Sentenza parziale di separazione: ci sono preclusioni?

Sentenza parziale di separazione: ci sono preclusioni?

*In una causa di separazione giudiziale regolata dal vecchio rito, anteriore alla riforma Cartabia, la richiesta di pronunciare la sentenza parziale sullo status è soggetta a termini preclusivi? Nel mio caso l’avvocato l’ha presentata dopo l’udienza prevista dall’articolo 183 del codice di procedura civile, quando il procedimento era già stato rinviato per assumere le prove testimoniali richieste dalle parti. Il giudice ha ritenuto inammissibile l’istanza. Doveva essere il cliente, che non conosce il codice, a chiedere all’avvocato di presentarla in tempo, oppure doveva provvedervi il professionista? L’avvocato dovrà risarcire il cliente per quanto accaduto?*

1 – La risposta breve: non era compito del cliente conoscere la preclusione.

Il cliente non è tenuto a conoscere il codice di procedura civile, a individuare lo strumento processuale corretto o a ricordare al proprio difensore quando depositare un’istanza. È proprio per ricevere questa assistenza tecnica che conferisce il mandato a un avvocato.

Nel caso descritto, però, c’è un punto ancora più importante: secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, nel vecchio rito la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status non dipendeva da una nuova domanda proposta dalla parte entro le preclusioni dell’articolo 183. Quando la domanda di separazione era già matura e il processo doveva continuare per addebito, figli o questioni economiche, il tribunale aveva il potere-dovere di pronunciare la separazione, anche senza una specifica sollecitazione delle parti.

Perciò, prima di attribuire una responsabilità al difensore, bisogna leggere il verbale dell’udienza, l’istanza presentata e soprattutto il provvedimento con cui il giudice l’ha dichiarata inammissibile. La motivazione concreta può cambiare completamente la valutazione.

2 – Che cos’era la sentenza parziale sullo status.

La sentenza non definitiva sullo status decideva subito soltanto che i coniugi erano legalmente separati. Il giudizio proseguiva poi per risolvere gli altri punti ancora controversi: addebito, affidamento e mantenimento dei figli, assegno per il coniuge, casa familiare e ulteriori questioni economiche.

Lo scopo era evitare che una lunga istruttoria testimoniale sulle colpe della crisi o sulle condizioni economiche impedisse per anni di ottenere la decisione sullo stato personale. La separazione giudiziale può infatti durare a lungo, mentre lo status può essere già pronto per la decisione.

Nel vecchio rito questa soluzione era disciplinata dall’articolo 709-bis del codice di procedura civile, oggi abrogato per i procedimenti soggetti al nuovo rito familiare. Continua tuttavia a rilevare nei processi ai quali, per la data di introduzione, si applicano le norme previgenti.

3 – La richiesta era soggetta alle preclusioni dell’articolo 183?

In linea generale, no. La domanda di separazione era già stata proposta con l’atto introduttivo. Chiedere che essa fosse decisa subito con sentenza non definitiva non significava introdurre una nuova domanda, aggiungere un nuovo fatto costitutivo o modificare ciò che si chiedeva al tribunale. Si chiedeva soltanto di decidere anticipatamente una parte autonoma della causa già pendente.

La Cassazione, con la sentenza n. 10484 del 22 giugno 2012, ha affermato che l’articolo 709-bis aveva eliminato ogni discrezionalità sull’emanazione della sentenza parziale quando ne ricorrevano i presupposti e che non era necessario l’impulso di parte. La stessa impostazione è stata ribadita, tra le altre, da Cassazione n. 20666 del 31 agosto 2017 e n. 20166 del 25 luglio 2019: il giudice doveva provvedere indipendentemente da una sollecitazione dei coniugi.

Se dunque l’istanza è stata dichiarata inammissibile soltanto perché presentata dopo l’udienza ex articolo 183 e dopo l’ammissione delle prove, il provvedimento merita un esame molto attento. Questa motivazione, considerata isolatamente, non sembra facilmente conciliabile con i principi appena ricordati.

4 – Perché non si può giudicare senza leggere il provvedimento.

Una risposta definitiva richiede gli atti. Il giudice potrebbe avere usato la parola “inammissibile” riferendosi non alla sentenza parziale in sé, ma a una particolare formulazione dell’istanza, a una questione nuova inserita insieme alla richiesta oppure a un ostacolo che impediva di considerare maturo proprio il capo relativo allo status.

Potrebbero inoltre esserci problemi preliminari riguardanti la regolare instaurazione del contraddittorio, la giurisdizione, la validità del matrimonio o lo stesso contenuto delle conclusioni formulate dalle parti. È anche possibile che il provvedimento sia semplicemente discutibile e che debba essere contrastato con il rimedio processuale ancora concretamente disponibile.

