Occhiali del figlio senza prescrizione: devo pagare?
*Sono stati comprati a mio figlio dalla mia ex due occhiali da vista a distanza di circa due anni (prima uno e dopo un anno un altro), senza avere mai fatto prima una visita oculistica per vedere se ci fosse un deficit visivo. Prima dell’acquisto degli occhiali suddetti, mio figlio non aveva mai portato occhiali da vista. Nel momento in cui ho rifiutato di pagare la mia quota di spesa straordinaria per mancanza di prescrizione medica (visita oculistica), la mia ex moglie ha pensato di fargli fare, sei mesi dopo l’acquisto del secondo paio di occhiali, la visita oculistica, che in effetti ha prescritto le lenti, e mi chiede il rimborso della mia quota. Devo rimborsare la mia quota sui due occhiali acquistati?*
1 – La risposta breve.
Non posso dirti che tu debba sicuramente rimborsare entrambi gli acquisti, ma nemmeno che la mancanza di una prescrizione anteriore ti liberi automaticamente da ogni pagamento.
La procedura seguita dalla madre appare certamente irregolare: prima di comprare due paia di occhiali avrebbe dovuto accertare il difetto visivo, ottenere la documentazione sanitaria richiesta e informarti secondo le regole applicabili. Tuttavia la successiva visita oculistica ha confermato che tuo figlio necessita effettivamente delle lenti. Se prevale, come normalmente deve accadere, l’interesse del figlio, in un’eventuale controversia vedo una risposta più favorevole al rimborso che al rifiuto totale, almeno per la spesa realmente necessaria, congrua e documentata.
Non parlerei però di rimborso automatico di entrambi gli occhiali. Il primo acquisto e il secondo devono essere esaminati separatamente, confrontando date, gradazioni, prescrizione successiva, costi e documenti fiscali.
2 – Prima bisogna leggere il titolo che regola la famiglia.
Il documento decisivo è il titolo che disciplina separazione, divorzio o affidamento: sentenza, decreto, accordo omologato, negoziazione assistita o successivo provvedimento di modifica.
Bisogna verificare che cosa stabilisca su:
- spese sanitarie ordinarie e straordinarie;
- percentuale a carico di ciascun genitore;
- necessità del consenso preventivo;
- obbligo di prescrizione medica;
- modalità e termini per comunicare la spesa e chiederne il rimborso;
- eventuale protocollo del tribunale richiamato nel provvedimento.
Non tutti i protocolli sono uguali e un elenco trovato online non sostituisce il tuo titolo. Alcune linee guida, per esempio, collocano tra le spese mediche documentate che non richiedono il preventivo accordo gli occhiali non cosmetici prescritti dallo specialista. Proprio la prescrizione, però, è il requisito che nel tuo caso mancava al momento dei due acquisti.
3 – Perché la prescrizione precedente è importante.
Gli occhiali non sono soltanto un bene acquistato in negozio: servono a correggere un problema visivo e devono corrispondere alle reali esigenze del figlio. La prescrizione oculistica anteriore collega l’acquisto a una necessità sanitaria, indica le caratteristiche delle lenti e permette all’altro genitore di controllare la richiesta.
Senza quella documentazione restano aperte diverse domande: chi ha rilevato il difetto, con quale metodo, quale gradazione è stata utilizzata, perché è stato comprato un secondo paio e se il costo fosse proporzionato.
Un’eventuale misurazione eseguita dall’ottico non equivale necessariamente alla prescrizione specialistica richiesta dal titolo o dal protocollo. Se prima degli acquisti sono stati effettuati controlli, occorre produrne la documentazione; non possiamo semplicemente supporre che siano avvenuti.
4 – La visita successiva non sana automaticamente tutto.
La visita eseguita sei mesi dopo il secondo acquisto è importante perché conferma un’esigenza visiva attuale. Non dimostra però, da sola e retroattivamente, che entrambi gli occhiali fossero corretti e necessari nelle date in cui furono comprati.
Per attribuirle un valore rispetto alle spese precedenti bisognerebbe confrontare:
- la gradazione delle lenti dei due paia di occhiali;
- la prescrizione rilasciata dall’oculista;
- l’eventuale diagnosi e la probabile epoca di insorgenza del difetto;
- la ragione del secondo acquisto a un anno dal primo;
- l’età del figlio e la possibile evoluzione della vista;
- le fatture e le prove degli effettivi pagamenti.
Se le lenti acquistate coincidono sostanzialmente con quelle poi prescritte e il medico può confermare che il difetto era verosimilmente già presente, la richiesta della madre diventa più solida. Se invece le gradazioni sono differenti, mancano i documenti o il primo paio è troppo lontano nel tempo, il rimborso di quella specifica spesa diventa più discutibile.
5 – L’interesse del figlio pesa più dell’errore procedurale.
L’articolo 337-ter del codice civile impone ai genitori di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative anche alla salute del figlio e di contribuire al suo mantenimento secondo le regole fissate dal giudice.
