dell’agibilità, un impianto non utilizzabile, infiltrazioni importanti o problemi strutturali possono modificare radicalmente valore e fruibilità dell’immobile. Se l’agente li conosce, deve comunicarli; se sono evidenti durante le visite, non dovrebbe ignorarli o minimizzarli.

Non ogni macchia su un muro, però, dimostra una responsabilità del mediatore. Bisogna capire se il difetto esisteva, se era noto o conoscibile, se è stato occultato, che cosa è stato dichiarato e quale controllo poteva ragionevolmente compiere un agente immobiliare senza competenze tecniche specialistiche.

La formula «visto e piaciuto» non cancella automaticamente ogni tutela. Può incidere sui difetti riconoscibili e sulla ricostruzione della volontà delle parti, ma non autorizza venditore e mediatore a nascondere problemi conosciuti o a fornire informazioni false.

7) I problemi condominiali vanno trattati con precisione.

Spese straordinarie già deliberate, liti condominiali, divieti contenuti nel regolamento, morosità del venditore o limitazioni nell’uso di servizi comuni possono pesare molto sulla scelta.

L’agente deve riferire ciò che sa e non deve attribuire all’immobile caratteristiche inesistenti. Se pubblicizza, per esempio, un servizio condominiale come liberamente utilizzabile pur sapendo che vi sono limitazioni rilevanti, l’informazione può essere fuorviante.

Ciò non significa che l’agenzia garantisca l’esattezza di tutta la contabilità condominiale. Prima della proposta chiedi almeno:

  • regolamento di condominio;
  • ultimi verbali assembleari;
  • situazione delle spese ordinarie e straordinarie;
  • dichiarazione dell’amministratore sui pagamenti, nei limiti in cui può essere rilasciata;
  • informazioni sulle cause pendenti e sui lavori programmati.

La documentazione deve poi essere esaminata in relazione al momento in cui sono state deliberate o eseguite le opere e agli accordi inseriti nella proposta e nel preliminare.

8) Annuncio pubblicitario e visita devono essere coerenti.

Anche l’annuncio può diventare una prova. Metri quadrati, pertinenze, piano, ascensore, posto auto, classe energetica e stato dell’immobile non sono semplici formule commerciali se orientano concretamente la scelta del compratore.

Salva una copia dell’annuncio e delle fotografie prima che vengano rimossi. Durante la visita, chiedi per iscritto conferma delle caratteristiche essenziali. Se una risposta è soltanto verbale, invia subito dopo un’email riepilogativa.

L’agente non risponde automaticamente di ogni errore comunicato dal venditore. Può però essere responsabile se rilancia come certo un dato non verificato, se omette un fatto rilevante conosciuto o se non usa la diligenza professionale esigibile nella situazione concreta.

9) La responsabilità del venditore resta distinta.

L’eventuale responsabilità dell’agente non elimina quella del venditore. Quest’ultimo deve consegnare il bene promesso e, secondo l’articolo 1490 del codice civile, garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Per i vizi della cosa venduta, l’articolo 1495 del codice civile prevede termini molto brevi: in via generale la denuncia va fatta entro otto giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna, salve le eccezioni previste dalla stessa norma.

Non tutti i problemi immobiliari seguono però la disciplina dei vizi. Irregolarità urbanistiche, mancanza di qualità promesse, inadempimento del preliminare e informazioni scorrette del mediatore possono richiedere rimedi e termini differenti. Per questo è rischioso spedire una contestazione generica senza aver prima qualificato il problema.

10) Devi pagare la provvigione se l’agente ha taciuto?

L’articolo 1755 del codice civile collega il diritto alla provvigione alla conclusione dell’affare per effetto dell’intervento del mediatore. La violazione del dovere informativo può però generare responsabilità risarcitoria e incidere sulla pretesa economica dell’agenzia.

Non è corretto dire che qualsiasi omissione faccia perdere automaticamente tutta la provvigione. Occorre valutare gravità dell’inadempimento, rilevanza dell’informazione, nesso causale e danno. L’ordinanza n. 11371 del 2023 ha chiarito che il pregiudizio può consistere nel minor vantaggio o nel maggior costo dell’affare e, in determinate situazioni, anche nell’importo della provvigione versata per un’operazione che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica.

