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Reato depenalizzato e concorso: va dichiarato?

mio nipote vorrebbe partecipare ad un concorso dove gli si chiede di autodichiarare se si e stati destinatari di amnistia, indulto grazia o comunque un qualsiasi forma di clemenza. Quando era minorenne ha ricevuto dal gup una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto tralaltro il reato contestato ai tempi, e’stato depenalizzato nel 2016.Ora la domanda mia e’ :mio nipote deve autodichiarare anche se il reato è stato depenalizzato ? l irrilevanza del fatto fa parte di queste categorie :amnistia indulto grazia clemenza?

Non esiste una risposta certa, si possono fare alcune considerazioni.

Sicuramente l’irrilevanza del fatto non rientra nelle definizioni di amnistia, indulto, grazie. Si potrebbe discutere riguardo alla definizione di «qualsiasi forma di clemenza», anche se io propenderei più per una lettura negativa, non essendo un provvedimento di clemenza in senso stretto, ma un istituto di diritto penale sostanziale.

Piuttosto, se il reato è stato depenalizzato, si è probabilmente in presenza di una abolitio criminis che è l’unica ipotesi in cui effettivamente un precedente penale viene cancellato per davvero, cosa che dovrebbe eliminare il problema alla radice, nel senso che se non abbiamo precedente allora viene assorbita anche la questione di cui al paragrafo precedente.

In conclusione, può darsi che tuo nipote possa anche dichiarare di non avere alcun precedente, rendendo quindi una dichiarazione negativa, ma bisognerebbe, per poterlo dire con maggior attendibilità, e magari anche senza responsabilità da parte sua, fare un approfondimento adeguato. Se credi, valuta di acquistare una consulenza, dal nostro studio o da un altro studio legale che dovessi preferire.

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Condanna penale: come cancellarla?

La condanna penale di due anni e 2 mesi più 400 euro con condanna sospesa, quando scade e nn risulta più sul certificato penale! Tenendo conto che la sentenza stata fatta nel 2012? E come si fa per cancellarla?

Ho parlato davvero tante volte di questi aspetti e, a riguardo, invito sempre a fare una ricerca nei vecchi post del blog che ad oggi sono circa 5.000 e in cui si può trovare ormai davvero di tutto.

Riassumo per l’ennesima volta la questione.

Una condanna penale non si può mai cancellare. Il precedente rimane sempre come tale. La sola ipotesi in cui il precedente viene meno, e quindi la condanna penale viene sostanzialmente cancellata, è quello in cui un fatto previsto dalla legge come reato viene ad essere depenalizzato, come ad esempio è avvenuto recentemente per ingiuria e diffamazione. Chi aveva condanne penali, sempre mantenendo il nostro esempio per ingiuria o diffamazione, a seguito della depenalizzazione si è ritrovato il casellario completamente pulito.

Le pratiche che si possono fare su una condanna penale sono la estinzione del reato e la riabilitazione, ma queste pratiche non determinano la cancellazione né della condanna né del precedente penale, bensì incidono solo sugli effetti penali del reato.

A seconda di quello che serve a te, potrebbe essere interessante fare la estinzione del reato, ma per valutare questo occorre un Maggiore approfondimento, per effettuare il quale considera se acquistare o meno una consulenza.

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Riferimenti.

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Visto per USA e precedente per spaccio: va dichiarato?

A breve dovrò partire per l’america, ma quando avevo 17 anni sono stata arrestata per spaccio di marijuana. La pena fu sospesa per messa alla prova che terminò positivamente. Adesso ho 22 anni e mi chiedo se alla domanda sull’ESTA in merito agli arresti per sostanze dovrei rispondere affermativamente, e se questo possa pregiudicare il mio ingresso in America. Non so veramente a chi rivolgermi per avere delle informazioni, spero che possiate aiutarmi.

[la risposta è nel podcast]

Note dell’episodio:
– leggere anche questo post;
– la riforma di cui parlo nell’episodio é il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

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Estinzione del reato: cancella il precedente?

sia nel 2011 che nel 2013 mi sono macchiato e sono stato tempestivamente condannato per guida in stato di ebbrezza (art.186), senza recidiva essendo trascorsi due anni, da due tribunali differenti.
La prima volta sono stato condannato con decreto penale, quindi ho avuto il beneficio della non menzione e della sospensione, la seconda volta sono stato rinviato a giudizio (patteggiamento rifiutato), ma in udienza ed in sentenza mi sono stati di nuovo dati non menzione e sospensione condizionale.
Prima ero incensurato ed in seguito non ho mai più commesso nulla.
Ora avrei piacere di chiedere l’estinzione anche ai fini della cancellazione dal database del Ministero dell’Interno (ogni volta che vengo fermato auto la cosa mi viene fatta pesare).
Domanda: si deve richiedere due volte l’estinzione del reato (una volta presso il primo tribunale, una volta presso il secondo) od è sufficiente chiedere l’estinzione solo della seconda condanna?