La giurisprudenza non considera sempre il mancato accordo preventivo come una ragione sufficiente per negare il rimborso. Quando nasce una causa, il giudice tende a verificare in concreto se la spesa fosse nell’interesse del figlio, utile, proporzionata e sostenibile rispetto alle condizioni economiche dei genitori.
Questa logica è spiegata più diffusamente nel mio approfondimento sulle spese dei figli senza accordo. Il principio, però, non autorizza un genitore a comprare qualunque cosa e a presentare poi il conto: chi chiede il rimborso deve dimostrare la necessità, la congruità e l’effettivo pagamento.
6 – I due acquisti non hanno necessariamente la stessa sorte.
Il secondo paio, comprato sei mesi prima della visita che ha confermato la necessità delle lenti, potrebbe essere più facilmente collegato alla condizione accertata, sempre che gradazione e caratteristiche siano compatibili con la prescrizione.
Per il primo paio il collegamento è più debole, perché è trascorso più tempo. La vista può cambiare e una prescrizione successiva non dimostra automaticamente quale correzione fosse necessaria in precedenza. Servirebbe una valutazione medica capace di spiegare se il difetto fosse già presente e se quelle lenti fossero appropriate.
Anche il motivo del secondo acquisto conta. Se era necessario perché la gradazione era cambiata, bisogna capire su quale controllo si fondasse il cambiamento. Se era soltanto un ricambio, una montatura diversa o una scelta estetica, la quota rimborsabile potrebbe essere contestata o limitata.
7 – Senza fattura e prova del pagamento la richiesta è fragile.
La madre dovrebbe consegnarti, per ciascun acquisto, almeno fattura o documento fiscale, indicazione delle lenti e prova del pagamento. Dovrebbe inoltre trasmetterti la prescrizione e ogni precedente documento relativo alla misurazione della vista.
Se i primi controlli o gli acquisti non sono stati documentati fiscalmente, non puoi ricostruirli sulla base di affermazioni generiche. Una visita fatta dopo non sostituisce la fattura originaria e non prova l’importo effettivamente sostenuto.
Prima di pagare chiederei quindi per iscritto:
- copia del titolo e dell’eventuale protocollo applicabile;
- fatture e ricevute dei due occhiali;
- prova dei pagamenti;
- schede tecniche o indicazioni delle gradazioni acquistate;
- referto e prescrizione della visita oculistica successiva;
- eventuali controlli eseguiti prima di ciascun acquisto;
- spiegazione della necessità di comprare il secondo paio.
8 – Come risponderei alla richiesta di rimborso.
Non risponderei con un semplice «non pago». Scriverei che la procedura non è stata rispettata, chiederei tutti i documenti e preciserei che valuterò separatamente i due acquisti alla luce della prescrizione e dell’interesse del figlio.
Se la documentazione dimostra che almeno il secondo paio corrisponde alla correzione poi prescritta, che il prezzo è nella media e che la spesa è stata realmente pagata, valuterei seriamente di rimborsare la quota prevista dal titolo. Per il primo paio chiederei invece un collegamento medico più preciso con la condizione esistente al momento dell’acquisto.
Puoi anche proporre una soluzione transattiva: pagare la parte non contestabile, senza riconoscere automaticamente tutte le pretese, e concordare per il futuro una procedura semplice. Prima visita o prescrizione, comunicazione scritta, preventivo quando opportuno, acquisto e invio immediato della fattura.
Non compensare unilateralmente queste somme con l’assegno di mantenimento. Se non trovate un accordo, la debenza del rimborso può essere valutata dal giudice sulla base del titolo e delle prove.
9 – In concreto, che cosa credo possa accadere.
La madre ha sbagliato a comprare gli occhiali senza una preventiva verifica oculistica e senza seguire la procedura di comunicazione e documentazione. Questo è un elemento a tuo favore, soprattutto per contestare un rimborso indistinto di entrambi gli acquisti.
La visita successiva, però, ha confermato che tuo figlio ha davvero bisogno delle lenti. Per questa ragione non farei affidamento su un rifiuto totale: in una valutazione giudiziale l’interesse sanitario del figlio potrebbe prevalere sull’errore procedurale, specialmente per il paio più recente e se la spesa risulta congrua e documentata.
La risposta più prudente è quindi: probabilmente dovrai contribuire almeno alla spesa che si dimostri realmente necessaria e coerente con la prescrizione, ma non è detto che tu debba rimborsare senza verifiche entrambi gli occhiali. Per una risposta definitiva bisogna leggere il titolo e confrontare tutti i documenti.
10 – Un video sulle spese straordinarie dei figli.
Sul canale YouTube di avvocati dal volto umano puoi vedere anche Come si dividono le spese straordinarie per i figli, un breve riepilogo utile per capire il criterio generale.
11 – Fai controllare titolo e documenti prima di decidere.
Se vuoi capire quale quota sia davvero dovuta nel tuo caso, telefona allo 059 761926 per concordare un primo incontro con me, anche a distanza. Esamineremo il provvedimento, le prescrizioni, le fatture e la corrispondenza tra i due acquisti e il bisogno sanitario accertato.
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