Che cos’è.
La CTU preventiva è un procedimento, da fare in tribunale, che ti consente di ottenere in poco tempo un accertamento tecnico «ufficiale», redatto da un esperto nominato direttamente dal presidente del tribunale (quindi non di parte), su un problema specifico o, nei casi più fortunati, addirittura raggiungere un accordo che definisce l’intera vertenza.
La disposizione di riferimento è appunto l’art. 696 bis del codice di procedura civile, intitolato «Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite», che recita: «L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. || Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione. || Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.|| Il processo verbale è esente dall’imposta di registro. || Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. || Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili». Questo articolo è stato inserito dall’art. 2, comma 3, lett. e bis), n. 6), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2006, applicandosi ai procedimenti instaurati in seguito a tale data, a norma dell’art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51.
Si può usare in tantissimi casi, come ad esempio la responsabilità medica, in punto sia an che quantum (cioè se vi è responsabilità del medico e quant’è il danno), la responsabilità di qualsiasi altro tipo, soprattutto in ordine alla quantificazione del danno, compresi i sinistri stradali, le cadute per strada o danni da insidia, la valutazione delle migliorie apportate in un immobile, anche in casi di famiglia, come ad esempio nelle convivenze, i problemi di infiltrazioni, macchie, muffa, umidità negli immobili, così come le immissioni, ma anche tanti altri.
Il vantaggio della CTU preventiva, prevista dall’art. 696 bis cod. proc. civ., introdotto nel 2005, è che ti consente di andare subito al «cuore» del problema, tramite la nomina di un esperto (medico legale, geometra, ingegnere, informatico, ecc.) che possa prendere in mano la cosa e, dopo aver tentato la conciliazione, fare comunque una relazione finale in cui dice come, secondo lui, stanno le cose e se chi ha presentato il ricorso ha ragione o meno.
La relazione del CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), essendo fatta da un tecnico non di parte ma nominato dal giudice, è un documento ufficiale che vale come prova.
Per tutti questi motivi, la CTU preventiva è uno strumento assolutamente fondamentale a mio giudizio nella pratica giudiziaria e per la tutela dei diritti delle persone.
Come funziona in concreto?
L’apertura del procedimento.
Per fare questo procedimento, è necessario avere un avvocato.
Si inizia presentando un ricorso al presidente del tribunale territorialmente deputato alla trattazione del caso, in cui si espone il problema e si chiede la nomina di un consulente tecnico che possa occuparsene. Il ricorso è scritto dall’avvocato seguendo le indicazione del cliente e del suo eventuale CTP (consulente tecnico di parte). Prima del 2005, per arrivare a fare un accertamento con un CTU occorreva iniziare una vera e propria causa civile, che durava per diversi anni, anche 3 o 4, prima che il giudice arrivasse a nominare un tecnico per vedere effettivamente come si prospetta il problema alla base della causa. Assurdo, ma vero, verissimo, lo posso dire anche per esperienza personale diretta! Adesso, con l’art. 696 bis, questa perdita di tempo si può evitare e si può avere subito il parere tecnico sul problema, lasciando la causa ad una eventuale fase successiva.
A quel punto, il giudice fa un provvedimento in cui nomina il consulente e fissa una data entro la quale il ricorso originario e il suo provvedimento dovranno essere notificati alle altre parti e la data di udienza in cui tutte le parti dovranno comparire davanti a lui.
A quell’udienza, dovrà partecipare ovviamente anche il consulente nominato, al quale verrà formulato il quesito di base cui rispondere e che dovrà poi prestare il giuramento di assolvere fedelmente il proprio incarico.
Ovviamente, ogni parte può nominare un suo consulente tecnico di parte. Il CTP è una specie di «estensione» dell’avvocato, che partecipa alle operazioni peritali con una propria competenza tecnica che l’avvocato non ha. Ad es., se il CTU nominato è un ingegnere civile per un problema di infiltrazioni, le parti possono nominare un geometra, un architetto, un altro ingegnere civile.
All’udienza, il CTU indica la data in cui inizieranno le operazioni peritali. Solitamente, c’è un primo incontro, presso lo studio del CTU, in cui si fanno alcune considerazioni preliminari sul metodo da seguire, le prove che si ritiene di fare, gli eventuali ulteriori consulenti da interpellare e così via. La seconda volta si va in loco, quindi a vedere la casa, a visitare la persona e così via.
Durante le operazioni peritali, la palla è interamente in mano ai periti, gli avvocati stanno e, a mio giudizio, devono stare in secondo piano, intervenendo solo se interpellati su questioni procedurali.
Una volta aperte le operazioni, il CTU per prima cosa deve tentare la conciliazione. Se la conciliazione, che può essere ritentata anche in seguito, fino alla chiusura delle operazioni, non riesce, deve formare e depositare il proprio elaborato peritale.
La conciliazione.
Il primo compito del CTU nominato dal giudice è quello di tentare la conciliazione.
Al riguardo, c’è da dire che le possibilità di raggiungere un accordo, se i tecnici coinvolti (CTU e vari CTP) sono persone ragionevoli e professionisti seri, sono abbastanza buone.
Questo perché in sede tecnica dove lo stato di fatto e il problema sono più evidenti e si entra pienamente nel merito è facile capire come stanno le cose e vedere se chi di dovere si prende le proprie responsabilità.
La nostra esperienza al riguardo è abbastanza positiva, chiaramente, oltre a professionisti seri come tecnici occorre che anche le parti, che hanno l’ultima parola sull’adesione o meno ad un accordo, siano ragionevoli, ma questo spesso dipende proprio da come il rispettivo CTP presenta la situazione.
Se si raggiunge, di fatto, un accordo, la palla a quel punto torna in mano agli avvocati, che avranno il compito di individuare, e poi praticare, la formula migliore per formalizzarlo, che solitamente prevede comunque una scrittura privata sottoscritta da tutte le parti interessate.
Con la firma, la questione è da considerarsi definita, almeno riguardo alla regolamentazione del problema e salvo ovviamente vedere se le parti adempiranno o meno a quanto hanno previsto. Quanto alle spese legali, in caso di conciliazione di solito ogni parte paga il proprio legale e il proprio CTP, mentre il compenso del CTU viene diviso tra tutte le parti.
La Relazione Peritale.
Se proprio non c’è verso di conciliare, entro il termine assegnato dal giudice – salvo proroghe da richiedere appositamente – il CTU deve depositare una propria relazione.
In questa relazione, che è una vera e propria perizia, il tecnico descriverà il lavoro che ha fatto, le prove eseguite e poi metterà una parte sotto il titolo di «Conclusioni» in cui c’è la risposta al quesito formulato dal giudice. Qui il CTU dice, ad esempio, se secondo lui la colpa delle infiltrazioni è del costruttore, a cosa sono dovute di fatto, che tipi di opere bisogna realizzare per eliminarle, qual’è il costo di queste opere.
Il procedimento termina con il deposito della relazione.
L’utilità per chi ha iniziato il procedimento, se la relazione è a suo favore, è quella di disporre di una prova fondamentale appunto a suo favore. Se, invece, la relazione dovesse essere negativa, c’è comunque una importante utilità per lui, consistente nel sapere che le sue pretese non avrebbero, se portate in causa, retto ad una approfondita analisi tecnica e conoscere anche per quale motivo.
È importante capire che il procedimento di CTU preventiva non termina con una sentenza, ma solo con un accertamento tecnico. Se anche il CTU nominato dal giudice ti ha dato ragione, non nasce nessun obbligo per le altre parti di pagarti, rimborsarti, indennizzarti e così via.
Questo significa che se le altre parti non fanno seguito a quanto sarebbe giusto secondo la relazione, è ancora necessario fare una causa.
Questo, però, non significa che la CTU preventiva non serva a niente, anzi tutto il contrario: anche facendo una causa, ci si sarà comunque messi molto avanti con il lavoro, perché, come detto, la relazione potrà essere acquisita al procedimento e formare piena prova.
Diciamo che procedendo con una CTU preventiva si cerca di approcciare il problema in modo graduale, senza le spese di una causa intera, avendo in pochi mesi un responso tecnico, ma niente impedisce, poi, se necessario di andare fino in fondo, in ogni caso, anche in tale ipotesi, non si sarà comunque perso tempo.
Per questo noi consigliamo, quando possibile, di procedere sempre con una CTU preventiva.
I costi del procedimento di CTU preventiva.
Chi è interessato a promuovere un procedimento di questo genere deve considerare i seguenti costi:
- il compenso del proprio avvocato, eventualmente da concordare a corpo per l’intero procedimento, che è anche il sistema tariffario che seguiamo noi di solito;
- il compenso del CTU nominato dal giudice. Questo compenso, infatti, viene dal tribunale posto a carico di chi fa il ricorso. Si tratta di una voce non trascurabile, perché l’importo relativo, specialmente per problemi tecnici di particolare complessità, dove magari il CTU deve farsi affiancare da un esperto di settore (caso tipico: geometra che chiede di essere affiancato da un geologo. Ma anche ingegnere che, dovendo valutare un problema di responsabilità da prodotto, chiede una prova ad un laboratorio), può essere abbastanza alto. Chi decide il compenso del CTU è il giudice, sulla base di un progetto di nota redatto dal CTU stesso;
- il compenso del proprio CTP se lo si nomina; anche questo compenso può essere concordato
In tutti i casi che abbiamo seguito di procedimenti di questo genere non c’è mai stata condanna alle spese da una parte a favore dell’altra al termine del procedimento, proprio perché non si conclude con una pronuncia di merito ma solo con un accertamento tecnico.
