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Mia sorella non paga più: che faccio?

Io e mia sorella abbiamo firmato anni fa, nel 2006, per l’apertura di un conto corrente per i genitori, io intestatario e lei garante, due anni fa abbiamo scoperto di essere segnalate alla banca d’Italia perché i miei genitori non hanno mai chiuso il conto e le spese sono salite per il un tot di quasi 5mila€. Abbiamo fatto le rate da 100€ l’una, 50 io e 50 mia sorella perché pagando avremmo la liberatoria da questo debito. Sono mesi che mia sorella non sta pagando la sua metà come da accordi visto serve anche a lei la liberatoria, e io sono fuori di 400€ perché ho sempre continuato a pagare. Ora mi ritrovo che il marito è senza lavoro e io non lavoro ma di darmi i miei soldi non ci pensano proprio. Posso fare causa? Premetto che mia sorella, il garante, abita coi miei genitori, lei lavora e i miei genitori percepiscono la pensione. Come posso muovermi per recuperare i miei soldi ed avere la sicurezza di avere le ultime rate?

Se hai un accordo scritto firmato sia da te che da tua sorella che prevede la restituzione in quote uguali, puoi esercitare nei confronti di tua sorella l’azione di regresso, per avere la metà di quello che sei stata costretta a pagare, cioè – diciamo – la sua quota.

Se invece questo accordo non ci fosse, la cosa sarebbe più problematica, perché l’intestataria del conto eri tu, mentre lei faceva solo da garante, senza essere coobbligata e si tratta quindi di una cosa diversa.

Prima di vedere se e come procedere, insomma, la situazione deve essere un attimo approfondita.

In ogni caso, sin da ora, e anche prima di fare l’approfondimento di cui sopra, puoi far spedire una diffida da un avvocato a tua sorella con la richiesta di riprendere a pagare la sua parte e di saldare anche gli arretrati.

Se vuoi incaricarmi di seguirti in questa posizione, spendendo anche subito la diffida, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

Ti lascio alcuni consigli finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

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Fideiussione di qua, fideiussione di là…

vorrei sapere se le polizze fideiussorie e/o anche fideiussioni bancarie emesse per un determinato contraente a favore di un ente pubblico (es. dell’agenzia delle dogane) possono essere legalmente utilizzate per assicurare debiti, e quindi in caso di necessità escutere, che sorgano a carico di soggetti diversi dal contraente della polizza fideiussoria / fideiussione e se esistono delle clausole da inserire che possono consentire questa tipologia di utilizzo a favore di soggetti diversi.
Mi risulterebbe infatti che la fideiussione, e per analogia la polizza fideiussoria (assicurativa) sono contratti di natura personale e non reale, e quindi sono utilizzabili dall’ente beneficiario oltre che nella specifica casistica (causale) indicata nel contratto, anche per il soggetti (od i soggetti?) indicati nella polizza stessa.

Non capisco il senso della domanda, che, purtroppo, anziché partire, come consiglio da anni di fare, dalla descrizione di un problema concreto, cosa che avrebbe probabilmente consentito di capire quello di cui si stava parlando, è stata formulata in astratto, come se il diritto vivesse in un mondo a sé e non, invece, in relazione ai problemi cui deve offrire una soluzione.

Il punto è che la fideiussione è sempre una forma di garanzia con la quale appunto si garantisce l’adempimento di debiti altrui.

Chi presta fideiussione – che, come hai giustamente detto, può essere chiunque, da una persona ad una banca ad una compagnia di assicurazione – si impegna a pagare al posto del debitore principale qualora questi non provveda, per un singolo debito o per tutte le sue esposizioni debitorie (fideiussione omnibus).

Ora, che senso avrebbe fare una fideiussione verso Tizio e poi anche Caio e chiedersi se ciò avrebbe valore, dal momento che Sempronio, il garante, potrebbe fare due fideiussioni, una verso Tizio e una verso Caio?

Probabilmente una ragione ci sarà, ma se nella formulazione della domanda non la indichi purtroppo non me la posso inventare. Fatto sta che, così come è formulata, è una domanda incomprensibile.

Ti consiglio di acquistare una consulenza per poter parlare di persona, o tramite telefono, con un avvocato e chiarire meglio quali sono le tue esigenze a riguardo. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Faccio da garante per ex moglie: come mi tutelo?

devo fare da garante alla mia ex moglie (madre di mio figlio di 4 anni) per l’acquisto di una casa dove andrà ad abitare con mio figlio e con la quale abbiamo fatto una separazione consensuale che prevede un riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile di 400 euro e che lei vada ad abitare con mio figlio nella nuova casa. Come posso tutelarmi qualora lei in futuro diventasse inadempiente? Posso fare ad esempio una scrittura privata? Che mi consigliate di fare?

