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Consorzio strada vicinale: qual è la sua natura giuridica?

DOMANDA – Sono segretario di un consorzio strade vicinali. Vorrei chiederle se Il Consorzio Strade Vicinali è un Ente dipendente dal Comune. Le chiedo questo perchè la minoranza dell’amministrazione comunale, citando l’art 43 del TUEL, ha chiesto tutta una serie di documentazione, (bilanci, verbali, ecc.ecc.) per controlli (così dicono, ma soprattutto per altri scopi tra le due parti maggioranza e minoranza). La delegazione del Consorzio ha consigliato il sindaco, per ora, di non procedere alle richieste della minoranza perché prima ci saremmo informati.

— RISPOSTA – I consorzi per la manutenzione delle strade vicinali sono enti pubblici quando hanno per oggetto strade di uso pubblico; ex multis, Cassazione, Sezione unite, 7 luglio 1986, n. 4430, in Repertorio Foro Italiano, 1986: «il consorzio stradale di …, costituito a norma del D.L.Lgt. n. 1446/1918, il quale persegue, senza fini di lucro e con struttura priva di connotati imprenditoriali, finalità di ordine generale per la sistemazione e manutenzione di strade vicinali assoggettate ad uso pubblico, con il contributo e sotto il controllo dell’autorità comunale e governativa, ha natura di ente pubblico non economico».

I consorzi delle strade sulle quali non è esercitato l’uso pubblico sono invece stati ritenuti di natura privatistica. In tali casi, a mio giudizio il consorzio strade vicinali ha natura giuridica di società commerciale o comunque quella delle società commerciali mi pare la figura più analoga a quella del consorzio, che può essere visto appunto come una società avente per oggetto la gestione e manutenzione di una o più strade vicinali, con la compartecipazione sia dei proprietari sia dell’ente territoriale.

Mi sentirei di escludere che il consorzio, comunque, possa mai essere considerato un ente «dipendente» dal comune, trattandosi più di un ente pubblico o di diritto privato, come abbiamo visto a seconda dei casi, cui il comune partecipa secondo le regole dello stesso diritto privato e non secondo le modalità del diritto amministrativo.

Da queste considerazioni non so, tuttavia, se possiamo sciogliere il dubbio che sta alla base della tua domanda, anche se a mio giudizio per una ragione di trasparenza di attività che in qualche modo hanno, anche se sia pure solo in parte, rilevanza pubblica, forse potrebbe essere opportuno estendere la consultazione di tali documenti – parlo qui più a livello politico che giuridico.

C’è anche da dire che buona parte di quei documenti sono pubblici, almeno per quanto riguarda le attività commerciali.

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Strade vicinali senza manutenzione: che fare?

Ho acquistato da poco un immobile in un antico borgo in Toscana. La strada per raggiungere questo borghetto è vicinale ed è stata lasciata andare da 20 anni poiché non tutti quelli che vi abitano vogliono contribuire alle spese,né per la manutenzione, che viene eseguita alla meno peggio da un paio di residenti volenterosi,né per il rifacimento per cui, adesso è quasi impraticabile in alcuni punti. C’è da dire che qualcuno dei proprietari non vi abita tutto l’anno ma viene solo ogni tanto. Non se ne parla neanche di costituire un consorzio perché non tutti sono d’accordo. So che il comune potrebbe contribuire al rifacimento della strada anche se non è obbligato. Vorrei sapere: 1) esistono delle motivazioni in particolare per cui il comune sia obbligato a partecipare alle spese di manutenzione o rifacimento della strada? 2) i residenti che si rifiutano di pagare la propria parte per la manutenzione o il rifacimento, lo possono fare? 3) c’è un’assistenza legale in questo senso?

La costituzione del consorzio, come spieghiamo meglio nella nostra scheda sulle strade vicinali, che ti invito a leggere con attenzione, è obbligatoria.

Ovviamente se la legge avesse condizionato la costituzione del consorzio alla disponibilità unanime di tutti i proprietari interessati, in Italia non sarebbe mai stato costituito alcun consorzio per le strade vicinali, visto che, come in tutti i condomini, qualcuno che vuole sottrarsi alle necessarie spese di manutenzione c’è sempre.

La direzione in cui devi lavorare, e varrebbe la pena di iniziare prima possibile, perché i tempi non sono certo brevi, è quella della costituzione del consorzio.

