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riflessioni

20 cose su quanto costa un avvocato.

1) In materia di compensi degli avvocati, chi non è dell’ambiente si avvicina quasi sempre ad un legale terrorizzato da risalenti e diffuse storie dell’orrore, in cui si narra come il tal dei tali, ad esempio, abbia dovuto pagare 5.000€ per una sola telefonata ad un avvocato.

2) Molte persone, che pur ne avrebbero bisogno, rinunciano addirittura a rivolgersi ad un avvocato per paura di essere dissanguate.

3) In realtà, se é vero che i servizi legali non costano poco, é anche vero che quelle storie sono vere e proprie esagerazioni, ma
soprattutto che esiste una soluzione molto semplice: acquistare sempre un servizio legale sulla base di un preventivo chiaro e magari per iscritto.

4) A Modena si dice «sta meglio un topo in bocca a un gatto che un cliente in mano ad un avvocato» – ma per fortuna non deve per forza essere sempre così ?.

5) Ogni avvocato deve dare la massima chiarezza possibile sui costi dei propri servizi al cliente: questo serve sia al cliente che all’avvocato stesso, che, se riesce a essere preciso sui costi, scopre presto di «vendere» e convertire molto di più.

6) La chiarezza, dunque, é un vantaggio sia per i clienti, che possono acquistare con tranquillità i servizi di cui hanno bisogno, sia per gli avvocati, che così trovano molte più occasioni di lavoro.

7) Una politica tariffaria professionale basata sulla chiarezza é una grande strategia di leadgeneration e marketing, come insegno agli avvocati che seguo nel mio coaching.

8) Il cliente ha diritto ad avere un preventivo scritto; in questo preventivo l’avvocato deve indicare anche, sia per obbligo di legge che deontologico, la compagnia di assicurazione che copre i suoi eventuali errori nei confronti del cliente.

9) Quasi nessun avvocato adempie all’obbligo di indicare la compagnia assicurativa nei preventivi, pur previsto da due ordini di norme, e questo è male e denota per l’ennesima volta la tradizionale sciatteria marketing-wise della categoria: offrire una garanzia serve sempre a vendere di più!.

10) I clienti ritengono che gli avvocati siano sgradevoli e
insopportabili, gli avvocati pensano la stessa cosa dei clienti ed entrambe le cose sono verissime nella maggior parte delle situazioni, tuttavia nessun rapporto, nemmeno quelli professionali, può mai basarsi sul puro antagonismo e sull’antipatia: occorre lavorare sulle cose che uniscono – i clienti devono riconoscere il valore degli avvocati e viceversa.

11) Ci sono dei temi, come la chiarezza sui costi, che sono di convenienza comune: questo è fondamentale da capire prima di tutto per gli avvocati.

12) I preventivi redatti sulla base dei parametri forensi previsti dalla legge da questo punto di vista non funzionano, perché non danno chiarezza sufficiente al cliente, che non è neanche in grado di «leggerli» adeguatamente e finisce così per non fidarsi del proprio avvocato a riguardo e ad avere sensazioni negative che certo non lo inducono a confermare.

13) Per questi motivi, non ho mai usato i parametri forensi – che rappresentano davvero il nulla, non li usano nemmeno i giudici quando fanno le loro liquidazioni – ma preferisco usare la tariffazione oraria o flat.

14) La tariffazione oraria è autoesplicativa, quella flat é un modo di tariffazione a forfait e può, ulteriormente, essere di due tipi a seconda della situazione: a corpo per l’intero lavoro o su base annuale.

15) É a corpo quando il lavoro è già determinato, ad esempio una separazione consensuale, mentre é su base annuale quando la durata é molto più incerta, ad esempio una separazione giudiziale che può durare anni.

16) Esiste anche un altro metodo tariffario che é il compenso a percentuale o parametrato al risultato, di cui parlerò meglio in un altro post.

17) In ogni caso, con questi sistemi, finalmente il cliente può sapere in anticipo che cosa va a spendere, non in modo assolutamente preciso, perché ad esempio non sai quanti anni dura una causa, ma certamente nella misura massima possibile, potendo sapere ad esempio che più di tanto all’anno non spende.

18) Se vuoi approfondire il funzionamento dei miei preventivi di tipo flat, c’è una puntata di radio solignani podcast dedicata
all’argomento che ti invito ad ascoltare, iscrivendoti ovviamente anche al podcast per ricevere automaticamente tutti i nuovi episodi.

19) I preventivi sono gratuiti, ma i preventivi si possono fare solo quando il cliente sa già il lavoro che ha bisogno di fare: se, invece, il cliente non lo sa e l’avvocato deve aiutarlo a capirlo, allora il cliente deve prima acquistare una consulenza, cioè tempo e attenzione dell’avvocato sulla sua situazione – questo è un aspetto che molti clienti non colgono, o vorrebbero non cogliere, ma é molto importante e non accantonabile. .

