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diritto

5 cose su affido tramite accordi in house.

1) Da qualche tempo per regolare l’affido di uno o più figli non é più necessario andare in tribunale ma si può fare con un accordo in house.

2) L’affido é quello che riguarda i figli non matrimoniali, cioè di genitori non uniti in matrimonio tra loro.

3) In questi casi, si può stipulare una convenzione di negoziazione assistita nello studio dell’avvocato .

4) Per procedere in questo modo occorre che i genitori concordino sulle condizioni di affido .

5) Una volta firmato l’accordo, esso deve essere trasmesso alla procura competente e all’ufficio di stato civile dopodiché la pratica é terminata.

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diritto

10 cose sul decreto ingiuntivo.

1) É un procedimento che si utilizza quando si deve recuperare un credito o ci si deve fare riconsegnare una cosa.

2) Un primo esempio é appunto quando si deve recuperare il
corrispettivo non pagato di una vendita di un bene o un servizio.

3) Il secondo caso invece é quando ci si deve fare consegnare o riconsegnare un bene, ad esempio una società di noleggio auto può usare il decreto ingiuntivo per recuperare un veicolo concesso ad un cliente che non paga.

4) Il decreto può in alcuni casi essere emesso dal giudice
provvisoriamente esecutivo: in questi casi, chi lo riceve deve pagare o restituire entro dieci giorni, quelli del precetto, e può fare opposizione solo per vedersi riconosciuta in seguito la propria ragione.

5) Il decreto, sempre in alcune situazioni, pur non emesso in origine in forma esecutiva, può essere munito di esecutorietà anche alla prima udienza del giudizio di opposizione.

6) Chi riceve un decreto ingiuntivo, se non lo ritiene giusto, o meglio legittimo, può presentare opposizione, cioè chiedere al giudice di accertare che non deve pagare o restituire niente, o comunque non nei termini richiesti.

7) Con l’opposizione si apre una causa ordinaria, dove però come cennato il decreto potrebbe anche nel frattempo essere dichiarato esecutivo: é importante dunque che chi fa opposizione indichi quante più prove, specialmente scritte, possibili.

8) Se ricevi un decreto, portalo immediatamente dal tuo avvocato di fiducia, anche perché i 40 giorni per fare opposizione possono essere utilizzati per fare una trattativa e definire la situazione con un accordo.

9) Se ricevi un decreto provvisoriamente esecutivo, devi portarlo al tuo legale con ancora maggior urgenza perché i termini sono
strettissimi.

10) L’opposizione al decreto ingiuntivo esecutivo si fa depositando anche a parte un ricorso per la sospensione dell’esecutorietà altrimenti nell’attesa della prima udienza del giudizio di opposizione il creditore fa in tempo ad agire esecutivamente.

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riflessioni

10 cose sulla condanna alle spese legali.

1) Quando si perde, in tutto o in parte, una causa il giudice ti può condannare a rimborsare le spese legali dell’altra parte.

2) La sentenza é di solito provvisoriamente esecutiva, questo significa che puoi anche impugnarla, ma intanto devi eseguirla, cioè pagare le spese legali.

3) Se non paghi le spese legali al tuo avversario, lui può agire esecutivamente nei tuoi confronti, facendoti un pignoramento.

4) Il pignoramento deve sempre essere preceduto dalla notifica di un atto, chiamato di precetto, ricevuto il quale hai dieci giorni di tempo per pagare.

5) É comunque meglio pagare prima di aver ricevuto il precetto, perché il precetto comporta spese ulteriori.

6) Di solito il tuo avvocato, quando sei condannato alle spese legali, chiede al legale avversario i conteggi del dovuto, in modo da pagare prima di ricevere il precetto e avere ulteriori spese.

7) Per il pagamento delle spese legali avversarie non è previsto nessun termine: devono essere pagate subito, salvo solo il precetto.

8) A volte si può trattare sulla condanna alle spese legali ad esempio con un accordo che prevede la rinuncia di controparte alle spese legali contro la tua rinuncia, ad esempio, a impugnare.