Quindi, se da un lato il ricorrente che si vede riconoscere torto non rischia di essere condannato alle spese, è anche vero che, quando gli riconoscono ragione, non le recupera. Per recuperarle, può solo provare a chiederne il rimborso nella eventuale e successiva causa di merito.
La Nostra Esperienza.
La nostra esperienza con il ricorso ex art. 696 bis cod. proc. civ. è assolutamente positiva. Lo abbiamo utilizzato con vantaggio in casi come i seguenti:
- vizi e difetti in un autoveicolo
- vizi e difetti in un immobile
- responsabilità dei gestori di un impianto di trampolino per i danni subiti da un bambino
- responsabilità medica per trattamenti sanitari dannosi
- quantificazione dei danni alla persona da sinistri stradali
- quantificazione delle migliorie realizzate da un convivente sull’abitazione di proprietà dell’altro dopo la rottura familiare
- responsabilità da prodotto difettoso
- danni cagionati da tubazioni idriche
In molti casi si raggiunge un accordo durante la fase delle operazioni peritali, in tanti altri dopo il deposito della relazione. Se non si raggiunge, si può comunque fare una causa ordinaria che è sostanzialmente influenzata pesantemente dalle conclusioni della relazione.
Come studio, consigliamo sempre di procedere prima con un ricorso ex art. 696 bis in tutti i casi in cui è possibile.
Per ulteriori informazioni sull’argomento, consiglio di consultare:
- i post del blog sul tema, in cui si evidenziano casi in cui l’istituto è rilevante;
- la voce di Wikipedia sulla CTU;
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199 risposte su “La CTU preventiva (o ricorso ex art. 696 bis cod. proc. civ.).”
Dovrei depositare Atp art . 696bis per risarcimento danno da sinistro stradale, che sulla base della perizia medico legale di parte si aggira intorno agli 11.000,0 euro, radico il relativo ricorso avanti al Gdp competente o al presidente del tribunale ?
Il 696bis non è un ATP ma una CTU preventiva con funziona anche di tentare la conciliazione. Non ho fresca la materia, ma io li ho sempre fatti tutti in tribunale, temo che sia competente per la natura cautelare, ma verificalo con una apposita ricerca per prudenza.
Buonasera, mi scusi la parte resistente si deve costituire con una memoria difensiva di un avvocato? se si entro quando deve costituirsi?.
Grazie mille
Sì, la difesa tecnica è obbligatoria. Si deve costituire nel termine indicato nel provvedimento del giudice.
Egr. Avvocato,
sto valutando l’opportunità di un ricorso 696bis cpc in relazione a immissioni ex art. 844 c.c. provenienti da ristorante sottostante ad una abitazione privata.
Posta la bontà del rimedio in tale fattispecie, mi chiedevo se fosse necessario comunque esperire la procedura di mediazione prima del deposito del ricorso ex art. 696bis cpc.
Inoltre, nel caso in cui la conciliazione preventiva non conduca ad un accordo tra le parti, mi chiedo se il successivo giudizio di merito debba essere instaurato con ricorso ex art. 702bis cpc, oppure con atto di citazione. La domanda sorge dal fatto che in sede di merito, oltre alla rimozione del problema che causa le immissioni, sarebbe opportuno richiedere anche i danni morali e il danno biologico che, in tale caso, necessiterebbe di ulteriore CTU medica. Pertanto, dovendosi disporre probabilmente CTU medica ed ascoltare altresì dei testimoni, il 702bis non mi risulta possibile, a differenza del procedimento ordinario in cui allegherei ovviamente la detta CTU preventiva atta a determinare l’esistenza delle emissioni.
Grazie per la risposta. Cordiali saluti
Io la mediazione non la faccio mai prima del 696bis, per certi versi in alcune condizioni potrebbe anche essere utile, valuta tu. Per il prosieguo bisognerà valutare in base a quello che dice la CTU e all’atteggiamento delle parti, io di solito faccio il 702 bis. C’è anche la riforma del processo civile che lo rende di default.
Buonasera, avrei un dubbio. Nel caso in cui venga instaurato procedimento ex art. 696 bis, e la controparte decidesse di non costituirsi in giudizio (supponendo la ritualità della notifica), rimanendo così contumace, posto che il tentativo di conciliazione verrebbe ovviamente meno (essendo fisicamente assente la controparte), il CTU potrebbe comunque procedere a redigere un elaborato peritale relativo all’oggetto della causa o si dovrebbe necessariamente chiudere la procedura? Grazie.
Certo, assolutamente. Se fosse così come ipotizzi tu, basterebbe a una controparte non costituirsi per paralizzare sempre tutto, cosa che non è ovviamente ammissibile.
Grazie Preg.mo Avvocato forse non mi sono spiegato bene e mi scuso , ma io li accertamenti strumentali li ho della stessa data quando ho effettuato gli esami clinici che sono all’interno delle cartelle cliniche dell’ospedale , ho solo presentato al ctu le relazioni degli specialisti , in quanto restava molto difficile digitalizzare gli esami stumentali risultavano scure nelle fotocopie e illegibili.Abbiamo avvertito mezzo pec il ctu che gli esami strumentali li avevo, ma lui quando ha letto la pec ha depositato e nella sua stesura ha scritto testuali parole” seppur presente la documentazione non posso valutarla ai fini per il danno biologico mancanza esami strumentali” quindi per riaprire il caso devo fare una causa civile per forza ed aspettare anni ….non so se la mia salute lo permettera’ la ringrazio vivamente della risposta un saluto Paolo
Sì devi fare la causa civile adesso.
salve preg.mo Avvocato ho fatto un ricorcorso con art.696 richiesta di una ctu del tribunale per un’assicurazione privata di malattia. L’assicurazione non si presentata. Orbene abbiamo depositato in tribunale con il mio medico legale la perizia e relativi certificati medici degli specialisti per le mie patologie ma il ctu non mi ha quantificato il danno biologico in quanto sostiene ci sono solo le relazioni mediche con cartelle cliniche e non gli esami strumentali, depositando la sua perizia . Io operato di 4 tumori maligni alla tiroide con doppio intervento e problemi cardiaci post operatorio a causa di ipotiroidsmo cronico tutto certificato dall’ospedaele dove sono in cura.E’ possibile una cosa del genere? poi posso fare un ulteriore ricorso senza una nuova causa civile? o posso cmq avvertire il giudice che questi esami li ho perche’ mi restava difficile digitalizzarli ? cosa per altro vera se li scannerizzavo ecografie ecc. mi risultavano illegibili. La via piu’ breve da inreprendere.Un saluto , grazie per l’attenzione Paolo
Ciao Paolo e benvenuto sul blog. Mi dispiace per la tua situazione. Per poterti aiutare dovrei vedere la relazione fatta dal CTU. Direi che gli accertamenti non si possano ripetere, forse la cosa si può aggiustare nella causa civile successiva.
Buonasera, dopo aver contestato dei lavori di ristrutturazione in appartamento e aver chiesto i relativi danni e rimborsi alla ditta appaltatrice, stiamo ora tentando di risolvere il contenzioso in via bonaria. La casa a causa dei lavori fatti non a regola non è abitabile ed io ho un urgente bisogno di rifare i lavori ed entrarci. Mi sono già rivolto ad una nuova ditta ed ho già un nuovo preventivo, ma non vorrei commettere l’errore di cancellare le prove nell’eventualità dovessimo giungere a processo. Il ctu in quel caso potrebbe comunque fare il suo lavoro se chiamato in causa dal giudice, anche se la casa è stata sistemata? Abbiamo prove fotografiche, video e lavori contestati tramite relazione tecnica del mio architetto/geometra. Il mio avvocato dice che non ci sono problemi anche perché abbiamo urgenza di accedere in casa data anche l’emergenza sanitaria in atto. Grazie mille.
Sicuramente sarebbe meglio fare lavorare il CTU prima di cambiare la situazione.
Quesito: propongo ricorso per ATP ex art.696 bis c.p.c. ai fini conciliativi davanti al Giudice di Pace in materia di risarcimento danni ex art. 2051 c.c., lasciando indeterminato il valore della causa. Nominato il ctu, questo quantifica i danni per un valore superiore alla competenza del giudice adito (6000 euro). Se la conciliazione non riesce, il giudizio di merito, (eventualmente un ricorso ex art.702 bis c.p.c.) devo istaurarlo davanti al Giudice competente per valore ( Tribunale) o sono obbligato a proporre atto di citazione davanti al Giudice di Pace precedentemente adito con ricorso per atp, limitando in questo modo le pretese risarcitorie entro il limite dei 5000 euro. Se posso adire il Giudice superiore, la relazione peritale relativa alla ctu già effettuata, posso utilizzarla nel giudizio di merito? Sperando di essere stato chiaro nel rappresentare i miei dubbi e nel ringraziarvi anticipatamente per il gentile servizio offerto, vi saluto cordialmente.
Non sono in grado di rispondere, ovviamente, sarebbe necessario, e forse nemmeno sufficiente, uno studio approfondito. Personalmente mi é sempre capitato di farli in tribunale.