20) Accanto ai preventivi, ci sono una serie di servizi legali che possono essere «pacchettizzati» una volta per tutte così se il cliente sa già cosa gli serve può acquistarla direttamente senza nemmeno bisogno di chiedere prima un preventivo – nel mio sito c’è una sezione «shop» in cui ho pacchettizzato decine di servizi legali, e che incremento man mano, che appunto possono essere acquistati
direttamente.

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diritto

Quando il compenso richiesto sembra troppo.

nel 2005/06 mi sono rivolto a uno studio infortunistico per un ricorso al giudice di Pace, nel 2008 è arrivato l’assegno di 6600 € e tra avvocato, studio infortunistico e dottore mi sono stati presi 5000€ di spese e senza darmi copia del contratto e in più dandomi una fattura intestata all’avvocato invece che a me.
Mi sembra una spesa un po’ eccessiva, lei che ne dice?

È un tema di cui abbiamo parlato tante volte: per controllare la correttezza del compenso richiesto da un avvocato, o da un’azienda, bisogna vedere in concreto il lavoro che è stato fatto in relazione al caso in cui è stato prodigato.

Per fare questo controllo, peraltro, bisogna fare un altro piccolo investimento, perché anche questo è un lavoro che richiede alcune ore, essendo necessario ricostruire quello che è stato fatto di solito in alcuni anni, tant’è vero che il nostro studio ha un prodotto apposito per questo tipo di situazioni, che puoi vedere in questa scheda.

Ovviamente, puoi spendere altri soldi solo per veder confermata la correttezza del «conto» che ti è già stato presentato, naturalmente anche in questo caso potrebbe valerne la pena perché anche la serenità di sapere di non essere vittima di un’ingiustizia potrebbe giustificare la spesa.

Valuta tu cosa può essere più opportuno fare.

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diritto

Compenso degli avvocati e recupero giudiziale: come funziona?

Il pagamento dei compensi degli avvocati.

Il tema della procedura di recupero, da parte dell’avvocato, della propria parcella o compenso nei confronti del cliente non pagante non e’ materia pacifica ed e’ oggetto di interventi frequentissimi da parte della corte di legittimita’, oltre che dei giudici di merito, sempre piu’ spesso investiti della questione. anche perche’ la disciplina e’ stata oggetto di svariati interventi, statificatisi nel tempo, che hanno dato e danno luogo a numerose incertezze applicative.

Oltre ai dubbi sulle regole procedurali applicabili per il recupero di questi crediti, sono sorti e sorgono dubbi interpretativi sulla valenza probatoria della liquidazione effettuata dall’ordine di appartenenza.

Tralasciando la disciplina vigente fino all’entrata in vigore della nuova legge professionale la n. 247/2012, nonche’ le vecchie tariffe professionali, direi di partire dalla disciplina codicistica, cio’ si rende necessario per dare un ordine sistematico al tema.

I principi generali.

Ritengo sempre opportuno, anzi necessario, partire dai principi generali:

art. 2233 c.c.:
professioni intellettuali
compenso
“il compenso, se non e’ convenuto dalle parti e non puo’ essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e’ determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.
in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.”

Dunque, ai sensi della disciplina codicistica, che pone i fondamentali principi generali a cui tutte le discipline speciali soggiacciono:
1) la pattuizione del compenso professionale e’ libera – con il limite dell’importanza dell’opera e del decoro della professione – ed e’ oggetto di convenzione negoziale tra le parti, per iscritto a pena di nullita’
2) solo in via residuale e’ determinata da tariffe e/o dal giudice

È evidente che la legge professionale non ha fatto altro che riprendere, confermare e disciplinare in maniera piu’ ampia ed esplicita la disciplina codicistica:

l. 247/2012
art. 13 conferimento dell’incarico e compenso

  1. l’avvocato puo’ esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore. l’incarico puo’ essere svolto a titolo gratuito.
  2. il compenso spettante al professionista e’ pattuito di regola per iscritto all’atto di conferimento dell’incarico professionale.
  3. la pattuizione dei compensi e’ libera: e’ ammessa la pattuizione a tempo, a forfait, per convenzione avente ad oggetto uno o piu’ affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attivita’, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

Cosa dice in sostanza la nostra legge professionale?

Conferma e rende espressa la liberalizzazione dei compensi professionali.

La pattuizione del compenso e’ libera. e cio’ anche alla luce dei principi generali del 2233 c.c.: in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Limite e che deve sempre essere rispettato!

Dunque possiamo pattuire il compenso da richiedere ai nostri clienti sganciando la richiesta da qualsivoglia tariffa o parametro, purche’, a mente del comma 2 e 5, ma soprattutto dell’art. 2233 c.c., cio’ avvenga per iscritto.

