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Diffida per rifacimento del tetto: che fare?

Sono in alterco con un mio parente per un tetto che si deve ripristinare. Vengo al sodo. Dopo la morte dei miei suoceri abbiamo diviso l’immobile. A me è toccato il piano dove abitava mia suocera che era fornita di tutte le utenze. Il mio parente cioè il figlio abitava all’ultimo piano ma non aveva le utenze perchè usufruiva degli stessi contatori che erano allocati nell’appartamento dove abitava mia suocera. Dopo che abbiamo fatto l’atto e mi ha dato la chiave dell’appartamento con grande stupore notai che nell’appartamento mancavano tutte le utenze. Praticamente si è fatto la voltura di tutte le utenze trasferendoli nel suo appartamento senza dire niente a nessuno principalmente a me. Io ho dovuto fare tutti gli allacciamenti delle utenze con una spesa non indifferente. Adesso mi fa pervenire una diffida da un avvocato per il rifacimento del tetto.

Se hai già ricevuto una diffida da parte di un avvocato, è pressoché d’obbligo che tu metta la materia in mano prima possibile ad un tuo avvocato di fiducia, per confezionare una risposta adatta, ma soprattutto per gestire la situazione con la strategia migliore.

Detto questo, in generale la questione dei contatori è e resta una questione diversa da quella del tetto, che evidentemente, almeno a giudizio del tuo parente, abbisogna di interventi di manutenzione, riparazione, rifacimento e così via.

Questa richiesta ovviamente non la puoi paralizzare sostenendo che in passato sono stati fatti degli illeciti riguardo le utenze, ma intanto devi valutare la situazione del tetto, anche perché potrebbero derivarne problemi anche di sicurezza, sia vostra come condomini sia di eventuali terzi.

Tutto quello che puoi fare, sempre che la questione riguardante le utenze sia fondata, sarà richiedere un risarcimento danni, coltivando una vertenza a parte, la cui opportunità e convenienza potrai valutare con il legale che sceglierai intanto comunque per la questione del tetto.

È importante capire che non si può operare compensazione di somme di denaro finché le somme che si vorrebbero mettere in compensazione non sono state entrambe liquidate, cioè determinate nel loro preciso ammontare, salvo che non si raggiunga, a riguardo, un accordo.

Anche per il raggiungimento di un accordo, tuttavia, credo che sia per te assolutamente indispensabile l’assistenza di un avvocato o, tutt’al più, di un mediatore.

Se vuoi un preventivo da parte del nostro studio, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito che trovi nel menu principale del blog.

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Spese condominiali e locazione: si possono compensare col canone?

Locazione abitativa: previsto acconto di e 100/mese “su spese accessorie a carico dell’inquilino ai sensi dell’art.9 legge 392/78 salvo conguaglio a fine anno in base al consuntivo”. Dalle tabelle di ripartizione redatte dall’amministratore, finalmente ottenute, risulta un importo a mio credito negli ultimi 3 anni. Con raccomandata ho chiesto al proprietario di rendermi tale somma accompagnando la richiesta con copia delle tabelle di ripartizione da me annotate con l’indicazione, per ogni rigo, se la spesa e’ a carico mio o suo e perche’, tenendo, per prudenza, a mio carico spese potenzialmente di dubbia attribuzione. In mancanza di riscontro posso trattenere la somma dal canone di locazione per compensazione ex 1241 cc? E’ un problema il fatto che il conteggio e’ stato effettuato “da me” ed e’ quindi “di parte”? In fondo sarebbe onere del proprietario farlo per reclamare le spese e su alcune non possono esservi dubbi (es. solo il 90% delle spese di portineria e’a carico inquilino)

È sempre un problema operare la compensazione con il canone di locazione, nel senso che anche quando l’operazione sembra fondata e praticabile, il conduttore rimane esposto al rischio di uno sfratto che, per quanto magari infondato, poi deve essere adeguatamente gestito, con conseguenti potenziali esborsi in spese legali.

Tra l’altro, la debenza delle somme a titolo di rimborso non è mai così chiara come potrebbe sembrare, perché spesso ci sono voci la cui attribuibilità all’uno o all’altro soggetto del rapporto di locazione (locatore o conduttore) non è così chiara.

Per prudenza, io suggerirei di continuare a chiederne il pagamento a parte; se proprio tu volessi compensare il canone di locazione, una cosa importante da fare sia dichiarando con una comunicazione per iscritto al proprietario, da poter utilizzare qualora poi il canone ti fosse richiesto per intero con un decreto ingiuntivo oppure ti venisse intimato uno sfratto.

