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Testamento olografo sbilanciato: si può fare azione di riduzione?

mio padre defunto 04/03/2018 lasciato testamento olografo in cui lascia un legato al sottoscritto di euro 200.000,00 e nomina mia sorella erede universale .euro546.124,80 (patrim.immob.calcolato da rendite catastali)+euro 399.200,94 (patrim.mobiliare tot)- 24.545 debitum.tot.
vorrei fare azione di riduzione per lesa legittima

Non si possono fare valutazioni precise senza avere approfondito il caso e soprattutto avere letto attentamente il testamento olografo, per cui in questa sede mi limito ad alcune osservazioni generali che possono essere utili in casi del genere.

Quando, come in questa ipotesi, sembra che ci sia stata una lesione di legittima, può essere una buona idea, innanzitutto, svolgere alcuni accertamenti per valutare in modo preciso – le rendite catastali a tal fine non sono idonee – l’ammontare della massa ereditaria, tramite un ricorso per inventario o altri strumenti idonei, anche per scoprire eventuali voci o pagamenti che magari sono stati sottratti alla massa poco prima del decesso, come in alcuni casi avviene.

Una volta ricostruito l’ammontare più preciso della massa ereditaria, si può valutare con precisione se vi è stata una lesione di legittima e, ulteriormente, di quale portata.

Ovviamente il primo passo non è mai quello di fare direttamente la causa, ma quello di instaurare una trattativa, aprendo la vertenza con una apposita diffida in cui si dichiarano le proprie pretese, il loro fondamento e a quali condizioni si sarebbe disposti a chiudere la vertenza stessa – condizioni che ovviamente in seguito possono essere negoziate.

L’approccio negoziale in questa materia è assolutamente fondamentale. Conviene fare ogni sforzo possibile per cercare di ottenere una buona soluzione della vertenza senza portarla in tribunale.

Ovviamente però l’andamento della trattativa non dipende solo da quello che farà la parte «lesa», ma anche dalla disponibilità «avversaria», per cui si potrà scoprire solo strada facendo.

È importante ricordare che la materia delle successioni è soggetta a mediazione obbligatoria, per cui, prima di andare in tribunale, c’è anche questo importante passo da completare. Il mio suggerimento è quello di non considerarlo un ostacolo burocratico, ma di cercare di sfruttarlo magari per sbloccare quella trattativa che, anteriormente, non era giunta a conclusioni soddisfacenti. Ovviamente, per fare questo, bisogna investire un po’ di tempi, soldi, attenzione come al solito.

Solo qualora non si dovesse riuscire a negoziare una soluzione soddisfacente, si può valutare, dopo l’avvenuto esperimento della mediazione obbligatoria, di instaurare una causa per lesione di legittima, che noi come studio tariffiamo a flat su base annuale.

Se vuoi un preventivo per questi lavori, iniziando dalla fase di trattativa stragiudiziale, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito del blog.

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Figli e nipoti: si possono diseredare?

Le scrivo per un problema riguardo mia madre.
Lei ha acquistato un immobile quest’anno ma un problema l’assilla;per ovvii motivi familiari anche gravi,vorrebbe escludere sia sua figlia che i nipoti da ogni tipo di trapasso ereditario.In passato é stata costretta a diffidare mia sorella ed a denunciare mio padre per maltrattamento.Se può,avremmo bisogno di un consiglio su come cautelarci da questa legge

In linea di principio, le leggi si rispettano ed osservano, non ci si può «cautelare» da loro, perché, almeno in prima battuta, questo significherebbe eluderle e questa non è né una cosa lecita né, ulteriormente, una cosa per cui potete legittimamente ricevere assistenza da un avvocato:non posso ovviamente aiutare le persone a eludere le leggi, anche quelle – e sono tantissime – che non mi vedono d’accordo, perché non è che ognuno possa rispettare o far rispettare solo le leggi con cui concorda.

Bisogna però vedere il caso più in dettaglio e capire se ci sono dei motivi che consentono di superare, in modi la cui legittimità e praticabili sono tutti da valutare, lo schema tipico legislativo previsto per questo genere di successioni.

Al riguardo, quando sarebbe ora di descriverli, dici che i motivi sono «ovvi», che in realtà è come non dire assolutamente niente. È, invece, proprio dall’esame di quei motivi che si deve far capo per vedere quale potrebbe essere il margine di manovra.

In mancanza di presupposti adeguati, la figlia è un erede necessario e, come tale, un testamento che la escludesse pur rimanendo valido sarebbe impugnabile e assoggettabile ad azione di riduzione.

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Posso dimostrare che la vendita di una casa da mio padre a mio fratello dissimula una donazione?

il papà muore senza testamento lasciando 25000 di eredità ai 3 figli A,B,C.
Circa 40 anni fa il papà, tramite compravendita fittizia (da dimostrare), aveva ceduto la sua casa a A (valore oggi 160000), dove da allora abita. B,C quindi all’apertura della successione devono accettare l’eredità con beneficio d’inventario e anche proporre un’azione di simulazione della compravendita con domanda di riduzione (ripristino legittima) per usufruire della prova per testimoni.
Ma la domanda di riduzione fa decadere l’accettazione beneficiaria trasformandola in semplice e impedendo l’azione di riduzione.
Di fatto B,C perdono la possibilità di avere quanto gli spetta o sbaglio? Come si esce da questo loop…? Ovvero esiste un iter (sequenza cronologica) corretto per garantire la legittima a B,C con prova per testimoni in questa situazione?

