Pipì dei cani: il Comune può obbligarti a lavarla?
diritto

Pipì dei cani: il Comune può obbligarti a lavarla?

Il tuo cane si ferma sul marciapiede, alza la zampa e tu devi intervenire con l’acqua. Un gesto che qualcuno considera normale educazione e qualcun altro un obbligo sproporzionato, soprattutto se accompagnato da una multa.

La discussione è arrivata davanti ai giudici amministrativi. Ma per capirla bisogna separare due domande: è giusto preoccuparsi della pulizia delle strade? E il Comune può imporre qualunque prescrizione per ottenerla? La risposta alla prima non risolve automaticamente la seconda.

1 – Che cosa prevede davvero l’ordinanza.

Il caso riguarda Pratola Peligna. Ho letto l’ordinanza numero 28 del 5 ottobre 2026, pubblicata nell’archivio ufficiale del Comune: le prescrizioni decorrono dal 12 ottobre e riguardano proprietari, detentori e persone incaricate anche temporaneamente di accompagnare i cani.

Non c’è soltanto l’obbligo di portare acqua. Il provvedimento richiede di versarne una quantità adeguata sul punto interessato, per diluire le deiezioni e ripulire le superfici. Vieta l’aggiunta di sostanze chimiche o detergenti e mantiene l’obbligo di raccogliere gli escrementi solidi.

L’ambito è ampio: aree urbane pubbliche o a uso pubblico, relativi manufatti, aree private affacciate su quelle pubbliche e veicoli parcheggiati sulla strada. È inoltre vietato consentire al cane di urinare vicino a portoni, accessi ad abitazioni e negozi e vetrine. L’acqua versata non deve creare pericoli, per esempio rendendo scivoloso il pavimento.

Le sanzioni previste vanno da 25 a 500 euro. C’è però un’esclusione importante, che non va persa per strada: il provvedimento non si applica alle persone non vedenti accompagnate da cani guida e alle persone con disabilità in compagnia dei propri cani.

2 – Un ricorso non è una sentenza.

Secondo la notizia del ricorso, un’associazione animalista ha chiesto al tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo la sospensione urgente e l’annullamento parziale dell’ordinanza.

Le contestazioni riguardano soprattutto proporzionalità e ragionevolezza: difficoltà per le persone anziane, gestione di più cani o di animali grandi, disponibilità di punti d’acqua e utilità concreta della misura.

Sono argomenti della parte che ha presentato il ricorso, non conclusioni già accolte dal giudice. Nelle fonti consultate per questo articolo non ho trovato una decisione che abbia sospeso o annullato l’ordinanza. Non sarebbe quindi corretto annunciare che i giudici hanno già dato ragione agli animalisti oppure al Comune.

3 – Il decoro non è un lasciapassare per qualsiasi obbligo.

La pulizia della strada è un interesse serio. Lo è per chi passeggia, per chi abita al piano terreno e per chi ogni mattina apre un negozio. Non diventa meno importante perché il problema è provocato da animali ai quali siamo affezionati.

Ma un’amministrazione deve esercitare i poteri che la legge le attribuisce, rispettandone condizioni e limiti.

L’ordinanza richiama l’articolo 50 del testo unico degli enti locali. Questa disposizione disciplina anche interventi urgenti per emergenze igienico-sanitarie locali e situazioni di grave degrado o pregiudizio al decoro urbano. Non attribuisce un potere indistinto di imporre qualsiasi comportamento invocando genericamente l’igiene.

Per valutare un provvedimento concreto bisogna dunque verificare il potere esercitato, i fatti accertati, la motivazione e la corrispondenza tra il problema descritto e la misura scelta. Non basta dire «è una buona idea»; ma neppure «mi è scomodo» dimostra, da solo, che sia illegittimo.

4 – La proporzionalità si misura nella vita reale.

Una prescrizione ragionevole deve essere comprensibile e concretamente eseguibile. Conta dove si applica, che cosa richiede, quali situazioni distingue e quale sacrificio impone rispetto al risultato perseguito.

Nel testo comunale lo scopo dichiarato è anche diluire e ripulire, non soltanto affrontare un rischio sanitario. Per questo la discussione non si risolve dicendo che versare acqua non equivale a disinfettare: bisogna verificare se e in quale misura l’obbligo sia adeguato agli obiettivi effettivamente indicati.

Allo stesso modo, l’esenzione prevista per le persone con disabilità è un elemento da considerare quando si discute dell’impatto della misura. Non esaurisce ogni possibile obiezione, ma non si può valutare un’ordinanza ignorando le eccezioni che contiene.