L’estinzione la devi richiedere per ogni reato, facendo due pratiche separate e distinte.

Non è, in altri termini, una specie di «condono generale» che si può chiedere, appunto in via generale, ma una cosa che riguarda il singolo reato commesso, tanto che puoi anche, ad esempio, chiederla per uno ma non per l’altro.

Se il tuo scopo, comunque, è ottenere che il precedente penale non risulti più nello storico, purtroppo la pratica di estinzione del reato non ti sarebbe sfortunatamente utile, perché il precedente rimarrebbe.

In altri termini, se ti fermano i Carabinieri, la Polizia o altre Autorità continuano a vedere le due condanne che hai riportato, l’unica differenza è che, accanto alle stesse, sarà annotata l’avvenuta estinzione del reato.

La estinzione del reato non ne determina la cancellazione.

L’unica ipotesi che determina la cancellazione, come abbiamo detto ormai dozzine di volte, a parte qualche soluzione alternativa che però nel tuo caso non è più praticabile, è la abolitio criminis, cioè quando una nuova legge determina che un fatto, per il quale sei stato condannato, non è più previsto come reato, come è avvenuto ad esempio con l’ingiuria che è stata depenalizzata.

Se vuoi un preventivo, comunque, per le due pratiche di estinzione, puoi chiederlo compilando il modulo apposito.

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Precedente penale: si può non dichiarare?

Un soggetto, nel lontano 1998, commette i reati di furto e ricettazione e gli viene inflitta una pena complessiva di mesi 10 di reclusione e lire 200.000 di multa con sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 C.P. Tale situazione risulta attualmente al Casellario Giudiziale.
Ora, il soggetto in questione vorrebbe esercitare un’attività commerciale per la quale deve dichiarare di non aver riportato condanne per furto e/o ricettazione.
Può rilasciare questa dichiarazione?

Non in questo universo.

Forse, tra gli infiniti mondi possibili, ce n’è uno in cui è legittimo, o magari addirittura indicato, rispondere in modo opposto a quello che si dovrebbe e rappresenta la verità.

In questo, al contrario, una dichiarazione del genere costituirebbe purtroppo solo un nuovo reato.

Non vedo nessun elemento che potrebbe consentire di fare una dichiarazione diversa da quella del precedente.

Anche in considerazione del fatto per cui, come diciamo sempre, l’unica vera forma di cancellazione definitiva di un precedente penale, è quella dell’abolitio criminis che si ha quando la figura di reato viene abrogata come tale dal legislatore, come si è avuto ad esempio recentemente con l’ingiuria che è diventata un illecito amministrativo.

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Abolitio criminis e precedenti penali: come funziona?

anni fa sono stato condannato per ingiurie ad una consigliere regionale che poi è stata inquisita come ladra… ma tant’è! ora il reato di ingiuria è stato depenalizzato lo posso cancellare comunque?, e comunque rimane sempre visibile alle autorità giudiziarie come giudici, cc, polizia, ecc., anche se non è più reato penale?

Si tratta di un caso di abolitio criminis,che rappresenta appunto l’unica ipotesi in cui un precedente penale viene cancellato e che si ha in effetti nei casi in cui un determinato fatto, precedentemente previsto dalla legge come reato, smette, per effetto di uno specifico intervento legislativo, di essere considerato un illecito penale e viene o completamente legittimizzato o perseguito sempre come illecito, ma di un altro tipo.

Quest’ultimo è il caso dell’ingiuria, che non è diventata legittima, ma che viene perseguita come illecito amministrativo.

A mio giudizio, non dovresti aver bisogno di cancellare nulla.

Non so se rimarrà visibile in qualche modo come «storico» o come «residuo» nei sistemi informatici per le Autorità, a mio modo di vedere non dovrebbe esserlo, puoi provare a fare una verifica e poi se del caso tentare con una istanza all’ufficio del casellario per avere la cancellazione.

In ogni caso, sempre a mio giudizio, nel caso in cui fosse necessario dichiarare la presenza o l’assenza di precedenti penali, potresti dichiarare di non averne.

Ovviamente, verifica che la condanna fosse proprio per ingiuria e che non fossero altri reati o non ci fossero anche altri reati.