Se l’agenzia chiede il pagamento mentre è già emerso un problema serio, non limitarti a rispondere che «la provvigione non è dovuta». Fai contestare in modo preciso l’inadempimento, indicando informazione omessa, prova della conoscenza o conoscibilità, conseguenze sull’affare e danno subito.

11) Il danno deve essere provato.

Per ottenere un risarcimento non basta dimostrare che la casa aveva un problema. Devi collegare il problema alla condotta del mediatore e alle decisioni che hai preso.

In concreto può essere necessario provare:

  • quale informazione mancava o era falsa;
  • quando l’agente la conosceva o avrebbe dovuto conoscerla;
  • che cosa avresti fatto con un’informazione corretta;
  • se avresti rinunciato, offerto un prezzo inferiore o inserito una condizione;
  • quali costi o perdite sono derivati dall’omissione;
  • se il danno dipende anche dalla condotta del venditore o di altri professionisti.

Il risarcimento non coincide sempre con l’intero costo necessario per sistemare la casa. Può essere calcolato sulla differenza di valore, sulle spese inutilmente sostenute, sul maggior aggravio dell’operazione o su altre conseguenze dimostrate.

12) I controlli da fare prima della proposta.

La proposta d’acquisto, una volta accettata, può già costituire un contratto preliminare vincolante. Non considerarla una prenotazione revocabile senza conseguenze.

Prima di firmare:

  • fatti consegnare titolo di provenienza e dati catastali;
  • incarica un tecnico di verificare conformità urbanistica e stato dell’immobile;
  • chiedi al notaio le verifiche ipotecarie e giuridiche necessarie;
  • controlla agibilità, attestato energetico e documenti degli impianti disponibili;
  • esamina regolamento, verbali e spese condominiali;
  • chiarisci per iscritto che cosa resta nell’immobile e quali lavori saranno eseguiti;
  • inserisci condizioni sospensive formulate bene per mutuo e controlli documentali, se necessarie;
  • conserva annuncio, messaggi, schede dell’agenzia e ogni dichiarazione ricevuta.

Per capire quanto possa essere delicata una proposta firmata prima di conoscere tutti i documenti, puoi leggere anche il post sul recesso da una proposta di acquisto immobiliare.

13) Che cosa fare se scopri il problema dopo la firma.

Non tentare subito riparazioni invasive e non distruggere le prove. Fotografa lo stato dei luoghi, conserva documenti e messaggi e incarica un tecnico quando il problema richiede competenze edilizie o impiantistiche.

Prepara una cronologia con:

  • data dell’annuncio e delle visite;
  • dichiarazioni dell’agente e del venditore;
  • consegna dei documenti;
  • proposta, accettazione, preliminare e rogito;
  • momento della scoperta;
  • contestazioni inviate e risposte ricevute;
  • preventivi, perizie e spese sostenute.

Fai poi valutare rapidamente al tuo avvocato chi coinvolgere e con quale rimedio. Potrebbero essere interessati venditore, mediatore, tecnico, costruttore o condominio, ma le responsabilità non si presumono tutte uguali.

14) Un esempio pratico.

Marco, nome di fantasia, visita un appartamento con una veranda chiusa. Chiede all’agente se sia regolare e riceve una rassicurazione netta. Dopo l’accettazione della proposta, il tecnico scopre che la veranda non risulta nei titoli edilizi e che la regolarizzazione è incerta.

Per valutare la responsabilità dell’agente bisogna chiedersi:

  • se aveva visto i documenti urbanistici;
  • se conosceva già il problema;
  • se la difformità era tale da imporre almeno una riserva invece di una rassicurazione;
  • se Marco avrebbe firmato o offerto lo stesso prezzo con un’informazione corretta;
  • se la proposta conteneva una condizione relativa alla regolarità urbanistica;
  • quale danno concreto è derivato dall’informazione scorretta.

Se l’agente aveva garantito senza controllo una regolarità poi smentita, può emergere un suo inadempimento. Ma restano da esaminare anche gli obblighi del venditore, il contenuto della proposta e le verifiche che Marco aveva affidato ai propri professionisti.

15) Passa all’azione.

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