La prima causa che devono fare B e C, se vogliono coltivare la posizione, è quella di simulazione, cui, solo se vittoriosa, potrà conseguire quella di riduzione.

Il divieto di provare la simulazione per testimoni, previsto in generale per evidenti motivi per le parti di un contratto, che possono pertanto farlo solo tramite la famosa controdichiarazione scritta, non vale per gli eredi delle parti, che a tale fine sono considerati terzi.

Almeno così sembra ragionare la giurisprudenza, secondo cui i legittimari assumono la qualità di terzi ex art.1417 cod. civ. in quanto si attivano per la realizzazione di un diritto proprio: in questo senso Cass. Civ. Sez.II, 6031/95; Cass. Civ. Sez. II, 20868/04; Cass.Civ. Sez.II, 9956/07.

Non c’è dunque nessun loop, ma è un percorso piuttosto lungo e impegnativo e dove non c’è alcuna garanzia di risultato, per tali motivi a mio giudizio sarebbe assolutamente preferibile un approccio di tipo negoziale, sia prima che eventualmente anche dopo la notifica dell’atto di citazione.

Da verificare se le due azioni possano essere proposte in via gradata all’interno dello stesso processo per ragioni di economia processuale e anche… personale.

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la moglie può impugnare il testamento con cui il marito aveva lasciato tutto al fratello?

mio fratello, nel 1984 aveva acquistato un immobile per se, facendo scrivere lo stato da celibe nel contratto di acquisto e gestendo anche un piccolo mutuo. nel 1986 si è sposato, ma in separazione dei beni e ha deciso di utilizzarlo con la moglie. Lui ha proseguito a pagare il mutuo restante senza avere nessun conto cointestato con la moglie. Dopo vent’anni e ristrutturata la casa di Lei si sono trasferiti nel 2005, ma a seguito di una grave malattia mio fratello decede nel 2010. Nel frattempo aveva redatto un testamento olografo lasciando il suo patrimonio a me come unico fratello. Io ho fatto pubblicare il testamento da un notaio per utilizzare l’immobile come mia prima casa. Ora la moglie pretende la legittima che sembra, a quanto dice lei, le spetta sull’immobile, impugnando il testamento. Ho una possibilità di mantenere le volontà del de cuius senza che io abbia a preoccuparmi delle sue pretese?

L’unica possibilità è tenere la casa ma liquidare in denaro alla moglie la parte che è stata lesa dell’eredità, oltre al diritto di abitazione che eventualmente le spetta per legge.

La moglie, infatti, è una erede necessaria del marito, questo significa che non può essere completamente «diseredata», ma può esserlo solo nell’ambito della quota disponibile. Secondo l’art. 540 del codice civile, infatti, «a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge».

Questa stessa disposizione prevede poi il diritto di abitazione sulla casa familiare del coniuge superstite, a prescindere dalla proprietà, ma mi pare che nel tuo caso non sia applicabile dal momento che i coniugi si erano trasferiti in un’altra casa e quindi quella in questione non era più quella familiare.

Va precisato che il testamento, sia pur se viziato da queste circostanze, è valido ed efficace. Dovrà essere la moglie ad impugnarlo con azione di riduzione, entro i 10 anni dall’apertura della successione

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una madre può lasciare per testamento la sua casa ad uno solo dei tre figli?

Una madre lascia in eredità un appartamento e solo questo. Gli eredi sono i tre figli ma uno di essi è legatario attraverso un testamento olografo, senza difetti di forma e contenuti, dell’intero appartamento. Trattandosi, l’eredità, del solo appartamento che si identifica con il legato, è vero che la legittima degli altri due fratelli è totalmente lesa e che il testamentario risulta unico proprietario dell’immobile?

Gli altri due fratelli possono impugnare il testamento chiedendo la riduzione della disposizione testamentaria (non importa a questo fine che si tratti di un legato o della nomina di erede) in modo che le quote siano rideterminate secondo le regole previste per la successione necessaria, che riservano ai figli, quando sono più di uno come in questo caso, i 3/4 dell’eredità.

Dividendo, pertanto, l’eredità in 4 parti, il figlio a favore del quale è stato disposto il legale otterrà 2/4, di cui uno per effetto delle disposizioni in materia di successione necessaria, mentre l’altro per effetto della parte residua ancora valida della disposizione testamentaria della madre, incidente sulla «quota disponibile», mentre gli altri due fratelli riceveranno 1/4 ciascuno, in virtù appunto delle regole sulla successione necessaria.

Ovviamente sono possibili soluzioni negoziali, tipicamente il fratello che ha ricevuto il legato può liquidare agli altri due fratelli una somma corrispondente ad 1/4 del valore dell’immobile, previa stima a cura di un tecnico di comune fiducia.