Il mio vicino di casa ha proposto atp ex art 696 bis CPC davanti al GdP per danni derivanti da infiltrazioni, notificando il ricorso al condominio responsabile civile…. Il CTU nominato ha fatto pure il primo accesso, si attende solo il deposito della relazione..
Cmq grazie dell’attenzione e stato davvero gentile a rispondermi
Prego. Buona serata.
Buonasera,
abito in un codominio e qualche mese fa ho avuto delle infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento sovrastante al mio a seguito dell’intervento di una ditta di operai che aveva effettuato dei lavori proprio in quell’appartamento.
Dopo svariate lamentele, lettere, ecc. è stata fatta una perizia da un tecnico per verificare le cause del danno. in effetti è stato accertato che la ditta ha svolto dei lavori male che hanno causato le infiltrazioni d’acqua.
Posso ricorrere all’accertamento tecnico conciliativo contro il proprietario dell’appartamento sovrastante se nel frattempo il danno è stato riparato? la CTU può intervenire per accertare lo stato dei luoghi se il guasto è stato ormai riparato?
grazie
Sì anche perché oltre alle cause, che potranno valutarsi anche in termini ipotetici e probabilistici, bisogna anche quantificare il danno.
Buonasera,
a seguito di un sinistro stradale la procura ha chiesto l’archiviazione perché il suo consulente ha ritenuto non colpevole l’indagato; io vorrei procedere perché il mio consulente crede ci sia una responsabilità del 30% per l’indagato, ma serve una specifica perizia cinematica per dimostrarlo, cosa non fatta dalla procura.
Posso richiederla tramite il 696 bis per ricostruire così le dinamiche dell’incidente e le responsabilità? poi se mi daranno ragione, valuterò il danno economico.
Grazie.
Direi proprio di sì, ma sarebbe bene leggere attentamente le conclusioni di quella fatta in sede penale.
Una volta (nel 2008 circa) l’altra parte si presentò davanti al giudice e disse di non voler addivenire ad alcun tipo di possibile transazione in sede di ctu conciliativa. A quel punto il giudice chiuse il procedimento prima di nominare il ctu ed io persi i soldi dei bolli e delle notifiche.
Non ha molto senso, probabilmente c’è stato un altro ostacolo o parliamo di un altro procedimento, dovrei vedere le carte.
E se dichiara di non voler aderire alla ctu conciliativa?
Eh?
ovviamente non hanno rilievo le eccezioni squisitamente giuridiche (tipo la prescrizione) che fanno parte del merito. ma devo limitarmi a contestare i rilievi tecnici (per esempio riferire che non é mancata la manutenzione da parte della mia assisitita) e chiedere cosa vorrei che il ctu verificasse. molte grazie.
Grazie per il tuo commento.
ma bisogna costituirsi con comparsa di costituzione in giudizio?
Certo
Buongiorno, vorrei chiederle quali sono i tempi per richidere un atp. nel mio caso, ho allontanato la ditta di ristrutturazione in quanto, oltre a non aver rispettato i tempi di consegna cantiere, ha eseguito diversi lavori non a regola d’arte (constatati dall’architetto direttore tecnico). Ora la ditta paventa tramite avvocato di richiedere un atp perchè a loro giudizio hanno realizzato lavorazioni maggiori rispetto a quanto finora ricevuto in termini di pagamenti sal. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione oltre questa lettera dove l’avvocato esprime la volontà del suo assistito nel richiedere un atp, posso andare avanti con i lavori? Ci sono dei termini entro i quali va depositata l’atp in tribunale/giudice? Certo di un suo cortese riscontro, le porgo cordiali saluti, Marco
Sarà bene che fai una lettera alla controparte con le contestazioni del caso.
ok, ma nel frattempo posso continuare con un’altra ditta? ci sono dei tempi limite in cui loro possono far richiesta di un atp in tribunale? grazie ancora
Fai subito la lettera, quest’altro aspetto sarebbe da approfondire. Se credi, valuta di acquistare una consulenza.
Buonasera, in merito alla mia domanda sopra..è che i tempi sarebbero stati eterni, .se il mio avvocato dopo 6 mesi da deposito in cancelleria , non avesse chiesto direttamente al giudice.. su quando intendeva nominare una ctu..perché??? perche al tribunale avevano PERSO TUTTO.. ed al giudice non risultava nessun fascicolo avoglia di aspettare…..
Guarda io sono appena tornato da una udienza in cui si sarebbe dovuto nominare il CTU ma nessuno lo.aveva avvertito così é stato tutto rinviato con un nulla di fatto. Sono cose che succedono, anche il sistema giudiziario cammina con le gambe degli uomini e gli uomini non sono perfetti.
Buonasera, non ho capito..ho fatto delle considerazioni, sono ignorante in materia, ma quando con il ns legale abbiamo intrapreso per ovvi motivi la strada della ctu preventiva, presumevo che se le cose fossero talmente chiare e limpide per arrivare tranquillamente ad un accordo, i rispettivi legali fossero in qualche modo incentivati a chiuderlo…..in modo da non intasare il sistema..e senza dove aggravare i lavori nei tribunali. Mi chiedevo questo..tutto qua..se ci fosse uno pseudo ammonimento per chi fa parte di questo settore..di non aggravarlo. .. perché domani nel giudizio di merito, sarà identico a quello affrontato nella ctu preventiva, solo più lungo e oneroso..per tutti.. ..mi scuso per il commento a questo punto fuori luogo..?
Il commento va benissimo, non è affatto fuori luogo, é un po’ quello che pensano tutti quelli che si trovano a passare in situazioni simili.
già anche per gran parte della giurisprudenza di merito e di legittimità
Direi anche io nulla di buono di un giudice che incentiva i contenziosi e non consente l’utilizzazione di un istituto introdotto proprio per prevenire i contenziosi nonché largamente utilizzato, tra l’altro, proprio in materia di infiltrazioni condominiali.
Per le infiltrazioni gli accertamenti tecnici sono un mezzo di elezione per me…
Volevo far conoscere la mia ultima esperienza in materia di atp ex art. 696 ovvero in via gradata 696 bis cpc, per accertare le cause delle infiltrazioni dell’umidità di risalita dalle fondamenta e dalle pareti perimetrali con intonaco degradato in un appartamento a piano terra che per tali motivi risulta inagibile ed inutilizzabile, il condominio si è costituito, e il giudice alla prima udienza anticipava di voler rigettare il ricorso sostenendo che bisognava proporre un altro tipo di giudizio, ovvero un contenzioso: Ad ogni modo ad oggi a distanza di quasi due mesi ancora non ha sciolto la riserva!!! Si parla tanto di evitare i contenziosi per non intasare i tribunali e il giudice anziché disporre l’accertamento tecnico preventivo che una volta accertate le cause dell’umidità (di risalita dalle fondamenta e dalle pareti esterne) è evidente anche chi deve provvedere ad eliminarle e ciò basterebbe a dirimere la controversia, spinge invece ad azionare un giudicio contenzioso che invece la CTU preventiva potrebbe evitare, che ne pensate di un giudice del genere?
Non bene, sulla base della tua descrizione, ovviamente per fare una valutazione con un minimo di serietà bisognerebbe leggere il fascicolo.
Buonasera, bella spiegazione chiara in merito alla ctp preventiva.
Mi sto accingendo a concluderne una , mio malgrado senza aver avuto il lieto fine…
Mi toccherà andare in causa ordinaria. La mia domanda è semplice….nonostante la ctu abbia messo nero su bianco tutta la situazione evidenziando i danni, eccetera e eccetera..facendo chiaramente capire a chi era nella parte del torto..che gli conveniva arrivare ad un accordo..prima di affrontare una causa civile ordinaria..durante la quale..i costi sarebbero ulteriormente aumentati ?? ma un avvocato non dovrebbe far capire al proprio assistito quale sia la via meno onerosa e veloce per porre termine ad una diatriba, dove è palese che si ha torto??
Inoltre nel mio caso..domani andando in causa ordinaria, gli chiederò anche le spese della ctu affrontata, quelle legali avute e quelle che sosterrò per la causa ordinaria..
e il ctu..ha già delineato come potrebbe andar a finire la causa ordinaria ( impianti nuovi sotto le misure legali ..) non comprendo sinceramente l’operato del legale di controparte…
a volte penso che in questi casi, come la ctu,preventiva fatta per sveltire e snellire il sistema, l’avvocato potrebbe essere chiamato a rispondere del suo operato per aver impedito o quanto meno non aiutato nella conciliazione??
Hai ragione su tutto, ma queste considerazioni, alla fine, a cosa sono funzionali?
salve avvocato, ho necessità di fare verificare la conformità e correttezza di un PROGETTO edilizio prima del merito. Sa dirmi se questa materia è compatibile con l’art. 696-bis? e successivamente, quale azione di merito sia successivamente esperibile?
grazie in anticipo
Forse, ma temo sia un caso abbastanza particolare, sarebbe da approfondire e valutare per bene. Se credi, considera di acquistare una consulenza.
