Salti la visita medica sul lavoro: rischi una sanzione?

Salti la visita medica sul lavoro: rischi una sanzione?

Mesi fa ho lavorato per un’impresa che mi ha fissato la visita medica preventiva al secondo giorno di lavoro, dopo il turno della mattina. Il giorno precedente avevo soltanto un turno mattutino, ma all’ultimo momento me ne hanno assegnato un altro nel pomeriggio. Il giorno successivo, subito dopo il lavoro, ho quindi dovuto sbrigare un impegno personale che avevo rinviato a causa del turno aggiunto e ho saltato la visita. Ho avvisato l’impresa del problema, ma non ne ha più parlato e ha continuato ad assegnarmi i turni fino alla scadenza del contratto. Ho poi segnalato alcune problematiche all’Ispettorato del lavoro e sono stato chiamato dall’azienda sanitaria per rendere sommarie informazioni testimoniali sulla visita medica. Il medico che ha verbalizzato le risposte mi ha detto che potrei essere sanzionato anche come lavoratore. A distanza di mesi dalla cessazione del contratto, posso subire conseguenze penali?

1 – La risposta breve: una conseguenza penale è possibile, ma non automatica.

La cessazione del rapporto di lavoro non impedisce agli organi di vigilanza di accertare un fatto avvenuto quando il contratto era ancora in corso. Sotto questo profilo, essere ormai un ex dipendente non basta a escludere ogni conseguenza.

Questo, però, non significa affatto che avere saltato un singolo appuntamento comporti automaticamente una responsabilità penale. Prima bisogna stabilire se la mansione era soggetta a sorveglianza sanitaria, se la visita era stata regolarmente disposta, se il lavoratore aveva ricevuto una convocazione chiara e concretamente rispettabile, perché non si è presentato, come ha avvertito l’impresa e che cosa è accaduto dopo.

Nel caso descritto ci sono elementi che meritano attenzione in entrambe le direzioni: il lavoratore non si è presentato alla visita, ma riferisce di avere subito avvisato l’impresa; inoltre l’impresa non avrebbe fissato un nuovo appuntamento e avrebbe continuato a impiegarlo normalmente fino alla fine del contratto. Serve quindi ricostruire i fatti, non applicare una sanzione in modo meccanico.

2 – Quando la visita medica sul lavoro è obbligatoria.

La sorveglianza sanitaria non riguarda indistintamente ogni lavoratore e ogni mansione. Opera nei casi previsti dalla normativa e quando la valutazione dei rischi la rende necessaria. La visita preventiva serve a verificare l’idoneità alla mansione specifica, come spiega anche il Ministero della Salute.

L’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 comprende nella sorveglianza sanitaria la visita preventiva, anche in fase preassuntiva, destinata a verificare che non vi siano controindicazioni rispetto al lavoro cui la persona sarà adibita.

Perciò il primo controllo da fare è molto concreto: quale mansione svolgevi e quale rischio rendeva necessaria quella visita? Occorrono il contratto, la comunicazione della convocazione, i turni, l’eventuale descrizione della mansione e ogni documento ricevuto in materia di sicurezza.

3 – Qual è l’obbligo del lavoratore.

L’articolo 20 del decreto legislativo 81/2008 impone al lavoratore di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque disposti dal medico competente.

La violazione rientra tra quelle per le quali l’articolo 59 del decreto legislativo 81/2008 prevede, nel testo vigente, l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 284,77 a 854,30 euro. Si tratta dunque, in astratto, di una contravvenzione penale e non di una semplice multa disciplinare applicata dall’azienda.

La parola decisiva, però, è «astratto». Per attribuire il fatto al lavoratore occorre valutare anche la concreta esigibilità della condotta e almeno la colpa. Un impedimento reale, una convocazione incompatibile con l’organizzazione imposta dalla stessa impresa o una comunicazione tempestiva dell’assenza possono incidere profondamente sulla valutazione. Un appuntamento saltato non equivale necessariamente a un rifiuto consapevole e definitivo di sottoporsi alla sorveglianza.

4 – Anche il datore di lavoro ha obblighi autonomi.

La sorveglianza sanitaria non è una pratica che l’impresa può fissare una volta e poi dimenticare. Il datore di lavoro deve organizzare gli adempimenti, inviare i lavoratori alla visita entro le scadenze previste e, quando è richiesto il giudizio di idoneità, non può adibire la persona alla mansione interessata senza quel giudizio. Lo stabilisce l’articolo 18 del decreto legislativo 81/2008.

Se la visita era davvero preventiva e il lavoratore aveva già cominciato a svolgere una mansione soggetta a sorveglianza, il fatto che fosse stata collocata soltanto dopo l’inizio dell’attività può assumere rilievo. Lo stesso vale per la mancata riconvocazione e per la prosecuzione dei turni come se nulla fosse accaduto.

