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Fornitura intestata al proprietario: chi la paga?

Ho ereditato un appartamento da mio padre deceduto nell’anno 2009. L’apertura di successione è stata fatta nell’anno 2010. Ho locato tale appartamento fino al 2017, anno in cui l’ho venduto. In questi anni in cui l’appartamento era locato l’utenza per i consumi idrici è sempre rimasta intestata a mio padre. L’inquilino negli anni 2016 e 2017 non ha pagato le bollette. Ora il gestore mi chiede il pagamento di tali consumi che non posso chiedere all’inquilino, tra l’altro moroso di diverse mensilità del canone di locazione, perchè nullatenente.
Ho letto da qualche parte che non sarebbero imputabili agli eredi le bollette riferite ad anni successivi al decesso dell’intestatario. Se è vero mi può dare i riferimenti giuridici?

Nel momento in cui si è aperta la successione di tuo padre, con successiva tua accettazione dell’eredità, come si può desumere dall’acquisto della proprietà, tra le altre cose, dell’appartamento, si è determinata confusione tra i vostri due patrimoni.

Per questo motivo, l’utenza per la fornitura di acqua è come se fosse stata intestata a te. Tale contratto, infatti, se era intestato a tuo padre, per effetto della successione è venuto ad essere intestato in capo a te. Avresti dovuto effettuare la disdetta dell’utenza, pretendendo dall’inquilino la voltura della medesima.

Non avendo fatto la disdetta, ora la società fornitrice può legittimamente chiedere il pagamento delle bollette insolute nei tuoi confronti. Resta da valutare solo l’eventuale prescrizione, che da codice civile era di cinque anni, mentre per la legge di bilancio 2018 è stata abbreviata a 2 anni.

Non credo che possa valer la pena approfondire, ma se vuoi procedere ugualmente valuta l’acquisto di una consulenza.

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Ritardo nei canoni locazione commerciale: che succede?

il locatore del locale commerciale dove siamo da 11 anni mi ha inviato una email intimandoci a tornare regolari al pagamento (nel contratto si paga entro il 5 del mese, noi pagheremo il canone anticipato di Novembre (scadenza contrattuale 05.11.18) il 10 Dicembre, avendo anticipato al locatore copia della contabile del bonifico)…
Ci ha scritto che se dal 5 Gennaio non torneremo regolari non ci intimerà lo sfratto, ma direttamente procederà con lo sfratto esecutivo
Fino a quanti gg di ritardo potremmo ritardare il saldo del canone di locazione per non ricevere l’intimazione allo sfratto? E dopo l’intimazione, si potrebbe estinguere la convalida dello sfratto saldando l’arretrato con le spese legali? Infine, la carenza della sottoscrizione di una eventuale polizza obbligatoria è motivo di risoluzione del contratto? Da notare che altri inquilini non hanno sottoscritto questa polizza, e non hanno ricevuto questa lettera…

La presunta differenza tra intimazione di sfratto e sfratto esecutivo diretto non ha alcun senso, non so che cosa vi abbia scritto in effetti.

Ad ogni modo, lo sfratto può essere intimato quando la morosità supera l’importo di due mensilità di canone, mensilità che può essere dovuta anche per oneri accessori e non per il solo canone, e ciò dal giorno stesso in cui la morosità arriva ad avere questo ammontare, senza che siano previsti termini di alcun tipo.

Una volta che lo sfratto sarà stato intimato, non sarà più possibile alcuna forma di sanatoria. Nelle locazioni commerciali, non è previsto il termine di grazia. Inoltre, anzi soprattutto, vale il principio della cristallizzazione dell’inadempimento, per cui se anche pagate tutti gli arretrati dopo la notifica dello sfratto, lo sfratto viene poi comunque convalidato e dovete rilasciare l’immobile.

In conclusione, se superate le due mensilità di morosità potete ricevere una sfratto contro cui poi potrebbe non esserci rimedio, se non negoziale.

Nel caso, invece, vi rendeste morosi ma non di due mensilità, potreste sempre ricevere un decreto ingiuntivo per il pagamento.

Per quanto riguarda la polizza, bisognerebbe esaminare il contratto. Se questa fosse prevista a pena di risoluzione, la risoluzione non potrebbe tuttavia essere richiesta con lo sfratto, ma con un procedimento per rito locatizio.

Valuta, se vuoi approfondire, di acquistare una consulenza.

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Allagamento della casa: devo ancora pagare il canone?

Sono in affitto da un anno e mezzo contratto regolare 3+2.La scorsa settimana il mio appartamento si è allagato.E’ venuto a controllare il tubista del condominio e ha detto che è entrata acqua dalle grondaie tutto questo dopo una forte nevicata.Io ho tutte le pareti bagnate per tutta casa fino alle prese dal quel giorno mi sono dovuta trasferire per l’umidità che c’è, inoltre la mia padrona di casa pretende che io tenga i termosifoni accesi 24 ore su 24 per far asciugare.Posso chiedere risarcimento danni per eventuali bollette alte del gas e per non poter usufruire dell’immobile pagando il canone regolarmente e se si a chi al condominio o alla mia padrona

Sicuramente c’è stata una grave limitazione del godimento dell’immobile. In questo caso, hai diritto ad una riduzione del canone e/o risarcimento del danno.

