Torino: il Riesame dispone il carcere per il commesso

Torino: il Riesame dispone il carcere per il commesso

1 – Che cosa è successo a Torino.

Oggi ti parlo, facendo il solito approfondimento in punta di diritto, del caso che ha scandalizzato un po’ tutta Italia qualche giorno fa, perché c’è una novità importante.

Il Tribunale del riesame di Torino, infatti, ha accolto l’appello della Procura e ha disposto la custodia cautelare in carcere per il commesso quarantaduenne di un minimarket, indagato per la presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza di tredici anni.

Secondo le notizie disponibili, i fatti contestati risalgono al 28 agosto. La ragazza sarebbe entrata nel negozio per acquistare alcune bevande e avrebbe subito contatti sessuali non voluti. Le telecamere interne avrebbero registrato almeno parte della scena; nei filmati sarebbe inoltre comparso un precedente episodio riguardante una donna adulta, che però non risulta avere presentato denuncia.

L’uomo era stato portato in carcere, ma il giudice per le indagini preliminari non aveva convalidato il fermo e aveva applicato soltanto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. La Procura ha impugnato quella decisione chiedendo il carcere, sostenendo soprattutto l’esistenza di un concreto pericolo di reiterazione. Il 15 settembre il Tribunale ha accolto l’impugnazione e ha sostituito l’obbligo di firma con la misura più grave.

Nel frattempo, stando alle ricostruzioni giornalistiche, l’indagato avrebbe prima ammesso un palpeggiamento e manifestato dispiacere, per poi sostenere pubblicamente di non avere fatto nulla di sbagliato. La difesa afferma invece che le immagini mostrerebbero una dinamica meno grave rispetto a quella inizialmente contestata e ha prospettato un percorso di recupero e l’allontanamento dell’uomo da attività a contatto con il pubblico.

2 – Il carcere cautelare non è una pena anticipata.

È indispensabile dirlo con chiarezza: l’uomo è indagato, non condannato. La custodia cautelare non stabilisce definitivamente che abbia commesso il reato e non può essere usata per anticipare la pena o per soddisfare l’allarme sociale.

L’articolo 27 della Costituzione afferma che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Questo principio vale anche davanti a un’accusa particolarmente grave e quando le informazioni diffuse dai giornali sembrano molto persuasive.

Per applicare una misura cautelare servono anzitutto gravi indizi di colpevolezza, secondo l’articolo 273 del codice di procedura penale. Occorre poi almeno una delle esigenze cautelari indicate dall’articolo 274: pericolo concreto e attuale di inquinamento delle prove, pericolo di fuga oppure rischio concreto e attuale di commissione di determinati reati.

Il processo servirà a verificare il fatto, la sua qualificazione giuridica, l’attendibilità delle dichiarazioni, il significato completo delle immagini e le difese dell’indagato. La misura cautelare risponde invece a una domanda diversa: nell’attesa del processo, esiste un pericolo attuale che non possa essere contenuto in modo meno invasivo?

3 – Perché il Tribunale può avere scelto il carcere.

La motivazione integrale dell’ordinanza non risulta al momento pubblicamente disponibile. Non sarebbe quindi corretto fingere di conoscere il ragionamento preciso seguito dai giudici. Dalle notizie emerge però che la Procura aveva insistito sul rischio di reiterazione.

Nella valutazione possono assumere rilievo elementi come:

  • le modalità concrete del fatto contestato;
  • l’età della persona offesa;
  • l’eventuale presenza, nei filmati, di un altro episodio ravvicinato;
  • la possibilità per l’indagato di trovarsi nuovamente a contatto con il pubblico;
  • la coerenza o il mutamento delle dichiarazioni rese;
  • l’effettiva serietà delle iniziative proposte per prevenire nuove condotte.

Il pentimento, la collaborazione e l’assenza di precedenti possono essere valutati, ma non costituiscono formule magiche. Il giudice deve stabilire se siano fatti realmente capaci di ridurre il pericolo e confrontarli con tutti gli altri elementi. Allo stesso modo, il carcere non può essere disposto soltanto perché l’opinione pubblica lo pretende.

L’articolo 275 del codice di procedura penale impone infatti adeguatezza e proporzionalità: la misura scelta deve essere idonea rispetto al pericolo concreto, mentre la custodia in carcere resta la soluzione da utilizzare quando le misure meno afflittive non risultano sufficienti.

4 – Perché si parla di Riesame se la Procura ha proposto appello.

Nel linguaggio giornalistico si dice spesso che «il Riesame» ha deciso, perché a pronunciarsi è il Tribunale competente sulle misure cautelari. Tecnicamente, però, in questo caso le notizie parlano di un appello della Procura contro la misura applicata dal giudice.