Le eventuali responsabilità dell’impresa e quelle del lavoratore sono autonome: l’errore dell’una non cancella automaticamente quello dell’altro. Tuttavia, la condotta dell’impresa può essere decisiva per capire se vi sia stato un vero rifiuto del controllo oppure una disfunzione organizzativa tollerata e mai corretta.

5 – Essere sentito come testimone non significa essere già indagato.

La convocazione per rendere sommarie informazioni testimoniali indica, normalmente, che in quel momento la persona viene ascoltata come soggetto informato sui fatti, non come indagato. La frase del verbalizzante sulla possibilità di una sanzione è un avvertimento da prendere sul serio, ma non dimostra da sola che esista già un procedimento penale a tuo carico né che seguirà una condanna.

Se durante l’audizione emergono indizi a carico della persona sentita, l’atto deve cambiare natura: secondo l’articolo 63 del codice di procedura penale, l’esame deve essere interrotto e la persona deve essere avvertita che potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e invitata a nominare un difensore.

Per questo è utile conservare copia dell’invito e chiedere, se possibile, copia del verbale sottoscritto. Se arrivano una prescrizione, un verbale di accertamento, un invito a eleggere domicilio, un’informazione di garanzia o qualsiasi atto che attribuisca formalmente un reato, conviene farlo esaminare subito da un avvocato, senza aspettare.

6 – Dopo quanto tempo il fatto si prescrive.

La fine del contratto non fa decorrere un termine speciale e immediato di cancellazione della possibile responsabilità. Per una contravvenzione di questo tipo il termine ordinario di prescrizione del reato è generalmente di quattro anni, ma atti interruttivi e periodi di sospensione possono modificarne il calcolo. La regola generale si trova nell’articolo 157 del codice penale.

Dire soltanto «sono passati alcuni mesi» non consente quindi di escludere il problema. Allo stesso modo, non bisogna fare calcoli sommari quando sono trascorsi anni: occorrono la data precisa del fatto e la verifica degli atti eventualmente compiuti nel procedimento.

7 – Esiste anche una procedura che può estinguere la contravvenzione.

Per molte contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro opera il meccanismo della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza. In sintesi, l’autorità indica la condotta necessaria per regolarizzare la violazione; dopo la verifica dell’adempimento, il pagamento della somma prevista può condurre all’estinzione del reato. La disciplina è contenuta negli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 758/1994.

Nel caso di un rapporto già cessato e di una visita ormai non più eseguibile per quella mansione, l’applicazione concreta del meccanismo va valutata sugli atti. Non si può promettere in anticipo né che sarà disponibile né che il procedimento si chiuderà pagando una somma.

8 – Quali prove possono fare la differenza.

In una vicenda del genere non basta ricordare a voce come andarono le cose. Conviene raccogliere subito:

  • la convocazione alla visita, con data, ora e modalità di comunicazione;
  • il calendario originario dei turni e la prova del turno pomeridiano aggiunto all’ultimo momento;
  • il messaggio o la telefonata con cui hai comunicato l’impedimento;
  • le eventuali risposte dell’impresa e la prova che non fu fissato un nuovo appuntamento;
  • i turni svolti successivamente e il contratto con la data di cessazione;
  • l’invito dell’azienda sanitaria e il verbale delle informazioni rese.

Se l’avviso dell’assenza fu dato soltanto a voce, annota comunque subito data, ora, interlocutore e persone che potrebbero aver assistito alla telefonata o alla conversazione. Non è una prova perfetta, ma aiuta a ricostruire il fatto con precisione.

9 – Che cosa fare adesso.

La cosa più prudente è chiedere copia degli atti disponibili e sottoporli a un difensore esperto di diritto penale del lavoro. Bisogna capire anzitutto in quale veste sei stato sentito, quale disposizione si ipotizza violata e se l’autorità ritenga la mancata visita un episodio occasionale giustificato oppure un vero rifiuto.

In base ai fatti narrati non direi né «non rischi nulla» né «sarai certamente sanzionato». Direi invece che una norma penale astrattamente applicabile esiste, ma che la comunicazione dell’impedimento, l’organizzazione dei turni, la mancata riconvocazione e la prosecuzione del lavoro sono tutti elementi difensivi concreti che devono essere documentati e valutati insieme.

10 – Facciamo chiarezza prima che arrivi un atto.

Se sei stato sentito dall’azienda sanitaria o temi una contestazione per una visita medica sul lavoro non effettuata, chiama lo 059 761926 per concordare un primo incontro con me, disponibile anche a distanza. Esaminare subito convocazione, turni e verbale permette di capire quale rischio esista davvero e come tutelarti.

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