9) Le spese legali di solito comprendono anche le spese di
registrazione della sentenza o del provvedimento finale: é una tassa da versare allo Stato e, a seconda del valore della causa, può essere anche alta.

10) L’unico modo per non pagare le spese di soccombenza é avere una polizza di tutela legale adeguatamente e tempestivamente attivata.

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riflessioni

10 cose su separazione, divorzio e affido tramite videoconferenza .

1) Separazione, divorzio, regolazione affido e modifica condizioni degli stessi si possono fare anche tramite videoconferenza, senza bisogno che i coniugi o i genitori siano presenti presso lo studio degli avvocati.

2) Per fare questo, si può usare qualsiasi programma di
videoconferenza che consenta la registrazione come zoom o skype o altri.

3) Il ricorso alla videoconferenza é possibile quando uno o entrambi i coniugi ad esempio risiedono all’estero, particolarmente in altri continenti, oppure quando, a causa di una disabilità o di un provvedimento legislativo o governativo (come accaduto col lockdown), non possono muoversi.

4) Nel corso della videoconferenza gli avvocati e le parti scrivono insieme l’accordo di separazione, divorzio o affido; più in
particolare, il testo viene scritto da un avvocato, visualizzandolo sul monitor in modo che ogni altro possa vedere quello che viene scritto ed eventualmente correggerlo.

5) Al termine della redazione dell’atto, lo stesso viene inviato via mail in formato PDF alle parti che dovranno stamparlo su carta e sottoscriverlo davanti alla telecamera.

6) Dopo la firma, le parti dovranno inviare il documento allo studio legale tramite corriere o altro mezzo che consenta la tracciabilità.

7) I documenti occorrenti per fare separazione, divorzio o affido in videoconferenza sono gli stessi più un documento di identità di ciascuna delle parti.

8) Se le parti sono italiane, il documento sarà tipicamente la carta d’identità; per i cittadini di altri Stati potrà essere il passaporto o quello che è previsto nel rispettivo ordinamento.

9) Una volta che gli avvocati ricevono il documento o i documenti li firmano, datano e provvedono agli incombenti successivi tra cui soprattutto il deposito in Procura e l’invio all’ufficio di stato civile.

10) Separazione, divorzio e affido tramite videoconferenza costano di più di quelli in presenza presso lo studio ma sono comunque
estremamente convenienti ugualmente consentendo di risparmiare i costi e i fastidi di volo aereo, soggiorno e così via.

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riflessioni

10 cose sulla malasanità o responsabilità professionale medica.

1) Quando un medico compie un errore, può esserci un illecito sia civile che penale.

2) Chi é rimasto vittima di un errore medico, dunque, può agire sia per il risarcimento del danno (civilmente) che con una querela (penalmente).

3) Di solito é preferibile agire solo in sede civile, riservando la presentazione di una querela solo a ipotesi particolarmente gravi.

4) I medici e le strutture sanitarie sono coperte da assicurazione: é la compagnia a corrispondere il risarcimento del danno, per questi motivi vale quasi sempre la pena di curare la pratica di risarcimento.

5) La pratica inizia con l’invio della richiesta di risarcimento danni da parte dell’avvocato che di solito é una diffida inviata via PEC.

6) La diffida serve, tra le altre cose, ad ottenere una risposta dal responsabile del danno con l’indicazione della compagnia assicurativa con cui trattare il danno, oltre che ad interrompere la prescrizione.

7) O prima o subito dopo l’invio della richiesta danni, il danneggiato deve sottoporsi ad una consulenza medicolegale presso un medico legale di sua fiducia, che valuterà se il danno é risarcibile (an) ed a quanto ammonta (quantum).

8) Non tutte le volte che si subisce un danno a seguito di un trattamento sanitario c’è un danno risarcibile: occorre che ci sia una responsabilità specifica del medico, che ha commesso un errore – fare questo accertamento é compito del medico legale.

9) Una volta acquisita la consulenza medico legale si proverà a trattare il danno con la compagnia di assicurazione: in caso di accordo verrà sottoscritta un’apposita transazione.