Se l’operazione viene svolta come avviene di solito in casi del genere, tu dovresti comparire come fideiussore nel contratto di mutuo stipulato per atto pubblico davanti ad un notaio.

In queste condizioni, non avrebbe alcun senso fare una scrittura privata a parte, dal momento che risulta già da un atto avente maggior valore di prova, l’atto pubblico stipulato davanti ad un notaio, che tu intervieni nel mutuo non in qualità di co-mutuatario, bensì di garante.

Da questa qualità di fideiussore, o garante, discende direttamente per legge che, se il mutuatario, cioè la tua ex moglie, non paga il mutuo e la banca chiede a te il pagamento nella tua qualità appunto di garante e tu effettivamente paghi, poi hai un’azione di regresso nei confronti della tua ex moglie per quello che sei stato costretto a pagare.

A questo punto, piuttosto, il problema potrebbe essere quello della solvenza della tua ex moglie, come spiego meglio nella scheda sul recupero crediti, che ti invito a leggere con attenzione, mentre a livello documentale, come contratto, non credo ci sia molto altro che si possa fare.

L’unica cosa che ti consiglierei è quella di far vedere ad un avvocato il testo del contratto di mutuo che andrai a sottoscrivere insieme alla tua ex moglie, in modo da verificare bene ed in concreto che il quadro sia effettivamente quello sopra delineato e non vengano impiegate formule o clausole che potrebbero far pensare, anche solo in parte, a conclusioni diverse. Se vuoi far fare a noi questo lavoro di controllo, assistenza e consulenza, puoi acquistare una consulenza dalla voce apposita nel menu principale del blog.

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CTU: se una parte non lo paga, paga tutto l’altra?

mio padre ha attualmente in corso una causa con un architetto che a seguito di lavori svolti presso la sua abitazione, ha provato ad estorcergli 6mila€. Nel corso della causa il giudice ha nominato un perito che ha effettuato una perizia presso l’abitazione di mio padre ed al seguito di quest’ultima si è visto richiedere dal tribunale il pagamento di € 900 quale somma dovuta al perito. Mio padre ha regolarmente pagato entro i termini prefissati, ma pochi giorni dopo è stato contattato dalla banca perché il tribunale ha eseguito un pignoramento di €2900 e rotti in quanto la controparte non ha pagato il perito, essendosi dichiarata nullatenente (un architetto che gira con un mercedes da 90 e più mila €). Vorrei sapere se questa cosa fatta dal tribunale è giusta e se ci sono mezzi per opporsi al pignoramento. Di certo sto vivendo in prima persona lo schifo del sistema giudiziario italiano.

La giustizia di questa cosa ognuno deve valutarla da sé, qui non discutiamo, generalmente, di cosa è giusto o meno, ma di quello che è legittimo o illegittimo, cioè previsto e consentito dalla legge, o meno, a prescindere dall’eventuale giustizia o ingiustizia.

A questo riguardo, ti devo dire che la cassazione, ad esempio, ha più volte ribadito la regola secondo cui l’obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d’ufficio, o CTU, ha natura solidale ex art. 1294 c.c., in considerazione del fatto che la sua prestazione viene svolta nell’interesse di tutte le parti del giudizio (Cass, n. 6199/96 ed altre ivi citate; 2262/04; 17953/05; 20314/06; 23586/08).

Quando una obbligazione è solidale, il creditore, nel nostro caso il CTU, può richiedere l’intero pagamento ad uno qualsiasi dei condebitori, mentre saranno poi i condebitori a regolare gli obblighi tra loro mediante l’esercizio dell’azione di regresso.

Quando in una obbligazione ci sono più debitori, peraltro, la solidarietà è la regola e la soluzione diversa, che si chiama parziarietà, rappresenta l’eccezione; un esempio di obbligazioni parziarie sono quelle successorie: qui il creditore può chiedere ai singoli eredi solo la rispettiva parte di ciascuno di essi e non l’intero.

Quindi tutto quello che è accaduto è legittimo ed è previsto così perché il CTU, che viene chiamato a prestare la propria opera lavorativa all’interno di un processo senza avere alcuna colpa di eventuali malefatte compiute dall’uno o dall’altra parte, è bene che abbia le maggiori garanzie possibili di ricevere il proprio compenso, anche perché, come ricorda la cassazione, lui lavora cercando di agevolare l’accertamento della verità, cosa che dovrebbe essere nell’interesse di entrambe o tutte le parti del giudizio.