Purtroppo, per il consorzio ci sono delle spese, ma è l’unico strumento che consente di risolvere tendenzialmente una volta per tutte il problema, determinando gli interventi di manutenzione necessari e la ripartizione delle spese tra tutti i proprietari interessati.

Non vale nemmeno l’obiezione per cui alcuni dei proprietari non risiedono in zona se non per brevi periodi durante l’anno, si tratta di un onere che incombe sulla proprietà delle cosa. Anche qui, se ognuno fosse ammesso a fare obiezioni sul periodo in cui effettivamente gode della strada, le opere di manutenzione non si farebbero mai. Nei condomini, ad esempio, le opere di imbiancatura delle facciate e delle altre parti comuni sono sempre da pagare, uno non può dire che «non c’è mai»…

Il primo passo per iniziare a trattare il problema è quello di scegliere un bravo avvocato, con spiccate attività negoziali, che dovrà aprire una trattativa con tutti i proprietari interessati, più l’ente comunale, tramite l’invio ad ognuno di loro di una apposita lettera scritta o diffida.

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Strade vicinali: paga il contributo chi ha un’alternativa?

Nel nostro piccolo paese esiste un Consorzio Utenti Strade Vicinali. Esso fa pagare a tutti i proprietari dei terreni un importo per concorrere alle spese di mantenimento e conservazione di tutte le strade vicinali del paese (attualmente l’aliquota è di euro 0,0023 al mq). Qualche utente ha contestato l’iscrizione a ruolo del tributo 810 sostenendo che il proprio terreno è accessibile da una strada provinciale e non da strade vicinali. Eppure per accedere a tali terreni essi può utilizzare le vicinali perché permettono il transito dei mezzi agricoli e non solo proprio dal lato opposto alla provinciale. Lo statuto recita che devono pagare tutti coloro che passano o posso passare sulle strade. Secondo me ha ragione il consorzio.

Bisognerebbe vedere la documentazione relativa al consorzio, la situazione della zona in generale e della strada o strade in particolare, nonché quelle di chi ha contestato questi tributi e, soprattutto, gli atti con cui il consorzio è stato costituito per poter vedere chi ha davvero ragione ma credo proprio che sia il consorzio.

Anche perché la contestazione relativa alla praticabilità di un accesso alternativo perde di consistenza quando si considera che parliamo di situazioni relative a diritti reali, dove rileva l’assetto oggettivo dei luoghi e non le potenzialità.

Infatti, se anche il consorzio non facesse pagare le quote a costoro, come si farebbe ad avere la sicurezza che i medesimi smetterebbero per sempre di utilizzare la strada vicinale, per usare sempre l’accesso alternativo? Anche perché, se ho capito bene, parliamo di una situazione che ha dimensioni relative all’intero comune e non di una singola strada vicinale.

La situazione è resa ancora più favorevole al consorzio dal fatto che le strade, come hai evidenziato, consentono tipi di uso diverso.

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Se per la costituzione del consorzio strade vicinali alcuni non concordano che si può fare?

vorrei chiederle un’informazione sulla costituzione di un consorzio per una strada vicinale.
Siamo una decina di frontisti, in 8 ci siamo accordati sulla costituzione del consorzio che vorremmo per la nostra strada vicinale, ed anche sulle quote millesimali, ma due frontisti non sono d’accordo su queste ultime.
Vorrei chiederle come si procede in questi casi, i due frontisti essendo in minoranza si devono adeguare, oppure visto che non tutti sono d’accordo non è possibile costituire il consorzio?

Non è necessaria né l’unanimità né la maggioranza per la costituzione del consorzio per la gestione di una strada vicinale, essendo un incombente al quale potrebbe provvedere d’ufficio la stessa Autorità pubblica.

Lo prevede l’art. 14, unico rimasto non abrogato dal codice della strada, della legge legge 12 febbraio 1958, n. 126, assegnando tale onere alla Prefettura.

La cosa migliore sarebbe incaricare un avvocato di scrivere una diffida agli interessati ad oggi non consenzienti, facendo presente loro lo stato della legislazione sul punto e cercando di far capire che una soluzione congiunta sarebbe preferibile, in quanto soprattutto più modulabile, rispetto alla costituzione d’ufficio.

In caso di accordo, a mio giudizio, almeno in alcuni casi la costituzione del consorzio può essere evitata, con notevole risparmio di spese annuali.