Sentenza parziale di separazione: ci sono preclusioni?
In una causa di separazione giudiziale regolata dal vecchio rito, anteriore alla riforma Cartabia, la richiesta di pronunciare la sentenza parziale sullo status è soggetta a termini preclusivi? Nel mio caso l’avvocato l’ha presentata dopo l’udienza prevista dall’articolo 183 del codice di procedura civile, quando il procedimento era già stato rinviato per assumere le prove testimoniali richieste dalle parti. Il giudice ha ritenuto inammissibile l’istanza. Doveva essere il cliente, che non conosce il codice, a chiedere all’avvocato di presentarla in tempo, oppure doveva provvedervi il professionista? L’avvocato dovrà risarcire il cliente per quanto accaduto?
1 – La risposta breve: non era compito del cliente conoscere la preclusione.
Il cliente non è tenuto a conoscere il codice di procedura civile, a individuare lo strumento processuale corretto o a ricordare al proprio difensore quando depositare un’istanza. È proprio per ricevere questa assistenza tecnica che conferisce il mandato a un avvocato.
Nel caso descritto, però, c’è un punto ancora più importante: secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, nel vecchio rito la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status non dipendeva da una nuova domanda proposta dalla parte entro le preclusioni dell’articolo 183. Quando la domanda di separazione era già matura e il processo doveva continuare per addebito, figli o questioni economiche, il tribunale aveva il potere-dovere di pronunciare la separazione, anche senza una specifica sollecitazione delle parti.
Perciò, prima di attribuire una responsabilità al difensore, bisogna leggere il verbale dell’udienza, l’istanza presentata e soprattutto il provvedimento con cui il giudice l’ha dichiarata inammissibile. La motivazione concreta può cambiare completamente la valutazione.
2 – Che cos’era la sentenza parziale sullo status.
La sentenza non definitiva sullo status decideva subito soltanto che i coniugi erano legalmente separati. Il giudizio proseguiva poi per risolvere gli altri punti ancora controversi: addebito, affidamento e mantenimento dei figli, assegno per il coniuge, casa familiare e ulteriori questioni economiche.
Lo scopo era evitare che una lunga istruttoria testimoniale sulle colpe della crisi o sulle condizioni economiche impedisse per anni di ottenere la decisione sullo stato personale. La separazione giudiziale può infatti durare a lungo, mentre lo status può essere già pronto per la decisione.
Nel vecchio rito questa soluzione era disciplinata dall’articolo 709-bis del codice di procedura civile, oggi abrogato per i procedimenti soggetti al nuovo rito familiare. Continua tuttavia a rilevare nei processi ai quali, per la data di introduzione, si applicano le norme previgenti.
3 – La richiesta era soggetta alle preclusioni dell’articolo 183?
In linea generale, no. La domanda di separazione era già stata proposta con l’atto introduttivo. Chiedere che essa fosse decisa subito con sentenza non definitiva non significava introdurre una nuova domanda, aggiungere un nuovo fatto costitutivo o modificare ciò che si chiedeva al tribunale. Si chiedeva soltanto di decidere anticipatamente una parte autonoma della causa già pendente.
La Cassazione, con la sentenza n. 10484 del 22 giugno 2012, ha affermato che l’articolo 709-bis aveva eliminato ogni discrezionalità sull’emanazione della sentenza parziale quando ne ricorrevano i presupposti e che non era necessario l’impulso di parte. La stessa impostazione è stata ribadita, tra le altre, da Cassazione n. 20666 del 31 agosto 2017 e n. 20166 del 25 luglio 2019: il giudice doveva provvedere indipendentemente da una sollecitazione dei coniugi.
Se dunque l’istanza è stata dichiarata inammissibile soltanto perché presentata dopo l’udienza ex articolo 183 e dopo l’ammissione delle prove, il provvedimento merita un esame molto attento. Questa motivazione, considerata isolatamente, non sembra facilmente conciliabile con i principi appena ricordati.
4 – Perché non si può giudicare senza leggere il provvedimento.