Anche la fascia delle multe merita precisione. L’articolo 7-bis del testo unico degli enti locali prevede, salvo diversa disposizione, sanzioni da 25 a 500 euro per violazioni dei regolamenti e delle ordinanze adottate sulla base delle norme richiamate dalla disposizione. Non significa che ogni violazione comporti automaticamente la sanzione massima, né che l’importo previsto renda da solo legittimo l’obbligo principale.

5 – Il processo non sostituisce l’educazione.

Io distinguerei con molta nettezza la critica giuridica a un’ordinanza dalla pretesa di non dover fare attenzione a ciò che il proprio cane sporca.

Se accompagni un animale, devi gestire anche la convivenza con gli altri. Un portone o l’ingresso di un negozio non diventano irrilevanti perché il cane sta seguendo un comportamento naturale. Il proprietario dell’immobile non è tenuto ad apprezzarne gli effetti.

Il punto non è mettere chi ama gli animali contro chi ama le strade pulite. È trovare regole sensate, accompagnate da comportamenti responsabili. È lo stesso criterio che suggerivo parlando dei problemi tra vicini legati alla presenza di un cane: prima di trasformare tutto in una contrapposizione, bisogna capire quale inconveniente concreto si produce e come evitarlo.

6 – Che cosa fare se temi una multa.

Controlla il testo vigente nel Comune in cui ti trovi, la sua decorrenza e le eventuali esclusioni. Non esiste, per effetto di questa singola ordinanza, un identico obbligo nazionale valido in ogni strada italiana.

Non dare poi per scontato che la presentazione di un ricorso sospenda il provvedimento. La sospensione richiede un intervento del giudice: l’articolo 55 del codice del processo amministrativo disciplina la tutela cautelare collegiale. Contestare una regola e poterla ignorare sono cose diverse.

Se ricevi un verbale, conserva il documento, annota ciò che è accaduto e fai verificare tempestivamente la contestazione e i rimedi utilizzabili. Il ricorso contro un’ordinanza e la difesa contro una singola sanzione non sono automaticamente lo stesso procedimento. Evita di scegliere termini e destinatari basandoti su un commento letto in rete.

7 – Guardiamo il provvedimento prima di decidere.

Se hai ricevuto una sanzione o hai un problema concreto con un obbligo comunale, chiama lo studio al numero 059 761926 e concorda un primo incontro con me, anche a distanza: partiremo dai documenti e dalle possibilità effettive di intervento.

Se questo approfondimento ti è stato utile, lascia un apprezzamento e iscriviti al blog per ricevere i prossimi contenuti.

Come trovi l’equilibrio tra pulizia delle strade e gestione quotidiana dei cani? Scrivimi il tuo punto di vista nei commenti: lo leggerò e risponderò volentieri.

Ti è piaciuto questo post? Iscriviti al blog.

Unisciti a 1.946 altri iscritti

Riceverai una mail a cui dovrai dare conferma per completare la tua iscrizione.

L’iscrizione è completamente gratuita e potrai cancellarla in qualsiasi momento.

2 Commenti

  1. Buongiorno. Il problema è stabilire la quantità adeguata e dato che un cane può fare più di una volta se è un cane grosso, in assenza di fontanelle, una persona dovrebbe portare più bottiglie grandi. E poi se l’acqua ristagna uno dovrebbe portarsi appresso una sxopa o altro per spingerla via. Non è molto pratico

    1. Ti ringrazio per avere dedicato tempo a esporre con chiarezza questo aspetto pratico. È proprio uno dei punti più delicati dell’ordinanza: prescrivere una «quantità adeguata» di acqua, senza indicare un criterio preciso, rende difficile capire in anticipo quale comportamento sia sufficiente, soprattutto con un cane grande, durante una passeggiata lunga o dove non ci sono fontanelle.

      C’è poi la tensione che segnali: l’acqua dovrebbe diluire e ripulire, ma non dovrebbe creare ristagni o rendere scivolosa la superficie. Il provvedimento, però, non chiarisce fino a che punto chi accompagna il cane debba intervenire se l’acqua non defluisce. Pretendere anche una scopa o altri strumenti sembrerebbe andare oltre ciò che l’ordinanza prescrive espressamente.

      Il fatto che anche altri animali urinino per strada non elimina il problema del decoro, ma rende legittimo domandarsi quanto questa misura, rivolta soltanto a chi accompagna i cani, sia davvero idonea ed efficace. Sarà interessante vedere come i giudici valuteranno concretezza, proporzionalità e ragionevolezza dell’obbligo: il buon intento non basta, se la regola è incerta o troppo difficile da applicare nella vita quotidiana.

      Se non sei ancora iscritto, puoi seguire il blog per ricevere i prossimi aggiornamenti su questa vicenda.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *