Il tuo avvocato può raccontare il tuo caso ai giornali?
È possibile che il mio avvocato pubblichi sui quotidiani un articolo sul risarcimento dei danni ottenuto a mio favore senza il mio permesso? Ha parlato con mio padre anziano di un caso di malasanità che mi riguarda e sostiene che sia libertà di stampa. È davvero così?
1 – La risposta breve: normalmente no.
La libertà di stampa non è un lasciapassare che consente al tuo avvocato di raccontare liberamente ai giornali il tuo caso, soprattutto quando la vicenda riguarda la salute. Bisogna distinguere due piani: ciò che una testata può pubblicare nell’esercizio del diritto di cronaca e ciò che il professionista può rivelare come fonte della notizia.
Anche quando il fatto presenta un interesse pubblico, l’avvocato resta vincolato al segreto professionale, alla riservatezza e alle regole specifiche sui rapporti con gli organi di informazione. Perciò, in base ai pochi elementi della domanda, la giustificazione «è libertà di stampa» non mi pare affatto sufficiente.
2 – Che cosa deve tenere segreto l’avvocato.
Il dovere di riserbo e segreto professionale copre l’attività svolta, le informazioni ricevute dal cliente e tutto ciò che il professionista apprende in dipendenza dell’incarico. Continua anche dopo la conclusione del mandato.
Le deroghe sono circoscritte a situazioni particolari, come la necessità di difendere il cliente, impedire un reato particolarmente grave, tutelarsi in una controversia con il cliente o partecipare a un procedimento disciplinare. Anche in questi casi si può comunicare soltanto quanto è strettamente necessario. La promozione del risultato ottenuto o il desiderio di dare visibilità al caso non sono, da soli, una di queste eccezioni.
Le regole più recenti sui rapporti dell’avvocato con gli organi di informazione vietano inoltre, salvo esigenze di difesa, di spendere il nome dei clienti e degli assistiti, sollecitare articoli o interviste ed enfatizzare le proprie capacità professionali. Un risultato favorevole non trasforma quindi la storia del cliente in materiale pubblicitario liberamente utilizzabile.
3 – Il padre non è automaticamente autorizzato.
Essere il padre, la madre, il coniuge o un altro parente non attribuisce di per sé il diritto di conoscere le informazioni riservate di una persona adulta e capace. Prima di parlare del caso con un familiare, l’avvocato dovrebbe sapere che il cliente lo ha autorizzato oppure che quel familiare possiede un preciso titolo di rappresentanza.
Naturalmente la valutazione cambia se avevi conferito un’autorizzazione, se tuo padre partecipava formalmente al rapporto professionale o se esisteva un’altra valida ragione per coinvolgerlo. Questo va verificato leggendo il mandato, l’informativa, le eventuali deleghe e le comunicazioni intercorse. Il semplice legame di parentela, però, non basta.
4 – I dati sulla salute richiedono una cautela ancora maggiore.
Una vicenda di responsabilità sanitaria può rivelare diagnosi, trattamenti, invalidità, ricoveri e altri aspetti molto intimi. Le regole deontologiche per l’attività giornalistica richiedono che le informazioni sulla salute siano davvero essenziali rispetto a un fatto di interesse pubblico e che siano rispettati dignità, riservatezza e decoro della persona identificata o identificabile.
Il punto non è soltanto cancellare nome e cognome. Anche età, luogo, struttura sanitaria, data, professione, dinamica del fatto, importo del risarcimento e rapporti familiari possono, combinati tra loro, rendere riconoscibile una persona. L’anonimizzazione deve essere reale, non soltanto apparente.
Il Garante ha ribadito anche di recente che l’interesse pubblico della vicenda non rende automaticamente necessaria l’identificazione: quando la notizia può essere raccontata senza esporre la persona, occorre preferire una narrazione meno invasiva e rispettosa della minimizzazione dei dati.
5 – E se la sentenza o l’accordo sono conoscibili?
Il fatto che esista un provvedimento giudiziario, oppure che l’esito della controversia possa essere noto ad altri, non autorizza automaticamente il professionista a raccontare alla stampa tutto ciò che ha appreso durante l’incarico. Pubblicità del provvedimento, diritto di cronaca, protezione dei dati e segreto professionale sono questioni diverse.