Una risposta definitiva richiede gli atti. Il giudice potrebbe avere usato la parola “inammissibile” riferendosi non alla sentenza parziale in sé, ma a una particolare formulazione dell’istanza, a una questione nuova inserita insieme alla richiesta oppure a un ostacolo che impediva di considerare maturo proprio il capo relativo allo status.
Potrebbero inoltre esserci problemi preliminari riguardanti la regolare instaurazione del contraddittorio, la giurisdizione, la validità del matrimonio o lo stesso contenuto delle conclusioni formulate dalle parti. È anche possibile che il provvedimento sia semplicemente discutibile e che debba essere contrastato con il rimedio processuale ancora concretamente disponibile.
Non basta quindi il ricordo di ciò che è avvenuto in udienza. Servono almeno il ricorso introduttivo, la memoria integrativa, la comparsa dell’altro coniuge, i verbali, le memorie ex articolo 183, l’istanza sullo status e il provvedimento del giudice.
5 – Doveva pensarci il cliente o l’avvocato?
La scelta degli atti, dei termini e della strategia processuale appartiene alla competenza professionale dell’avvocato. Il difensore deve informare il cliente sulle alternative che incidono sui suoi interessi e raccogliere le sue decisioni quando occorre una scelta sostanziale; non può invece attendersi che sia il cliente a conoscere una norma processuale e a impartirgli istruzioni tecniche.
La pronuncia parziale può essere molto importante per chi desidera ottenere appena possibile il giudicato sulla separazione e avviare poi il divorzio. Un avvocato diligente dovrebbe quindi spiegare al cliente questa possibilità e valutarla tempestivamente. Nel regime dell’articolo 709-bis, tuttavia, la sentenza doveva essere pronunciata anche d’ufficio: l’eventuale ritardo del difensore nel sollecitarla potrebbe non essere la causa giuridica del mancato provvedimento.
In altre parole, non è corretta l’idea che il cliente avrebbe dovuto “dirglielo”. Ma non è ancora dimostrato neppure che tutto dipenda dall’avvocato: occorre stabilire che cosa avrebbe dovuto fare il tribunale e come il difensore abbia reagito al rigetto.
6 – L’errore dell’avvocato comporta automaticamente il risarcimento?
No. La responsabilità professionale non scatta per il solo fatto che un’istanza sia stata dichiarata inammissibile o che una scelta difensiva non abbia prodotto il risultato sperato.
Il cliente deve dimostrare l’incarico, la condotta non diligente, il danno e il nesso causale: deve cioè provare che, se il professionista avesse agito correttamente, con ragionevole probabilità si sarebbe ottenuto un risultato migliore. Sono i principi ricavabili dagli articoli 1176 e 1218 del codice civile.
Nei problemi tecnici di speciale difficoltà opera inoltre la limitazione prevista dall’articolo 2236 del codice civile. Non ogni questione interpretativa, però, è automaticamente di speciale difficoltà, soprattutto quando esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato.
7 – Quale danno potrebbe essere risarcibile.
Il semplice disappunto per non avere ottenuto subito la sentenza parziale non basta. Bisogna individuare un pregiudizio concreto e documentabile.
Potrebbero rilevare, secondo il caso, maggiori spese processuali inutilmente sostenute, conseguenze patrimoniali direttamente dipendenti dal ritardo oppure la perdita seria e apprezzabile di una specifica opportunità. Anche la perdita di chance deve essere reale, non una speranza astratta.
Un esempio può essere il ritardo nell’ottenere il giudicato necessario per procedere al divorzio, se questo abbia prodotto conseguenze ulteriori effettive e dimostrabili. Va però ricordato che, ai fini del cosiddetto divorzio breve, il periodo di separazione decorre normalmente dalla comparizione dei coniugi e non dal deposito della sentenza; resta comunque necessario che la separazione sia stata pronunciata e sia passata in giudicato per rendere procedibile la domanda di divorzio.