Ecco l”ordinanza del Presidente del Tribunale di Bologna sulla scelta obbligata tra i due procedimenti 696 e/o 696 bis cpc proposti alternativamente, da compiersi prima della notifica del ricorso e del decreto alla controparte nonché sulla inammissibilità del procedimento in caso di contumacia della parte chiamata la quale una volta operata la scelta del procedimento ex art. 696 bis cpc non ha alcun interesse a costituirsi, quindi in tal modo lo strumento diviene di scarso utilizzo visto che dipende dalla volontà unanime di affidarsi al tecnico d’ufficio anziché dall’accertamento imparziale del tecnico che può indurre alla desistenza la parte più irragionevole, il Presidente del Tribunale di Bologna con questa ordinanza dispone secondo me l’esatto contrario dello spirito deflattivo che ha animato il legislatore nella previsione della norma ex art. 696 bis cpc, non credi? L’ordinanza la trovi qui: https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/50921/Tribunale+Bologna+Accertamento+Tecnico+Preventivo/ff8e2302-68cd-457f-b5ee-071caddd7e23
Sì, concordo con te, probabilmente è stata fatta una valutazione sulla scorta della funzione anche conciliativa di questo tipo di procedimento. C’è di buono che mi pare che questo protocollo ammetta la proposizione dei due ricorsi in forma gradata tra loro, per cui uno può sempre fare così. Mi sembra strano, io non ho mai avuto problemi, ho fatto una prima udienza anche mercoledì scorso, mai successo che mi venisse dichiarato inammissibile o altro.
bUONASERA , ma una domanda i tempi fisici per nominare la ctu quati sono??
da dicembre 2018 ad oggi il giudice sta in riserva , e noi abitiamo in una casa dove il lavori del vicino sono abusivi, senza rispetto della normativa acustica e privi di titolo cosa dichiarata anche dal comune. Noi ogni notte dal mese di febbraio subiamo di continui rumori provenienti dal nuovo bagno ..che ci svegliano e che non ci fanno piu dormire, non possiamo fare assolutamente nulla perche abbiamo una causa in corso e non possiamo alterare i luoghi, ma uno i una casa dovrebbe abitarci..e star tranquillo..come puo un giudice prendersi cosi tanto tempo solo per nomi9nare un ctu????????????
Non ci sono tempi standard mi dispiace, magari valuta qualche altra iniziativa.
Egregio Collega, sei davvero sicuro che, se si attiva direttamente il procedimento ex art. 696 bis cpc, ovvero il 696 e/o in subordine il 696 bis ed in questo caso il giudice sollecita la scelta del procedimento prima della fissazione dell’udienza e della nomina del ctu, in altri termini dopo l’iscrizione a ruolo e prima della notifica del ricorso e del decreto alla controparte, Sei davvero certo che attivato il 696 bis cpc se la parte chiamata non si costituisce il giudizio prosegue in sua contumacia? Oppure comunemente accade che vari giudici in vari Tribunali d’Italia (V. Ordinanza in tale senso del Presidente del Tribunale di Bologna) dichiarano l’inammissibilità di tale strumento prezioso e altamente deflattivo dei contenziosi ….?
Non ho capito, se credi mandami questa ordinanza che la leggo volentieri.
Buongiorno Egregio Collega, Ritieni si possa ricorrere a questo procedimento per due questioni contemporaneamente: quando non ci sono ancora delle tabelle millesimali di ripartizione delle spese in un piccolo condominio e la compagine temporeggia nell’elaborazione ma intanto addossa spese capitarie, ed al contempo per l’accertamento delle cause e dei danni da infilitrazioni nell’unità individuale provenienti dalle facciate e dalle fondamenta dell’edificio condominiale? e nel caso non si costituisse il condominio l’azione ex art. 696 bis cpc sarebbe inammissibile?
Non credo, io farei due ricorsi separati.
Egr. Collega sono pronto per il deposito di un ricorso ex art. 696 bis per delle infiltrazioni.
Ho un dubbio…la consulenza di parte, che conferma la causa dei danni, bisogna allegarla all’atto o strategicamente non conviene.
Grazie per la gentile risposta.
Io la allego di solito, immagino sia favorevole.
Egregio Collega, ho presentato un ricorso ex art. 696bis in tema di responsabilità sanitaria (legge gelli) conclusosi con deposito della relazione e mancata conciliazione tra le parti. Ora, posto che la competenza per la successiva fase di merito spetta, a tenore dell’art. 8 co. 3, allo stesso giudice che ha conosciuto dell’atp, il ricorso ex art. 702bis va depositato telematicamente nello stesso fascicolo dell’atp oppure va depositato al ruolo generale per una nuova iscrizione?
Ovviamente al ruolo generale…
Chi è chiamato a presentarsi in una ATP a fini conciliativi 696bis cpc può rifiutarsi di partecipare? Può il suo rifiuto o la sua assenza impedire che la consulenza sia esplicata?
Viene dichiarato contumace e il procedimento prosegue.
Buonasera una domanda, ma io mi chiedo come mai per aver un risarcimento danni causati dal vicino ( lavori abusivi, fatta multa anche dal comune, privi di titolo abilitativo, con anche esposto al comune, al genio civile, sanatoria,..ecc.. e dichiarazioni false.. insomma con 100000 prove che i lavori sono stati eseguiti male, non alla regola dell’arte e su parti dell’edificio a comune e portanti..causando danni per la cattiva esecuzione.) io debba accollarmi tutte le spese del MIO AVVOCATO, del mio ctp , e del ctu..visto che da tutta la documentazione rilevabile d’ufficio si accertano violazioni di ogni sorta..che ho fatto presente in sede amicale , con l mio legale ed il suo per risolvere la situazione, e questo individuo ha negato tutto..sentendosi quasi offeso dalle nostre accuse…che poi si son dimostrate fondate, ahce dal genio civile che ha fatto notizia di reato..in questo caso..le spese legali..ecc.. a cui siamo e andremo incontro possono essere richieste a questa persona?? perche noi ne avremmo fatto pure a meno, se ci avesse aggiustato i danni..insomma come dire becchi e bastonati..e ww l’italia..che uno per far valere le sue ragioni in questo caso diritti deve prendere un mutuo..e l’altro furbetto..conta sulle disponibilità economicghe altrui…:( non so se mi sono spiegata… spero che vi siano sentenze dove le spese siano a carico di chi ha perso…senno è veramente un mondo ingiusto..
É un discorso che abbiamo affrontato centinaia di volte sul blog, quando hai un problema devi anticipare tutto tu senza alcuna garanzia di riuscire a recuperarlo una volta terminata la vertenza. L’unico modo per superare questa situazione sono le polizze di tutela legale.
Buonasera Avvocato, vorrei sapere se nel giudizio di merito, successivo ad un ATP ex art. 696 c.p.c., che va ad acquisire quest’ultimo, si viene a creare la solidarietà passiva tra le parti (che manca nel giudizio di ATP) in relazione al compenso per il CTU. Se si, si applica la medesima disciplina relativa ad un giudizio di cognizione piena che prevede la possibilità per il CTU di agire in primis nei confronti del ricorrente (come previsto nell’ordinanza di liquidazione) e solo successivamente ottenere un d.i. per agire nei confronti del resistente?Il tutto sulla base del fatto che la sentenza che regolamenta le spese di giudizio(comprensive della ctu) ha come destinatarie solo le parti e, pertanto, il CTU non potrà utilizzarla come titolo esecutivo.
Non saprei, è una questione da approfondire ben di più di così.
Grazie avvocato dei suoi consigli…..ho letto tutti i suoi post in famiglia siamo preoccupati per una ctu voluta da noi perché la controparte non vuole saperne di fare lavori e di pagare niente dei lavori urgenti…..il nostro avvocato consiglia dopo una causa impugnando i risultati prioritari del ctu….io pagherò tutte le spese di entrambi le parti dei muratori posso almeno pignorare il loro appartamento o la legge è sempre a loro favore? La casa e il tetto sono a rischio crolli possibile che per la sicurezza di tutti la controparte non è tenuta dal giudice a fare nulla ? Grazie per la sua pazienza
Dovete valutare un ricorso cautelare per i crolli. Per dire di più bisognerebbe studiare il caso, valutate voi se volete anche acquistare una consulenza https://blog.solignani.it/assistenza-legale/consulenza/
Cercando di ristrutturare casa ci siamo accorti che la nostra abitazione aveva gravi problemi di infiltrazioni dovuti all usura dello stabile…..i nostri parenti abitando sopra non vogliono sapere delle spese ….per questo motivo abbiamo iniziato iter de ctu….che cosa succede e quali blocchi possono farci per far ritardare i lavori?…..il tetto e’ completamente marcio….il giudice può per motivi di sicurezza costringere a fare i lavori? Ho anche un invalido in casa?e dei figli ….cosa possiamo fare?
Quello che succede di solito é descritto nel post, quello che succederà di preciso nel tuo caso lo sa solo nostro Signore ovviamente. Per l’ordine di fare i lavori serve un cautelare che si potrà fare una volta che saranno stati completati gli accertamenti.
Per un caso di responsabilità medica gli eredi della vittima hanno depositato un ricorso ex art 696 bis nel 2013 che si è concluso con il deposito della consulenza che escluderebbe la responsabilità del medico resistente.
Nel 2018 le stesse parti hanno depositato un nuovo ricorso ex 696 bis sostenendo la necessità della rinnovazione della ATP in base alla nuova Legge Gelli.
A me sembra inammissibile perché contraria alla ratio della norma, mi piacerebbe avere un Suo parere o indicazioni su precedenti simili
Direi anch’io.