Sotto un altro profilo, comunque, tuo padre non avrebbe dovuto apprendere del pignoramento dalla telefonata della banca, perché, se è vero che il decreto di liquidazione del CTU è titolo esecutivo, è anche vero che la notifica del precetto resta pur sempre necessaria. Tuo padre, dunque, prima del pignoramento avrebbe dovuto ricevere la notifica del precetto. Se l’ha ignorata, purtroppo, deve imputare a sé l’aver fatto andare avanti il pignoramento, con la successiva crescita esponenziale delle spese legali e correlativa figura non eccezionale con la banca.

Per quanto riguarda la causa attualmente pendente, direi che sarebbe stato meglio procedere, in un caso del genere, con un ricorso ex art. 696 bis cpc per CTU preventiva, ma ormai il discorso, essendo la CTU stata fatta, è superato.

Potete valutare l’azione di regresso nei confronti dell’architetto, e magari un esposto disciplinare, per dire di più bisognerebbe vedere la documentazione del pignoramento e quella anteriore e successiva.

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Accettazione eredità del minore: occorre beneficio di inventario?

a mio figlio è morto suo papà essendo l’unico erede prende liquidazione, soldi della banca e la macchina del suo papà, sono andata tramite avvocato e il giudice ha dettato la sentenza di fare una parte con vincolo pupillare, volevo chiedere è obbligo che io devo fare l’inventario tramite notaio?

L’inventario, nel caso di accettazione di un’eredità da parte di un minore, deve essere sempre fatto o, detto in altri termini, un minore può accettare un’eredità solo con beneficio d’inventario.

Questo non deriva dal vincolo pupillare imposto dal giudice tutelare, ma da una disposizione di ordine generale contenuta nel codice civile che ha l’evidente funzione di tutelare il minore che, in vicende come queste, è considerato un soggetto debole, anche alla luce della considerazione per cui non si sa mai con precisione cosa compone l’asse ereditario, soprattutto quanto a passività.

L’inventario può essere svolto da un notaio o dal cancelliere del tribunale delegato dal giudice. Entrambe queste figure svolgono malvolentieri un’attività noiosa, lunga e complicata come quella dell’inventario dei beni ereditari, ma più malvolentieri di tutti sicuramente il notaio che solitamente si occupa di cose molto più piacevoli e remunerative.

Devi comunque trovare un modo per realizzare questo inventario, magari tramite un notaio che nonostante tutto può essere disponibile a fare volentieri un compito come questo.

Ti suggerisco anche di provare a chiedere qualche consiglio direttamente in cancelleria.

Se vuoi approfondire ulteriormente, anche se non credo che ne possa valere la pena, puoi acquistare una consulenza dall’apposita voce nel menu del blog. Ti consiglio di iscriverti alla newsletter del blog, o al gruppo Telegram, per non perderti altri articoli interessanti come questo.

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Anomalie bancarie: come procedere.

Ho bisogno di sapere si vi occupate di diritto bancario, mi hanno pignorato tutto quello che avevo, nonostante avessi speso una valanga di denaro x legali disonesti che si sono dimostrati solo dei sciacalli. Avevo una piccola azienda di termoidraulica che dava lavoro a 15 persone, durante la crisi ho cercato di resistere pagando gli stipendi, ma alla fine ho dovuto lasciare tutto x le banche che chiedevano il rientro immediato, da quel momento mi hanno rovinato, segnalazioni e chiusura dei c/c. Inoltre il capannone in leasing con la xxx bank ben nota x i raggiri da loro applicati ho dovuto restituire con delle opere di miglioramento non riconosciute. Mi chiedevo se potreste controllare i c/c e contratti di leasing, se possiamo recuperare qualcosa, ho fatto fare delle pre-analisi dove si riscontrano delle irregolarità come usura e anatocismo. Ripeto non ho più disponibilità economiche.

Ci occupiamo regolarmente di anomalie bancarie.

Il metodo che seguiamo, grossomodo, è il seguente:

A) Valutazioni preliminari o «preperizia». Facciamo innanzitutto una valutazione preliminare, per vedere se nel caso in questione ci sono probabilmente gli estremi per un’azione di restituzione e/o risarcimento da anomalie bancarie. Questa fase è gratuita.

B) Perizia vera e propria più apertura della vertenza con lettera o diffida alla banca. Si procede a questa fase solo se la valutazione precedente è positiva, ovviamente. In questo caso viene redatta una perizia più approfondita e dettagliata, che indica la somma che in ipotesi la banca sarebbe tenuta a restituire e se ne fa la richiesta con una lettera ufficiale dello studio legale. Questa fase, purtroppo, è a pagamento. Si può valutare anche un compenso a percentuale, se le valutazioni preliminari lo consentono: questo bisogna valutarlo caso per caso.