Se la sentenza parziale può ancora essere ottenuta senza un pregiudizio apprezzabile, oppure se il ritardo deriva da un provvedimento giudiziale contrario a un’attività che il tribunale avrebbe dovuto compiere d’ufficio, costruire una domanda risarcitoria contro il difensore diventa più difficile.
8 – Che cosa conviene fare adesso.
La prima cosa utile è chiedere all’avvocato una spiegazione scritta e una copia completa del fascicolo. Subito dopo farei esaminare gli atti a un altro professionista esperto di diritto di famiglia e procedura civile, per verificare sia il provvedimento del giudice sia la condotta difensiva.
Occorre capire se sia ancora possibile chiedere al giudice di riesaminare la questione, riproporre correttamente la sollecitazione, precisare le conclusioni sullo status o utilizzare un rimedio contro il provvedimento. La priorità non dovrebbe essere iniziare immediatamente una seconda causa contro il proprio difensore, ma ridurre o evitare il danno nel processo di separazione ancora pendente.
Solo dopo questa verifica si potrà valutare una richiesta risarcitoria, quantificare le conseguenze concrete e, se necessario, coinvolgere la compagnia che assicura la responsabilità professionale dell’avvocato. Senza gli atti non sarebbe serio concludere che il professionista debba certamente risarcire il cliente.
9 – Fai controllare subito il fascicolo completo.
Se ti trovi in una situazione simile, posso esaminare il provvedimento, ricostruire le scadenze e valutare i rimedi ancora disponibili. Telefona allo 059 761926 per concordare un primo incontro con me, che può svolgersi anche a distanza.
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La sentenza sullo status la doveva pronunciare il giudice senza impulso di parte e non l’ ha fatto(nota bene la prima udienza presidenziale è stata il 16-11-2023) l’avvocato non ha fatto niente subito , ha fatto l’istanza sullo status il 17-12-2024 ,il giudice l’ha dichiarata inammisibile (pechè richiesta in ritardo ) perchè la prossima udienza era fissata per le prove testimoniali, l’avvocato non ha fatto più niente .
Il danno subito è questo :se sarebbe stata pronunciata la sentenza parziale sullo status nell’anno 2023, un anno dopo avrei potuto presentare il ricorso per il divorzio e l’assegno di mantenimento che verso a mia moglie con la sentenza di divorzio o si sarebbe ridotto o non glielo avrebbero concesso dal momento che ha lavorato sempre come dipendente a tempo indeterminato. Ora invece essendo il processo di primo grado ancora in corso terminerà tra 3 mesi circa ,poi ci può essere appello ,cassazione e se la sentenza non è definitiva devo continuare a versare l’assegno di mantenimento a mia moglie ,invece con la sentenza sullo status avrei potuto fare il ricorso per il divorzio dopo un anno e la sentenza sul divorzio sarebbe arrivata prima e l’assegno divorzile o non le sarebbe stato concesso o sarebbe stato inferiore all’assegno di mantenimento ,tranne che non le viene addebitata la separazione. Il danno è che devo versare l’ assegno di manteninento per un periodo più lungo.
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Sto subendo il seguente danno:
prima udienza di seperazione (presidenziale nel dicembre 2023 viene riconosciuto il mantenimento per mia moglie segue prima udienza istruttoria maggio 2024 (nel lasso di tempo suddetto il giudice non ha pronunciato lo status parziale di separazione .
L’avvocato non si mosso, ha solo presentato l’ istanza sullo status nel novembre 2024 .Il giudice l’ ha dichiarata inammisibile perchè nella prossima udienza si dovevano sentire i testimoni (l’ istanza era stata proposta tardivamente scrive il giudice ).
Il danno è ecomomico poiche se nel dicembre 2023 il giudice pronunciava la sentenza parziale ( non l’ fatto, l’ avvoccato doveva intervenire in tempo per sollecitare la sentenza parziale dal momento che non era stata pronunciata ,ma non è intervenuto ).