Buongiorno avvocato dal 2015 ho infiltrazioni d acqua dal vicino confinante dopo tanti solleciti ho dovuto fare causa ma purtroppo l ho persa i signori hanno saputo manometro tutto addistanza di un mese dalla sentenza io mi ritrovo dinuovo con l acqua dentro casa non so più cosa devo fare mi dia un consiglio grazie
Ho già risposto nell’altro commento…
Buongiorno è dal 2015 che ho infiltrazioni d acqua dalla vicina confinante dopo tanti solleciti ho dovuto fare causa e purtroppo l ho anche persa perché dal momento che hanno saputo della udienza avendo loro due sevizi non hanno mandato più acqua dopo cinque giorni dalla sentenza ha ricominciato dinuovo cosa devo fare? Possibile che io debba tenermi la casa piena di acqua muffa ora che comincia la inverno siamo al freddo umidità io ho tre bambini come faccio la prego mi dia un consiglio Grazie in anticipo x la sua risposta
Mi pare di avere già risposto ad un altro tuo commento sul tema.
Salve,sono una collega e vorrei sottoporre un quesito. In un procedimento per ATP conciliativa ex art 696 bis c.p.c.in cui ancora il CTU non ha depositato la relazione definitiva, il giudice in udienza scrive in verbale che chiude il procedimento motivando che non deve fare altre udienze all esito della CTU.Quali sono le conseguenze di questa chiusura del procedimento? Ipotizzando la natura cautelare del suddetto procedimento il termine.di 60 gg per introdurre il procedimento.di.merito iniziano a decorrere.dalla data della.suddetta chiusura del procedimento ( ma.io non ho ancora la CTU definitiva) o da quando.la.CTU viene.depositata? GRAZIE IN ANTICIPO PER IL CHIARIMENTO
Non mi è mai capitato, non ti saprei dire, non credo comunque valga il termine per l’inizio del giudizio di merito a pena di decadenza, non è un vero e proprio cautelare, ma anche un procedimento di istruzione preventiva.
Buongiorno, sarebbe possibile espletare un 696 bis nel caso in cui il comproprietario dell’immobile al 50% si rifiuti di pagare (all’altro comproprietario a cui è stato assegnato l’immobile) le spese per la ristrutturazione dell’immobile (intonaco,…), il ripristino dell’impianto fognario, le spese per il restauro degli scuri e per la sostituzione della caldaia, in quanto tali spese sarebbero necessarie per la conservazione della cosa? O sarebbe meglio adire il giudice in altra maniera? Premetto che è stata fatta richiesta di patrocinio a spese dello Stato da parte del comproprietario che richiede tali interventi.
La ringrazio anticipatamente.
Altra maniera.
Salve,io ho fatto un 696 bis x un sinistro stradale da quantificare solo il mio danno …. venerdì ce stat la consegna della relazione definitiva che mi ha dato 8 % ora l avvocato ha quantificato il danno e inviato quanto ci vuole per un risarcimento?? Grazie mille
Non ci sono affatto dei tempi standard purtroppo.
Salve Collega,
credi che sia ammissibile una consulenza tecnica preventiva richiesta per conto di una impresa edile che ha eseguito lavori di ristrutturazione di un appartamento su commissione del conduttore dell’appartamento stesso?il conduttore al termine dei lavori ha deciso di non saldare il compenso, lamentando una serie di vizi, e nonostante vari solleciti non ha mai consentito un sopralluogo per verificarne la veridicità ed, eventualemnte, la riparazione. Manca, purtroppo, un contratto d’appalto scritto e la ditta deve essere pagata per la quasi totalità dei lavori eseguiti.
Perché no?
Grande avvocato.L ho imparate perché sono in causa contro condominio per infiltrazioni e muffa nel mio app.Anch io ho fatto 696 preventiva che
Grazie. Temo che il tuo commento sia venuto troncato.
ho ricevuto un ricorso ex art. 669 bis tuttavia il ctp non ha determinato alcun importo, è nullo?
Dovete chiedere al giudice di chiedergli di farlo.
Buon pomeriggio, sto’ richiedendo la consulenza tecnica preventiva per delle tabelle millesimali errate, abito in un condominio formato da 4 appartamenti, in base alla vostra esperienza quanto si aggira la spesa della consulenza? grazie
Non ci sono parametri di riferimento standard purtroppo. É molto variabile.
buongiorno avvocato nella ctu preventiva il ctu ci ha dato ragione trovando plurimi errori dell ente ospedaliero alla fine ha scritto di metterci d’ accordo ma loro non vogliono pagare lo stesso perche? bisogna fare una causa che dura anni? le sembra giusto hanno sbagliato e ancora non vogliono amettere l errore e’ una vergognaaaaa tra l altro per questi errori mio papa’ e’ morto grazie scusi
Mi dispiace molto per tuo papà condoglianze. Purtroppo non è lamentandosi di questi atteggiamenti che puoi trovare una via d’uscita per quanto questi stessi atteggiamenti possono essere o sembrare ingiusti. Se la CTU è favorevole forse c’è la maniera di instaurare il giudizio di merito in una maniera più veloce utilizzando un sistema che noi pratichiamo da alcuni anni con buona soddisfazione. In ogni caso di nuovo condoglianze e in bocca al lupo per tutto.
Buongiorno sono un collega da Napoli,
volevo sottoporLe un quesito.
Per la competenza di un 696/696 bis, a fronte di una clausola contrattuale che stabilisce la competenza a Treviso per ogni lite, ma davanti alla condizione di fatto che gli accessi andrebbero effettuati a Napoli dove insiste l’impianto difettoso, conviene depositare il ricorso a Treviso o provare con Napoli, stante anche il fatto che non esiste un’eccezionale urgenza come richiede il 693 II comma?!
Mi pongo il problema perché l’eventuale consulente nominato dal Giudice di Treviso dovrebbe venire poi a Napoli ad effettuare gli accessi con tempi e spese eccessive, credo!
Grazie per la risposta.
La causa va fatta dove prevede il codice. Piuttosto bisognerebbe vedere bene cosa dice la clausola e come è stata sottoscritta.
buona sera avv dopo un caso di malasanita il ctu nonostante mi abbia dato ragione non e riuscito nella conciliazione con la asl dopo che il giudice ha sentito i testimoni il mio avv mi ha detto che entro un anno faranno una offerta e se non mi va bene si va in apello quello che mi chiedevo se l offerta non dovesse sodisfarmi quanto tempo ci vorrà? per ottenere il giusto risarcimento la causa e iniziata nel settembre 2012
Non si capisce bene quale sia la situazione processuale effettiva, prima parli di CTU poi di appello, quindi non so come aiutarti, mi dispiace. Prova a sentire dal tuo avvocato, lui conosce bene il caso e sicuramente sa darti indicazioni almeno generiche sui tempi.
Gentile Collega,
ho presentato un ricorso 696bis per accertare una lesione fisica del mio assistito dovuta a un atto maldestro del resistente e quantificare il danno; il giudice nel fissare l’udienza mi preannuncia che secondo lui il ricorso non può essere ammesso perché la vicenda non è matura per una ctu, non essendo certo l’an della pretesa, nonostante avessi prodotto una confessione stragiudiziale via facebook del resistente; in ogni caso si riserva di decidere in contraddittorio; verbalmente (alla mia richiesta se era il caso a questo punto che notificassi a controparte) mi rassicura che non mi avrebbe condannato alle spese; alla fine controparte si costituisce chiedendo il rigetto e la liquidazione delle spese nell’eventuale giudizio di merito; il giudice, incredibilmente mi respinge il 696bis e condanna subito alla spese il ricorrente che assisto per euro 670 oltre accessori; so che il rigetto di un 696bis non è reclamabile per giurisprudenza costante: come posso contestare almeno la condanna alle spese ?
Grazie mille per l’attenzione
Mi sembra una cosa fuori dal mondo, a me non è mai capitato in centinaia di casi. Io valuterei anche un esposto al CSM, per il resto bisognerebbe vedere la documentazione.
pregmo Avv. l’11 settembre 2014 è iniziata una CTU preventiva per dei terreni,e confini. il ctu incaricato dal tribunale invece dei 40 gg disposti dal giudice ha terminato ad aprile 2016 senza però rispondere a tutti i quesiti concessomi dal giudice.subito mia ha mandato la parcella e undecreto ingiuntivo cui ho fatto opposizione perchè aveva omesso i quesiti più importanti. e’ giusto che debba pagare per una ctu incompleta che non mi servirà a rientrare in possesso dei beni? dovrò richiedere un’altra ctu?
Devi vedere se e come fare opposizione al decreto di liquidazione dei suo compensi, parlarne in astratto non serve a nulla. Inoltre avete fatto presente al giudice che la risposta è incompleta?
nella ctu preventiva caso malasanita se la controparte non si presenta dal giudice che succede?
La CTU viene fatta ugualmente nella contumacia della controparte.
Buongiorno Avvocato,
la richiesta di una CTU preventiva per accertare presunti difetti in un immobile acquistato da una Societa a Responsabilità Limitata impedisce anche che i titolari chiudano nel frattempo la società evitando così una eventuale causa legale?
Molte grazie per l’attenzione.
No.
causa malasanita’ per intervento emoraggia celebrale ritardato trasferimento dopo operazione in ospedale senza reparto neurologia e non fatta tac di controllo per 7 giorni dopo operazione.Alla mediazione obbligatoria non si sono presentati .Conviene fare ctu preventiva? quali sono i tempi? grazie per la sua cortese risposta
Io sono abbastanza «fan» della CTU preventiva, con cui sono riuscito a risolvere abbastanza elegantemente molte situazioni. Ora nel tuo caso bisognerebbe valutare dopo aver studiato la documentazione, è possibile che sia la strada giusta. I tempi dipendono dal tribunale e dal CTU ma di solito sono abbastanza contenuti.