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Se mi danno lo sfratto per morosità mentre sto vendendo l’azienda.

Avendo un’attività di pizzeria dove le conformità non mi sono state date perchè la caldaia non è a norma,in quanto ha più di 20 anni, mi sono sostituita come clausola del contratto al proprietario,incaricando io stessa un termotecnico, nel frattempo mi arriva lo sfratto di morosità, il 16 di luglio 2013 hanno convalidato lo sfratto lo stesso senza tenere conto della clausola contrattuale, rinviando l’uscita dai locali per il 30 di settembre 2013 e un ulteriore udienza per il 14 di febbraio 2014, dove avverrà la discussione, vi chiedo, avendo una trattativa in corso per la vendita dell’attività, se accetto la proposta a cosa vado incontro,e se devo uscire il 30 settembre o mi danno del tempo, e quanto.

Intanto, per vedere quanto spazio c’è ancora per negoziare, bisogna capire se lo sfratto che ti hanno intimato è legittimo o meno. Per fare questo, bisognerebbe capire come è stata gestita, anche documentalmente, la fase in cui non hai pagato il canone: ad esempio, e tanto per cominciare, hai mandato una raccomandata alla proprietà in cui dicevi che non avresti provveduto al pagamento in quanto intendevi compensare questo debito con il credito per la sistemazione della caldaia? Ancor prima, bisognerebbe verificare se il tuo potere sostitutivo è stato esercitato in modo corretto o, al contrario, contestabile dal proprietario: anche in quella occasione era necessaria una raccomandata allo stesso per metterlo in grado di intervenire.

Una volta fatti questi accertamenti, poi, è evidente che si tratta di una situazione complessa, in cui, oltre allo sfratto già intimato, ci sono da gestire i rapporti con l’acquirente dell’azienda, per cui mi pare abbastanza sconsigliabile che tu agisca senza farti seguire da un professionista. I contenuti di una negoziazione infatti sono ben poco predeterminabili, occorre valutare volta per volta e a seconda dell’evolversi della situazione, con un occhio al diritto e un altro agli aspetti creativi della vicenda.

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l’agente di commercio può trattenere in pagamento delle provvigioni somme incassate in pagamento?

GRADIREI SAPERE SE UN AGENTE DI COMMERCIO PLURIMANDATARIO CREDITORE DI UN’AZIENDA MOROSA (CON ASSEGNI PROTESTATI) PUO’ TRATTENERE LE SUE SPETTANZE PROVVIGIONALI ARRETRATE DAGL’INCASSI DA LUI EFFETTUATI PER CONTO DELLA MANDANTE? IN CASO NEGATIVO E’ SUFFICIENTE UN’AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRITTA DALLA MANDANTE PER NON INCORRERE IN EVENTUALI PROCEDIMENTI PENALI?

Puoi farlo con l’autorizzazione scritta della mandante, che legittima la compensazione tra il tuo diritto di credito alle provvigioni e il tuo debito alla remissione in loro favore delle somme in questione.

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Una rendita erogata dall’INAIL può essere pignorata dall’INAIL stessa?

Una rendita inail del 35% erogata dall’INAIL a vita, può essere pignorata dallo stesso istituto inail per il recupero di un debito di una causa persa nei loro confronti, se è si allora in che misura?

Le rendite erogate dall’INAIL sono generalmente impignorabili, ma la domanda è sbagliata, nel senso che in questo caso, in cui creditore e debitore coincidono, il discorso non è quello della pignorabilità ma piuttosto quello della possibilità che il debito, che INAIL manifesta nei tuoi confronti per il pagamento della rendita, si estingua per compensazione, che si ha appunto quando una persona ha, nei confronti di un’altra, sia debiti che crediti ed i primi si estinguono per la parte corrispondente dei secondi.

Se Tizio, ad esempio, deve 100 euro a Caio, ma, al tempo stesso, Caio ne deve 60 a Tizio per un’altro motivo, il debito di Tizio verso Caio si estingue per compensazione per la parte corrispondente ai 60 euro e Tizio rimane debitore di soli 40 euro.

La legge, tuttavia, prevede che non siano compensabili i crediti dichiarati impignorabili (art. 1246, n. 3, cod. civ.), per cui in conclusione non credo che l’INAIL possa smettere di corrispondere la rendita avvalendosi del fatto di essere creditrice nei tuoi confronti per spese legali. Nè, sotto un altro profilo, potrebbe avvalersi dell’eccezione di inadempimento (inadimplenti non est adimplendum), dal momento che non si tratta di un unico contesto quanto al titolo, non siete cioè nell’ambito di un contratto con prestazioni reciproche.