Un caso può talvolta essere illustrato in termini generali, per finalità informative o scientifiche, ma eliminando ogni elemento che consenta di risalire all’assistito e senza presentarlo come strumento di autopromozione. Quando si vuole coinvolgere la persona o rendere noti dettagli della sua storia, serve una verifica molto più rigorosa; nei rapporti con la stampa restano comunque i limiti deontologici che vietano di spendere il nome del cliente.
6 – Che cosa fare prima che l’articolo esca.
Se la pubblicazione è soltanto annunciata, ti suggerirei di agire subito e per iscritto:
- comunica all’avvocato che non autorizzi la divulgazione del caso, dei dati sanitari e di qualunque elemento che possa renderti riconoscibile;
- chiedi quali informazioni siano già state trasmesse, a quale testata, con quale finalità e su quale base;
- scrivi anche al direttore o al responsabile della testata, se li conosci, opponendoti alla pubblicazione dei dati identificativi o sanitari;
- conserva email, messaggi, bozze e ogni risposta ricevuta;
- evita confronti soltanto telefonici, perché in seguito sarebbe difficile ricostruirne il contenuto.
La diffida dovrebbe essere precisa e proporzionata: non deve pretendere di censurare una notizia di autentico interesse pubblico, ma impedire la diffusione non necessaria della tua identità e delle informazioni riservate.
7 – Se la pubblicazione è già avvenuta.
Salva subito una copia completa dell’articolo, l’indirizzo della pagina, la data, eventuali fotografie e le condivisioni sui social. Le pagine online possono essere corrette o eliminate rapidamente e, senza una prova, diventa più difficile dimostrare che cosa sia stato pubblicato.
Poi si possono valutare, secondo il caso:
- una richiesta alla testata per rettifica, anonimizzazione, deindicizzazione o rimozione;
- una segnalazione o un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; sul blog trovi anche una guida pratica su come impostare un reclamo al Garante Privacy;
- un esposto al Consiglio dell’Ordine cui appartiene l’avvocato, affinché siano valutati gli eventuali profili disciplinari;
- un’azione civile, anche urgente quando ne ricorrono i presupposti, per fermare la diffusione e chiedere il risarcimento di un danno provato;
- nei casi più seri, una valutazione penalistica della possibile rivelazione di segreto professionale, che però richiede la verifica puntuale di tutti gli elementi previsti dalla norma.
Non tutte queste iniziative sono necessarie o convenienti insieme. Occorre prima acquisire il testo pubblicato, capire da chi provengono le informazioni e distinguere le responsabilità dell’avvocato da quelle autonome della testata.
8 – La libertà di stampa non elimina le altre responsabilità.
Un giornale può talvolta pubblicare una notizia senza il consenso dell’interessato, ma soltanto entro i limiti della verità, dell’interesse pubblico, della correttezza espositiva e dell’essenzialità dei dati. L’eventuale liceità dell’articolo, però, non sana automaticamente una rivelazione illecita compiuta dalla fonte.
In altre parole: il quotidiano e l’avvocato possono essere sottoposti a regole e responsabilità differenti. Per questo non basta domandarsi se il giornale potesse raccontare il fatto; bisogna anche chiedersi se il professionista potesse comunicargli proprio quelle informazioni e in quel modo.
Se vuoi approfondire il contesto sostanziale, puoi leggere anche le mie dieci indicazioni sulla responsabilità professionale medica.
9 – Fai esaminare documenti e comunicazioni.
Per dare una risposta definitiva servono almeno il mandato professionale, le eventuali autorizzazioni, ciò che è stato riferito al familiare, la bozza o l’articolo pubblicato e le comunicazioni con la testata. Chiama lo studio al numero 059 761926 per concordare un primo incontro con me, anche a distanza: potremo ricostruire i fatti e scegliere una tutela proporzionata, senza iniziative inutili.
Su TikTok trovi il canale «avvocati dal volto umano»: seguendolo puoi rendere più solida, un contenuto alla volta, la tua capacità di affrontare i problemi legali.
Secondo te, dove dovrebbe fermarsi il racconto pubblico di una vicenda sanitaria? Lascia un commento o una domanda: leggerò e risponderò volentieri.
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