Glovo condannata: anche l’attesa del rider è lavoro
Un rider aspetta davanti a un ristorante, lo smartphone in mano e la borsa termica pronta. In quel momento non sta consegnando nulla. Ma è davvero libero di fare ciò che vuole oppure sta aspettando che l’algoritmo gli assegni la corsa successiva? Da questa domanda, apparentemente semplice, dipendono ore di lavoro, retribuzioni, contributi e tutele.
Una recente decisione del Tribunale di Torino ha riacceso il tema: secondo le informazioni disponibili, Foodinho, la società che gestisce Glovo in Italia, è stata condannata a riconoscere a un rider un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e a remunerare anche i tempi di attesa. Il licenziamento disciplinare intimato nel 2025 sarebbe stato inoltre dichiarato illegittimo.
Il testo integrale di questa nuova sentenza non risulta, al momento in cui scrivo, disponibile in una banca dati ufficiale aperta. Occorre quindi prudenza sui dettagli e ricordare che una decisione di primo grado può essere impugnata. Il principio generale, però, si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale ormai ben definito: nel lavoro tramite piattaforma conta come l’attività viene svolta davvero, non il nome che l’impresa attribuisce al contratto.
1 – Che cosa avrebbe riconosciuto il Tribunale
In base alle informazioni rese pubbliche, il giudice avrebbe accertato che non era il rider a organizzare autonomamente il proprio lavoro. Era la piattaforma a:
- assegnare le consegne;
- stabilire il compenso;
- indicare il luogo di ritiro e quello di consegna;
- seguire gli spostamenti in tempo reale;
- incidere, attraverso l’algoritmo, sulle opportunità di lavoro;
- valutare anche il comportamento poi utilizzato per il licenziamento.
Il rapporto sarebbe stato quindi ricondotto al lavoro subordinato, con inquadramento nel sesto livello del contratto collettivo del Terziario, Distribuzione e Servizi, decorrenza dal 1° ottobre 2024 e riconoscimento delle differenze retributive e contributive dovute.
Il passaggio più interessante riguarda le attese. Se il lavoratore è collegato, disponibile e soggetto al potere organizzativo della piattaforma, il fatto che in quel momento non stia pedalando o guidando non trasforma necessariamente quel tempo in riposo gratuito.
2 – Il contratto non decide da solo
L’articolo 2094 del Codice civile definisce lavoratore subordinato chi presta la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Per applicare questa regola il giudice osserva la realtà concreta del rapporto.
Non basta dunque scrivere nel contratto che il rider è “autonomo”. Bisogna verificare, tra le altre cose, chi decide tempi e modalità della prestazione, quanto sia effettiva la libertà di rifiutare una consegna, se il rifiuto produca penalizzazioni, chi stabilisca il prezzo, come funzionino ranking e punteggi e quanto penetrante sia il controllo digitale.
L’autonomia formale può essere smentita da un’organizzazione sostanzialmente datoriale. Anche un algoritmo può impartire direttive, distribuire incarichi, controllare e sanzionare: non occorre che gli ordini arrivino dalla voce di un caporeparto.
3 – I tre possibili inquadramenti del rider
La disciplina illustrata dal Ministero del Lavoro non considera tutti i rider uguali. L’inquadramento dipende dal modo concreto in cui il servizio è organizzato.
3.1 – Lavoro subordinato
Si ha quando la piattaforma esercita un vero potere direttivo e organizzativo. Il rider è inserito nell’organizzazione aziendale e la sua libertà è più apparente che reale. In questo caso trovano applicazione le normali tutele del lavoro dipendente: retribuzione, orario, riposi, ferie, contributi, malattia, disciplina del licenziamento e contratto collettivo pertinente.
3.2 – Collaborazione etero-organizzata
L’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015 estende la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente. È una tutela che può operare anche senza trasformare formalmente ogni collaborazione in un contratto da dipendente.
3.3 – Lavoro autonomo genuino
Un rider può essere realmente autonomo quando decide in modo effettivo se, quando e come lavorare, senza direzione o penalizzazioni occulte. Anche in questo caso, tuttavia, non è privo di diritti. Gli articoli 47-bis e seguenti del decreto legislativo 81/2015 prevedono garanzie specifiche su contratto scritto, informazioni, compenso, non discriminazione, protezione dei dati, sicurezza e assicurazione contro gli infortuni.
4 – Quando l’attesa deve essere pagata
Il criterio non è “nessuna consegna, nessuna paga”. La domanda corretta è: durante l’attesa il lavoratore poteva disporre liberamente del proprio tempo?
L’attesa tende a essere tempo di lavoro quando il rider:
- ha effettuato il check-in ed è disponibile sulla piattaforma;
- deve restare in una certa zona o vicino agli esercizi indicati;
- deve reagire rapidamente alla proposta di consegna;
- non può dedicarsi liberamente ad altro lavoro o ad attività personali;
- rischia conseguenze, minori occasioni o penalizzazioni se rifiuta o non risponde;
- è localizzato e controllato dall’app.
Al contrario, il semplice fatto di avere l’app installata o di poterla aprire quando si vuole non rende retribuibile l’intera giornata. Se il rider è davvero offline, può scegliere liberamente che cosa fare e non è a disposizione dell’impresa, manca normalmente il presupposto per considerare quel periodo orario di lavoro.
La differenza è concreta. Un lavoratore costretto ad attendere quaranta minuti davanti a un locale, pronto a partire e sotto il controllo della piattaforma, sta offrendo all’impresa non soltanto la consegna finale, ma anche la propria disponibilità. Pagare solo i chilometri percorsi significherebbe trasferire sul lavoratore il rischio organizzativo dei momenti senza ordini.
5 – Un precedente torinese già molto chiaro
Il caso recente non nasce nel vuoto. Con la sentenza n. 1533 del 2023, lo stesso Tribunale aveva già riconosciuto a due rider un rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato. Il giudice aveva considerato come lavoro il periodo compreso tra l’accesso e la disconnessione negli slot prenotati, perché i lavoratori rimanevano a disposizione della società.
In quella vicenda, anche il sistema di punteggi e priorità aveva un peso: la libertà di accettare o rifiutare le consegne risultava condizionata dalle conseguenze che la scelta poteva avere sulle future occasioni di lavoro.
Questo non significa che ogni rider di ogni piattaforma sia automaticamente un dipendente. Significa che la libertà deve essere reale. Una scelta teoricamente consentita, ma sistematicamente punita dall’algoritmo, può non essere una vera scelta.
6 – L’algoritmo non è neutrale
Nel lavoro digitale il potere dell’impresa può essere meno visibile, non meno intenso. L’app può sostituire molte funzioni tradizionalmente svolte da responsabili e uffici del personale:
- stabilisce chi riceve un incarico;
- calcola tempi e tragitti;
- misura la prestazione;
- attribuisce punteggi;
- ordina le priorità;
- rileva presunte anomalie;
- prepara o suggerisce conseguenze disciplinari.
Per questo il lavoratore deve poter conoscere i criteri che incidono sulle sue condizioni. Una decisione che limita il lavoro o porta alla disattivazione dell’account non dovrebbe diventare incontestabile soltanto perché è stata prodotta da un sistema automatizzato.
La questione riguarda anche i dati personali: geolocalizzazione, tassi di accettazione, velocità, tempi di sosta, recensioni e cronologia delle consegne possono diventare prove decisive sia per la piattaforma sia per il rider.
7 – Che cosa può chiedere il rider
Se il giudice riconosce che un rapporto presentato come autonomo era in realtà subordinato, le conseguenze possono essere importanti. In base al caso concreto il lavoratore può domandare:
- l’accertamento del rapporto di lavoro dipendente;
- il corretto inquadramento contrattuale;
- le differenze tra quanto ricevuto e la retribuzione dovuta;
- il pagamento delle ore di disponibilità e attesa qualificabili come lavoro;
- ferie, riposi, tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto, quando spettanti;
- la regolarizzazione contributiva;
- la tutela contro un licenziamento o una disattivazione illegittimi;
- il risarcimento degli eventuali danni dimostrabili.
Non tutte le domande vengono accolte automaticamente e la quantificazione richiede dati precisi. Anche la trasformazione a tempo pieno dipende dal rapporto effettivo, dagli orari provati e dalla validità dell’eventuale accordo part-time.
Restano inoltre centrali la sicurezza e la copertura assicurativa: ne ho parlato anche nell’approfondimento su infortunio del rider e intervento dell’INAIL.