Il riesame previsto dall’articolo 309 del codice di procedura penale è normalmente chiesto dall’indagato contro un’ordinanza che dispone una misura coercitiva. L’articolo 310 disciplina invece l’appello nei casi non coperti dal riesame e consente anche al pubblico ministero di contestare una decisione cautelare ritenuta inadeguata.

Non si tratta quindi di una pressione informale sul primo giudice, ma di un rimedio previsto dalla legge: un collegio diverso riesamina la scelta e può confermarla, attenuarla oppure aggravarla. Anche la difesa conserva i propri strumenti di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione nei limiti stabiliti dal codice.

5 – La mancata convalida e la nuova misura non si contraddicono necessariamente.

Un altro equivoco frequente consiste nel sovrapporre la convalida dell’arresto o del fermo all’applicazione della misura cautelare. Sono valutazioni collegate, ma giuridicamente distinte.

La convalida riguarda la legittimità dell’intervento urgente già eseguito dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero. La misura cautelare riguarda invece ciò che deve accadere dopo, durante le indagini. È quindi possibile che il giudice non convalidi l’arresto o il fermo e, se ne ricorrono autonomamente i presupposti, applichi comunque una misura; oppure che scelga una misura non custodiale, poi modificata dal Tribunale a seguito di impugnazione.

Per capire se una decisione sia tecnicamente corretta non basta dunque leggere che una persona è stata «scarcerata» o «rimandata in carcere». Bisogna conoscere gli atti, il tipo di provvedimento urgente, la richiesta della Procura, gli indizi esaminati e soprattutto la motivazione.

6 – La tutela della ragazza e la prudenza dovuta a tutti.

La persona offesa minorenne deve essere protetta con particolare attenzione: riservatezza, ascolto appropriato, sostegno psicologico e assistenza legale non sono dettagli. Nei procedimenti per violenza sessuale la vittima può inoltre accedere al patrocinio a spese dello Stato anche oltre gli ordinari limiti di reddito, alle condizioni previste dalla legge. Ne avevo parlato in questo approfondimento sul patrocinio per le vittime di violenza sessuale.

La tutela della vittima non richiede però di trasformare i social in un tribunale parallelo. Diffondere generalità, immagini o particolari capaci di rendere riconoscibile una minorenne può provocarle un danno ulteriore. Minacciare il giudice o l’indagato non aiuta l’accertamento e può integrare a sua volta condotte illecite.

Si può criticare un provvedimento giudiziario, anche severamente, purché si discuta del suo contenuto e non si aggredisca la persona che lo ha emesso. In uno Stato di diritto, una decisione ritenuta sbagliata si corregge attraverso motivazione e impugnazioni: proprio ciò che è avvenuto in questa vicenda.

7 – Che cosa sappiamo davvero, oggi.

Oggi sappiamo che il Tribunale ha ritenuto insufficiente l’obbligo di firma e ha disposto il carcere. Non sappiamo ancora come finirà il procedimento, né possiamo ricavarlo dalla decisione cautelare.

Il punto giuridico più importante è questo: presunzione d’innocenza e protezione della collettività non sono principi incompatibili. La prima vieta di trattare l’indagato come definitivamente colpevole; la seconda consente limitazioni provvisorie della libertà quando gravi indizi ed esigenze concrete, motivati da un giudice, le rendano necessarie e proporzionate.

Quando sarà disponibile la motivazione completa, si potrà capire quali elementi abbiano convinto il Tribunale e se il carcere sia stato considerato necessario soprattutto per il rischio di reiterazione o anche per altre esigenze. Fino ad allora è corretto distinguere i fatti riferiti dalle fonti, le tesi contrapposte e ciò che resta ancora da accertare.

8 – Se sei coinvolto in un procedimento penale, muoviti subito.

Una misura cautelare può cambiare in pochi giorni e incidere immediatamente sulla libertà personale. Se sei indagato, imputato o persona offesa, non affidarti ai titoli dei giornali né a consigli generici: occorre leggere gli atti, conservare le prove, rispettare i termini e scegliere il rimedio adatto alla posizione concreta.

Puoi chiamare lo studio al numero 059 761926 per concordare un primo appuntamento con me, anche da remoto. Valuteremo documenti, provvedimenti e possibili iniziative senza confondere il giudizio cautelare con il processo sul merito.

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Secondo te, nel dibattito pubblico si distingue abbastanza tra custodia cautelare e condanna? Raccontami la tua opinione nei commenti, mantenendo il rispetto dovuto alla minorenne e a tutte le persone coinvolte.

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