Buongiorno,
le spiego brevemente la mia situazione e quella di mio fratello. Nel 2007/2008 ci siamo avvalsi di un Geometra per la ristrutturazione di una casa precedentemente acquistata. Abbiamo ristrutturato casa mia e una parte di fienile di mio fratello. Cosa è successo che circa un anno e mezzo fa abbiamo riscontrato difformità tra il progetto e la realizzazione. Tipo: hanno costruito una soletta mia su proprietà di mio fratello, la finestra della camera non rispetta i rapporti areo-illuminanti, ecc ecc la storia delle irregolarità e lunga. abbiamo cercato un accordo non riuscendo siamo passati all’avvocato … non riuscendo CTU … adesso il CTU ha proposto: spese compensate, che la controparte pagherà sanzioni e sistemerà con nuovo progetto le irregolarità … a mio carico (oltre le spese compensate) anche la realizzazione della nuova finestra e tutti i costi relativi alla alla sistemazione della costruzione su altra proprietà (nutaio e compenso per accupazione di area non mia)
Sinceramente hanno assodato tutti le macroscopiche irregolarità … ma come può essere che io debba pagarmi tutto da capo secondo l’accordo del CTU?
Secondo la sua esperienza come posso procedere affinchè io passa sistemare la mia casa e magari che mi paghino i danni che mi hanno recato?
Ho anche una biamba piccola x cui la sistemazione della finestra comporterebbe un traslocco per la mia famiglia ma non è stato neanche considerato.
Grazie in anticipo per la sua disponibilità
Mi pare sia solo una proposta, quindi tutta da valutare e ti suggerisco di farlo con cura ed attenzione, oltre che con l’aiuto di un bravo avvocato, prima di rifiutare tout court.
Grazie mille per la risposta
si può proporre ricorso anche innanzi al giudice di pace ed il valore di materia?
No.
scusa vorrei sapere il tempo per risarcimento per incidente stradale fatto anche visita ctu con ragione grazie
Non ci sono tempi di riferimento standard purtroppo, mi dispiace.
salve,vorrei fare una domada,dopo un sinistro stradale subito,mi è stato liquidato completamente il danno a cose e parzialmente il danno per lesioni,su una richiesta di 5 punti me ne hanno riconosciuto 1,dopo la negozziazione il mio avvocato ha presentato un ricorso ai del ex 696 bis,secondo Lei è la procedura più giusta?
ringrazio per l’attenzione che vorrà dedicrmi
Avrei fatto anche io molto probabilmente la stessa cosa.
Salve, ho avuto un problema con la falegnameria. In pratica, non hanno rispettato il preventivo e visto che non avevano con se gli ultimi pezzi della cucina e visto dicevano di aver fatto tutto bene gli Ho impedito di ultimare il lavoro. Tramite l’avvocato ho chiesto la CTU che ha quantificato il danno per un valore pari al 60% dell’importo.non c’è stata conciliazione e abbiamo proseguito la causa da giudice di pace. La controparte ha richiesto una seconda CTU e gli stata accordata.potrebbe non andare a mio favore .
1- può un giudice accordare una seconda CTU senza oltretutto motivarla?
2- può il secondo CTU azzerare la prima valutazione del suo collega?
3- potrei rischiare addirittura di Dover pagare le spese legali della controparte?
Sì.
E’ possibile utilizzare il patrocinio a spese dello stato per questo tipo di ricorso? E se si cosa copre? Solo il costo dell’avvocato per il ricorso o anche l’onorario dei tecnici (CTU ed eventualmente CTP nominato). Grazie!
È possibile, nei casi che ho seguito io comprendeva anche il CTU, non mi pare il CTP.
Grazie! 🙂
Prego, sei sempre il benvenuto.
Buonasera,
per via di una perdita non riparata, il proprietario di un magazzino nel nostro caseggiato, dopo non aver ricevuto risposta dall’allora amministratore, è andato per vie legali, richiedendo una CTU preventiva e avanzando anche una richiesta relativamente alla riparazione dei danni subiti (nel frattempo aggravati) ed al rimborso per il mancato canone di affitto per 24 mesi, anche se in realtà il contratto non a causa dell’infiltrazione, era annuale. Premetto che il suo inquilino era in affitto da solo un anno e la zona, in quanto a locali simili sfitti, offre diverse alternative.
L’amministratore per tutto quel periodo (oltre 2 anni) non ha convocato alcuna assemblea (né ordinaria, né straordinaria), pertanto noi condomini non eravamo a conoscenza della situazione che ora ci troviamo a fronteggiare.
Il nostro (?) avvocato (incaricato precedentemente da quell’amministratore) suggerisce di proporre un accordo, costituendo un fondo per anticipare i costi dell’intervento, ma non ci viene detto se, e in quale misura la nostra assicurazione interverrà nelle spese (la denuncia è stata fatta dall’amministratore con circa 6 mesi di ritardo ed il perito della compagnia preferisce non pronunciarsi al riguardo, senza prima conoscere la decisione del CTU), e l’unica perizia di cui noi condomini siamo a conoscenza, è quella della controparte.
Ora Le chiedo se può cortesemente rispondere a questi miei dubbi:
Prima di fare una qualche offerta senza avere dati alla mano sui costi da sostenere, non sarebbe meglio aspettare che il CTU si pronunci sulla quantificazione dei danni?
Se la controparte volesse recuperare i costi dei periti e del CTU intentando una causa al condominio, tali costi (per quanto riguarda la nostra parte) potrebbero essere eventualmente sostenuti dalla nostra compagnia assicuratrice?
In quale misura è coinvolto anche l’amministratore, che a suo tempo non intervenendo in alcun modo, ha “innescato” questa situazione?
Capisco che la situazione sia piuttosto intricata, e La ringrazio anticipatamente per un Suo suggerimento.
Maurizio
Sì penso anche io che a questo punto sarebbe forse più costruttivo sentire, anche informalmente, quale è, almeno al momento, l’idea del CTU. Resta comunque inteso che potete provare anche così, se sta bene alle altre parti, a volte le soluzioni si trovano senza molti criteri o con modi di procedere non proprio ortodossi. Quindi potete tentare in qualsiasi modo, alla fine.
La ringrazio per la tempestività (qualità piuttosto rara al giorno d’oggi!)
saprebbe anche dirmi come si comportano solitamente le compagnie assicurative, riguardo i costi dei periti e del CTU?
Grazie
… tra l’altro, il CTU continua a rinviare l’incontro decisivo in attesa che noi troviamo un accordo (ma su quali basi???)
Mah, forse ha accennato qualcosa agli avvocati…
In che senso?
Quello che ci preoccupa sono anche le parcelle di queste figure professionali, per questo mi domandavo se possano essere comprese nella copertura base di una polizza dell’assicurazione condominiale o se solitamente siano comunque a carico dei condomini…
Ancora grazie per il Suo contributo
Mah, bisognerebbe vedere la polizza per prima cosa…
Sto cercando di contattare la compagnia per cercare di avere più chiarezza al riguardo. Rimane il dubbio se, per evitare di esporsi ad un lievitare dei costi complessivi e con i pochi dati disponibili (perchè nessuno tra CTP e Periti dell’assicurazione, dice niente) convenga o meno proporre un accordo prima di sentire il parere ufficiale del CTU.
Ma penso che sia anche difficile dare un suggerimento (ci vorrebbe una sfera di cristallo!).
La ringrazio per la disponibilità e per i consigli ricevuti.
Buona giornata
Sì infatti, alla fine si agisce anche un po’ d’intuito e istinto in questi casi. Anche a te.
Buonasera, dal momento che l’art. 696 bis consente di utilizzare la ctp preventiva ai fini dell’accertamento e determinazione di crediti derivanti da “mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali…” , chiedo se a vs. avviso lo strumento è utilizzabile /ammissibile anche per accertare crediti derivanti da una apparente esatta (e non inesatta) esecuzione.
In sostanza, vorrei suggerire la ctp preventiva ad una ditta che sostiene di aver eseguito a regola d’arte lavori contestati dal committente ma non ho trovato giurisprudenza sul punto;
vorrei evitare il rigetto del ricorso per inammissibilità;
grazie in anticipo per la vs. risposta. saluti, jacopo (fedele lettore dei testi del collega Tiziano Solignani) .
Per me sì almeno io lo farei.
Scrivo per sapere se hai avviato il procedimento, mi trovo in una situazione analoga vorrei conoscere l’esito del tuo… Grazie
Buongiorno, desideravo capire se è corretta prassi che l’avvocato che ha presentato il ricorso ex art 696 bis per mio conto, si presenti all’udienza fissata con comparizione delle parti e del Ctu incaricato, per chiedere un rinvio sull’ipotesi di un accordo fra i contendenti. Ringrazio anticipatamente.
Perché non dovrebbe?
Buongiorno,
ho avuto un atp negativa e, pur di chiudere con l’impresa che mi ha effettuato i lavori di ristrutturazione, ho deciso (contrariamente a quanto pensava il mio legale) di proporre l’intero importo deciso dal CTU.