C) Nel caso in cui l’istituto bancario cui è stata richiesta la restituzione non vi provveda spontaneamente, o in modo integrale o mediante un accordo raggiunto con una breve trattativa, bisogna procedere alla gestione giudiziale della vertenza. Per questo tipo di cause, è prevista la mediazione obbligatoria, che può essere una buona opportunità per definire la vertenza, se coltivata bene. In alternativa, oppure in seguito, si può fare (noi lo facciamo spesso), un ricorso ex art. 696 bis per CTU preventiva, per maggiori dettagli sul quale ti rimando alla relativa scheda. Dopo la mediazione e/o la CTU preventiva, se ancora la vertenza non è stata definita, si deve fare la causa di merito, nelle forme del rito ordinario o, specialmente se è stata fatta la CTU preventiva, in quelle del 702 bis. Anche qui si valuta caso per caso. Qui si parla di molta attività, molto lavoro da svolgere, di solito a pagamento, sulla base di un previo preventivo valutato dal cliente; anche qui si può valutare un compenso a percentuale, ma considera che anche nel caso del compenso a percentuale le spese documentate sono sempre a carico del cliente.

Come vedi, questo tipo di vertenze sono affrontate con un principio di gradualismo e cercando di svolgere solo l’attività e il lavoro effettivamente necessari per portarle a termine, passando alla fase successiva solo nel caso in cui non si sia riusciti a gestire la vertenza in modo adeguato in quella precedente.

Considera che se hai subito pignoramenti probabilmente l’istituto di credito aveva a suo tempo ottenuto decreti ingiuntivi che sono poi divenuti definitivi per mancata opposizione o rigetto della stessa o anche solo provvisoriamente. Quello che importa capire al riguardo è che la questione che andresti a sollevare nei confronti della banca è nuova e non può con molta probabilità cambiare l’esito dei procedimenti già pendenti, ma solo, nel caso di accoglimento, determinare un credito a tuo favore nei confronti della banca stessa.

Un altro istituto che puoi valutare è la composizione della crisi da sovraindebitamento, su cui rimando per maggiori dettagli alla scheda relativa.

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La banca può vendere la mia casa?

Salve. Ultimamente non si sente parlare altro che del decreto che deve recepire la direttiva europea riguardo i contratti di credito, attualmente al vaglio della Camera. A preoccuparmi sarebbe l’eliminazione delle procedure di esecuzione immobiliare. Rischio davvero di perdere la casa senza avere un processo?

Bolle nel pentolone questo decreto, che desta preoccupazione per molti. In pratica la Banca e debitore, richiedente mutuo, al momento della sottoscrizione della richiesta di credito (in realtà anche in caso di finanziamento già in corso) possono concordare che in caso di inadempimento, cioè se il debitore non paga le rate del mutuo, il trasferimento del bene, oggetto di garanzia, comporta l’estinzione del debito. Ovvero? in caso di mancato pagamento di 7 delle rate del mutuo viene conferito potere alla banca di mettere in vendita l’immobile, oggetto di garanzia, al fine di trarre dalla vendita le somme che le siano dovute.  Palese che eventuali eccedenze saranno corrisposte al debitore.

E se non se ne ricavasse somma sufficiente alla copertura del credito? Il debitore sarà onerato alla restituzione del residuo dopo sei mesi a far seguito dalla conclusione della vendita.

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Fideiussione: la banca può chiedermi soldi dopo che sono uscito?

ci è arrivata dalla banca una lettera in cui mio marito risulta essere ancora all’interno di una ditta x una quota del 24% e quindi con firme annesse, MA LUI DA QUESTA AZIENDA NE è USCITO NEL 2009 e ha firmato delle carte sia in banca e nella ditta ma di questi documenti nessuno sa niente e non vogliono dar assolutamente niente nessuno, e gli avevano detto che le firme cadevano dopo 6 mesi.
oggi ci troviamo in una difficolta unica con 3 figli un mutuo di casa un fallimento azienda e io disoccupata in piu’ la banca ci chiede a noi di rientrare senza andare da prima chi ha il max delle quote e dagli altri soci.
noi ci siamo trovati che dal 2009 nesuno e compreso la banca non ci ha mai inviato estratti conto della ditta niente di niente.

Purtroppo, non è sufficiente uscite da una società, azienda, ditta o quel che ti pare per non rispondere più dei debiti che erano maturati durante il periodo in cui se ne faceva parte.