Non basta quindi il ricordo di ciò che è avvenuto in udienza. Servono almeno il ricorso introduttivo, la memoria integrativa, la comparsa dell’altro coniuge, i verbali, le memorie ex articolo 183, l’istanza sullo status e il provvedimento del giudice.

5 – Doveva pensarci il cliente o l’avvocato?

La scelta degli atti, dei termini e della strategia processuale appartiene alla competenza professionale dell’avvocato. Il difensore deve informare il cliente sulle alternative che incidono sui suoi interessi e raccogliere le sue decisioni quando occorre una scelta sostanziale; non può invece attendersi che sia il cliente a conoscere una norma processuale e a impartirgli istruzioni tecniche.

La pronuncia parziale può essere molto importante per chi desidera ottenere appena possibile il giudicato sulla separazione e avviare poi il divorzio. Un avvocato diligente dovrebbe quindi spiegare al cliente questa possibilità e valutarla tempestivamente. Nel regime dell’articolo 709-bis, tuttavia, la sentenza doveva essere pronunciata anche d’ufficio: l’eventuale ritardo del difensore nel sollecitarla potrebbe non essere la causa giuridica del mancato provvedimento.

In altre parole, non è corretta l’idea che il cliente avrebbe dovuto “dirglielo”. Ma non è ancora dimostrato neppure che tutto dipenda dall’avvocato: occorre stabilire che cosa avrebbe dovuto fare il tribunale e come il difensore abbia reagito al rigetto.

6 – L’errore dell’avvocato comporta automaticamente il risarcimento?

No. La responsabilità professionale non scatta per il solo fatto che un’istanza sia stata dichiarata inammissibile o che una scelta difensiva non abbia prodotto il risultato sperato.

Il cliente deve dimostrare l’incarico, la condotta non diligente, il danno e il nesso causale: deve cioè provare che, se il professionista avesse agito correttamente, con ragionevole probabilità si sarebbe ottenuto un risultato migliore. Sono i principi ricavabili dagli articoli 1176 e 1218 del codice civile.

Nei problemi tecnici di speciale difficoltà opera inoltre la limitazione prevista dall’articolo 2236 del codice civile. Non ogni questione interpretativa, però, è automaticamente di speciale difficoltà, soprattutto quando esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato.

7 – Quale danno potrebbe essere risarcibile.

Il semplice disappunto per non avere ottenuto subito la sentenza parziale non basta. Bisogna individuare un pregiudizio concreto e documentabile.

Potrebbero rilevare, secondo il caso, maggiori spese processuali inutilmente sostenute, conseguenze patrimoniali direttamente dipendenti dal ritardo oppure la perdita seria e apprezzabile di una specifica opportunità. Anche la perdita di chance deve essere reale, non una speranza astratta.

Un esempio può essere il ritardo nell’ottenere il giudicato necessario per procedere al divorzio, se questo abbia prodotto conseguenze ulteriori effettive e dimostrabili. Va però ricordato che, ai fini del cosiddetto divorzio breve, il periodo di separazione decorre normalmente dalla comparizione dei coniugi e non dal deposito della sentenza; resta comunque necessario che la separazione sia stata pronunciata e sia passata in giudicato per rendere procedibile la domanda di divorzio.

Se la sentenza parziale può ancora essere ottenuta senza un pregiudizio apprezzabile, oppure se il ritardo deriva da un provvedimento giudiziale contrario a un’attività che il tribunale avrebbe dovuto compiere d’ufficio, costruire una domanda risarcitoria contro il difensore diventa più difficile.

8 – Che cosa conviene fare adesso.

La prima cosa utile è chiedere all’avvocato una spiegazione scritta e una copia completa del fascicolo. Subito dopo farei esaminare gli atti a un altro professionista esperto di diritto di famiglia e procedura civile, per verificare sia il provvedimento del giudice sia la condotta difensiva.

Occorre capire se sia ancora possibile chiedere al giudice di riesaminare la questione, riproporre correttamente la sollecitazione, precisare le conclusioni sullo status o utilizzare un rimedio contro il provvedimento. La priorità non dovrebbe essere iniziare immediatamente una seconda causa contro il proprio difensore, ma ridurre o evitare il danno nel processo di separazione ancora pendente.

Solo dopo questa verifica si potrà valutare una richiesta risarcitoria, quantificare le conseguenze concrete e, se necessario, coinvolgere la compagnia che assicura la responsabilità professionale dell’avvocato. Senza gli atti non sarebbe serio concludere che il professionista debba certamente risarcire il cliente.

9 – Fai controllare subito il fascicolo completo.

Se ti trovi in una situazione simile, posso esaminare il provvedimento, ricostruire le scadenze e valutare i rimedi ancora disponibili. Telefona allo 059 761926 per concordare un primo incontro con me, che può svolgersi anche a distanza.

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