Sono convinta che non sempre gli immobili abbandonati ed impervi sono inutili e che la difesa del diritto di proprietà non serva a nulla, salvo rare eccezioni.
Devo dire che la valutazione dell’utilità o meno di una costruzione o di un fondo- e conseguentemente il loro valore economico- è soggettiva, determinata solo dal proprietario, ad onta di quanto tecnici assennati (CTU) e conseguenti sentenze sostengono.
Immobili che in un primo momento sono ritenuti inutili ed addirittura un peso per il proprietario, spesso si rivelano fonte di guadagno inaspettata, con maggiore attenzione e tenacia nel crederci.
Trovo sempre un po’ strano leggere le denigranti difese di controparte che giustificano la violazione delle distanze fra fondi limitrofi con il fatto che il fondo confinante è costituto da rovi, scosceso, ripido e metà franato a valle, causa recente alluvione.
In realtà questo genere di difese non dicono molto, soprattutto non confutano il fatto che il diritto di proprietà è violato.
Quasi sempre il terreno limitrofo necessita come tanti fondi nelle valli che si affacciano sul lago in cui vivo, di adeguata manutenzione- una manutenzione ordinaria e straordinaria che cento anni fa veniva effettuata con cura- ma questo non giustifica la violazione delle distanze.
Oggi, inoltre mi trovo spesso- e finalmente- a vedere fondi ben tenuti e coltivati a vite o ad olivo, in zone scoscese, esposte al sole, e spesso, ma non troppo, ospitano abitazioni ed immobili rustici, adibiti ad agriturismo, avendo una vista impeccabile e una tranquillità naturale.
A proposito di questi fondi, innanzitutto vi è il problema di accertare l’effettiva corrispondenza fra proprietario e possessore; fortunatamente l’istituto dell’usucapione- vantare erga omnes il possesso indisturbato ultraventennale dona il diritto di proprietà, ex art.1158 e segg. del codice civile-, consente di dare chiarezza a centinaia di errori che in un passato, non tanto prossimo, negli uffici venivano commessi per incuria. Mentre contadini mantenevano in buono stato il terreno, venivano trascurati i passaggi di proprietà inter vivos (es. compravendita) e mortis causa (ad es successione legittima) nei pubblici registri (Catasto e Conservatoria), causando una discrepanza fra chi possedeva da oltre vent’anni, e chi era trascritto in questi registri come proprietario; oggi può ancora capitare di trovare trascritta la proprietà di un fondo in capo a chi è defunto da molto tempo.
La proprietà non è solo planimetrica ma anche altimetrica, si estende nel sottosuolo, il codice civile dispone precise distanze fra le costruzioni le piantagioni, i terreni, ma consente deroga ai regolamenti locali.
Fatto sta che spesso queste distanze non si rispettano e iniziano i dissidi.
Occorre iniziare una causa legale per far arretrare la costruzione che spesso deturpa anche il luogo; ad esempio un muraglione di due metri di altezza e di quattro in larghezza, posto sul confine, a un metro di distanza di una abitazione, a un metro dal muro portante dell’abitazione stessa che ha uno splendido porticato che si affacciato a 180 gradi sulla riserva del lago, porta di fatto ad una diminuzione notevole del diritto di proprietà; creando non solo un cono d’ombra ma impedendo il diritto di vedere direttamente il paesaggio dalle finestre, di affacciarsi al porticato e godere della vista: di fronte, a destra ed a sinistra; nel caso specifico si tratta di affacciarsi su un lago che anche durante la stagione più fredda presenta un impagabile paesaggio, canneti che si riflettono in un lago dorato dai raggi di sole a mezzogiorno, mente cigni, anatre, germani costeggiano le rive.
La soluzione che il codice e la giurisprudenza prospettano è la demolizione del muraglione, la restitutio in integrum, cioè riportare tutto allo stato preesistente e risarcire il danno creato, dal momento della costruzione sino alla demolizione.
La soluzione giuridica è identica ma si prospetta spesso più ostica da ottenere, quando le distanze non sono rispettate nel sottosuolo, causa una conduttura immessa nel terreno sottostante, a pochi centimetri dal muro portante di una abitazione confinante; certamente la vista non è compromessa, tuttavia il proprietario dell’abitazione deve sentirsi libero di usare e quindi scavare nel proprio terreno senza alcun pericolo ed alcun intralcio.