10) In mancanza di accordo, i procedimenti più indicati per richiedere il danno in giudizio sono la CTU preventiva ex art. 696 bis cod. proc. civ. e, se non sufficiente, il 702 bis cod. proc. civ.

Per maggiori informazioni, contattami in privato.

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riflessioni

16 cose sulle spese legali.

1) Le spese comprendono il compenso del tuo avvocato ma anche, se perdi la causa, quella del legale avversario.

2) Il tuo avvocato può farti un preventivo per il suo compenso, ma non può prevedere se e quanto il €giudice potrebbe condannarti a rimborsare al tuo avversario.

3) Dopo il primo grado di giudizio potrebbero esserci altri gradi come l’appello e il ricorso in Cassazione e dunque nuove spese.

4) In caso di impugnazione, il giudice del grado successivo può cambiare la ripartizione delle spese anche per le fasi precedenti.

5) Se vinci e il giudice stabilisce che il tuo avversario ti rimborsi le spese, la misura potrebbe essere diversa da quella che hai pagato tu.

6) Potresti anche non riuscire a incassare le spese che il tuo avversario é stato condannato a rimborsarti, ad esempio se é insolvente.

7) Se anche il tuo avversario é stato condannato a rimborsarti, intanto il compenso del tuo avvocato lo devi pagare tu.

8) Se hai un reddito basso puoi chiedere il patrocinio a spese dello Stato, ma poi dovrai scegliere il tuo avvocato in un apposito elenco.

9) Un buon metodo per non pagare spese legali o costi di assistenza professionale é stipulare e mantenere una polizza di tutelalegale.

10) Potresti trovarti a sostenere spese vive molto importanti, come, in alcuni casi, il contributo unificato o il compenso del CTU .

11) Il tuo avvocato é obbligato a farti un preventivo per iscritto per quanto riguarda i suoi compensi.

12) Nel suo preventivo scritto, il tuo avvocato deve, per legge e per obbligo deontologico, indicare la sua compagnia di assicurazione.

13) Per controllare che la «parcella» di un avvocato sia corretta puoi prendere un altro avvocato, ma devi valutare che ne valga la pena perché bisogna studiare l’intero fascicolo e tutto il lavoro fatto per fare questo controllo.

14) Quando si raggiunge un accordo con gli avversari le spese sono sempre compensate, cioè ognuno si paga il suo avvocato.

15) Anche quando vinci una causa il giudice può stabilire che le spese siano compensate: ognuno si paga il suo avvocato.

16) La valutazione sui costi e sulle spese é una delle valutazioni fondamentali da fare prima di aprire una vertenza o una causa di qualsiasi natura – purtroppo non tutte le voci sono prevedibili e predeterminabili.

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diritto

Rumori: che fare se il vicino si lamenta comunque?

HO APERTO UN LOCALE COMMERCIALE.
HO LA CUCINA ADIACENTE ALLA CAMERA DA LETTO DI UN APPARTAMENTO AL PIANO T.
HO FATTO ABBATTIMENTO ACUSTICO DEL10% COME DA LEGGE E DA SCIA.
LA SIGNORA CHE CONFINA CON LA MIA CUCINA SI LAMENTA DEL RUMORE, SENTENDO ADDIRITTURA LA VOCE QUANDO SI PARLA ( PRECISO CHE ANCORA LA CUCINA E’ VUOTA,SENZA NEMMENO ELETTRODOMESTICI)
HA CHIESTO DI INSONORIZZARE TUTTA LA PARETE,DA NOI.
COME DEVO MUOVERMI?
STO NEL PIENO DELLA LEGGE! ( PRECISO CHE SONO SEGUITA DA UNA SOCIETA’ COMPETENTE DI APERTURA ATTIVITA COMMERCIALI)
CI STA UNA LEGGE SPECIFICA CHE DICE DI DOVER INSONORIZZARE AL COMPLETO LA CUCINA? O BASTA QUEL 10% CHE RICHIEDE GIA LA LEGGE E LA SCIA? ( CHE E STATO FATTO)

Il riferimento è sempre quello, molto generico, ma che rimane comunque di partenza, del codice civile, secondo cui non sono ammesse la immissioni che superano la normale tollerabilità.