Il soggetto cui devi rivolgerti è sempre il locatore, che ha comunque l’obbligo di mantenere la cosa in stato da servire all’uso cui è destinata e che potrà poi se crede rivalersi sull’«effettivo responsabile» cioè il condominio o il proprietario dell’altra parte in cui si può identificare la causa del problema – nel tuo caso, trattandosi di grondaie, direi si tratti di parti comuni e quindi direi proprio il condominio.

Il consiglio in questo caso è evitare atti unilaterali come interruzioni sic et simpliciter del pagamento del canone, che potrebbero di fatto dare problemi, e di cercare un accordo con la proprietà per venirsi incontro sul punto.

Se un accordo fosse difficile o impossibile, ti consiglio di rivolgerti ad un avvocato, ma stai bene attenta in questo caso alle spese legali perché trattandosi di una semplice locazione non vale proprio la pena spendere più di tanto, a meno che tu non abbia una polizza di tutela legale. Chiedi comunque sempre un preventivo.

quando un locale viene chiuso dall’ASL per mancato funzionamento della canna fumaria

mi e’ stato rigettato un ricorso per sospensione alla provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di circa € 17000,00, con la motivazione che il conduttore non può astenersi di versare il canone unilateralmente ,anche, nel caso in cui si verifichi una riduzione o diminuzione del godimento del bene anche quando il fatto e ricollegabile al locatore , ma e’ legittima la sospensione solo quando viene a mancare completamente la controprestazione del locatore ( v. cass. 261/2008 e 24799/2008) . IO adesso, vi chiedo, se la chiusura documentata da parte del ASL del locale da me svolto dal 2001 , con motivazione della mancata aspirazione dei fumi nella cucina avvallata da una c t u dello stesso tribunale dove attesta i lavori e STROZZAMENTO della canna fumaria all’altezza del primo piano ( abitata dalla locatrice) PER L’ ISTALLAZIONE di un termo camino , E’ PROVA DI UNA TOTALE MANCATA CONTROPRESTAZIONE DA PARTE DELLA LOCATRICE . E COSA FARE ADESSO CON il mio avvocato visto che il mutamento del rito fissa la prossima udienza tra 5 mesi ed io ho un ingiunzione provvisoria esecutiva sulle spalle ? DA SOTTOLINEARE CHE I TRE RICORSI FATTI PER CONVALIDARE LO SFRATTO DA PARTE DELLA LOCATRICE SONO STATI VANI PERCHÉ TRE GIUDICI DIVERSI HANNO DETTO CHE LA SOSPENSIONE DEL CANONE ERA LEGITTIMO DA PARTE DEL CONDUTTORE ECCO PERCHÉ LA CIFRA E’ ARRIVATA A 17000.

Bisognerebbe conoscere il caso più in dettaglio, e leggere la CTU, per poter dare qualche indicazione più precisa. Da quanto riferisci, la tua posizione non sembra priva di più di una ragione, ma c’è da dire che in sede di decisione circa la sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo le valutazioni da parte dei giudici non sono quasi mai, purtroppo, molto approfondite.

Adesso, essendo stata rigettata l’istanza, purtroppo devi pagare, mentre recupererai eventualmente quanto corrisposto al termine della causa.

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il creditore è obbligato a rilasciare quietanza?

sono uno studente che abita in un appartamento con affitto in nero dal 2006. In questa appartamento prima di me abitavano 2 ragazze da parecchi anni che probabilmente al inizio avevano un contratto regolare pero da tanti anni non registrato.Ho abitato per il primo anno con queste ragazze e poi fino ad oggi sono passati altri 2 coinquilini.In tutti questi anni la proprietaria firmava delle ricevute scritte a mano da me dove era scritta chiaramente la somma,la data ed i nomi dei locatari ma dal 2010 che una delle due camere è rimasta vuota,io ho continuato a pagare la meta del canone(cioè la parte che mi corrispondeva) ma lei si è rifiutata a firmarmi la ricevuta. Ho cmq una registrazione del dicembre scorso dove si evince che lei ha incassato un affitto.Nel 2008 la padrona ha provveduto a dichiarare la mia presenza nell’appartamento in questura come ospite ed ho ottenuto la residenza. Le utenze gas,luce sono a nome suo xo ne sono in possesso di tutte in originale visto che le pago io. L’utenza telecom fino al 2010 stava a nome dell’ altro ragazzo(mai dichiarato in questura,ne stipulato contratto) che abitava con me,poi è passata a nome mio.Negli ultimi mesi ho avuto dei problemi con la proprietaria che mi ha minacciato di sfratto.Devo rimanere ancora in casa fino a fine anno. Se esiguo una ricevuta e la signora non la firma io posso non pagarla? Puo sfrattarmi o correrebbe rischi grossi?

Il codice civile prevede, come regola generalissima, che il creditore debba rilasciare regolare quietanza al momento in cui viene saldato dal debitore. Ovviamente, non puoi rifiutarti di pagarla così semplicemente, perchè se poi lei sostiene che tu non le hai mai offerto il pagamento tu non hai nessuna prova per dimostrare il contrario. Devi mandarle una raccomandata con l’offerta del pagamento, chiedendole di indicarti il giorno, ora e luogo in cui potrai provvedere a pagare, specificando che per quel giorno richiedi che venga rilasciata regolare ricevuta. Oppure puoi pagare anche tramite bonifico bancario, ma il sistema della diffida tramite raccomandata è preferibile.

Per quanto riguarda il fatto che il contratto non è stato registrato, i rischi della locatrice sono abbastanza consistenti sia per quanto riguarda eventuali sanzioni sia per quanto riguarda i rapporti con te come conduttore.