Con la sentenza sullo status dopo un anno dall’ udienza presidenziale potevo presentare il ricorso per il divorzio e l’ importo del mantenimento veniva probabilmente azzerato o quantomeno ridotto poichè mia moglie è dipendente a tempo indeterminato e deve dimostrare che ha sacrificato la sua carriera per la famiglia e fatto crescere la mia carriera e conseguentemente la mia posizione economica (cosa che non ha fatto) .
Dal momento che non è stata pronunciata la sentenza sullo status devo aspettare la fine del giudizio di primo grado e aspettare che la sentenza passi in giudicato(se ci sara appello o si arriva in cassazione ci vogliono circa 4-5 anni ) e dopo presentare il ricorso per il divorzio, nel frattempo devo continuare a pagare l’assegno di mantenimento (tranne che non venga addebitata a mia moglie la separazione).
Con la sentenza sullo status già a fine 2024 avrei potuto presentare i ricorso per il divorzio. Ora invece devo aspettare che la sentenza passi in giudicato e continuare a pagare l’ assegno di mantenimento sicuramente di importo maggiore di un eventuale assegno divorzile .
O il giudice o l’avvocato dovevano attivarsi ,io che colpa ho se non hanno fatto niente?
Ti ringrazio, Matteo, per la cura con cui hai ricostruito la vicenda e spiegato le conseguenze che ritieni di avere subito.
Come ti ho già spiegato nella risposta al tuo commento precedente su questo stesso articolo, non è affatto scontato che, se la sentenza parziale fosse stata pronunciata prima, l’assegno di mantenimento sarebbe stato eliminato o ridotto. La possibilità di instaurare prima il giudizio di divorzio non avrebbe determinato automaticamente un esito economico più favorevole: sarebbero dipesi dalla valutazione del giudice sia l’adozione dei provvedimenti temporanei sia l’eventuale riconoscimento e la misura dell’assegno divorzile.
Per parlare di un danno risarcibile non basta quindi dimostrare un ritardo o un’omissione. Bisognerebbe provare anche che, senza quell’omissione, con ragionevole probabilità avresti ottenuto entro una certa data una riduzione o la cessazione dell’assegno, e quantificare la differenza economica effettivamente subita. Nel tuo caso questo accertamento dipenderebbe da troppe variabili: il rito applicabile, gli atti e le richieste formulate, i tempi del giudizio di divorzio, i provvedimenti che il giudice avrebbe adottato e la situazione economica concreta di entrambi.
Per questa ragione, sulla sola base degli elementi che hai riferito, temo più di no che di sì che si possa configurare un danno risarcibile. Anche l’eventuale responsabilità del giudice, dello Stato o del tuo avvocato richiederebbe presupposti distinti e un esame completo del fascicolo. Il fatto che tu non abbia causato il ritardo è certamente rilevante sul piano umano, ma non comporta automaticamente che qualcun altro debba risarcirti: occorrono una condotta giuridicamente imputabile, un danno certo e un nesso causale dimostrabile tra le due cose.
Il giudice non pronunciando d’ ufficio la sentenza parziale sullo status di separazione (che era appellabile entro 10 giorni) ha fatto si che non ho potuto presentare il ricorso per il divorzio( ora devo aspettare che finisce il primo grado di giudizio e che non ci sia appello (la sentenza di separazione deve passare in giudicato) e quindi ho continuato a dare l’ assegno di mantenimento a mia moglie (da quasi 4 anni verso il mantenimento a mia moglie visto che la causa è ancora in corso) .Con la sentenza sullo status si poteva presentare il ricorso per di divorzo e il mantenimento non sarebbe stato più dovuto o perlomeno ridotto in quando mia moglie lavora come dipendente a tempo indeterminato e dovrebbe provare lei che si è sacrificata per la famiglia e ha fatto aumentare il mio patrimonio per la funzione perequativa dell’ assegno divorzile (cosa che non ha fatto).
Grazie, Matteo, per avere dedicato tempo a spiegare con tanta precisione la tua esperienza e le conseguenze pratiche che ne sono derivate.