In materia di immissioni, abbiamo una scheda apposita che ti invito a leggere attentamente.

Più in generale, osservo che questo tipo di pratiche vanno trattate con la necessaria delicatezza, con un pizzico almeno sempre di comprensione delle ragioni dell’altro, in modo da cercare di raggiungere un accordo che consenta ad ognuno di vivere il proprio ambiente abbastanza in pace.

Direi che il primo passo sia quello di chiamare un tecnico per la rilevazione delle immissioni rumorose e la loro misurazione, da farsi eventualmente in contraddittorio con la controparte, ragione per cui il passo prima ancora è quello di far inviare, da uno studio legale, una lettera in cui si ribadisce la legittimità delle immissioni ma si rimane comunque disponibile ad effettuare questo accertamento anche insieme.

So che non ti va di spendere soldi sentendoti già nel rispetto della legge, ma devi vederlo come un investimento sulla tua tranquillità futura, non solo tua ma anche della tua attività economica.

Se vuoi far fare la diffida al nostro studio, puoi collegarti a questa pagina, dove puoi naturalmente vedere anche il costo prima di procedere. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Vicino chiede di passare per raggiungere la fogna: che fare?

Sono proprietaria di un fondo e il mio vicino e anche confinante mi ha chiesto di collegarsi alla rete fognaria passando attraverso il mio terreno. Cosa mi consiglia di fare?

Come si fa a rispondere ad una domanda del genere senza conoscere lo stato dei luoghi e ogni altra circostanza?

Si possono fare solo alcune osservazioni di carattere molto generale.

Appunto in linea generale, è vero che sono previste dalla legge, in alcuni casi, servitù coattive.

Le servitù coattive sono servitù che possono essere costituite con un provvedimento del giudice in presenza di determinati presupposti. In altri termini, in determinate situazioni la legge riconoscere al proprietario di un fondo o di un bene immobile il «diritto» di imporre ad un altro proprietario la costituzione di una servitù.

Un esempio classico di servitù coattiva è quella di passaggio, che il proprietario di un fondo intercluso, cioè senza accesso, o comodo accesso, alla strada pubblica, ha «diritto» di imporre al proprietario del fondo, o dei fondi, sui quali ha la necessità di passare per accedere alla via pubblica.

È evidente che le servitù non possono sempre dipendere dal consenso dei privati, se ragionassimo in questo modo, seguendo sempre il nostro esempio, ci potrebbero essere fondi inaccessibili, cosa che ovviamente è inammissibile, dal momento che ogni terreno è giusto che possa venire sfruttato, per esigenze abitative o di produzione, non solo agricola ma anche industriale.

Detto questo, si può dire ulteriormente che può darsi che il tuo vicino, che al momento si è limitato a chiederti amabilmente il permesso di poter passare con le sue tubazioni, abbia, in caso di mancanza di consenso da parte tua, il diritto ad uno scarico coattivo.

Questo significa che, in caso di negazione del consenso, potresti subire una causa alla fine della quale la servitù verrebbe comunque costituita e tu potresti anche essere condannata a pagare le spese legali.

Per dire se questo è il caso, ovviamente bisognerebbe approfondire molto di più la situazione.

Ancor prima di questo, anche perché un approfondimento del genere richiederebbe un lavoro di un certo tipo e di conseguenza un certo investimento, in generale va detto che un accordo è sempre comunque preferibile, quando si può raggiungere senza troppo incomodo e anzi magari con alcuni vantaggi.

Se vuoi approfondire, come ti consiglierei, la situazione, ti suggerirei di valutare l’acquisto di una consulenza, scegliendo la relativa opzione nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Sovraindebitamento: quando si hanno troppi debiti.