L’azienda rifiuta e vuole ulteriori 5000 + iva euro cosa dovrei fare?
Grazie.
Non ci sono soluzioni pronte, l’unica è continuare a negoziare. Una idea potrebbe essere fare comunque offerta reale.
Qualora l’impresa volesse andasse in causa per gli ulteriori 5000 Euro (Che poi sono gli stessi Che il ctu ha tolto nella perizia) e avendogli offerto invece il totale stabilito dal ctu nell’atp, ci sono speranze Che un giudice veda la mia buona volonta’ e l’ostilita’ dell’altra parte Che continua a chiedere soldi soldi e soldi. Grazie per la risposta. Scusi ma an die anni Che vivo questo incubo!
La speranza ci può essere, ma devi adottare la strategia migliore.
La mia esperienza del 696-bis è decisamente NEGATIVA! Abbiamo cominciato questo procedimento nel mense di Ottobre 2015 per una doccia acquistata in una televendita (grave ingenuità). La doccia è palesemente difettosa, ma il venditore non ha accettato il recesso (in modo illegale ed arbitrario, contrario al codice consumatori). Sarebbe bastato un sopralluogo del CTU, si sarebbe risolto tutto in 1 giorno, ma invece da quel momento si sono susseguiti una serie di rinvii perchè una delle parti chiamate in causa non è rintracciabile. Nel Maggio 2016 (dopo 8 mesi) dovrebbe finalmente essere assegnato l’incarico al CTU (applicando l’art 143 per le notifiche), ma non sappiamo quanto ci vorrà per il sopralluogo (entro 30 giorni? entro 3 mesi?) e chissà cosa ne sarà della controversia dopo la relazione. Se l’articolo 696-bis può essere aggirato in questo modo (perchè non si può partire finché tutte le parti non abbiano ricevuto notifica, anche se eludono le notifiche in modo truffaldino), allora mi sembra proprio una norma GROTTESCA, facilmente preda di cavilli ed escamotage.
Hai scritto una grossa cazzata, mi dispiace, qualsiasi procedimento giudiziario non può partire se le parti interessate non hanno ricevuto una valida notifica. Piuttosto secondo me stai buttando soldi per niente: se la controparte è irreperibile, cosa lo fai a fare questo procedimento? Sei disposto ad un alto rischio di spendere altre migliaia di euro inutilmente? Valuta bene prima di procedere.
Salve Collega, volevo un tuo parere per un’accertamento tecnico avviato al fine di definire le somme dovute dal mio cliente per un mutuo non totalemente pagato per il quale stanno chiedendo delle somme assurde…volevo intraprendere un’azione che mi permettesse di quantificare ma anche bonariamente di conciliare visto che formalmente non siamo andati oltre i canoni standard di abbattimento del 10% della somma richiesta e comunque assurda….
Il Giudice in prima udienza mi ha detto senza neanche molto garbo che l’azione non ha senso e che avrei dovuto fare un’azione ordinaria e che avrei fatto bene a transigere perchè altrimenti mi avrebbe condannato anche a pagare le spese legali.
A parte i commenti per i modi…oltremodo tutto di fronte al collega di controparte…io prima di effettuare l’azione mi sono documentata ed ho preso riferimento su ciò che anche qui è citato e che riporto….La disposizione di riferimento è appunto l’art. 696 bis del codice di procedura civile, intitolato «Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite», che recita: «L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. ….
volevo sapere…dato che è la prima atp che faccio ..come la pensavi…anche sulle spese legali…e la controparte nella propria difesa non ha rilevato nulla di tutto ciò..
grazie
Mah, secondo me va bene, io non ho mai visto provvedimenti sulle spese alla fine dei 696 bis…
Buonasera avvocato. Nel mio caso (infiltrazioni acqua piovana dal balcone piano superiore con veranda ) la ctu ha presentato una perizia totalmente contraria alle attese ed alle controdeduzioni del nostro ctp ha omesso alcune cose ed ha confermato le sue tesi che secondo noi sono di parte. …cosa farà il giudice in questo caso? Il mio avvocato ha chiesto udienza per chiedere chiarimenti al Ctu. Secondo lei accetterà o chiuderà tutto dando ragione alle tesi seppur errate del Ctu?
Non lo posso sapere, generalmente il giudice segue il CTU più che il CTP ma dipende sempre dalle circostanze del caso.
Grazie comunque. Se un ctu sbaglia o fa una perizia totalmente a favore di una parte è perseguibile penalmente o in altre sedi?
Dipende dal tipo di errore ovviamente e da buona o mala fede.
Buonasera Avvocato. Purtrooppo il giudice ha chiuso l’accertamento dando ragione al ctu ma non ha emesso una sentenza ne ha detto che dobbiamo pagare le spesa legali alla controparte. Ha emesso un’ordinanza di chiusura. Il problema è che l’avvocato della controparte mi sta chiedendo il rimborso delle spese legali tramite richiesta inviata con la pec al mio avvocato. Devo pagare o posso rifiutare considerato che il giudice non lo ha previsto?
Di solito questi procedimenti si chiudono sempre così. Non capisco come possa fare uno dei due legali a chiedere rimborso di spese se non c’è titolo, forse è una proposta di transazione.
Buongiorno,
sono una studentessa di giurisprudenza e la materia della responsabilità medica mi interessa assai. Mi piacerebbe avere un suo giudizio pratico.
Nei casi di negligenza del medico, laddove sussista l’esigenza del paziente danneggiato di sottoporsi a cure ulteriori per porre rimedio ai danni causati dall’operatore intervenuto precedentemente, è preferibile, a suo avviso: A) tentare una mediazione (obbligatoria) e, nel caso in cui non si raggiunga un accordo, richiedere un’ATP ex 696 cc e, poi, agire ex 702 bis cc; B) procedere con un 696bis cpc?
Non c’è una soluzione migliore univocamente sono valutazioni da fare a seconda delle peculiarità del caso, io in generale farei il 696 bis che ha espressamente una funzione conciliatoria, ma la cosa andrebbe valutata in concreto.
Buonasera Avv. Solignani,
pensa sia fattibile il cambio di destinazione da R.T.A.(Residenza Turistico Alberghiera) in Civile Abitazione considerando che da oltre 10 anni il 68% dei proprietari utilizza in proprio l’abitazione e soprattutto dato che, al contrario della regola base RTA, non si tratta di un’unica struttura ma, la Reception è nella proprietà adiacente?
Grazie
Forse ma bisognerebbe ovviamente approfondire molto di più la situazione di fatto e gli strumenti urbanistici particolari e generali valevoli per la zona.
Il prossimo mese all’Assemblea di bilancio proporrò la possibilità e chiederò l’autorizzazione a procedere.
Grazie
Prego, in bocca al lupo.
Buongiorno ho paio di domande : nel RICORSO EX ART. 696 BIS COD. PROC. CIV., vi è l’obbligo per il CTU di trasmettere la bozza della sua relazione alle parti per le osservazioni ? e se si in quali termini se il Giudice non riporta nulla nel suo decreto di nomina ?
Grazie
Mi pare che sia più una prassi…
Nel mio caso il giudice nel verbale di giuramento indica novanta giorni per l’invio della relazione alle parti per le controdeduzioni.
La parte ricorrente sostiene la tesi che il disposto dell’articolo ex 696 bis C.P.C. non contempla tale opportunità ma solamente il tentativo di conciliazione e, in caso contrario, il deposito della relazion esenza alcun invio alle parti. Che fare in questo caso?
Va seguito assolutamente il provvedimento del giudice.
Dopo una ctu da me richiesta non sono riuscito a trovare un’accordo con la controparte riguardo a una pavimentazione fatta male.seguendo il consiglio del mio legale ho provveduto alla sostituzione del pavimento.adesso la controparte ha richiesto una nuova ctu e il nuovo ctu ha confermato la ctu precedente facendo notare che però non essendoci piu la vecchia pavimentazione non può dare parere a riguardo.vorrei sapere se in questo caso vale la prima ctu
In caso di intervenuto mutamento dei luoghi dovrebbe valere, almeno in parte, l’elaborato redatto prima del cambiamento.
Consiglio vivamente questa procedura anche per le controversie in materia condominiale.
Una domanda:
Le parti hanno raggiunto un accordo oltre il termine previsto dal Giudice – ma prima della liquidazione giudiziale del compenso del CTU, – dichiarando (in forma scritta) di voler sostenere tale spesa al 50% ciascuna,
Successivamente interviene il provvedimento giudiziale che le pone a carico del ricorrente.
Come deve comportarsi il resistente, tendenzialmente meno corretto dell’attore?
Grazie per l’attenzione.
Direi che valga l’accordo.
grazie mille
Prego.
Salve mi chiamo Giuseppe vorrei sapere entro quanto tempo deve essere depositata una perizia
Ctu medico legale?
grazie
Non ci sono termini standard di riferimento.
Salve mi avevano detto che nel mio caso la perizia ctu dovrebbe essere depositata entro 120 giorni dalla perizia i termini scadrebbero il 15/07/2015 se il perito chiede una proroga io ne sarò informato?
Perché ad ora ancora deve essere depositata anche se in fase di perizia il tecnico incaricato già mi preannuncio’ che avevo ragione.
Il tuo avvocato dovrebbe ricevere una notifica nel momento in cui il giudice provvede sull’istanza di proroga.