Occorre però distinguere il piano processuale da quello economico. Per stabilire se, nel tuo caso concreto, il tribunale dovesse pronunciare la sentenza non definitiva di separazione e quali rimedi fossero praticabili bisogna esaminare la data di inizio del procedimento, il rito applicabile e gli atti di causa. La disciplina attuale consente di proporre insieme la domanda di separazione e quella di divorzio, ma quest’ultima diventa procedibile soltanto dopo il decorso del termine previsto dalla legge e il passaggio in giudicato della pronuncia sulla separazione. Nei procedimenti iniziati prima della riforma, invece, si applica il regime precedente. In ogni caso, dopo la sentenza parziale sullo stato delle persone, le questioni economiche della separazione possono restare pendenti mentre viene instaurato il giudizio di divorzio.
La proposizione della domanda di divorzio, tuttavia, non fa cessare automaticamente l’assegno stabilito nella separazione. Quel provvedimento continua a produrre effetti finché non venga sostituito dai provvedimenti temporanei del giudice del divorzio o dalla decisione definitiva, che può anche fissare una diversa decorrenza dell’eventuale assegno divorzile. La contemporanea pendenza dei due giudizi richiede quindi un coordinamento tra i rispettivi provvedimenti, ma non determina da sola né la revoca né la riduzione dell’assegno. Se nel frattempo sono intervenuti fatti nuovi rilevanti, può essere valutata anche una domanda di modifica delle condizioni.
Anche il lavoro a tempo indeterminato di tua moglie è un elemento importante, ma non basta, da solo, a escludere l’assegno divorzile. L’assegno di separazione e quello di divorzio hanno presupposti e funzioni differenti. Nel divorzio il giudice deve valutare comparativamente la situazione economica e patrimoniale di entrambi, la capacità di procurarsi mezzi adeguati, la durata del matrimonio, l’età, il contributo dato alla vita familiare e gli eventuali sacrifici professionali. La componente perequativo-compensativa richiede la prova del collegamento tra lo squilibrio economico e le scelte familiari, ma l’assegno può avere anche una funzione assistenziale.
Non è dunque affatto scontato che il mantenimento sarebbe stato eliminato o diminuito per il solo fatto che fosse pendente il divorzio, tanto più mentre restava contemporaneamente pendente anche il giudizio di separazione. Per capire se il ritardo abbia prodotto nel tuo caso un concreto pregiudizio economico occorre ricostruire, sui documenti, quali provvedimenti erano efficaci nei diversi periodi e quali domande erano state formulate.
Ipotizziamo che sia tutto corretto ,ed è stata solamente mancanza del giudice che si doveva pronunciare d’ ufficio (e non l’ ha fatto ) il 12-10-2026 c’è l’udienza cartolare di precisazioni dele conclusioni .
Che si può fare arrivati a questa fase processuale in attesa dell’ udienza di precisazioni delle conclusioni?.
Non c’è niente di utile da fare ormai, se fai un’istanza di sentenza parziale prima dell’udienza o nell’udienza cartolare il giudice quasi sicuramente la ignorerà facendo direttamente la sentenza conclusiva.
Non si può appello ( su questo assieme ad altre questioni a parte su cui fare appello ) al fatto che il giudice si doveva pronunciare d’ ufficio e non l’ ha fatto (se ne vale la pena ). In appello se accolto il giudice può pronunciare lo status parziale di separazione prima della sentenza conclusiva dell’ appello?.
La pronuncia sullo status arriva comunque in primo grado, in appello non ha proprio senso parlarne…
Facciamo l’ ipotesi che è stato fatto tutto regolare ,e si accerta che è il Giudice che ha sbagliato.
Non si può chiedere il risarcimento danni per l’ errore fatto dal Giudìce allo stato o a chi? (penso che qualcuno debba pagare per l’ errorre commesso dal giudice).
Può essere, ma quale sarebbe il danno che hai subito? Perchè ci sia un risarcimento danni ci deve essere un danno concreto.