Sto con una persona che ha divorziato a giugno di questo anno, quindi due mesi fa. Durante la separazione consensuale all sua ex era stato dato un assegno di 50 euro (poi abbiamo capito perché: la pensione di reversibilità). È successa una cosa gravissima. Il suo ex marito non poteva più pagare le rate del mutuo che gravavano solo su di lui e le ha detto di pensarci per un po’ o di vendere la casa (lei lavora a nero full time e ha 50 anni ma il suo lavoro di sarta con riconoscimento e ben 6 attestati di scuole di moda e design le permetterebbero di fare molto di più ma nn vuole per ovvi motivi). Lei cosa fa? In fase di divorzio giudiziale le tolgono i 50 euro ma nn si pronunciano sul mutuo con la conseguenza che lei gli fa bloccare 1150 euro di stipendio su 1350. Aveva ed ha ancora 437 euro da pagare x una finanziaria. Doveva mangiare, pagarsi un’affitto. Insomma, inizia la depressione, l’ansia…prende malattie, ansiolitici…il suo lavoro è a rischio e ha 58 anni. È gravissimo. Non viene tutelato dal suo avvocato anzi, non si oppone al decreto e optano per un accordo, da strozzini. 250 euro al figlio maggiorenne (che aveva sempre pagato) 100 euro a lei e un quinto dello stipendio x gli arretrati. Morale? Se aggiungiamo i debiti non gli bastano neanche. HA FIRMATO PER PAURA di non poter più pagare i debiti con la findomestic, diceva che preferiva nn mangiare (ancora nn viviamo insieme ma è come se lo fosse). La mia famiglia lo aiutava. Insomma. C’e Un modo per impugnare quest’accordo fatto ovviamente sotto ricatto? Lei non ha bisogno del mantenimento, vive alla grande. Macchina, casa, vizi, e lui in miseria. In più lui deve restituire 40 mila euro a tanta gente anche ai miei perché ultimamente gli abbiamo acquistato un’auto di seconda mano perché viaggiava con i mezzi visto che nn poteva più permettersela!!! Quindi ha anche i costi dell’assicirazione, tutto avvenuto dopo la firma. Possiamo agire in qualche modo?

È un situazione molto complicata, formatasi nel corso del tempo e ora gli spazi di manovra sono piuttosto ridotti.

La prima cosa da fare sarebbe esaminare l’accordo che è stato sottoscritto a suo tempo, nell’impossibilità, in questa sede, di farlo, posso fare solo alcune osservazioni generali.

La transazione non si può ovviamente impugnare per «ingiustizia», né sostenendo genericamente di averla sottoscritta per paura, specialmente se parliamo di un uomo «adulto e vaccinato». Naturalmente, non discuto che ciò sia quello che è avvenuto nella realtà, quello che bisogna capire è che se ammettessimo che tutti potessero firmare contratti e poi elegantemente sottrarvisi, sostenendo di aver firmato solamente «per paura» o in preda ad altre emozioni poco piacevoli, tanto varrebbe non fare più nessun contratto, perché ogni contratto non avrebbe più valore vincolante.

Insomma, quando si raggiunge un accordo e si firma, suggellandola, una transazione, bisogna pensarci bene, perché è un contratto legalmente vincolate, di fronte al quale ci sono davvero pochi margini di manovra. È vero che in alcuni casi molto circoscritti le transazioni possono essere impugnate, ma non mi sembra questo essere il vostro caso.

Al di là dell’accordo, peraltro, mi pare che ci sia stata una gestione finanziaria inadeguata per molti anni e in diverse occasioni.

Quando una persona si trova in situazioni del genere, lo strumento che si consiglia di valutare solitamente è quello della composizione della crisi da sovraindebitamento, una specie di «fallimento privato», mutuato dall’esperienza statunitense della bankrupcy (hai mai visto la scena finale del film «A civil action» con John Travolta? In quel caso è lui, un avvocato, a finire in bancarotta), in cui il debitore mette sul piatto tutto quello che ha o può avere e si cerca di raggiungere, eventualmente con l’intervento di un giudice, un accordo coi creditori, che dovranno accettare di essere soddisfatti solo in parte e, magari, col tempo.

Questo strumento naturalmente non fa miracoli, rappresenta un istituto con il quale si interviene per gestire una situazione di insolvenza, di grave difficoltà, cercando di mettere in fila tutte le cose, per quanto possibile, che già non sarebbe poco.