La ringrazio innanzitutto per la risposta. Sono rimasto però un pò perplesso e le dico perchè: se da una parte richiedere la consulenza di un perito di parte avrebbe un costo inizialmente anticipato dal sottoscritto, è anche vero che solo grazie alla stessa perizia le possibilità di avere successo nella causa da intentare aumenterebbero, e con questo anche l’opportunità di chiedere i costi anticipati come risarcimento danni alla controparte perdente.
Tutto sta a vincerla questa benedetta causa…
Dico bene?
Saluti
ps. potrebbe consigliarmi una associazione di consumatori che possa assistermi in tal senso?
Può mandarmi una email in privato se lo ritiene opportuno, grazie.
Sì, direi di sì. Quanto alle associazioni dei consumatori, io invece mi metterei alla ricerca di un bravo avvocato degno di fiducia.
Buonasera Avvocato,
ho acquistato un’auto usata del valore di 6000 euro da un autosalone, la quale ha delegato una società terza per la copertura in garanzia per un anno.
La vettura si è guastata dopo un mese e mezzo per una danno al motore non dipeso da me, quantificato dal loro meccanico convenzionato in circa 3000 euro.
Il Garante si rifiuta di coprire il danno in quanto cagionato da un elemento a loro dire non coperto da garanzia che rende quindi di fatto tutto a mio carico.
L’autosalone idem non ne vuole sapere.
Ho consultato un avvocato il quale si è espresso favorevole nell’agire in via esclusiva contro la concessionaria, previo accertamento tecnico di parte.
Arrivo al dunque: secondo la sua esperienza, valutato il valore dell’auto, dei costi di riparazione dell’auto, della perizia di parte, dell’avvocato e di quant’altro, ha senso portare avanti una causa?
Voglio dire, c’e’ il rischio di rimetterci invece che vedere fatta “giustizia”?
Grazie del suo tempo e delle risposte che vorrà darmi.
Buona Pasqua.
Il rischio è molto alto, purtroppo spendere svariate migliaia di euro in procedimenti del genere è roba da ridere, specialmente il solo accertamento tecnico preventivo visto che dovresti pagare non solo il tuo avvocato ma anche il consulente tecnico d’ufficio e, se lo prendi, un tuo consulente di parte. Per questo, predico da anni la necessità per ogni famiglia di una polizza di tutela legale.
Salve, chiedo di conoscere se nel momento in cui si attiva un ricorso 696 bis cpc debba essere notificato l’atto alle Amministrazioni contro cui si intende successivamente agire e se, una volta ricevuto il ricorso ex art. 696 bis cpc, le Amministrazioni debbano difendersi depositando memorie all’Avvocatura . Grazie
È ovvio che l’elaborato finale del 696 bis non sarà opponibile a tutti questi soggetti che non sono stati messi in grado di partecipare al procedimento, pertanto io di solito tendo a coinvolgere tutti i soggetti che in seguito possono parimenti essere coinvolti nel merito. Inoltre c’è sempre la funzione conciliativa del procedimento che è importante, e per cui è fondamentale che ci siano tutti i soggetti interessati. Come debbano difendersi gli enti pubblici resistenti è ovviamente affar loro, possono anche naturalmente restare contumaci.
Salve, ho avviato per la prima volta la procedura di cui all’art.696 bis. Ho però un dubbio: qualora non si dovesse giungere ad un accordo conciliativo posso utilizzare la consulenza favorevole nel successivo giudizio di merito? Lo chiedo perché la dottrina che ho trovato pare essere contraria a tale soluzione. Inoltre ho un altro dubbio: cosa accade qualora la controparte non si dovesse costituire? In altre parole il procedimento è compatibile con una situazione di contumacia della controparte?
Qual’è la sua esperienza concreta sulle questioni poste? Quale l’orientamento dei giudici?
Grazie mille
La utilizzabilità della CTU «preventiva» nel successivo giudizio di merito è prevista direttamente dal codice. In caso di contumacia io credo che il procedimento, avendo anche natura cautelare e di accertamento tecnico, possa proseguire benissimo.
Tiziano grazie per la risposta.Scusami Tiziano,(data la vicinanza) posso dopo un appuntamento,venire a visita ?ti mando la mia e-mail lucianofabrizi@live.it fammi sapere grazie
Ciao Luciano, certo, se vuoi un appuntamento chiama lo 059761926, c’è la mia assistente Masha.
Tiziano,buon giorno,abito a MODENA,mi riferivo alla tua e-mail,il giudice a dato mandato al C.T..Udopo il giuramento,e sono andato a visita ,il 10/11/2014,per un errore medico,ti chiedevo gentilmente quanto tempo deve passare prima di avere delle risposte?e da chi?chi paga il C.T.U.?Grazie Luciano Geom.Fabrizi
Dipende dal caso e dai tempi del CTU incaricato, il compenso inizialmente è posto a tuo carico.
ciao, quanto tempo passa dal deposito della richiesta alla nomina del Ctu?
Mah, i tempi sono estremamente variabili a seconda della sede. Qui a Modena sono abbastanza rapidi e almeno l’udienza viene fissata con un provvedimento emesso dopo una settimana o due.
Mi sta succedendo ora….
è possibile chiedere la ctu preventiva alla prima udienza di comparizione in un giudizio civile ?
Non credo…
In linea di principio la ctp è incompatibile con il contenzioso già in atto.
Chiedi un Atp in corso di causa…tra i compiti del ctu v’è pure quello di tentare la soluzione bonaria
Recentemente ho fatto costruire un fabbricato ad uso rimessa auto con possibili ampliamenti, il dl non veniva mai in cantiere se non per fare delle foto a fine giornata oppure quando lo chiamavo io quando vedevo che c’era qualcosa che non andava, Il fabbricato seppur nuovo a diversi difetti.
Il dl si rifiuta di rispondere alla domanda se il fabbricato è stato realizzato nel rispetto delle norme e regole di costruzione a cui fanno riferimento i disegni strutturali.
Ho fatto fare una perizia tecnica di parte per capire se i miei sospetti erano fondati e lo sono.
Il fabbricato ha un costo di corca 22,000 euro, il mio legale mi rha suggerito una perizia tecnica dal costo di 3300 euro, è possibile che io non possa citare in tribunale il dl per inadempienza contrattuale? in fondo è il tecnico incaricato a vigilare per mio conto i lavori, è lui che dovrebbe render conto a me in fondo la sua prestazione è stata pagata, mi trovo in una situazione critica in quanto durante un sopralluogo si è concordato il ripristino di una parte della platea dove scarica il peso una colonna che sorregge una trave dal peso di 6 tonnellate, tale accordo scritto e firmato prevedeva una certificazione di integrità strutturale a fine ripristino, cosa mai avvenuta e che nonostante i solleciti si rifiutano di farmi.
Non si capisce bene nello specifico quale sia il problema comunque se il direttore lavori ha commesso degli errori e c’è la possibilità di dimostrarlo l’azione di responsabilità si può sicuramente valutare, ma è ovviamente una cosa da fare con cura e con il giusto grado di approfondimento…
Buongiorno! Questa mattina è stata spedita la diffida, ma nel frattempo abbiamo anche parlato con il proprietario che ci ha detto che lui più che parlare con la badante e dirle di fare più piano non può fare. Alla mia richiesta di effettuare un’adeguata insonorizzazione della casa, il proprietario ha detto di fare una perizia a nostre spese, nonostante sappia i problemi acustici della casa (immagino per perdere tempo). Nel caso ci si rivolgesse al giudice le spese della perizia o ulteriori spese da chi verrebbero sostenute?
Leggi la scheda sulla CTU preventiva.
Quantificando quanto potrebbe essere la spesa per il Ctp relativo ad una richiesta di valutazione per muffa esagerata in casa,visto che non e’piu’materialmente vivibile l’appartamento,e volevo anche sapere se un geometra senza la firma puo inizialmente redarre una valutazione magari anche copiata (verificato che il problemo e’il medesimo di un altro)?Grazie
Per il costo chiedi un preventivo ad un geometra, il resto mi dispiace ma non l’ho capito bene, preferisco non rispondere per non generare ancor più confusione.
Si può chiedere anche per vedere se un mutuo è stato oggetto di usura? E si riesce anche a decidere se l’usura è aborigine o sopravvenuta? Grazie 1000
Andrebbe fatta una ricerca sul punto, può essere ma va verificato, non me ho mai fatte con questo oggetto.
non mi è chiaro chi dovrà pagare il CTU. Nel capitolo “conciliazione” si dice che è a carico di entrambe le parti, mentre nel capitolo “costi del procedimento” è a carico del ricorrente.
Inoltre, vorrei esporre un quesito. Nel mio caso il CTP della controparte è collega e collaboratore di vecchia data del CTU, facendo capo entrambi allo stesso tribunale, mentre il mio CTP è di un’altra città e non conosce personalmente nessuno dei due. Dato che ho avuto la netta impressione che il CTU abbia favorito molto la controparte, esiste la possibilità di eccepire o di richiedere la nomina di un CTU che offra maggiori garanzie? Grazie.
In caso di conciliazione e con l’accordo delle parti la spese del consulente si divide a metà. Per l’altro problema, esponi la cosa al giudice, documentandola, e chiedi la sostituzione.
E’ ammissibile cumulare nello stesso ricorso una ctu preventiva e un accertamento tecnico preventivo?
Se fatto in via gradata per me sicuramente sì.