8 – Le prove da conservare
Una causa sul lavoro digitale si può vincere o perdere sui dati. Il rider dovrebbe evitare di affidarsi soltanto alla memoria e conservare con ordine:
- contratto, condizioni d’uso e loro successive versioni;
- schermate dell’app con accessi, disconnessioni, slot, ordini e attese;
- comunicazioni con assistenza, responsabili e piattaforma;
- cronologia delle consegne e dei pagamenti;
- dati relativi a punteggi, ranking, rifiuti e penalizzazioni;
- fatture, ricevute e prospetti dei compensi;
- contestazioni disciplinari e comunicazioni di sospensione o disattivazione;
- un diario contemporaneo dei turni, con ora di inizio, fine, attese e zone imposte;
- eventuali testimonianze di colleghi e commercianti.
Può essere utile esercitare tempestivamente il diritto di accesso ai propri dati personali, chiedendo una copia delle informazioni trattate dalla piattaforma. Le schermate vanno salvate prima che l’account venga chiuso o che un aggiornamento dell’app le renda irrecuperabili.
9 – Come muoversi in concreto
Chi sospetta una falsa autonomia dovrebbe prima ricostruire il rapporto, senza interromperlo impulsivamente e senza cancellare l’account o i dati. È poi opportuno sottoporre contratto e prove a un sindacato o a un avvocato del lavoro, per capire quale dei tre inquadramenti sia sostenibile.
Se arriva un licenziamento o una comunicazione equivalente di cessazione, non bisogna aspettare. L’articolo 6 della legge 604/1966 prevede, nei casi cui si applica, un termine di sessanta giorni per l’impugnazione scritta e un successivo termine di centottanta giorni per il ricorso o la richiesta di conciliazione o arbitrato. Stabilire se una semplice disattivazione dell’account equivalga a un licenziamento può essere proprio uno dei temi della controversia: per prudenza, va contestata subito per iscritto.
Il rider può anche presentare una segnalazione all’Ispettorato territoriale del lavoro. Tuttavia, quando occorre recuperare differenze retributive, contestare un recesso o ottenere un preciso inquadramento, una valutazione individuale è indispensabile.
10 – Che cosa cambierà con le regole europee
La direttiva europea 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali rafforza due idee già centrali: lo status del lavoratore deve essere determinato dai fatti e l’organizzazione algoritmica deve diventare più trasparente e soggetta a controllo umano.
La direttiva prevede una presunzione legale confutabile di rapporto di lavoro quando emergono fatti indicativi di direzione e controllo. Sarà la piattaforma, secondo le regole nazionali di attuazione, a dover dimostrare che il rapporto non è subordinato. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 2 dicembre 2026.
Non sarà una bacchetta magica. I giudici dovranno continuare a esaminare il funzionamento concreto delle piattaforme, che può cambiare nel tempo e differire tra città, contratti e lavoratori. Ma diventerà ancora più difficile nascondere il potere datoriale dietro una schermata.
11 – Perché questa decisione riguarda anche chi non fa il rider
La vicenda pone una questione generale: il progresso tecnologico non può cancellare il principio per cui chi mette il proprio tempo a disposizione di un’impresa deve ricevere una retribuzione proporzionata e sufficiente, come richiede l’articolo 36 della Costituzione.
L’algoritmo può rendere l’organizzazione più efficiente, ma non può far sparire il datore di lavoro, il tempo di attesa o le responsabilità. La forma digitale cambia gli strumenti; non elimina la necessità di guardare a chi esercita davvero il potere e su chi ricade il rischio dell’attività economica.
La nuova sentenza torinese è quindi importante, ma non autorizza conclusioni automatiche. Ogni rapporto va analizzato caso per caso e, finché non sarà disponibile il testo integrale del provvedimento, anche la sua esatta portata dovrà essere verificata con cautela.
12 – Se lavori per una piattaforma, fai esaminare i dati
Se lavori come rider o attraverso un’altra piattaforma e vuoi capire se il tuo contratto corrisponde al modo in cui l’attività viene realmente organizzata, raccogli subito documenti, schermate e cronologie. Puoi chiamare lo studio allo 059 761926 e fissare un primo appuntamento direttamente con me, anche da remoto: esamineremo insieme il rapporto, le prove e gli eventuali termini da rispettare.
Il diritto serve davvero quando restituisce valore al tempo e dignità al lavoro delle persone.
Secondo te, mentre aspetta un ordine senza potersi allontanare, un rider sta già lavorando? Raccontami la tua esperienza nei commenti.
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