È importante capire che tutto quello che è avvenuto a questo uomo, per quanto ingiusto e portatore di conseguenze negative e persino inique per lui, è perfettamente legittimo. Il debito con la finanziaria l’ha contratto lui, il mutuo l’ha contratto lui, dall’altra parte ci sono dei creditori che hanno diritto di essere pagati. Quindi, in linea generale, il diritto non vi assiste, non vi può aiutare.

L’unico modo in cui può venirvi incontro, in cui ci può essere un aiuto, è tramite l’attivazione di una di queste procedure di sovraindebitamento, una volta che ne saranno stati accertati i presupposti.

Per avere maggiori informazioni sul sovraindebitamento, puoi leggere innanzitutto la scheda apposita e dedicata. Poi se vuoi un preventivo per la valutazione di fattibilità, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani, anche per evitare problemi del genere in futuro.

Per quanto riguarda invece i problemi personali di ansia, depressione e simili, fate attenzione a non agganciare mai in assoluto e per non nessun motivo il vostro stato emotivo all’andamento di pratiche legali o giudiziarie, perché questo si tradurrebbe sicuramente in una tragedia per voi. È bene che quest’uomo lavori con uno psicologo o un counselor su questi problemi, se non dispone di risorse per compensarli può rivolgersi al servizio pubblico. Anche qui non sto parlando di ciò che è giusto, ma di ciò che sicuramente conviene fare.

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Tubazione che cagiona infiltrazioni e muffe: che fare?

sono proprietaria di un appartamento facente parte dell’ultimo piano di un condominio nel quale passa all’interno un tubo di scarico acque proveniente dal solarium che provoca danni di umidità e muffa al mio immobile per via della condensa e dell’usura. La costruzione del condominio è dei primi anni 70. Ho chiesto all’amministratore e quindi al condominio di togliere tale tubazione dall’interno del mio appartamento ma l’assemblea ha risposto che è una servitù acquisita nel momento in cui è stato effettuato il rogito e che quindi resta li dove si trova. Cosa posso fare?

Può ben darsi che la servitù di scarico esista per destinazione del buon padre di famiglia sin dal momento in cui sono state create le singole unità immobiliari, ovvero per espressa disposizione contenuta in tutti i rogiti di vendita. L’esistenza della servitù può essere appositamente verificata ma, a naso, direi che non valga la pena spendere tempo ed attenzione su questo tema, dal momento che probabilmente la servitù, per un titolo o per l’altro, tra cui anche un possibilissimo usucapione, esiste.

Sotto un profilo parzialmente diverso, la servitù ovviamente riguarda solo lo scarico ma se, dando luogo a questo scarico, si concretano dei danni per le altre unità immobiliari, la situazione non è certamente legittima.

Infatti, chi è titolare di un diritto di servitù prediale, di qualsiasi tipo, deve esercitarlo senza cagionare danni al fondo servente, che, nel nostro caso, è il tuo appartamento.

Probabilmente peraltro la tua richiesta originaria, quella di rimuovere il tubo, è stata sbagliata strategicamente, perché è ovvio che un’operazione invasiva come quella non può trovare il facile consenso della comunità condominiale. Credo che il tuo obiettivo vada riformulato e corretto nell’adozione di misure e interventi – quali possano essere può dirlo solo un tecnico – atti a fare in modo che, pur continuando lo scarico, non si producano infiltrazioni, umidità e muffe nel tuo appartamento.

Se concordi su questo, che mi sembra l’unico obiettivo realisticamente perseguibile, quello che devi fare è riformulare le tue richieste al condominio, ma non informalmente, a voce, né con una tua lettera, bensì con una formale diffida tramite un bravo avvocato, per vedere se si trova una soluzione condivisa in cui ad esempio per favorire il raggiungimento di un accordo potresti assumerti parte del costo degli interventi necessari.

Qualora non si trovasse una soluzione amichevole in questa prima fase, a mio modo di vedere ti converrebbe depositare un ricorso ex art. 696 bis cod. proc. civ. per CTU preventiva.

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