La L. n. 124/2017 ha introdotto, pre gli avvocati, l’obbligo del preventivo scritto. Il preventivo, di massima, deve essere adeguato all’importanza dell’opera prestata e va pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, compresi oneri, contributi e spese.

I clienti vanno altresì resi edotti circa:
1) il grado di complessità dell’incarico
2) l’esistenza e gli estremi della polizza assicurativa r.c.
Gli avvocati che non ottemperano, per ora, commettono “solo” un illecito disciplinare.
Tuttavia, secondo uno studio del CNF, per gli avvocati non vige un vero e proprio obbligo di preventivo scritto, quanto piuttosto l’obbligo di comunicare per iscritto ai propri clienti il prevedibile costo della prestazione distinguendo tra oneri, spese e compenso professionale.

Dunque i parametri ex d.m. n. 50/2014?

In realta’ essi hanno valore residuale.

Vale a dire vi si ricorrera’ in mancanza di accordo scritto, in mancanza di adempimento spontaneo e di determinazione consensuale, nonche’ in caso di liquidazione giudiziale.

Cosa succede in caso di mancato adempimento spontaneo al pagamento da parte del cliente?

rimedi giudiziali

art. 633 e ss. c.p.c
art. 28 l. 794/42
art. 14 d.lgs. 150/2011

art. 633 e ss. c.p.c.

Problematiche poste:
necessita’ del parere di congruita’ del consiglio dell’ordine di appartenenza?

La giurisprudenza sul punto e’ divisa: vi sono numerosissime pronunce nelle quali si richiede il parere di congruita’ dell’ordine, non ritenendo i parametri vincolanti e comunque sufficientemente predeterminati da consentire una liquidazione “automatica” da parte del giudice.

Viceversa, va considerato che:
1) se c’e’ accordo scritto abbiamo prova scritta e convenzione negoziale che da fondamento all’obbligazione assunta dal cliente.
2) se non vi e’ pattuizione scritta si ricorre ai parametri d.m. 55/2014 che sono prederminati e rigidi nella quantificazione.

In caso di opposizione, e in mancanza di accordo negoziale scritto, allora sara’ ncessario il parere di congruita’ e procedimento a cognizione sommaria 702 bis c.p.c.

art. 28 l. 794/42
art. 14 d.lgs. 150/2011

Le problematiche applicative ed interpretative aumentano nel caso in cui si decida di esperire il rimedio giudiziale alternativo al ricorso per d.i. e dunque senza previo ottenimento del parere di congruita’ dell’ordine di appartenenza:

Art. 702 bis c.p.c. esperibile solo quando si discute del “quantum” ovvero anche se l’accertamento investe l’an debeatur?

Fino alla sentenza n. 4002/2016 della cassazione, il procedimento ex art. 702 bis era esperibile solo in caso di richiesta di mera liquidazione del quantum indicato dall’avvocato e in caso di mancata contestazione nell’an da parte del cliente.
in caso di contestazione sull’an, il giudizio veniva dichiarato inammissibile, poiche’ non convertibile nel rito ordinario di cognizione, paralizzando in questo modo l’azione del professionista che doveva intraprendere un nuovo giudizio; sostanzialmente come avveniva con la procedura ex art. 28 l. 794/42.

Si diceva fino alla sentenza n. 4002/2016 che ha introdotto un nuovo principio circa l’ambito di applicazione del procedimento ex art. 702 bis: esso e’ esperibile sia quando la controversia investa la mera liquidazione del quantum – sia quando investa l’an della pretesa, ossia i presupposti stessi del diritto al compenso (ad esempio i limiti o l’esistenza stessa del mandato, ovvero sia eccepita la prescrizione del credito) ovvero l’effettiva esecuzione delle prestazioni, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa.

Le ss.uu. sono interventute con sentenza n. 4485/2018 stabilendo che:
1) e’ esclusa l’esperibilita’ del rito ordinario di cognizione;
2) e’ esclusa l’esperibilita’ del procedimento sommario ordinario codicistico di cui all’art. 702 bis c.p.c.;
3) le controversie aventi ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, sia che vi sia stata una contestazione sull’an debeatur, sia che non vi sia stata sono assoggettate al rito speciale sommario ex art. 702 bis c.p.c.;
4) una volta introdotta resta dunque assoggettata al rito speciale sommario anche qualora il cliente sollevi contestazioni sull’an.
in altri termini le ss.uu. hanno sancito l’inutilizzabilita’ del rito di cognizione ordinaria introdotto con atto di citazione, sia del procedimento ex art. 702 bis c.pc. “ordinario”. viceversa, ritenendo ammissibile esclusivamente il rito ex art. 702 bis c.pc. “speciale”, distinto da inappellabilita’ dell’ordinanaza e immodificabilita’ del rito.