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l’acquisto on-line di un prodotto difettoso

Qualche mese fa ho acquistato su un sito internet un lettore dvd che, dopo qualche giorno, mi è stato regolarmente recapitato a casa. Il giorno seguente, però, sono partito per un viaggio di lavoro, e ho provato il lettore solo al mio ritorno, dopo 2 settimane, accorgendomi che non funzionava..anzi non sono nemmeno riuscito ad estrarre il dvd che avevo inserito. In più occasioni mi sono rivolto a chi aveva predisposto la vendita, ma loro si sono semplicemente resi disponibili a visionare l’apparecchio, “in via del tutto eccezionale”, visto che ormai erano trascorsi i 10 giorni previsti per legge per denunciare eventuali vizi..io, ovviamente, non ho accettato..chissà quando/se me lo avrebbero restituito..tante volte ho fatto acquisti on-line, ma non avevo mai avuto problemi..cosa posso fare? esiste una legge che mi tuteli? (Alessio, via mail)

 

Anche per gli acquisti on-line trovano applicazione i princìpi sanciti dal D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2006, cd. “Codice del Consumo”, il quale è stato emanato con l’intento di armonizzare la nostra normativa con quella comunitaria, rivedendo alcuni aspetti problematici e apportando i necessari miglioramenti alla precedente disciplina, soprattutto a tutela e difesa della parte più debole del rapporto contrattuale: il consumatore.

In particolare, l’art. 2 riconosce come diritti fondamentali del consumatore non soltanto la sicurezza e la qualità del bene acquistato, ma anche la trasparenza, correttezza ed equità nei rapporti contrattuali. Gli articoli 64 e seguenti avrebbero consentito all’acquirente di recedere dal contratto, recesso che però doveva essere esercitato, come giustamente ad Alessio è stato rimarcato, entro il termine di 10 giorni da quando aveva ricevuto la merce; in questo caso sarebbe stato sufficiente inviare una raccomandata (con ricevuta di ritorno) al venditore, senza l’obbligo di indicare il motivo e senza alcuna penalità.

Il consumatore, tuttavia, anche se ha “peccato” di poca diligenza, ha comunque diritto ad ottenere un rimedio, di fronte all’acquisto di un prodotto che non è in grado di soddisfare in nessun modo le sue esigenze. A questo punto, però, l’unica strada percorribile per Alessio è fare appello alle disposizioni contenute negli articoli 129 e seguenti, i quali prescrivono la necessità che il bene venduto sia conforme al contratto di compravendita, nel senso che il prodotto deve non soltanto essere idoneo all’uso per il quale servono beni dello stesso tipo, ma anche essere conforme alla descrizione fatta dal venditore e, in ogni caso, presentare le qualità e le prestazioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene.

Pertanto, il venditore sarà ritenuto responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità del bene, e il consumatore potrà chiedere, a sua scelta:
a) la riparazione del bene
b) la sostituzione del bene
c) in caso di impossibilità o eccessiva onerosità di tali rimedi, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

il mancato rinnovo del porto d’arma da caccia

Da più di vent’anni pratico con passione la caccia nei boschi dell’Appennino. Purtroppo, però, tre anni fa, durante una battuta, in circostanze del tutto accidentali, ho colpito un amico, ferendolo ad una mano. Egli non ha sporto denuncia contro di me, quindi dal punto di vista penale sono incensurato. Qualche mese fa, ho presentato alla Questura regolare domanda per il rinnovo del porto di fucile da caccia; ieri, però, ho ricevuto una comunicazione della Questura, in cui vengo avvisato che il porto non mi verrà rinnovato, proprio a causa di quella vicenda. E’ giusta questa decisione? Cosa posso fare? (Gianni, mail)

La normativa che regola questa materia è il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.). In particolare, gli artt. 11, 42 e 43 prevedono il divieto del rinnovo del porto a chi abbia riportato condanne alla pena della reclusione per determinati tipi di reato, in quanto questi precedenti, giustamente, lasciano presumere una cattiva condotta del soggetto. Oltre a ciò, il rinnovo può essere negato a chi non possa provare la sua buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi.

Nel caso in esame, quindi, l’Autorità di pubblica sicurezza non può certo far dipendere il rifiuto del rinnovo del porto da un (preteso) precedente penale, in quanto l’episodio (delle lesioni colpose all’amico) non ha dato corso ad alcun procedimento penale, nè tantomeno ha comportato l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale, come sarebbe necessario per legittimare il diniego del rinnovo ai sensi degli artt. 11 e 43 del TULPS.

Il fatto, poi, che Gianni sia titolare del porto di arma da caccia da tanti anni e non abbia mai tenuto comportamenti che possano definirsi irrispettosi delle leggi in materia di caccia e di armi, deve certamente essere tenuto in considerazione dall’Autorità di pubblica sicurezza. Un orientamento giurisprudenziale costante, infatti, sottolinea la necessità, per l’Autorità preposta al rilascio, di operare un giudizio valutativo che investa nel complesso la condotta di vita del soggetto, con riguardo all’osservanza delle regole di convivenza sociale e dei precetti giuridici posti a tutela dei valori fondamentali dell’ordinamento, in modo che non emergano fatti o circostanze da cui possano desumersi la pericolosità e la possibilità di abuso del richiedente. Quindi, il nostro consiglio è di rivolgersi immediatamente ad un Avvocato che segua il procedimento amministrativo in corso, e che invii, entro il termine che la Questura ha indicato, una memoria difensiva in cui vengano dettagliatamente esposti gli aspetti segnalati.