Soprattutto, se tuo marito aveva firmato, come mi sembra l’ipotesi più probabile, delle fideiussioni, da queste lo stesso si sarebbe potuto liberare solo con il consenso della banca stessa, che di solito viene rilasciato raramente e comunque solo a fronte di un rientro completo del debito.

È evidente che con questi «documenti di cui nessuno sa niente» nemmeno noi possiamo farci niente. Era vostro onere conservarne con cura una copia successivamente alla firma, non avendolo fatto potete tentare solo con una richiesta di accesso al fascicolo, che vi consiglio di inviare tramite legale e non in proprio per darle più chances di efficacia.

In mancanza, comunque, di altre soluzioni purtroppo l’unico approccio consigliato è quello negoziale; da valutare anche, siccome accenni ad una situazione di esposizione abbastanza complessa, il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

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Se non posso più pagare il mutuo che cosa posso fare?

Siamo di origine Turchia e da 10 anni siamo in Italia, nel 2005 miei genitori hanno fatto un mutuo per comprare una casa. Abbiamo pagato le rate per 5 anni, 1 anno di sospensione del mutuo e da 1 anno che non riusciamo a più pagarle. Miei genitori sono disoccupati, stiamo lavorando solo io e mio fratello. Quelli della banca riescono prendere una parte del nostro stipendio? Sicuramente un giorno (non lo so neanche il tempo) la casa verrà pignorato e messa all’asta. Nel caso che la casa viene venduta ad un cifra più bassa di quello che devono pagare; cosa succede? Dopo entra in gioco Equitalia? Finchè ci siamo nella stessa casa, ci tocca anche a noi di pagare qualcosa? Miei pensano di tornare nel paese d’origine, cioè in Turchia. Sapendo che Turchia non fa parte di UE riescono pignorare gli immobili che hanno li?

Nel momento in cui il numero di rate non pagate diventa pari o superiore a 7, la banca può chiedere lo scioglimento del mutuo e quindi la restituzione di tutta la somma che vi aveva prestato a suo tempo, meno le rate nel frattempo pagate.

In quel momento, non avrete la possibilità di pagarla, per cui la banca vi farà un decreto ingiuntivo, che sarà inutile opporre perché la legge è dalla parte della banca.

Con quel titolo, diventato definitivo o anche provvisoriamente esecutivo, la banca potrà sottoporre a pignoramento la casa che avevate comprato col mutuo che essa stessa vi aveva concesso e sulla quale grava l’ipoteca.

Da qui in poi quel che può succedere è molto diverso e bisogna seguire la situazione per capire come si può evolvere o meno.

Certo che se residuassero ragioni di credito della banca anche dopo la vendita all’asta dell’immobile, ad esempio perché venduto ad un prezzo di molto inferiore a quello di mercato, la banca potrebbe sempre agire nei confronti dei tuoi genitori, anche su beni che si trovano in Turchia, non avendo nessun valore ostativo il fatto che la Turchia non si trovi in Unione Europea purtroppo.

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Se la banca non mi avverte della situazione del conto di mia madre deceduta devo pagarne i debiti?

Mia madre, morta due anni fa, aveva acceso un conto corrente bsncario presso cui veniva accreditata la pensione; e su questo cnto corrente mi aveva delegato ad effettuare operazioni. Alla sua morte nessuno ci aveva detto che avremmo dovuto dichiarare la sua morte e chiudere il conto corrente, per cui da 500 euro circa di debito che aveva, siamo arrivati a circa 4000 euro. Questo è stato comunicato dalla direttrice della banca per interposta persona a mio fratello che poi ovviamente lo ha riferito a me. La nostra domanda è la seguente: dobbio pagare noi questo importo alla banca? Tenga presente (non so se questa informazione pissa servire ma la informo ugualmente) che mia madre era usuafruttuaria di una casa e alla sua morte io e mio fratello siamo divenuti proprietari ognuno del 50% dell’immobile.

Potrebbe esserci un problema di buona fede durante l’esecuzione del contratto, cioè si potrebbe sostenere, sotto certi profili, che la banca, in virtù del passaggio successorio, avrebbe avuto l’onere, se avesse voluto comportarsi in buona fede, di avvertire gli eredi della situazione debitoria della de cuius, in modo da mettere gli eredi in condizione di prendere provvedimenti.

Però è anche vero che solitamente sono gli eredi stessi che si premurano di controllare lo stato delle consistenze bancarie, specialmente quando i successori sono i figli stessi della de cuius, con un pieno rapporto di familiarità.

In definitiva, non credo che ci possa essere una posizione utilmente coltivabile da questo punto di vista.

Ovviamente, essendo eredi dovete pagare i debiti di vostra madre.